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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4950/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ttiva IA CASTEL SAN PIETRO 13 a RAVENNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
umaci P.IVA_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 14.5.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 31 marzo 2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli il 3.3.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso in data 8 febbraio 2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna: “… l'istante è entrato sul territorio italiano in data 22.6.2022 sebbene dichiari di essere in Italia dal 2011 evidentemente in condizioni di irregolarità. Non documenta la conoscenza della lingua italiana e non risulta aver svolto attività lavorativa, né corsi di formazione ovvero di avviamento al lavoro;
produce una promessa di assunzione. Pone a fondamento della sua richiesta la presenza sul territorio nazionale della sorella e del cognato (cittadino italiano) presso cui è ospite. Gli altri familiari sono tuttora residenti nel paese d'origine. Quanto sopra si ritiene non possa essere sufficiente a fondare una tutela ex art. 8 CEDU.....”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando come il provvedimento impugnato avesse leso il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla luce del percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa, e della presenza della sorella, soggiornante di lungo periodo, e del di lei marito in Italia, che gli hanno offerto ospitalità (sul punto v. docc. 3 e 4 ricorso). Ha quindi chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 1 di 5 In data 3 aprile 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito e ne va, Controparte_2 pertanto, dichiarata la contumacia.
Il Giudice all'udienza del 26.9.2023 ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento questorile e ha rinviato il procedimento per la discussione. Successivamente ha rimesso la causa sul ruolo, delegandola ad uno dei GOP appartenenti all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriore documentazione e audizione del ricorrente il quale, all'udienza del 12 marzo 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: io sto lavorando dal 16 dicembre 2024, dopo tre giorni di prova a novembre, presso una ditta edile di Potenza come muratore e pittore, con contratto a tempo indeterminato full-time di 40 ore settimanali;
lavoro dal lunedì al sabato per otto ore al giorno, a volte, se c'è necessità, lavoro anche 9-10 ore al giorno;
guadagno 1400,00 euro circa al mese. Mi sono trasferito a Potenza a novembre del 2024 dopo un periodo in cui avevo vissuto a Torino per nove mesi sempre nel 2024. Ero andato a Torino sempre per cercare lavoro, seguendo il cugino di mio cognato, e ho in affetti lavorato come posatore di cartongesso ma senza contratto regolare ad eccezione di due mesi come muratore in una ditta edile;
così io e la mia compagna, abbiamo deciso di trasferirci a Potenza perché lei è Parte_2 originaria di quella città. Vi dei suoi genitori. Comunque nel 2024 avevo lavorato anche in un ristorante senza contratto a Rimini durante l'estate. Anche nel 2023 e nel 2022 dopo la presentazione della domanda di protezione speciale e la sospensione del rigetto della Questura di Ravenna ho potuto lavorare con regolarità anche se sempre con contratti a termine. ADR: con la mia precedente fidanzata mi sono lasciato dopo sette-otto mesi di relazione, ma ero fidanzato Per_1 con lei già al tempo dell entazione del ricorso in Tribunale. , la mia nuova compagna, Pt_2 inizierà a lavorare la prossima settimana come aiutante in cucina i pizzeria a Potenza. Io e lei ci siamo conosciuti a Rimini nel ristorante dove lavoravo io verso la fine del 2023; io ci lavoravo ma senza essere in regola e comunque io e , che ha circa 45 anni, ci eravamo già scambiati alcuni Pt_2 messaggi sui social e, quindi, un po' ci conoscevamo. ADR: al momento io e non abbiamo Pt_2 progetti particolari per il futuro;
aspetto di regolarizzare la mia posizione in Italia e di continuare a lavorare per poter costruire qualcosa di concreto insieme a lei. La famiglia di è Pt_2 stata molto accogliente con me e in casa mi trovo bene con loro........ ADR: sto bene in salute : dal mese di febbraio 2022 sono entrato l'ultima volta in Italia e ci sono rimasto ininterrottamente senza più rientrare nel mio paese, l'Albania. Devo precisare che la prima volta che ho fatto ingresso in Italia è stato nel 2011, avevo il passaporto con un visto turistico e sono andato a stare per un po' di tempo da mia sorella che viveva e vive tutt'ora a Ravenna insieme a suo marito e i loro due figli. Mia sorella ha il permesso come soggiornante di lungo periodo e nonostante io non viva più in casa sua ci sentiamo telefonicamente spesso. ADR: ho frequentato due corsi di italiano sia a Ravenna sia a Torino ma non li ho conclusi e così non ho alcuna attestazione. Non ho fatto altri corsi di formazione
o volontariato. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia qui in Italia e neppure in Albania. ADR: mio padre è morto circa otto anni fa a Fier che è la città in cui vive ancora mia madre insieme ad un'altra mia sorella e un fratello. ADR: dal 2011 sono sempre venuto in Italia con la carta VISA per alcuni mesi e poi tornavo in Albania dove mi arrangiavo in diversi lavoretti. Ho lavorato anche in un autolavaggio, l'avevo preso in gestione. Comunque nel mio paese è difficile farsi pagare lo stipendio dopo che hai comunque lavorato”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante e rinviato all'udienza di discussione, sostituita con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice ha riferito la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 5 Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stata rigettata la domanda presentata dal ricorrente in data 16.6.2022, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti la domanda amministrativa è stata presentata in data 16.6.2022; v. docc.
