Sentenza 1 dicembre 1989
Massime • 1
La sentenza del giudice di appello, che, nel nuovo rito del lavoro, decida la causa in un'udienza anteriore a quella fissata a norma del primo comma dell'art. 434 cod. proc. civ. ed in assenza di una delle parti, non avvertita dell'anticipazione dell'udienza di discussione, è affetta da nullità insanabile, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. ( Conf 2056/82, mass n 419915).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/1989, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1989 |
Testo completo
La sentenza del giudice di appello, che, nel nuovo rito del lavoro, decida la causa in un'udienza anteriore a quella fissata a norma del primo comma dell'art. 434 cod. proc. civ. ed in assenza di una delle parti, non avvertita dell'anticipazione dell'udienza di discussione, è affetta da nullità insanabile, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. ( Conf 2056/82, mass n 419915).*