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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2702/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2702 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti FERRARINI NICOLÒ e BEVILACQUA FEDERICO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato del 14.2.2022;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato a [...] E LINOSA Controparte_1 C.F._2
(AG) il 12/01/1935, rappresentato e difeso dall'avv. LATINO ROSARIO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: azione negatoria.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritte depositate per l'udienza del 10.7.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
l'odierno convenuto esponendo:
- di essere proprietario e possessore del fondo in agro di Lampedusa, in Catasto al foglio
12, particelle 26, 480 e 481 per averlo acquistato, con atto pubblico in notar , rep. Persona_1
n. 41401, del 2 dicembre 2020;
1 - che con ricorso ex art. 703 c.p.c. per la reintegrazione o per la manutenzione del possesso,
recante n. 1253/2021 r.g. Tribunale di Agrigento, - premettendo di Controparte_1
essere proprietario dei lotti in agro di Lampedusa, foglio 12, particelle 475, 478, 473, 480, 471 e
481, in virtù di divisione autenticata nelle firme dal Notaio in data 6 ottobre Persona_2
1994, repertorio n. 83048/6730 registrata a Rimini il 25 ottobre 1994 al n. 1033 e trascritta alla
Conservatoria dei Registri immobiliari di Agrigento in data 5 novembre 1994 - aveva rappresentato che nel mese di gennaio 2021 aveva abusivamente invaso i Parte_1
fondi sopra descritti, posseduti dal ricorrente, abbattendo con una pala meccanica l'intera recinzione e tutti i paletti presenti tra i confini delle particelle sopra citate e ha chiesto, quindi,
che venisse ordinata l'immediata reintegrazione del possesso medesimo oppure la manutenzione del possesso;
- che con ordinanza del 16.07.2021, resa nel procedimento n. 1253/2021 r.g., il Tribunale di
Agrigento aveva concesso la tutela possessoria richiesta e aveva ordinato a Parte_1
di “reintegrare parte ricorrente nel possesso del terreno sito nel Comune di Lampedusa censito in
catasto al fg. 12, part. 475, 478, 473, 480, 472 e 481 rilasciandolo libero da persone e cose e ripristinando
lo stato dei luoghi mediante la collocazione della recinzione presente al momento dello spoglio lungo le
particelle 475, 476, e tra le part. 481 e 480, tra le part. 480 e 26, tra le part 478 e 477 e tra le part. 473
e 47”.
Ha quindi chiesto all'intestato tribunale di:
- dichiarare l'inesistenza del diritto a tutela del quale si è pronunciato il Tribunale di
Agrigento con la citata ordinanza e, comunque, accertare che non è Controparte_1
possessore dei fondi descritti in citazione per inesistenza di alcun diritto sugli stessi;
- condannare il convenuto alla cessazione della situazione antigiuridica e in particolare alla cessazione della turbativa alla proprietà ed al possesso dell'attore ed al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo, da quantificarsi attraverso CTU, ovvero anche in via equitativa nella somma che risulterà di giustizia;
- dichiarare nulla, annullare o revocare e comunque dichiarare illegittima ed inefficace l'ordinanza del 16 luglio 2021, con ogni consequenziale statuizione.
