TRIB
Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11923/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al N.R.G. 11923/2024
TRA
.IVA con sede in Gravina di Catania, Parte_1 P.IVA_1
via Gramsci n. 108, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Pt_2
, elettivamente domiciliata in Ragusa, via M. Coffa, 7, presso lo studio dell'avv.
[...]
Nino Cortese che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande CP_1 P.IVA_2
21, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 19 dicembre 2024, parte ricorrente ha chiesto “… ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., in via d'urgenza, inaudita altera parte, o, in subordine, previa instaurazione di rapido contraddittorio: - ritenere illegittimo il mancato rilascio del DURC per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per
l'effetto, dato il pregiudizio imminente ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire, ordinare all'ente resistente l'immediato rilascio, anche in via provvisoria, dello stesso;
- sospendere per l'effetto l'invito a regolarizzare del 2.12.2024 - con vittoria di spese e compensi del giudizio”. L'ente di previdenza convenuto si è costituito con memoria depositata in data 18 gennaio 2025 chiedendo “In via principale, respingere l'avversa richiesta di provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 CPC, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondata e per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di controparte, in quanto infondata, in fatto e diritto, per le motivazioni esposte in narrativa.
Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento della richiesta tutela inaudita altera parte, all'udienza del 29 gennaio 2025, parte ricorrente ha rappresentato preliminarmente che nelle more del giudizio era pervenuto avviso di addebito nei confronti della società portante la pretesa creditoria da cui dipende il mancato rilascio del durc e pertanto ha chiesto rinviarsi la causa nell'attesa della fissazione dell'udienza relativa all'opposizione all'avviso di addebito e dell'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, insistendo in subordine nelle proprie domande.
Parte resistente ha parimenti insistito nelle proprie difese, facendo presente di non essere a conoscenza della sopravvenuta notifica dell'avviso di addebito e del relativo ricorso.
La causa è stata pertanto rinviata all'udienza del 12 febbraio 2025 per verificare l'eventuale sospensione dell'avviso di addebito suindicato.
In esito a tale udienza, svoltasi a trattazione scritta e, a seguito del deposito di note difensive di entrambe le parti, viene decisa a mezzo della presente ordinanza.
Nella fattispecie in esame, giova premettere “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. 21757/2021).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, non si ravvisa propriamente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere quanto piuttosto di sopravvenuto difetto di interesse ad agire alla luce delle dichiarazioni delle parti.
Con le note ex art. 127 ter c.p.c parte ricorrente ha dedotto e comprovato “che con decreto del 31.1.2025 emesso - tra le medesime parti di causa - nel giudizio iscritto al n.
881/2025 RGL il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito
(medio tempore notificato alla ricorrente) portante l'asserita pretesa creditoria sottesa dall' al mancato rilascio del DURC. Talché essendo venuto meno l'interesse ad CP_1
agire nel presente giudizio, instaurato quale unico strumento processuale in astratto idoneo a garantire tutela cautelare a fronte di una presunta inadempienza non oggetto di alcun provvedimento impositorio noto alla ricorrente, si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, chiedendo espressamente la compensazione delle spese di lite”.
Parte resistente ha invece insistito nelle proprie difese sicché, in difetto del reciproco riconoscimento del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, deve darsi atto del sopravvenuto difetto di interesse ad agire della parte ricorrente quanto alla domanda di rilascio in via cautelare del durc, avendo nelle more intrapreso il giudizio di accertamento negativo del credito contributivo sottostante al mancato rilascio del durc, per altro unica azione ammissibile innanzi al giudice ordinario.
Al riguardo, giova rammentare “Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E”
(Cass. sez. lav. 5825/2021).
Quanto alle spese di lite, in disparte ogni considerazione sulla rilevata soccombenza virtuale della parte ricorrente, può disporsi la compensazione integrale tenuto conto delle ragioni della decisione e della tempestiva allegazione dei fatti sopravvenuti da parte della società ricorrente.
