Ordinanza cautelare 25 maggio 2022
Sentenza 6 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/10/2025, n. 7686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7686 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07686/2025REG.PROV.COLL.
N. 09882/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9882 del 2023, proposto da:
SE AU e AR RT, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Spadaro, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Anacapri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n. 6766/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Anacapri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 6766 del 6 dicembre 2022 con cui il Tar Campania, sezione sesta, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 16901 del 9 novembre 2020 del comune di Anacapri e il provvedimento prot. 8406 del 15 giugno 2015 di revoca del provvedimento di sospensione dell’ordine di demolizione precedentemente disposta provvedimento n. 113 del 7 luglio 2008.
Il comune di Anacapri si è costituito con memoria di stile e, successivamente, in vista della trattazione, ha depositato memoria difensiva con la quale ha esposto le proprie ragioni ed ha chiesto la reiezione dell’appello.
La parte appellante ha replicato con memoria depositata in data 7 agosto 2025 con la quale ha insistito per l’accoglimento dell’appello con condanna del comune alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con separati atti depositati in vista dell’udienza entrambe le parti hanno chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 16 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Gli appellanti sono comproprietari dell’unità immobiliare sita in Anacapri alla II Traversa Linaro 5/6, censita in catasto terreni al foglio 20 particella 892.
Con verbale della polizia municipale n. 1018 del 7 dicembre 1999 e con successiva relazione dell’ufficio tecnico comunale n. 15057 del 15 dicembre 1999 il comune accertava la realizzazione, sul predetto fondo, di alcune opere comportanti la trasformazione urbanistica dell’intera particella 892 da fondo agricolo uliveto in area di sosta e piazzola e viali di accesso a proprietà intercluse.
Con ordinanza n. 1535 del 2 febbraio 2000 il comune ingiungeva l’eliminazione di tali opere, delle quali, con successiva istanza ai sensi del decreto legge n. 269 del 2003, gli appellanti chiedevano il condono edilizio.
Tale istanza veniva rigettata con provvedimento n. 2043 del 5 febbraio 2008 e, con coevo provvedimento n. 2055 del 5 febbraio 2008, veniva ordinata la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Con determinazione dirigenziale n. 113 del 3 giugno 2008 e con nota prot. 10221 del 7 luglio 2008, in coerenza con l’indirizzo impartito dalla giunta comunale con delibera n. 39 in data 8 aprile 2008, veniva sospesa l’efficacia del provvedimento n. 2043 del 5 febbraio 2008 di rigetto della domanda di sanatoria e della ordinanza demolitoria n. 2055 del 5 febbraio 2008.
Con provvedimento prot. 8406 del 15 giugno 2015 veniva revocato il citato provvedimento di sospensione e, di conseguenza, riacquisivano efficacia i precedenti provvedimenti negativi, ossia l’ingiunzione alla demolizione n. 1535 del 2000, nonchè la determinazione di rigetto dell’istanza di condono n. 2043 del 2008 e la conseguente ordinanza di demolizione n. 2055 del 2008.
Con relazione del 28 ottobre 2020 il comune accertava che le opere abusive non erano state rimosse e che, nelle more, l’immobile in questione era passato in comproprietà di terzi.
Pertanto, con ordinanza n. 16901 del 2020, il comune, ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia, nuovamente ordinava ai ricorrenti nonché ai nuovi comproprietari, la demolizione delle suddette opere.
3. Gli appellanti hanno impugnato tali atti dinanzi al Tar Campania il quale, con sentenza n. 6766 del 6 dicembre 2022, ha respinto il ricorso in sintesi osservando che il provvedimento di sospensione del procedimento relativo all’istanza di condono e all’ordine di demolizione, alla data del provvedimento di revoca, al netto di ulteriori considerazioni, aveva già esaurito la sua efficacia, sicché il provvedimento del 15 giugno 2015, più che una revoca in senso formale, rappresentava una presa d’atto della sopravvenuta inefficacia del provvedimento di sospensione e il conseguente atto di impulso dei procedimenti sospesi.
4. Gli appellanti contestano la ricostruzione operata dal Tar nella sentenza impugnata.
Con il primo motivo lamentano che il Tar non avrebbe tenuto conto della sentenza dello stesso Tar n. 76 del 7 gennaio 2021 con la quale erano stati annullati per difetto di istruttoria: il provvedimento di revoca del 15 giugno 2015 e il provvedimento del 5 febbraio 2008 con cui era stata respinta l’istanza di condono edilizio e il provvedimento in pari data con cui era stata ordinata la demolizione.