2 Con comparsa del 20.1.2022 si è costituito il convenuto il quale ha Controparte_1
eccepito:
- improcedibilità dell'azione negatoria esperita, per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- improponibilità della domanda, per violazione dell'art. 705 del codice di procedura civile che prescrive il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita;
mentre nel caso di specie l'attore non ha ancora eseguito l'ordinanza emessa, “considerato che, alla data della
presente comparsa, il non ha proceduto al rilascio dei fondi, né al ripristino, mediante Pt_1
collocazione della recinzione, per cui, in atto, occupa illecitamente ed abusivamente i terreni del
meglio descritti in ordinanza”; CP_1
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore per mancanza di valido possesso sui beni oggetto della domanda, riconosciuto invece in capo al convenuto come da ordinanza del
Tribunale di Agrigento del 16.07.2021;
- la infondatezza ed inammissibilità dell'azione promossa, per la inidoneità ontologica dell'azione negatoria a recuperare il possesso di un bene e per l'assenza di alcuna turbativa alla proprietà o al possesso da parte del convenuto;
- in ogni caso, sebbene nell'atto di acquisto dell'attore vi sia scritto che sul bene “non
gravano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli”, risulta la trascrizione, avvenuta il 5.11.1994
Registro generale n. 17094 e Registro particolare n. 14876, della scrittura in notar di Per_2
attestazione della comproprietà e di scioglimento della comunione fra i fratelli CP_1
che ha ad oggetto, fra le altre, anche le particelle 480, 481 e 26 che avrebbe acquistato Pt_1
. Con vittoria di spese e compensi professionali.
[...]
L'attore, con le memorie di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., ha preso posizione su tali eccezioni,
riferendo che egli è possessore del bene per averlo acquistato dai proprietari come evidente dall'atto pubblico riversato agli atti;
in ogni caso, dal momento dell'acquisto egli ha esercitato il possesso, eseguendo personalmente lavori di manutenzione sul fondo ed eliminando le recinzioni presenti. Ancora, “la Corte Costituzionale con Sentenza n. 25 del 03/02/1992 ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 705, primo comma, nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio
petitorio alla definizione della controversia possessoria ed all'esecuzione della controversia possessoria
3 nel caso che ne derivi o possa derivarne pregiudizio irreparabile al convenuto. Nel caso di specie, come
già si è detto, è poi pacifico che è il Sig. ad aver rinunciato sua sponte, dopo averla promossa, CP_1
all'azione esecutiva volta alla reintegrazione del possesso del fondo, dimostrandovi così di non averne
interesse alcuno”.
All'udienza del 16.2.2022 il Giudice ha concesso alle parti termine per l'espletamento della procedura di mediazione, non andata a buon fine come da verbale negativo in atti.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e, in data 16.09.2024, sentite le conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, va in primo luogo precisato che l'attore lamenta una “evidente, oggettiva, illecita,
abusiva, prepotente turbativa operata ripetutamente e schematicamente negli anni dal convenuto sul
fondo in proprietà prima ai Sig. ed ora al Sig. ”, tra cui la costruzione di un CP_2 Pt_1
muretto di cemento che è stato poi rimosso e l'apposizione di un cartello con scritto “vendesi”.
Tuttavia, non si ritiene che sia stato introdotto un giudizio di merito possessorio, avendo l'attore chiarito che il proprio interesse è quello di sentir “dichiarare l'inesistenza dei diritti
vantati/millantati da terzi, che stanno arrecando grave pregiudizio al diritto di proprietà pieno ed
esclusivo così come acquistato a titolo derivativo dal Sig. in forza di atto pubblico”. Parte_1
Pertanto, considerate le domande formulate dall'attore, l'azione va qualificata come actio
negatoria ai sensi dell'art. 949 c.c.
Né si ritiene sia stata introdotta una azione di rivendica, questa - infatti - presuppone che la cosa di cui un soggetto si afferma proprietario sia posseduta o detenuta da altri ed è volta ad ottenere la condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore; eppure, nessuna domanda è stata formulata in tal senso. D'altronde, al momento dell'introduzione presente del giudizio, l'ordinanza resa nel procedimento possessorio con cui si disponeva la reintegra nel possesso in favore di non era ancora stata eseguita, come evidente Controparte_1
dalla circostanza che l'introduzione del giudizio di attuazione 669 duodecies c.p.c. è avvenuta quasi un anno dopo la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio.