P. Q. M.
pronunziando sull'istanza cautelare avanzata da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore contro in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
Catania, 13 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 12 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al N.R.G. 11923/2024
TRA
.IVA con sede in Gravina di Catania, Parte_1 P.IVA_1
via Gramsci n. 108, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Pt_2
, elettivamente domiciliata in Ragusa, via M. Coffa, 7, presso lo studio dell'avv.
[...]
Nino Cortese che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande CP_1 P.IVA_2
21, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 19 dicembre 2024, parte ricorrente ha chiesto “… ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c., in via d'urgenza, inaudita altera parte, o, in subordine, previa instaurazione di rapido contraddittorio: - ritenere illegittimo il mancato rilascio del DURC per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per
l'effetto, dato il pregiudizio imminente ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire, ordinare all'ente resistente l'immediato rilascio, anche in via provvisoria, dello stesso;
- sospendere per l'effetto l'invito a regolarizzare del 2.12.2024 - con vittoria di spese e compensi del giudizio”. L'ente di previdenza convenuto si è costituito con memoria depositata in data 18 gennaio 2025 chiedendo “In via principale, respingere l'avversa richiesta di provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 CPC, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondata e per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di controparte, in quanto infondata, in fatto e diritto, per le motivazioni esposte in narrativa.
Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento della richiesta tutela inaudita altera parte, all'udienza del 29 gennaio 2025, parte ricorrente ha rappresentato preliminarmente che nelle more del giudizio era pervenuto avviso di addebito nei confronti della società portante la pretesa creditoria da cui dipende il mancato rilascio del durc e pertanto ha chiesto rinviarsi la causa nell'attesa della fissazione dell'udienza relativa all'opposizione all'avviso di addebito e dell'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, insistendo in subordine nelle proprie domande.
Parte resistente ha parimenti insistito nelle proprie difese, facendo presente di non essere a conoscenza della sopravvenuta notifica dell'avviso di addebito e del relativo ricorso.
La causa è stata pertanto rinviata all'udienza del 12 febbraio 2025 per verificare l'eventuale sospensione dell'avviso di addebito suindicato.
In esito a tale udienza, svoltasi a trattazione scritta e, a seguito del deposito di note difensive di entrambe le parti, viene decisa a mezzo della presente ordinanza.
Nella fattispecie in esame, giova premettere “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass. 21757/2021).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, non si ravvisa propriamente un'ipotesi di cessazione della materia del contendere quanto piuttosto di sopravvenuto difetto di interesse ad agire alla luce delle dichiarazioni delle parti.
Con le note ex art. 127 ter c.p.c parte ricorrente ha dedotto e comprovato “che con decreto del 31.1.2025 emesso - tra le medesime parti di causa - nel giudizio iscritto al n.
881/2025 RGL il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito
(medio tempore notificato alla ricorrente) portante l'asserita pretesa creditoria sottesa dall' al mancato rilascio del DURC. Talché essendo venuto meno l'interesse ad CP_1
agire nel presente giudizio, instaurato quale unico strumento processuale in astratto idoneo a garantire tutela cautelare a fronte di una presunta inadempienza non oggetto di alcun provvedimento impositorio noto alla ricorrente, si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, chiedendo espressamente la compensazione delle spese di lite”.
Parte resistente ha invece insistito nelle proprie difese sicché, in difetto del reciproco riconoscimento del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, deve darsi atto del sopravvenuto difetto di interesse ad agire della parte ricorrente quanto alla domanda di rilascio in via cautelare del durc, avendo nelle more intrapreso il giudizio di accertamento negativo del credito contributivo sottostante al mancato rilascio del durc, per altro unica azione ammissibile innanzi al giudice ordinario.
Al riguardo, giova rammentare “Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E”
(Cass. sez. lav. 5825/2021).
Quanto alle spese di lite, in disparte ogni considerazione sulla rilevata soccombenza virtuale della parte ricorrente, può disporsi la compensazione integrale tenuto conto delle ragioni della decisione e della tempestiva allegazione dei fatti sopravvenuti da parte della società ricorrente.
P. Q. M.
pronunziando sull'istanza cautelare avanzata da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore contro in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
Catania, 13 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri