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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 16/09/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1122 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato ad [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ezio
Catauro, elettivamente domiciliato in Albanella (SA), alla Via Michelangelo, n. 2, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
in pers. del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 22/03/2024, Per_1
dall'avv. Francesco Bove, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38,
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
1 PEC: ; Email_3
Resistente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Erminio
Mazzone, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Francesco Cilea, n. 136, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_4
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 23/02/2024, agiva contro l e l Parte_1 CP_2 [...]
, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 10020229007813573/000, dell'importo complessivo di €
679.771,68, relativa alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito nn.
10020050007317962000, 10020060053037856000, 10020070020599540000,
10020070066800627000, 10020080042141353000, 10020090005230141000,
10020090065864626000, 10020090084615446000, 10020100032515617000,
10020100062408847000, 10020100073225858000, 40020112000851283000,
40020112000914868000, 40020120003288292000, 40020120004511650000,
40020120007152244000, 40020120007152345000, 40020130001357317000,
2 periodo tra il 23/03/2005 ed il 17/01/2014.
Il ricorrente, in via preliminare, eccepiva la nullità delle suindicate cartelle, nonché
dell'intimazione di pagamento, per mancanza del titolo esecutivo, non essendo stata fornita alcuna prova circa la regolarità della notifica, né circa l'esistenza del titolo posto alla base dell'intimazione di pagamento.
Evidenziava, altresì, la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7, comma 1, Statuto del Contribuente, in quanto nessuno degli atti presupposti, peraltro mai notificati, era stato materialmente allegato alla stessa, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, nonché l'omessa o inesistente, ove eseguita con modalità difformi di quelle previste dalla legge, notifica degli atti presupposti al provvedimento impugnato.
Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, l'intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo per violazione dell'art. 25 del
D.P.R. 602/1975, nonché la prescrizione dell'azione esecutiva.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e degli atti ad essa presupposti:
<< - in via preliminare, dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione di pagamento n.
10020229007813573/000 e tutti i sopradescritti atti presupposti in esso succintamente
indicati per tutti i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento
10020229007813573/000 e degli atti presupposti, meglio indicati in premessa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato da tutti gli atti sottesi
alla predetta intimazione di pagamento ed in particolare dai seguenti atti:
cartella di pagamento n.10020050007317962000 asseritamente notificata il 23/03/2005;
cartella di pagamento n. 10020060053037856000 asseritamente notificata il 29/12/2006;
cartella di pagamento n. 10020070020599540000 asseritamente notificata il 13/04/2007;
3 cartella di pagamento n. 10020070066800627000 asseritamente notificata il 16/01/2008;
cartella di pagamento n. 10020080042141353000 asseritamente notificata il 21/10/2008;
cartella di pagamento n. 10020090005230141000 asseritamente notificata il 16/04/2009;
cartella di pagamento n.10020090065864626000 asseritamente notificata il 06/10/2009;
cartella di pagamento n.10020090084615446000 asseritamente notificata il 23/02/2010;
cartella di pagamento n.10020100032515617000 asseritamente notificata il 05/08/2010;
cartella di pagamento n.10020100062408847000 asseritamente notificata il 27/10/2010;
cartella di pagamento n.10020100073225858000 asseritamente notificata il 08/01/2011;
avviso di addebito n. 40020112000851283000 asseritamente notificato il 14/10/2011;
avviso di addebito n. 40020112000914868000 asseritamente notificato il 07/10/2011;
avviso di addebito n. 40020120003288292000 asseritamente notificato il 10/08/2012;
avviso di addebito n. 40020120004511650000 asseritamente notificato il 16/10/2012;
avviso di addebito n. 40020120007152244000 asseritamente notificato l'11/01/2013; avviso
di addebito n. 40020120007152345000 asseritamente notificato l'11/01/2013; avviso di
addebito n. 40020130001357317000 asseritamente notificato il 10/04/2013; avviso di
addebito n. 40020130003258860000 asseritamente notificato il 03/12/2013; avviso di
addebito n. 40020130005443249000 asseritamente notificato il 17/01/2014, nonché di tutti
i ruoli sottesi ai predetti atti, e per l'effetto annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo recata
dei richiamati atti;
- in ogni caso, inibire all'Agente della Riscossione dal procedere a qualsiasi procedimento
esecutivo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.>>.
2. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata in data
02/04/2024, si costituiva in giudizio l' che, innanzitutto, Controparte_3
evidenziava l'infondatezza della domanda, in quanto, in base all'art. art. 19, comma 3, del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'intimazione di pagamento era sindacabile in giudizio
4 solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui sorgeva il debito,
nonché la carenza di legittimazione passiva dell' in favore Controparte_4
dell'Ente impositore, in ordine alla notifica degli avvisi di addebito e alla formazione del ruolo, non avendo alcuna responsabilità in merito ai vizi degli atti prodromici e alle ulteriori attività degli stessi.
Deduceva, altresì, la regolare notifica degli avvisi di addebito, perfezionatasi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett c), del DPR 600/73, per irreperibilità del destinatario e che, nelle more,
erano state notificate al ricorrente le intimazioni di pagamento n. 10020159024288755000
e n. 1002015901520114000, non impugnate nei termini di legge, contenenti il riferimento a tutte le cartelle oggetto di causa.
Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, soggetta al termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., anche in virtù della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da . Pt_2
Pertanto, concludeva chiedendo di:
< - dichiarare la assoluta Infondatezza del ricorso;
- dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva di (relativamente agli avvisi CP_5
di addebito);
- rigettare ogni avversa richiesta nei propri confronti;
- rigettare, comunque, il ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e infondato;
- condannare il ricorrente, o chi di dovere, al pagamento di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio.>>.
3. Con memoria difensiva depositata il 09/08/2024, si costituiva in giudizio l CP_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impugnati, peraltro non opposti dal ricorrente nei termini di legge.
Evidenziava, inoltre, l'insussistenza della violazione dello Statuto del contribuente,
5 riguardante peraltro obbligazioni di natura fiscale e non anche quelle contributive, essendo stati indicati nella intimazione di pagamento opposta tutti gli estremi dei titoli esecutivi insoluti, già notificati all'interessato, nonché l'Ente creditore, la natura delle obbligazioni e gli anni di riferimento.
L'Ente resistente deduceva, altresì, la regolarità della notifica, eseguibile anche mediante invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si considerava avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
Contestava, infine, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che la stessa,
come quella di decadenza, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato ex art. 617 c.p.c. e che non era decorso il termine prescrizionale, anche in virtù della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da
Covid-19.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<<… respingere l'opposizione e la richiesta di sospensione degli atti impugnati;
vittoria di
spese, diritti e onorari di lite. In via istruttoria si chiede volersi ordinare alla società
[...]
'esibizione di tutti gli atti interruttivi del termine di Controparte_6
prescrizione successivi alla notifica dell'AVA opposto nonché di eventuali pagamenti parziali
e/o istanze di dilazione presentate.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
4. Ritenuti insussistenti i presupposti idonei a giustificare la sospensione inaudita altera
parte dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati, il G.d.L., con decreto del 28/02/2024
rinviava la controversia, anche per l'esame dell'istanza di sospensione, all'udienza del
13/09/2024, all'esito della quale, con ordinanza del 16/09/2024, rigettava l'istanza di sospensione dei titoli opposti, per insussistenza del periculum in mora, e rinviava la controversia per discussione all'udienza del 04/03/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
6 c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre innanzitutto rilevare che l'opposizione è pacificamente ammissibile, quale opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. volta, per un verso, a contestare in radice la sussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della minacciata azione esecutiva, in considerazione dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n.
10020229007813573/000, cioè di un atto che ha ex lege valore ed efficacia equipollenti all'atto di precetto (opposizione, ovviamente, da intendersi come afferente ai soli titoli esecutivi menzionati in ricorso) e, per altro verso, a contestare la legittimità degli atti dell'esecuzione (relativamente alle deduzioni di ordine formale concernenti la violazione dello Statuto del Contribuente o alla decadenza dal potere di agire in via esecutiva).
Sussiste, poi, senza dubbio, in ragione dei suddetti motivi di ricorso che involgono anche la legittimità degli atti dell'esecuzione, oltre che la sussistenza nel merito del credito previdenziale, la legittimazione passiva dell' . Controparte_3
2. Premessa l'ammissibilità dell'opposizione va, poi, riconosciuto che risulta fondata l'assorbente deduzione di parte attrice (ragione decisionale più liquida) concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento per decorso del termine estintivo quinquennale tra la notifica dei primi atti interruttivi successivi alla notificazione dei titoli esecutivi (cartelle esattoriali ed avvisi di addebito) oggetto di ricorso –
cioè le intimazioni di pagamento nn. 10020159024288755000 e 100201590152011400, la
7 cui notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 600/1973 e si è
perfezionata per entrambi il 30.1.2016 – e la notifica dell'unico successivo valido atto interruttivo di cui vi è prova in atti, segnatamente costituito appunto dall'intimazione di pagamento n. 10020229007813573/000, oggetto dell'odierna opposizione, la cui notifica risulta essersi perfezionata, con consegna a mani del coniuge dell'odierno ricorrente, il
18.12.2023.
Va rammentato, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3,
commi 9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge ed ha invertito la precedente tendenza all'allungamento dei tempi di prescrizione dei contributi (in cambio dell'affermazione del principio di impossibilità del versamento dei contributi prescritti), al fine di salvaguardare sia le esigenze di certezza dei datori di lavoro debitori, sia le esigenze di speditezza e, quindi,
di semplificazione dell'accertamento. In particolare, come specificato dalla Suprema Corte:
<In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria,
la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i
contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi
in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di
denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di
recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente - il Controparte_7
termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però,
detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ.,
essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime
precedente>> (Cass., Sez. Un., n. 6173/2008).