Ciò chiarito, l'azione negatoria, diversamente da quella di rivendicazione, può essere esercitata non solo contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena,
ma anche contro chi si affermi proprietario, sebbene non ne abbia il possesso, in quanto mira
4 a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso
(Cass. Civ. n. 1778/2009, n. 2838/99). Si ritiene pertanto che l'odierna azione proposta da nei confronti di sia ammissibile. Parte_1 Controparte_1
Ancora, nell'azione negatoria si controverte sui soli diritti vantati sulla cosa da parte del convenuto e non sulla proprietà dell'attore (su cui pertanto non si forma il giudicato), con la conseguenza che è sufficiente che l'attore esibisca il titolo di acquisto del bene al fine di accertarne la legittimazione attiva. Nel caso di specie, ha assolto l'onere su Parte_1
di esso gravante mediante la produzione dell'atto pubblico in notar , rep. n. Persona_1
41401, del 2 dicembre 2020.
Ciò posto, la domanda attorea deve essere rigettata per aver il convenuto dato prova della trascrizione, avvenuta il 5.11.1994 Registro generale n. 17094 e Registro particolare n. 14876,
della scrittura in notar di scioglimento della comunione avente ad oggetto anche le Per_2
particelle di cui oggi si controverte;
allegazione che appare sufficiente per disattendere le pretese avversarie. Con la precisazione che trattandosi di eccezione del convenuto - posta con il fine limitato di paralizzare l'azione negatoria di controparte - non è idonea ad acquisire la valenza di giudicato circa la proprietà del bene.
Ed invero in questa sede non è stato richiesto un accertamento della proprietà - azione sottoposta a diverso standard probatorio ed unica idonea a far venir meno lo stato di incertezza sulla titolarità del bene - bensì di verificare che il convenuto non abbia titoli sulle particelle di cui si controverte, circostanza non riscontrata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), scaglione di valore
“indeterminabile complessità bassa”, non considerando l'attività istruttoria sostanzialmente non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita,
rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
5 condanna a rifondere a le spese di lite sostenute Parte_1 Controparte_1
per il presente giudizio, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA, se dovuti e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 4 gennaio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2702 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti FERRARINI NICOLÒ e BEVILACQUA FEDERICO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato del 14.2.2022;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato a [...] E LINOSA Controparte_1 C.F._2
(AG) il 12/01/1935, rappresentato e difeso dall'avv. LATINO ROSARIO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: azione negatoria.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritte depositate per l'udienza del 10.7.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
l'odierno convenuto esponendo:
- di essere proprietario e possessore del fondo in agro di Lampedusa, in Catasto al foglio
12, particelle 26, 480 e 481 per averlo acquistato, con atto pubblico in notar , rep. Persona_1
n. 41401, del 2 dicembre 2020;
1 - che con ricorso ex art. 703 c.p.c. per la reintegrazione o per la manutenzione del possesso,
recante n. 1253/2021 r.g. Tribunale di Agrigento, - premettendo di Controparte_1
essere proprietario dei lotti in agro di Lampedusa, foglio 12, particelle 475, 478, 473, 480, 471 e
481, in virtù di divisione autenticata nelle firme dal Notaio in data 6 ottobre Persona_2
1994, repertorio n. 83048/6730 registrata a Rimini il 25 ottobre 1994 al n. 1033 e trascritta alla
Conservatoria dei Registri immobiliari di Agrigento in data 5 novembre 1994 - aveva rappresentato che nel mese di gennaio 2021 aveva abusivamente invaso i Parte_1
fondi sopra descritti, posseduti dal ricorrente, abbattendo con una pala meccanica l'intera recinzione e tutti i paletti presenti tra i confini delle particelle sopra citate e ha chiesto, quindi,
che venisse ordinata l'immediata reintegrazione del possesso medesimo oppure la manutenzione del possesso;
- che con ordinanza del 16.07.2021, resa nel procedimento n. 1253/2021 r.g., il Tribunale di
Agrigento aveva concesso la tutela possessoria richiesta e aveva ordinato a Parte_1
di “reintegrare parte ricorrente nel possesso del terreno sito nel Comune di Lampedusa censito in
catasto al fg. 12, part. 475, 478, 473, 480, 472 e 481 rilasciandolo libero da persone e cose e ripristinando
lo stato dei luoghi mediante la collocazione della recinzione presente al momento dello spoglio lungo le
particelle 475, 476, e tra le part. 481 e 480, tra le part. 480 e 26, tra le part 478 e 477 e tra le part. 473
e 47”.
