Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
in procedimento n. 7491/2024 R.G.L. promosso da
,con l'avv. IPPOLITO NICOLA Parte 1
CONTRO
,con l'AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI PALERMO
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che parte ricorrente ha depositato note scritte
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7491/2024 R.G.L., promossa
DA
,rappresentata e difesa dall'avv. IPPOLITO NICOLA Parte 1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi
Uffici, in PALERMO, VIA MARIANO STABILE n. 182
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di 12 giorni dal lavoro e dalla retribuzione, irrogata con provvedimento del 27/03/2024 e condanna il a Parte 1
alla restituzione della Controparte 1
retribuzione indebitamente trattenuta, pari ad € 625,28, oltre interessi di legge dalla data della trattenuta a quella del pagamento.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. IPPOLITO NICOLA, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_1 deducendo:
"La ricorrente lavora, con contratto a tempo indeterminato presso la scuola primaria 'Ragusa
Moleti" con le mansioni di insegnante dell'infanzia.... In data 06.12.2023, 1 Controparte_2
[...] le notificava l'avvio di un procedimento disciplinare. (doc.2) I fatti contestati scaturivano da un esposto firmato da alcuni genitori di alunni facenti parte della classe gestita dalla ricorrente.
(doc.3). In particolare, il dirigente scolastico dell'Istituto "Ragusa Moleti”, dott. Per 1
[...], con nota Prot. N.24215 del 09.11.2023, integrata in data 04.12.2023 aveva informato
Controparte_2 di alcuni comportamenti della docente, che a suo dire erano, forieri di responsabilità disciplinare inerenti nello specifico al dovere di vigilanza. (Doc.4). Venivano pertanto contestate le seguenti condotte: In data 15.09.2023, la docente avrebbe "dimenticato"
un bambino di nome Pt 2 all'uscita scolastica davanti il portone in assenza dei genitori" del quale la Sig.ra Pt_3 la Sig.ra Pt 4 i sarebbero presi cura.
In data 14.09.2023 e 15.09.2023, la docente avrebbe omesso la vigilanza sugli alunni, lasciando due bambini in classe mentre la stessa si recava in cortile con il resto della classe.
In data 28.09.2023 non avrebbe impedito all'alunno E.S. di lanciare una sedia in danno del compagno di classe Pt 5 l quale avrebbe riportato un trauma alla tempia. Nella stessa giornata, mentre la docente medicava con il ghiaccio sintetico il bambino che avrebbe riportato il suddetto trauma, lo avrebbe parimenti lasciato solo col rischio che lo stesso potesse ingerire il ghiaccio sintetico.
Nella lettera di contestazione e avvio del procedimento disciplinare, si invitava la docente a presentarsi per il giorno 07.02.2024 alle ore 11 presso l'ufficio territoriale per essere sentita e la stessa veniva avvertita della facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale ovvero da un avvocato. Tuttavia, con comunicazione del 1.02.2024 la stessa veniva informata del differimento dell'audizione alla data del 14.02.2024. (Doc.5) Anche tale incontro veniva rinviato poiché
l'Ufficio scolastico non aveva provveduto ancora sull'istanza di accesso agli atti presentata dal rappresentante sindacale CP 3 (doc.6). La ricorrente non conosceva ancora i fatti alla base della contestazione.
Così, solo in data 06.03.2024, l'insegnante Pt 1 veniva ascoltata, e nel medesimo incontro veniva assistita dal rappresentante sindacale Prof. CP 3 il quale depositava memoria difensiva scritta. (Doc.7-8). Non veniva invece permesso che venisse sentita a testimone la Sig.ra ossia la madre dell'alunno Persona 2 Nel corso dell'audizione, Parte 6
l'Insegnante negava gli addebiti contestati e riguardo l'episodio afferente al c.d. "lancio della sedia" riferiva una dinamica completamente differente da quella rappresentata dal Dirigente scolastico.
Ed infatti non vi è stato alcun "lancio della sedia" da parte di nessun alunno ma accadeva che mentre la maestra teneva per mano l'alunno Persona 3 il compagno Parte 7
,
piegato per raccogliere dei colori, effettuava un movimento repentino sbattendo leggermente la testa su una sediolina di legno.
Il sindacalista insisteva inoltre nel mancato rispetto dei termini previsti per l'istaurazione del procedimento disciplinare e sulla mancanza assoluta di prove essendosi l'intera contestazione fondata sulle dichiarazioni dei genitori senza la presenza di testimoni diretti.
Ad ogni modo, con provvedimento, notificato in data 27.03.2024, I Controparte_4
[…] riteneva responsabile la ricorrente in particolare della violazione di doveri di vigilanza, pur prendendo atto della mancanza di danni certificabili e irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 12 giorni e la conseguente perdita del trattamento retributivo per i giorni di sospensione. (Doc.9)
Infine, in data 02.04.2024 per mezzo del sottoscritto veniva formulata istanza di accesso agli atti (Doc. 10-11) che veniva negata con pec del 09.04.2024 (doc.12)
L'ufficio territoriale, per mezzo del dirigente, Dott. Persona 4 negava l'accesso agli atti del procedimento disciplinare sulla base della circostanza che tali documenti sarebbero stati consegnati al rappresentante sindacale. Alla richiesta di trasmissione degli atti privi di oscuramento dei dati sensibili,
l'ufficio territoriale si opponeva invocando un inconferente diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti. Orbene, a tale pec, dava riscontro il sottoscritto in data 09.04.2024 (Doc. 13) rilevando l'evidente diversità del rappresentante sindacale rispetto alla Insegnante Pt 1 e la inconferenza del richiamato diritto alla riservatezza in una situazione in cui deve evidentemente darsi rilievo predominante al diritto di difesa.
A tale pec veniva dato riscontro in data 10.04.2024 (Doc. 14). L'ufficio scolastico, questa volta, trasmetteva parzialmente gli atti del procedimento disciplinare pur oscurando i dati sensibili dei testimoni e degli alunni interessati".
Deduceva, altresi, "la decadenza dall'azione disciplinare sia per la violazione da parte del dirigente scolastico del termine di 10 giorni per la segnalazione della condotta rilevante a carico della ricorrente, sia soprattutto poiché è stato violato il termine massimo di 120 giorni di conclusione dell'azione disciplinare da parte dell Controparte_2
Concludeva, quindi, chiedendo: "Ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento disciplinare impugnato per violazione delle norme sul procedimento disciplinare e dichiarare per l'effetto la decadenza dall'azione disciplinare e conseguentemente annullare l'impugnato provvedimento e ordinare al Controparte_1 di restituire quanto illegittimamente non corrisposto alla ricorrente a titolo di retribuzione in virtù della sospensione dal servizio e pari a Euro 625,28 ovvero di quella somma accertata giudizialmente oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Annullare il provvedimento impugnato per violazione delle norme sul contraddittorio e conseguentemente ordinare al Controparte 1 di restituire quanto illegittimamente non corrisposto alla ricorrente a titolo di retribuzione in virtù della sospensione dal servizio e pari a
Euro 625,28 ovvero di quella somma accertata giudizialmente.
In linea principale:
1) Ritenere e dichiarare insussistenti/ non provati i fatti contestati alla ricorrente e per l'effetto dichiarare e comunque illegittimo il provvedimento disciplinare impugnato e per l'effetto annullarlo e ordinare al di restituire quanto illegittimamente non corrisposto allaControparte_1 ricorrente a titolo di retribuzione in virtù della sospensione dal servizio e pari a Euro 625,28 ovvero di quella somma accertata giudizialmente.
2) Conseguentemente Ordinare la affissione della sentenza sulla bacheca della scuola.
3) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale
In linea subordinata:
Dichiarare sproporzionato il provvedimento disciplinare irrogato, annullarlo, e rideterminarlo ai sensi dell'art.63 TUPI nel minimo previsto. Conseguentemente ordinare al [...]
Controparte_1 di restituire quanto illegittimamente non corrisposto alla ricorrente a titolo di retribuzione in virtù della sospensione dal servizio e pari a Euro 625,28 ovvero di quella somma accertata giudizialmente oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.
Condannare in ogni caso i resistenti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato per i motivi di cui in premessa liquidandoli in favore della ricorrente nella somma di Euro 10.000 ovvero a quella somma che il giudice riterrà congrua".
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando. Precisava che “la segnalazione del D.S. è avvenuta sulla base di una nota scritta e sottoscritta dai genitori di 6 alunni frequentanti la sez. A, in cui insegna la ricorrente, (composta da 9 bambini soltanto) (cfr. doc.3.1). In secondo luogo, la denuncia dei genitori fa palese riferimento a gravi negligenze in servizio e all'inosservanza degli obblighi di vigilanza, con conseguente applicabilità della sanzione edittale della "sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese" ai sensi dell'art. 494, comma 1, lett. a), del. lgs n. 297/1994, a mente del quale "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b)...c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza (cfr. art. 494, comma 1, lett. a), D. lgs n. 297/1994)”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato nel merito, restando così assorbita ogni altra eccezione o domanda relative alla correttezza del procedimento disciplinare, anche se deve certamente ritenersi che l'Amministrazione abbia palesemente violato il diritto di difesa della ricorrente, negandole l'accesso agli atti completi del procedimento disciplinare, contenenti i nominativi delle persone che avrebbero reso dichiarazioni accusatorie nei propri confronti in seno al procedimento, adducendo pretesi e infondati motivi di privacy e così precludendole la possibilità di predisporre adeguatamente la propria difesa. èNel merito, come noto, "allorquando il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto del potere disciplinare, potendo utilizzare tutti gli elementi di prova legalmente acquisiti, idonei a dimostrare la sussistenza o meno della responsabilità disciplinare e il suo grado." (tra le tante: Ordinanza, Cass. civ., sez. lav., n. 6606/2018).
I presupposti di fatto posti a fondamento della sanzione irrogata costituiscono, del resto, il fondamento del potere disciplinare e, come tali, incombe sul datore l'onere di fornire la prova in giudizio.
Orbene, i fatti contestati alla ricorrente si fondano unicamente su una nota sottoscritta da alcuni genitori degli studenti e sulle dichiarazioni rese dagli stessi, senza che nel presente giudizio sia stata richiesta neppure la testimonianza dei medesimi al fine di accertare e chiarire i fatti, spesso riferiti nei verbali di audizione prodotti dal MIM come appresi solo de relato.
I verbali delle dichiarazioni rese dai genitori degli alunni alla Dirigente Scolastica in sede disciplinare - depositati in giudizio dal MIM - non possono fondare la prova dei fatti contestati, atteso che, anche ove essi potessero essere qualificati come atti pubblici, l'efficacia probatoria tipica di questi sarebbe relativa solo ai fatti avvenuti sotto la diretta percezione della Dirigente Scolastica, non varrebbe invece a coprire il contenuto intrinseco del documento, ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto, che può, invece, essere contestata, come lo è stata da parte della ricorrente.
La Suprema Corte, al riguardo, ha sempre ribadito (vedi da ultimo anche ordinanza n. 32732/2024 della Sez. V, in tema di verbali di constatazione) che non vi è alcuna efficacia probatoria privilegiata di un atto redatto da un p.u. in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, ovvero in relazione al contenuto di documenti formati dai suddetti terzi (Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018,
n. 24461; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060), come anche in relazione ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass.,
Sez. I, 30 maggio 2018, n. 13679).
Il giudice, quindi, può valutare dette dichiarazioni rese da terzi a un pubblico ufficiale solo come elementi indiziari. Orbene, nella specie, ove il MIM deve fornire piena prova dei fatti contestati, le dichiarazioni prodotte su cui del resto la ricorrente non ha potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa, come detto, - non forniscono la prova della sussistenza dei fatti medesimi, atteso che si tratta di dichiarazioni scarne, valutative e in cui molto spesso il dichiarante assume di avere avuto conoscenza non diretta dei fatti, che non vengono in dette dichiarazioni neppure chiariti nella
loro materialità.
In mancanza di prova, che parte convenuta non ha fornito, della condotta contestata, che è stata posta a base della sanzione oggetto di causa, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di 12 giorni dal lavoro e dalla retribuzione, irrogata alla ricorrente con provvedimento del 27/03/2024, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di porre nel nulla tutte le conseguenze della medesima.
Va, quindi, disposta la condanna del MIM alla restituzione in favore della ricorrente del trattamento retributivo per i giorni di sospensione per effetto della sanzione annullata, che va accompagnata a quella del pagamento sulla sorte dei soli interessi legali, per effetto dell'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni della norma che prevede la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro e in difetto di prova di un danno ulteriore.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite, ivi liquidate e distratte, che seguono la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025.
La Giudice
Paola Marino