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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro ZO H. NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11606.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Avv. Valentino
Contro
CP_
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale in data 20.10.23 chiedendo accertarsi l'irripetibilità dell'indebito contestato con conseguente annullamento;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ All'uopo evidenzia come in data 4.5.23, abbia comunicato un indebito relativo a quanto percepito a titolo di pensione di invalidità civile dall'1.4.23 al 31.5.23; come detto indebito segua l'esito di una visita di revisione nonostante ancora penda il termine per l'impugnazione in sede giudiziaria;
eccepisce l'irripetibilità per difetto di dolo e l'irripetibilità sulla scorta dei principi fissati da Cass.13223.20. Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita ritualmente parte convenuta.
Verificata l'avvenuta comunicazione a parte ricorrente della fissazione dell'odierna udienza, la domanda deve essere dichiarata improcedibile [Cass.
4.2.15 n. 2005] in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, dichiara l'improcedibilità della domanda.
Spese irripetibili anche in relazione alla sottesa fase cautelare.
Lecce, 14/10/2025
ZO NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro ZO H. NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11606.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Avv. Valentino
Contro
CP_
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale in data 20.10.23 chiedendo accertarsi l'irripetibilità dell'indebito contestato con conseguente annullamento;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ All'uopo evidenzia come in data 4.5.23, abbia comunicato un indebito relativo a quanto percepito a titolo di pensione di invalidità civile dall'1.4.23 al 31.5.23; come detto indebito segua l'esito di una visita di revisione nonostante ancora penda il termine per l'impugnazione in sede giudiziaria;
eccepisce l'irripetibilità per difetto di dolo e l'irripetibilità sulla scorta dei principi fissati da Cass.13223.20. Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita ritualmente parte convenuta.
Verificata l'avvenuta comunicazione a parte ricorrente della fissazione dell'odierna udienza, la domanda deve essere dichiarata improcedibile [Cass.
4.2.15 n. 2005] in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, dichiara l'improcedibilità della domanda.
Spese irripetibili anche in relazione alla sottesa fase cautelare.
Lecce, 14/10/2025
ZO NO