Ha quindi chiesto all'intestato tribunale di:
- dichiarare l'inesistenza del diritto a tutela del quale si è pronunciato il Tribunale di
Agrigento con la citata ordinanza e, comunque, accertare che non è Controparte_1
possessore dei fondi descritti in citazione per inesistenza di alcun diritto sugli stessi;
- condannare il convenuto alla cessazione della situazione antigiuridica e in particolare alla cessazione della turbativa alla proprietà ed al possesso dell'attore ed al risarcimento del danno in favore di quest'ultimo, da quantificarsi attraverso CTU, ovvero anche in via equitativa nella somma che risulterà di giustizia;
- dichiarare nulla, annullare o revocare e comunque dichiarare illegittima ed inefficace l'ordinanza del 16 luglio 2021, con ogni consequenziale statuizione.
2 Con comparsa del 20.1.2022 si è costituito il convenuto il quale ha Controparte_1
eccepito:
- improcedibilità dell'azione negatoria esperita, per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- improponibilità della domanda, per violazione dell'art. 705 del codice di procedura civile che prescrive il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita;
mentre nel caso di specie l'attore non ha ancora eseguito l'ordinanza emessa, “considerato che, alla data della
presente comparsa, il non ha proceduto al rilascio dei fondi, né al ripristino, mediante Pt_1
collocazione della recinzione, per cui, in atto, occupa illecitamente ed abusivamente i terreni del
meglio descritti in ordinanza”; CP_1
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore per mancanza di valido possesso sui beni oggetto della domanda, riconosciuto invece in capo al convenuto come da ordinanza del
Tribunale di Agrigento del 16.07.2021;
- la infondatezza ed inammissibilità dell'azione promossa, per la inidoneità ontologica dell'azione negatoria a recuperare il possesso di un bene e per l'assenza di alcuna turbativa alla proprietà o al possesso da parte del convenuto;
- in ogni caso, sebbene nell'atto di acquisto dell'attore vi sia scritto che sul bene “non
gravano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli”, risulta la trascrizione, avvenuta il 5.11.1994
Registro generale n. 17094 e Registro particolare n. 14876, della scrittura in notar di Per_2
attestazione della comproprietà e di scioglimento della comunione fra i fratelli CP_1
che ha ad oggetto, fra le altre, anche le particelle 480, 481 e 26 che avrebbe acquistato Pt_1
. Con vittoria di spese e compensi professionali.
[...]
L'attore, con le memorie di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., ha preso posizione su tali eccezioni,
riferendo che egli è possessore del bene per averlo acquistato dai proprietari come evidente dall'atto pubblico riversato agli atti;
in ogni caso, dal momento dell'acquisto egli ha esercitato il possesso, eseguendo personalmente lavori di manutenzione sul fondo ed eliminando le recinzioni presenti. Ancora, “la Corte Costituzionale con Sentenza n. 25 del 03/02/1992 ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 705, primo comma, nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio
petitorio alla definizione della controversia possessoria ed all'esecuzione della controversia possessoria
3 nel caso che ne derivi o possa derivarne pregiudizio irreparabile al convenuto. Nel caso di specie, come
già si è detto, è poi pacifico che è il Sig. ad aver rinunciato sua sponte, dopo averla promossa, CP_1
all'azione esecutiva volta alla reintegrazione del possesso del fondo, dimostrandovi così di non averne
interesse alcuno”.