Con il secondo motivo lamentano la mancata pronuncia sulla dedotta illegittimità dell’ordinanza n. 16901 del 2020 laddove:
- assume come presupposto l’intervenuta trasformazione urbanistica della particella 892 da fondo agricolo uliveto, in area urbana laddove, a dire degli appellanti, la particella in questione non sarebbe mai stata agricola (in quanto lo era la precedente particella 399) ma, dalle evidenze catastali collegate al piano regolatore generale del comune di Anacapri, risulterebbe zona residenziale;
- non terrebbe conto del fatto che le opere in questione sarebbero condonabili anche se realizzate in area vincolata trattandosi di abusi “minori” non comportanti incremento volumetrico o di superficie non consentiti dal piano regolatore generale.
In via istruttoria hanno chiesto disporsi un accertamento in relazione alla questione della sanabilità dei manufatti per cui è causa, nonché alla inesistenza dal punto di vista tecnico-amministrativo delle illegittimità sanzionate.
5. Il comune di Anacapri ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello osservando che la sentenza del Tar Campania n. 76 del 7 gennaio 2021, che ha annullato la revoca della sospensione, esulerebbe dal perimetro della decisione in quanto i ricorrenti in primo grado non ne hanno mai fatto menzione, impedendo al collegio di averne contezza, né hanno agito per la violazione del giudicato.
Osserva il comune che gli hanno soltanto censurato l’omessa pronunzia del Tar sulla questione attinente alla sentenza n. 76 del 2021, con la conseguenza che l’appello sarebbe inammissibile da un lato perché non censura la sentenza e le motivazioni poste a suo fondamento e, dall’altro lato, perché si incentra su una questione (quella della menzionata sentenza) estranea al perimetro del giudizio di primo grado.
In ogni caso il comune ha sostenuto l’infondatezza dell’appello osservando che l’ordinanza di demolizione è atto doveroso e meramente consequenziale al diniego di condono: diniego che, nella sostanza, gli appellanti non avrebbero censurato; evidenzia che l’obbligo di reprimere gli abusi edilizi discende direttamente dalla legge e che nessuna competenza avrebbe la giunta di disporre una moratoria, peraltro sine die.
6. Va premesso che l’appello presenta profili di inammissibilità dal momento che, come eccepito dal comune, non introduce censure specifiche alle argomentazioni del Tar ma invoca circostanze che sono rimaste estranee al thema decidendum : quanto precede ha ricadute anche in punto di infondatezza dell’appello.
6.1. Invero il primo motivo, con cui la parte appellante si duole che il Tar non avrebbe tenuto conto della sua precedente pronuncia, è infondato per l’evidente ragione che al collegio giudicante (diverso da quello che ha pronunciato nel 2021) non sono state rese note: né la pendenza del ricorso n. 4832 del 2015; né la circostanza che sia il ricorso n. 4832 del 2015 sia il ricorso 4470 del 2020 che ha introdotto il presente giudizio, avevano ad oggetto l’impugnazione dello stesso atto, ossia la revoca del 15 giugno 2015; né, in una seconda fase, l’avvenuta pubblicazione della sentenza n. 76 del 2021 che, di fatto, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere sull’impugnazione della revoca della sospensione nel ricorso n. 4470 del 2020, in quanto annullata all’esito del ricorso n. 4832 del 2015.
Ne discende che perdono rilevanza tutte le censure dirette a sostenere che il Tar, con l’impugnata sentenza, sarebbe incorso nelle stesse criticità imputate alla condotta dell’amministrazione dalla precedente sentenza.
Del pari si rivelano ultronee le argomentazioni con le quali gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle indicazioni fornite con la sentenza n. 76 del 2021 in ordine ai passaggi procedimentali che il comune avrebbe dovuto seguire prima di adottare la nuova ordinanza di demolizione: si tratta, invero (giova ripeterlo), di questioni che sono estranee al perimetro del presente giudizio, non essendo mai state portate all’attenzione del giudicante.
6.2. Ciò posto deve rilevarsi che le censure formulate dagli appellanti invocando la sentenza n. 76 del 2021 avvalorano, e non smentiscono, la correttezza delle argomentazioni spese nella sentenza n. 6766 del 6 dicembre 2022.