1-2 allegati ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
pagina 3 di 5 Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_2 vita lavorativa che la mag delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_3 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'inserimento lavorativo e il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che egli, immune da pregiudizi penali (sul punto, pur rimanendo, giova ribadire, contumace, parte resistente nulla ha fatto pervenire), è giunto sul territorio nel 2011 con visto turistico e in un primo periodo ha vissuto a Ravenna con la sorella e la famiglia di lei. Dopo aver trascorso diversi anni tra l'Albania e l'Italia, dal 2022 risiede stabilmente sul territorio nazionale e ha prestato regolare attività lavorativa fin da quell'anno, proseguendo a lavorare con continuità: a far data dal 16.12.2024 è assunto con contratto a tempo indeterminato in qualità di operaio edile (v. comunicazione UNILAV del 13.12.24). I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 2300 nel 2022; euro 3500 nel 2023; euro 1300 nel 2024; 3900 nel periodo gennaio-febbraio 2025), seppur modesti, attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che attualmente percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1300-1500 (cfr. buste paga 2025 in atti). Egli inoltre ha intrapreso una relazione sentimentale con una cittadina italiana e si è trasferito a Potenza, presso l'abitazione dei genitori della stessa (v. in atti nuova dichiarazione di ospitalità depositata con nota del 7.5.2025). L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, dalla conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonee attestazioni (attestato di sola frequenza: v. doc. 6 ricorso), ha dimostrato di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale d'udienza in Tribunale.
pagina 4 di 5 Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_4 Per_5 bilanciamento nel caso del novellato a tato disciplinato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio e considerata la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 16.5.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4950/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ttiva IA CASTEL SAN PIETRO 13 a RAVENNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
umaci P.IVA_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 14.5.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 31 marzo 2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli il 3.3.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso in data 8 febbraio 2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna: “… l'istante è entrato sul territorio italiano in data 22.6.2022 sebbene dichiari di essere in Italia dal 2011 evidentemente in condizioni di irregolarità. Non documenta la conoscenza della lingua italiana e non risulta aver svolto attività lavorativa, né corsi di formazione ovvero di avviamento al lavoro;
produce una promessa di assunzione. Pone a fondamento della sua richiesta la presenza sul territorio nazionale della sorella e del cognato (cittadino italiano) presso cui è ospite. Gli altri familiari sono tuttora residenti nel paese d'origine. Quanto sopra si ritiene non possa essere sufficiente a fondare una tutela ex art. 8 CEDU.....”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando come il provvedimento impugnato avesse leso il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla luce del percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa, e della presenza della sorella, soggiornante di lungo periodo, e del di lei marito in Italia, che gli hanno offerto ospitalità (sul punto v. docc. 3 e 4 ricorso). Ha quindi chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 1 di 5 In data 3 aprile 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito e ne va, Controparte_2 pertanto, dichiarata la contumacia.