All'udienza del 16.2.2022 il Giudice ha concesso alle parti termine per l'espletamento della procedura di mediazione, non andata a buon fine come da verbale negativo in atti.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e, in data 16.09.2024, sentite le conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, va in primo luogo precisato che l'attore lamenta una “evidente, oggettiva, illecita,
abusiva, prepotente turbativa operata ripetutamente e schematicamente negli anni dal convenuto sul
fondo in proprietà prima ai Sig. ed ora al Sig. ”, tra cui la costruzione di un CP_2 Pt_1
muretto di cemento che è stato poi rimosso e l'apposizione di un cartello con scritto “vendesi”.
Tuttavia, non si ritiene che sia stato introdotto un giudizio di merito possessorio, avendo l'attore chiarito che il proprio interesse è quello di sentir “dichiarare l'inesistenza dei diritti
vantati/millantati da terzi, che stanno arrecando grave pregiudizio al diritto di proprietà pieno ed
esclusivo così come acquistato a titolo derivativo dal Sig. in forza di atto pubblico”. Parte_1
Pertanto, considerate le domande formulate dall'attore, l'azione va qualificata come actio
negatoria ai sensi dell'art. 949 c.c.
Né si ritiene sia stata introdotta una azione di rivendica, questa - infatti - presuppone che la cosa di cui un soggetto si afferma proprietario sia posseduta o detenuta da altri ed è volta ad ottenere la condanna del convenuto a consegnare il bene all'attore; eppure, nessuna domanda è stata formulata in tal senso. D'altronde, al momento dell'introduzione presente del giudizio, l'ordinanza resa nel procedimento possessorio con cui si disponeva la reintegra nel possesso in favore di non era ancora stata eseguita, come evidente Controparte_1
dalla circostanza che l'introduzione del giudizio di attuazione 669 duodecies c.p.c. è avvenuta quasi un anno dopo la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio.
Ciò chiarito, l'azione negatoria, diversamente da quella di rivendicazione, può essere esercitata non solo contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena,
ma anche contro chi si affermi proprietario, sebbene non ne abbia il possesso, in quanto mira
4 a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso
(Cass. Civ. n. 1778/2009, n. 2838/99). Si ritiene pertanto che l'odierna azione proposta da nei confronti di sia ammissibile. Parte_1 Controparte_1
Ancora, nell'azione negatoria si controverte sui soli diritti vantati sulla cosa da parte del convenuto e non sulla proprietà dell'attore (su cui pertanto non si forma il giudicato), con la conseguenza che è sufficiente che l'attore esibisca il titolo di acquisto del bene al fine di accertarne la legittimazione attiva. Nel caso di specie, ha assolto l'onere su Parte_1
di esso gravante mediante la produzione dell'atto pubblico in notar , rep. n. Persona_1
41401, del 2 dicembre 2020.
Ciò posto, la domanda attorea deve essere rigettata per aver il convenuto dato prova della trascrizione, avvenuta il 5.11.1994 Registro generale n. 17094 e Registro particolare n. 14876,
della scrittura in notar di scioglimento della comunione avente ad oggetto anche le Per_2
particelle di cui oggi si controverte;
allegazione che appare sufficiente per disattendere le pretese avversarie. Con la precisazione che trattandosi di eccezione del convenuto - posta con il fine limitato di paralizzare l'azione negatoria di controparte - non è idonea ad acquisire la valenza di giudicato circa la proprietà del bene.
Ed invero in questa sede non è stato richiesto un accertamento della proprietà - azione sottoposta a diverso standard probatorio ed unica idonea a far venir meno lo stato di incertezza sulla titolarità del bene - bensì di verificare che il convenuto non abbia titoli sulle particelle di cui si controverte, circostanza non riscontrata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), scaglione di valore
“indeterminabile complessità bassa”, non considerando l'attività istruttoria sostanzialmente non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita,
rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
5 condanna a rifondere a le spese di lite sostenute Parte_1 Controparte_1
per il presente giudizio, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA, se dovuti e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 4 gennaio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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