E' necessario, inoltre, richiamare in via preliminare il principio di diritto fissato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 – principio ormai del tutto consolidato ed al quale questo giudice ritiene di doversi attenere – a mente
8 del quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (come detto quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione – ha rimarcato la Corte Regolatrice – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
CP_ efficacia di giudicato. Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che,
dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_2
dalla legge n. 122 del 2010.
3. Orbene nel caso di specie è vero che l e l' hanno Controparte_3 CP_2
fornito piena prova, versando agli atti la copia delle ricevute di ritorno attestanti l'avvenuta consegna, dell'avvenuta e regolare notificazione al destinatario dei titoli oggetto dell'opposizione ricompresi nell'intimazione di pagamento, così come l'Agente della riscossione ha dato atto di aver notificato, con le modalità in precedenza indicate, due intimazioni di pagamento (la n. 10020159024288755000 e la n. 100201590152011400)
afferenti ai titoli oggetto di giudizio e valevoli come atti interruttivi entrambe perfezionatesi in data 30.1.2016 (affissione all'albo comunale avvenuta il 22.1.2016 + 8 giorni).
E, tuttavia, l non ha poi dimostrato l'effettuazione di altrettanto validi Controparte_4
atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio dal precedente atto interruttivo. Risulta,
invero prodotta in atti la copia di una intimazione recante il n. 10020169009670956/000,
apparentemente emessa il 30.9.2016, ma non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta notifica al ricorrente di essa.
9 Nel caso di specie, dunque, non costa essere stato compiuto, entro un quinquennio dalla notifica dell'atto interruttivo del 30.1.2016, un tempestivo atto interruttivo susseguente, posto che il primo successivo valido atto di esercizio del credito emergente dagli atti, come già
accennato, risulta essere la notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020229007813573/000, la quale consta essere avvenuta il 18.12.2023, cioè oltre il maturarsi del quinquennio di prescrizione della pretesa contributiva.
E ciò anche considerando la sospensione dei termini di prescrizione dovuta all'emergenza
Covid della durata di anni uno, mesi cinque e giorni 26 (dall'8.3.2020 al 31.8.2021), poiché
tale sospensione sposta il maturarsi del termine estintivo al massimo dal 30.1.2021 al
26.7.2022, ma non rende comunque tempestiva, ai fini di impedire il maturarsi della prescrizione, la notifica dell'intimazione n. 10020229007813573/000.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni che precedono diviene, quindi,
l'accoglimento sotto tale profilo dell'opposizione proposta da e la Parte_1
declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020229007813573, notificata il 18.12.2023, relativamente ai soli titoli esecutivi oggetto dell'impugnativa proposta davanti a questo giudice (cartelle di pagamento e avvisi di addebito nn. 10020050007317962000,
10020060053037856000, 10020070020599540000, 10020070066800627000,
10020080042141353000, 10020090005230141000, 10020090065864626000,
10020090084615446000, 10020100032515617000, 10020100062408847000,
10020100073225858000, 40020112000851283000, 40020112000914868000,
40020120003288292000, 40020120004511650000, 40020120007152244000,
40020120007152345000, 40020130001357317000, 40020130003258860000 e
40020130005443249000), per l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dei titoli de
quibus.
4. Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento dopo l'intervenuta prescrizione delle pretese
10 creditorie azionate, le spese di lite, in favore del ricorrente, vanno poste a carico di
[...]
, mentre sussistono eccezionali motivi per l'integrale Controparte_3
compensazione delle stesse nei rapporti tra l ed il ricorrente, posto che nel caso di CP_2
specie l'Istituto risulta essere restato del tutto estraneo alla fase della riscossione del credito,
non potendo essergli ascritta la condotta esecutiva tardivamente messa in atto dall'agente della riscossione.
Le spese di lite si liquidano, quindi, come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, mod. dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1122 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti di e , in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., Controparte_3 CP_2
così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti per intervenuta estinzione per prescrizione i crediti ricompresi in seno ai titoli esecutivi (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) nn. 10020050007317962000, 10020060053037856000,
10020070020599540000, 10020070066800627000, 10020080042141353000,
10020090005230141000, 10020090065864626000, 10020090084615446000,
10020100032515617000, 10020100062408847000, 10020100073225858000,
40020112000851283000, 40020112000914868000, 40020120003288292000,
40020120004511650000, 40020120007152244000, 40020120007152345000,
40020130001357317000, 40020130003258860000 e 40020130005443249000, di cui è
stato richiesto il pagamento con l'intimazione di pagamento n. 10020229007813573/000,
notificata il 18.12.2023 e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' CP_4
a procedere ad esecuzione forzata nei riguardi del ricorrente con riferimento a
[...]
tali specifiche voci creditorie;
11 2) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_3
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e l' . CP_2
Salerno, 3.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40020130003258860000 e 40020130005443249000, tutti presumibilmente notificati nel