In tale ultima pronuncia il collegio giudicante, non edotto che la revoca della sospensione era stata già annullata, la ha considerata come la mera presa d’atto della sopravvenuta inefficacia della sospensione disposta con provvedimento del 7 luglio 2008, osservando che tale sospensione, oltre che ab imis illegittima per omessa indicazione di un termine finale (illegittimità rilevata in obiter ma non pronunciata), era ormai priva di efficacia per l’intervenuto spirare del termine di legge.
Si tratta di ricostruzione giuridica corretta e condivisibile.
Peraltro tale percorso motivazionale non è stato censurato dagli appellanti, i quali si sono limitati a denunciare l’omessa considerazione della sentenza n. 76 del 2021.
In ogni caso il Tar ha anche posto in luce che provvedimento di “sospensione” oggetto della revoca disposta con la ordinanza n. 8406 del 2015:
- non attribuiva vantaggi o effetti ampliativi della sfera giuridica della ricorrente;
- non assentiva l’edificazione, né tampoco sanava illeciti già consumatisi;
- non integrava in alcun modo un contegno amministrativo “affidante”, sul quale ragionevolmente la parte ricorrente avrebbe potuto riporre legittime aspettative rispetto al “consolidamento” dell’opera abusiva intrapresa;
- costituiva, di contro, un atto interinale con cui l’amministrazione, in via cautelativa, poneva in stato di quiescenza l’ iter procedimentale e provvedimentale volto alla repressione degli illeciti edilizi, avviato sin dal 2000, successivamente continuato con il diniego di condono e la ingiunzione a demolire del 2008: provvedimenti, dunque, pienamente legittimi.
Il che, in disparte la rilevata sopraggiunta inefficacia, chiarisce correttamente la portate del provvedimento di sospensione, che giammai avrebbe potuto ingenerare alcun legittimo affidamento sulla sanabilità degli abusi.
Conseguentemente il primo giudice ha correttamente affermato che la realizzazione di opere sine titulo determina una situazione di antigiuridicità permanente in relazione alla quale si appalesa sussistente in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione della situazione di perdurante illiceità e di nocumento arrecato al pubblico interesse alla regolare conformazione urbanistica del territorio comunale.
L'ordinanza di demolizione, infatti, costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti fissati dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato né la specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico o la comparazione con gli interessi privati (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9408).
6.3. Da quanto precede discende l’infondatezza anche del secondo motivo, con il quale gli appellanti lamentano la mancata pronuncia sulla dedotta illegittimità dell’ordinanza n. 16901 del 2020.
Il motivo, prima ancora che infondato è inammissibile, come eccepito dalla difesa comunale.
Invero i ricorrenti, sia in primo grado sia in appello, non hanno mosso censure al provvedimento di diniego di condono, che rappresenta l’atto presupposto, ma si sono limitati a censurare l’ordinanza di demolizione che, come noto, è un atto consequenziale e doveroso a fronte della conclamata abusività delle opere.
Quanto precede priva di rilevanza le argomentazioni con cui gli appellanti censurano l’ordinanza di demolizione perché, a loro dire, non terrebbe conto del fatto che le opere contestate sarebbero condonabili, anche se realizzate in area vincolata, trattandosi di abusi “minori” non comportanti incremento volumetrico o di superficie non consentiti dal piano regolatore.
Si tratta, invero, di censure che la parte ricorrente avrebbe dovuto rivolgere al provvedimento di rigetto dell’istanza di condono e non già (o non solo) avverso l’ordinanza di demolizione che è atto meramente consequenziale.
6.4. Ciò posto il motivo è anche infondato.
Gli appellanti censurano l’ordinanza di demolizione nella parte in cui assume come presupposto l’intervenuta trasformazione urbanistica della particella 892 da fondo agricolo uliveto, in area urbana. Sostengono che la particella in questione non sarebbe mai stata agricola (in quanto lo era la precedente particella 399) e affermano che, dalle evidenze catastali collegate al piano regolatore generale del comune di Anacapri, risulterebbe zona residenziale.
La tesi è priva di fondamento atteso che, nell’atto notarile di divisione tra comproprietari del 3 luglio 1997 rep. n. 23020, la particella 892 (ex 399 B, come peraltro le altre tre particelle oggetto di divisione, ossia 894, 893 e 891) risulta a destinazione agricola e tutte le particelle sono censite nel catasto terreni del comune di Anacapri, essendo irrilevante che si trattasse di uliveto o di altra coltivazione.
Pertanto è documentalmente provato che vi è stata l’abusiva trasformazione urbanistica della particella 892 da fondo agricolo in area urbana.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del comune di Anacapri, di spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO