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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2547 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Antonio Parte_1 C.F._1
Pagliaro
-attore/opponente-
E in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con gli Controparte_1 P.IVA_1 avvocati Giuseppe Pierfelice Grillo e Rossana Buda
-convenuta/opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 3/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
450/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 10/5/2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento, in qualità di coobbligato in solido della società della Parte_2 somma di € 29.119,72, oltre interessi, di cui € 26.912,58 quale debito residuo di una apertura di credito concessa dalla Banca Carime in favore della (con Parte_2
Pag. 1 a 6 l'odierno opponente quale garante, unitamente a , ed € 2.207,14 Parte_3 quale debito residuo derivante dal contratto di prestito finanziario n. 60115383, concesso sempre dalla Banca Carime in favore della (sempre con l'odierno Parte_2 opponente quale garante, unitamente a . Parte_3
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la carenza di prova della legittimazione attiva della la nullità del decreto ingiuntivo per violazione Controparte_1 dell'art. 50 TUB, l'omessa ed insufficiente prova del credito, la prescrizione della pretesa azionata.
Si è costituita in giudizio l'opposta, resistendo all'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto dal precedente giudicante, esperita negativamente la procedura di mediazione obbligatoria, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3/6/2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica (20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
2. Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
Sul piano sistematico, occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso.
La legittimazione ad agire rientra tra le c.d. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Cass., SS.UU., n. 2951/2016) ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in
Pag. 2 a 6 ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione. La titolarità del diritto, infatti, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05/11/2020,
n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Ciò posto, va ulteriormente evidenziato che, a mente del più recente orientamento giurisprudenziale in materia, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
TUB non si ritiene sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione e che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria abbia pertanto l'onere di dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Civ., VI sez., ord. n. 24798 del 5 novembre 2020).
Non pare superfluo evidenziare, poi, che tale prova debba necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. (v. Trib Napoli sentenza n. 524/2023).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n.
14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la
Pag. 3 a 6 cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Venendo al caso in esame, parte opponente, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato la legittimazione attiva della controparte, contestando la mancata produzione dei contratti di cessione e, quindi, la prova della titolarità del credito vantato.
Parte opposta, dal canto suo, ha prodotto: a) il contratto di cessione di crediti in blocco tra Unione di Banche Italiane s.p.a. (BI) e Marte SPV s.r.l. (doc. n. 1); b) il contratto di cessione di crediti in blocco tra Marte SPV s.r.l. e (doc. n. 3); Controparte_1
c) l'estratto della Gazzetta Ufficiale (parte seconda, n. 3 dell'8/1/2019) dell'avviso di cessione tra BI e Marte SPV;
d) l'estratto della Gazzetta Ufficiale (parte seconda, n.
141 del 30/11/2019) dell'avviso di cessione tra Marte SPV e . CP_1
E, tuttavia, la suddetta documentazione non è sufficiente a provare la titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla società opposta.
In particolare, con la produzione dei soli contratti di cessione intervenuti tra BI e
Marte SPV, prima, e tra quest'ultima e la , poi, non è possibile verificare CP_1
l'effettiva inclusione dei crediti azionati nell'operazione indicata.
Deve, infatti, chiarirsi che non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. (in questi termini cfr. Trib Napoli sentenza n. 524/2023).
Ed invero, l'odierna opposta si è limitata a produrre gli atti di cessione, senza produrre gli allegati indicanti i crediti ceduti e richiamati nel contratto di cessione.
Pag. 4 a 6 Né, tantomeno, le indicazioni contenute negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito azionato sia stato oggetto della catena di cessioni, essendovi, invece, indicazioni in termini generali dei crediti ceduti.
Infine, alcun elemento utile può essere tratto, al riguardo, dalle missive inviate dalla alla (doc. n. 2 e n.
2.1 del fascicolo di parte opposta), non CP_1 Parte_2 essendovi prova della loro effettiva ricezione da parte tanto di quest'ultima società, quanto del coobbligato odierno opponente.
Difetta, pertanto, la prova di un fatto costitutivo della pretesa, con conseguente infondatezza della stessa, e assorbimento di ogni altro profilo o questione pure prospettata dalle parti.
Alla luce delle su esposte considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 29.119,72), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate e della prossimità del valore della causa al limite inferiore dello scaglione di riferimento (da
€ 26.001,00 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie l'opposizione per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 450/2022;
2. condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Pag. 5 a 6 Catanzaro, 17/07/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
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