Il Giudice all'udienza del 26.9.2023 ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento questorile e ha rinviato il procedimento per la discussione. Successivamente ha rimesso la causa sul ruolo, delegandola ad uno dei GOP appartenenti all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriore documentazione e audizione del ricorrente il quale, all'udienza del 12 marzo 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: io sto lavorando dal 16 dicembre 2024, dopo tre giorni di prova a novembre, presso una ditta edile di Potenza come muratore e pittore, con contratto a tempo indeterminato full-time di 40 ore settimanali;
lavoro dal lunedì al sabato per otto ore al giorno, a volte, se c'è necessità, lavoro anche 9-10 ore al giorno;
guadagno 1400,00 euro circa al mese. Mi sono trasferito a Potenza a novembre del 2024 dopo un periodo in cui avevo vissuto a Torino per nove mesi sempre nel 2024. Ero andato a Torino sempre per cercare lavoro, seguendo il cugino di mio cognato, e ho in affetti lavorato come posatore di cartongesso ma senza contratto regolare ad eccezione di due mesi come muratore in una ditta edile;
così io e la mia compagna, abbiamo deciso di trasferirci a Potenza perché lei è Parte_2 originaria di quella città. Vi dei suoi genitori. Comunque nel 2024 avevo lavorato anche in un ristorante senza contratto a Rimini durante l'estate. Anche nel 2023 e nel 2022 dopo la presentazione della domanda di protezione speciale e la sospensione del rigetto della Questura di Ravenna ho potuto lavorare con regolarità anche se sempre con contratti a termine. ADR: con la mia precedente fidanzata mi sono lasciato dopo sette-otto mesi di relazione, ma ero fidanzato Per_1 con lei già al tempo dell entazione del ricorso in Tribunale. , la mia nuova compagna, Pt_2 inizierà a lavorare la prossima settimana come aiutante in cucina i pizzeria a Potenza. Io e lei ci siamo conosciuti a Rimini nel ristorante dove lavoravo io verso la fine del 2023; io ci lavoravo ma senza essere in regola e comunque io e , che ha circa 45 anni, ci eravamo già scambiati alcuni Pt_2 messaggi sui social e, quindi, un po' ci conoscevamo. ADR: al momento io e non abbiamo Pt_2 progetti particolari per il futuro;
aspetto di regolarizzare la mia posizione in Italia e di continuare a lavorare per poter costruire qualcosa di concreto insieme a lei. La famiglia di è Pt_2 stata molto accogliente con me e in casa mi trovo bene con loro........ ADR: sto bene in salute : dal mese di febbraio 2022 sono entrato l'ultima volta in Italia e ci sono rimasto ininterrottamente senza più rientrare nel mio paese, l'Albania. Devo precisare che la prima volta che ho fatto ingresso in Italia è stato nel 2011, avevo il passaporto con un visto turistico e sono andato a stare per un po' di tempo da mia sorella che viveva e vive tutt'ora a Ravenna insieme a suo marito e i loro due figli. Mia sorella ha il permesso come soggiornante di lungo periodo e nonostante io non viva più in casa sua ci sentiamo telefonicamente spesso. ADR: ho frequentato due corsi di italiano sia a Ravenna sia a Torino ma non li ho conclusi e così non ho alcuna attestazione. Non ho fatto altri corsi di formazione
o volontariato. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia qui in Italia e neppure in Albania. ADR: mio padre è morto circa otto anni fa a Fier che è la città in cui vive ancora mia madre insieme ad un'altra mia sorella e un fratello. ADR: dal 2011 sono sempre venuto in Italia con la carta VISA per alcuni mesi e poi tornavo in Albania dove mi arrangiavo in diversi lavoretti. Ho lavorato anche in un autolavaggio, l'avevo preso in gestione. Comunque nel mio paese è difficile farsi pagare lo stipendio dopo che hai comunque lavorato”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante e rinviato all'udienza di discussione, sostituita con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice ha riferito la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 5 Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale è stata rigettata la domanda presentata dal ricorrente in data 16.6.2022, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti la domanda amministrativa è stata presentata in data 16.6.2022; v. docc.
1-2 allegati ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
pagina 3 di 5 Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_2 vita lavorativa che la mag delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_3 ding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'inserimento lavorativo e il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che egli, immune da pregiudizi penali (sul punto, pur rimanendo, giova ribadire, contumace, parte resistente nulla ha fatto pervenire), è giunto sul territorio nel 2011 con visto turistico e in un primo periodo ha vissuto a Ravenna con la sorella e la famiglia di lei. Dopo aver trascorso diversi anni tra l'Albania e l'Italia, dal 2022 risiede stabilmente sul territorio nazionale e ha prestato regolare attività lavorativa fin da quell'anno, proseguendo a lavorare con continuità: a far data dal 16.12.2024 è assunto con contratto a tempo indeterminato in qualità di operaio edile (v. comunicazione UNILAV del 13.12.24). I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 2300 nel 2022; euro 3500 nel 2023; euro 1300 nel 2024; 3900 nel periodo gennaio-febbraio 2025), seppur modesti, attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che attualmente percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1300-1500 (cfr. buste paga 2025 in atti). Egli inoltre ha intrapreso una relazione sentimentale con una cittadina italiana e si è trasferito a Potenza, presso l'abitazione dei genitori della stessa (v. in atti nuova dichiarazione di ospitalità depositata con nota del 7.5.2025). L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, dalla conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonee attestazioni (attestato di sola frequenza: v. doc. 6 ricorso), ha dimostrato di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale d'udienza in Tribunale.
pagina 4 di 5 Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_4 Per_5 bilanciamento nel caso del novellato a tato disciplinato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio e considerata la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 16.5.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
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