Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7807/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto "Deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario"
TRA
Parte_1 (C.F.: C.F. 1 ) e Parte_2
), rapp.ti e difesi, rispettivamente, dall'avv. Veruska Vitale e dall'avv. (C.F.: C.F. 2
Vito De Matteo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Caserta (CE) al
Corso Trieste n. 33, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Opponenti-
E
in persona del suo legale rapp.te p.t., C.F. e partita IVA P.IVA_1 , e per essa Controparte_1
CP_2 , rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Barbaro e
Andrea Aloi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Di Fratta Giuseppe sito in Caserta
(CE) alla via Caduti sul Lavoro n. 109, giusta procura generale alle liti autenticata nella firma dal da Messina il 2.08.2018 al n. 36936 Rep., n. 13665 Racc.notaio Persona_1
-Opposta -
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te p.t., C.F. P.IVA_2 - P.IVA Controparte_3 و
,P.IVA_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Verona (VR) al v.lo S. Bernardino 5°, giusta procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente la comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
- Parte intervenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1539/2020, rubricato al R.G. n. 3685/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 06.07.2020 e notificato 28.07.2020, divenuto provvisoriamente esecutivo il 21.12.2021, la in persona del legale Controparte_1
ingiungeva al sig. Parte_1rappresentante p.t. e per essa [...] e al sig. CP_2
Controparte_4 in solido tra loro, il pagamento dell'importo euro 7770,86 oltre gli interessi e le spese del procedimento a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n.
-
2650582200 sottoscritto dai sig.ri Pt_1 e CP_4 nelle rispettive qualità di debitore principale e di garante, l'11.10.2006 con la Prestitempo gruppo HE AN S.p.A.
Avverso il decreto ingiuntivo, proponevano opposizione – ritualmente notificata – i sig.ri Parte_1
[...] e a fondamento della quale contestavano in via principale il Controparte_4
,
difetto di prova scritta, di certezza e liquidità del credito ex artt. 633 e 634 c.p.c. e art.50 T.U.B nonché la nullità ex artt. 1325 n. 3, 1418 e 1346 Cod. Civ. della clausola relativa all'entità e modalità di calcolo delle commissioni e delle spese di tenuta dei rapporti;
in via subordinata, lamentavano la vessatorietà delle condizioni contrattuali e la usurarietà degli interessi richiesti;
infine, nelle more del giudizio, eccepivano la carenza di legittimazione attiva della società opposta, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa. Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione -perché infondata, generica e dilatoria in fatto e in diritto - con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
In data 14.10.2022 le parti esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d.lgs.
n. 28/2010 conclusosi con esito negativo, come da verbale agli atti acquisito.
Controparte_3Nelle more del giudizio, interveniva la quale successore del credito controverso in virtù di un contratto di cessione dei crediti in blocco concluso con la CP_1
[...]
L'iter processuale si sviluppava nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, così come convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
All'udienza del 1.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché...la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto" (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie "di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data" (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n.
20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma "non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere"
(Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, "in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.
Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06
febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997
del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Invero, a sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, depositava in giudizio il contratto di finanziamento n. 2650582200 stipulatola Controparte_1 1'11.10.2006 da Parte_1 e Controparte_4 con la Prestitempo gruppo
HE AN S.p.A; certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 01/09/1993
n. 385; Estratto in G.U. n. 95 del 12.08.2014 della cessione tra Controparte_1 e HE AN
S.p.A.; stralcio crediti ceduti da HE AN ad Controparte_1 raccomandata inviava al garante Controparte_4
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In primo luogo, va evidenziata la mancata produzione del contratto di cessione da parte dell'opposta società che, come chiarito in precedenza, costituisce imprescindibile onere probatorio della vicenda traslativa;
in effetti nel caso di specie, avendo gli opponenti contestato anche l'esistenza stessa dei contratti di cessione, la produzione degli estratti degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale non basta da sola a provare l'avvenuta cessione dei crediti in blocco.
Inoltre, quand' anche la scrivente volesse ritenere astrattamente sufficiente la produzione degli estratti, questi ultimi risultano inidonei a dimostrare in concreto la titolarità del credito in capo all'odierna opposta. Infatti, l'Estratto in G.U. n. 95 del 12.08.2014 della cessione tra HE AN e Controparte_1
si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal cessionario, limitandosi a dare contezza di una generica "cessione in blocco di "crediti che alla data del 1 marzo 2014 (...) presentavano le seguenti caratteristiche (...):
1. Crediti derivanti da contratti di finanziamento retti dal diritto italiano;
2. Crediti i cui debitori siano persone fisiche o giuridiche;
3. Crediti derivanti da contratti di finanziamento che siano stati risolti ovvero decaduti dal beneficio del termine tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010;
4. Crediti derivanti da contratti di finanziamento qualificabili come "contratto di credito" ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera c) del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre
1993 nella forma tecnica di "prestiti personali" ovvero "contratti di credito collegati/prestiti finalizzati" e commercialmente denominati “DB Easy" (precedentemente "Prestitempo")", senza alcuna indicazione dei tratti salienti che consentano di tratteggiare le caratteristiche peculiari dei crediti ceduti.
Infine, non costituisce idoneo sostrato probatorio lo stralcio dei crediti ceduti prodotto in giudizio dall'opposta. Vero è che nell'elenco delle posizioni debitorie riportate nello stralcio si rinviene anche quella degli odierni opponenti;
tuttavia, tale elencazione non rappresenta prova documentale inconfutabile dell'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione traslativa indicata, non contenendo alcun riferimento agli estremi del singolo contratto di cessione.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevanti come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Parimenti, la generica formulazione delle dette dichiarazioni, nella quale non sono specificati i poteri di rappresentanza del firmatario, impedisce, comunque, che le stesse assurgano a prova in ordine all'esatta identificazione del credito rientrante nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (Cfr.
Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4441 del 13.09.2024).
Similmente, la mera coincidenza di un codice identificativo numerico e l'approssimativa coincidenza dell'importo del credito ceduto nell'ambito della corrispondenza tra cedente e cessionario non inferiscono, con certezza, il trasferimento della posizione creditoria, atteso che non identificano univocamente il titolo del credito, ossia il contratto fonte dell'obbligazione.
La lacunosità del quadro probatorio, allegato dalla opponente, risulta ancor più palese alla luce della nuova pronuncia della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 7866 del 2024, richiede la necessità di allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dei crediti ceduti etc..), imponendo nei confronti della società cessionaria una maggiore attenzione della gestione e conservazione della documentazione inerente alle procedure di cartolarizzazione, al fine di dimostrare in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Controparte_3Si evidenzia, riguardo alla posizione dell'interventrice che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in caso di trasferimento del diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie e il successore a titolo particolare può intervenire nel processo, ma l'alienante può essere estromesso solo se le altre parti vi consentono;
nel caso di specie, la parte interventrice, quale cessionaria del credito per cui è causa, è intervenute volontariamente nel processo, ma non vi è stata l'estromissione della cedente, con la conseguenza che la presente pronuncia viene resa tra le parti originarie del processo, fermo restando, tuttavia, che la presente sentenza spiega i propri effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 comma 4 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.1539/2020, rubricato al R.G. n. 3685/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 06.07.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., il 24.06.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente