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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 20.3. 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10995/2022 R.G.L.
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...]in Campania Parte_1
(NA), via Ippolito Nievo n.6,
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
G. Marconi n. 295
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Capodichino n. 211, tutte rappresentate e difese dall'avv. Ignazio Sposito, elettivamente domiciliate come in atti presso lo studio in Brusciano (NA), via C. Cucca n. 295. RICORRENTI E
, in persona del sindaco pro tempore, con Sede legale in Napoli Controparte_1 alla via S. Lucia n. 81. RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.6.2022 le ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la esponendo di essere LSU dal 1996 con il progetto “Promozione e Controparte_1 attuazione della raccolta differenziata RSU”, rimodulato e denominato con delibera n. 47 del 23.6.2004 “Progetto 2. Sostenibilità e Sviluppo. Oltre la raccolta differenziata, percorsi per coniugare ambiente e lavoro”; di avere svolto dal 1996 al 2010 le mansioni di operatore ecologico previste dal progetto “Promozione e attuazione della raccolta differenziata RSU”; di avere ricevuto dalla ordine di servizio del Controparte_1
12.4.2010 prot. 2010.0313383 con il quale si comunicava loro che “a decorrere dal 13/04/2010, il personale è assegnato ai Servizi indicati nello stesso elenco, al fine Pt_4 di supportare le attività svolte”; di essere state dal 2010 dislocate presso altre strutture e adibite a differenti mansioni in difformità rispetto a quanto previsto dal Progetto del 1996 (rimodulato nel 2004), essendo le stesse riconducibili a dipendenti comunali della categoria A;
che si erano pertanto occupate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di corrispondenza, archiviazione, smistamento documenti, utilizzo del sistema telematico, utilizzo pec con propri codici;
di essere state stabilizzate il 30.7.2021 con contratto a tempo parziale indeterminato, categoria A, posizione economica iniziale A1. Nel merito hanno sostenuto il proprio diritto al riconoscimento dal 2010 della natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguente inquadramento contrattuale come dipendenti di categoria A con giusta e congrua retribuzione, avendo prestato la propria opera con compiti che esulavano dai progetti LSU previsti dalla in CP_1 CP_1 particolare;
hanno asserito di avere diritto ai buoni ticket non usufruiti per euro 6.860,00.
Hanno concluso chiedendo: “Accertare e dichiarare che le ricorrenti hanno intrattenuto dal 2010 un rapporto di lavoro di natura subordinata con la;
per Controparte_1
l'effetto condannare parte resistente a corrispondere alle ricorrenti la somma di euro 28.739,45 caduno, a titolo di differenze retributive, di trattamento di fine rapporto, di buoni ticket e bonus Renzi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
La nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita, Controparte_1 restando contumace.
Sentiti i testi, in esito alla udienza sopra indicata, sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, la causa è stata decisa come da presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Va premesso che la disciplina degli LSU si è caratterizzata per il susseguirsi di testi normativi costituiti, in origine, dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, poi in parte abrogato dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 10, comma 3, e definitivamente soppresso del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 34, comma 1, lett. d). I progetti in cui tali lavoratori - cosiddetti soggetti utilizzati - sono impiegati possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, e dalle cooperative sociali, i quali sono dunque denominati "enti utilizzatori". Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 7, prevedeva l'utilizzo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili: "Le amministrazioni pubbliche (...), possono svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. d (prestazioni
2 di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7) mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale (...), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione". Il D.Lgs. n. 81 del 2000, si applica ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999; ai sensi dell'art. 4, l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Il D.Lgs. n. 150 del 2015, art. 26, successivo alle vicende in esame, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite da detti lavoratori, ha previsto l'impiego diretto dei medesimi, titolari di strumenti di sostegno al reddito, che si svolge sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, attraverso apposite convenzioni tra le Regioni e le Province autonome e le amministrazioni di cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
1. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma ciò in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 (poi, come si è osservato, riprodotto negli stessi termini dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 4), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (ex multis, Cass., n. 27125 del 2022, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 2020). Si tratta di un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la prestazione si è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione s'instaura il rapporto (Cass., n. 6155 del 2018). Soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr.
Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017). Si tratterebbe, in dette ipotesi, di anomala utilizzazione dell'istituto degli l.s.u., caratterizzata da "una discrasia fattuale tra il concreto svolgimento del rapporto e la qualificazione formale derivante dalla normativa speciale" (così Cass., 19-11-04 n. 21936), nelle quali troverebbe applicazione la disciplina del lavoro subordinato, corrispondente al concreto atteggiarsi del rapporto. "Insomma è ben possibile … che in concreto il ricorso ai progetti di lavori socialmente utili sia servito a pubbliche
3 amministrazioni (o altri soggetti autorizzati ad avvalersi di tale modulo contrattuale) per assicurarsi una vera e propria prestazione lavorativa subordinata, sicché sia il sussidio che l'integrazione dello stesso, spesso corrisposta dal beneficiario della prestazione, avrebbero vera e propria natura retributiva sì da consentire di richiamare la garanzia costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente" (Cass. nn. 13472/2016; 1359/16; 6914/16; 15071/15; 17014/17). Va premesso che, ad avviso della Suprema Corte (cfr Cass civ n. 15318/24), ai fini della verifica del concreto atteggiarsi del rapporto in termini di subordinazione e dell'applicazione dell'art. 2126 cod. civ. è necessario che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione (Cass. n. 3504/2024; Cass. n. 17101/2017 e Cass. n. 6155/2018).
Le ricorrenti, assumendo di avere svolto attività quali LSU sin dal 1996, rappresentando la mancata consegna dei progetti da parte dell'ente locale ed invocando l'applicabilità del disposto dell'art. 2126 c.c., azionano domanda di condanna di somme a titolo di differenze retributive, comprensive di t.f.r. , bonus cd. Renzi e buoni pasto non erogati per il periodo dal 2010.
Orbene, va in primo luogo osservato che le deposizioni testimoniali agli atti si riferiscono al periodo dal 2010 né risulta produzione documentale con riferimento a periodi anteriori.
Nella fattispecie che occupa, le due testi escusse hanno riferito:
: “Ho lavorato quale LSU per la dal Testimone_1 Controparte_1
1996 al 2010, prima presso il comune di Casavatore, per svolgere progetti regionali;
nel 2010 sono stata assegnata alla sede della in via Marina a Napoli insieme CP_1 ad altre otto colleghe, tra cui vi erano le due ricorrenti e;
mi pare che Pt_1 Pt_2 la venisse da una sede di Giugliano e la veniva come me da Pt_1 Pt_2
Casavatore. La giunse in sede circa due anni dopo. Io, e mai Pt_3 Pt_1 Pt_2 avevamo lavorato presso uffici;
io e la abbiamo in un primo momento presso Pt_2 la sede di via Marina, prestato attività negli archivi cartacei, mettendoli a posto, facendo fotocopie. Vi era più di un archivio, non so quanti ma ogni settore aveva il suo. Io e eravamo presso quello del settore sport;
io ci sono rimasta due anni Parte_2
e la ancora per qualche anno. Invece la ebbe il compito di tenere il Pt_2 Pt_1 registro cartaceo delle firme di noi otto LSU dove, in assenza di badge, che avevano i dipendenti della dovevamo firmare la mattina quando arrivavamo alle ore CP_1
8,00 e anche in uscita., alle h. 12,00. La inoltre rispondeva al telefono e come Pt_1 noi faceva qualunque cosa ci chiedessero di fare i dipendenti regionali del settore di nostra assegnazione, tipo fotocopie. La mi pare fosse nel settore protocollo. Il Pt_1 palazzo era di nove piani e ogni piano ha un settore;
la stava al V piano Pt_1
4 mentre io e la al III;
io venni spostata dall'archivio dopo circa due anni al Pt_2 settore servizio civile e la dopo qualche anno di permanenza all'archivio Parte_2 passò al settore protocollo, di un piano diverso da quello della;
la pure si Pt_1 Pt_2 occupava della posta in entrata e uscita, effettuando raccomandate da spedire, non ricordo al momento il settore. La che già conoscevo d qualche anno essendo Pt_3 stata ella LSU a Melito ove pure io ero stata assegnata, in Regione venne assegnata al protocollo del settore cultura, che, per come ora ho ricordato, era lo stesso della
[...]
; anch'ella si occupava di posta, fotocopie e archivio e qualche volta stampava Pt_2 in cartaceo le pec in arrivo. Per quanto mi riguarda posso dire che la dirigente del servizio civile sapeva il contenuto dei miei compiti;
al servizio civile dove ero io vi era la dott. che ci diceva di fare una serie di cose che ho indicato Persona_1 anche su richiesta almeno mia in quando non mi andava di stare senza far niente.
Conosco i compiti svolti dalle ricorrenti in quanto ci vedevamo ogni tanto più o meno intorno alle 10,00 per una breve pausa per prendere un caffè; ci dicevamo pertanto cosa facevamo;
qualche volta mi è capitato di passare dall'ufficio di ciascuna di loro e le ho viste espletare i compiti che ho sopra indicato. Il progetto regionale che ho seguito fino al 2010 era quello della raccolta differenziata, con il porta a porta per la sensibilizzazione. So che anche le ricorrenti presso i singoli comuni si erano occupate di quel progetto, a decorrere dal 1996. Ho avanzato causa anche io per il medesimo oggetto delle ricorrenti, pendente presso questo Ufficio Ora, dal 2021, sono stata assunta dalla Regione con un contratto di 10 ore e 48 settimanali e lavoro a palazzo
Armieri come addetta al protocollo, lavorando due giorni a settimana . So che la
è in pensione, mi pare da circa due mesi;
la lavora presso la Pt_1 Parte_2 sede di via Marina e ha avuto dalla Regione il medesimo contratto che ho io, così come la , per tutte noi dall'agosto 2021. Anche la , prima di andare in Pt_3 Pt_1 pensione, aveva stipulato tale contratto con la convenuta”.
: “Sono la sorella di e non sono parente delle Testimone_2 Parte_2 restanti due ricorrenti, che conosco. Ho lavorato quale LSU per la Controparte_1 dal 1996 presso il comune di Casavatore, per svolgere progetti regionali e in particolare quello della sensibilizzazione anche porta a porta delle persone per la raccolta differenziata;
nel 2010 sono stata assegnata alla sede della in via CP_1
Marina a Napoli – palazzo Armieri, insieme ad altre colleghe, tra cui vi erano le ricorrenti e mia sorella;
mi pare che la giunse in sede Pt_1 Parte_2 Pt_3 un po' di tempo dopo, dopo qualche anno. . All'inizio presso la sede di via marina ho prestato attività nell' archivio cartaceo del settore servizio civile, mettendo a posto le carte, facendo fotocopie. Venni assegnata a tale compito dalla dott. Persona_1
, dipendente della Abbiamo sempre, tanto io quanto le ricorrenti,
[...] CP_1 prestato attività, non essendo mai rimaste inattive. La venne assegnata a un Pt_1 altro settore, rispondendo al telefono e tenendo il registro cartaceo delle firme di noi LSU, circa 7/8 persone in quanto, in assenza di badge, che avevano i dipendenti della
5 dovevamo firmare la mattina quando arrivavamo intorno alle ore 8,00 e anche CP_1 in uscita., intorno alle h. 13,00/14,00 non ricordo gli orari precisi;
a volte ci trattenevamo anche di più facendo dello straordinario di nostra volontà che non veniva pagato. Io e mia sorella abbiamo sempre lavorato presso lo stesso settore per cui usciva al mio stesso orario, non ricordo di essere uscita alle 12,00; vedevo la uscire Pt_1 allo stesso mio orario;
invece non vedevo la che lavorava in altro settore ma Pt_3 non so quale e stava su un altro piano. Mi pare che la sia in pensione non la Pt_1 vedo più in Regione, la lavora presso la sede di via Marina e ha avuto Parte_2 dalla Regione il medesimo contratto che ho io, così come la , vale a dire un Pt_3 contratto di dipendenza per 1\0 ore e 48 settimanali, per tutte noi dall'agosto 2021. Conosco solo l'archivio del mio settore. Non so chi abbia detto a mia sorella, che si occupava di invio raccomandate, fotocopie e lavoro di archivio, di svolgere tali compiti che comunque io la vedevo svolgere, così come la , proprio perché teneva il Pt_1 registro delle firme;
l'ho vita inoltre anche che rispondeva al telefono. Non so i compiti della che era a altri settore e piano. Sia io che le due ricorrenti e Pt_3 Pt_1
siamo rimaste sempre a svolgere le stesse attività fino al 2021 quando siamo Pt_2 state assunte, anche la che mi pare lavori tuttora al protocollo. Mi pare che Pt_3 anche le ricorrenti si siano occupate del progetto della raccolta differenziata, lo so con certezza quanto a mia sorella che, come me lavorava a Casavatore;
la era Pt_1 presso altro comun e così come la . Poiché siamo nella stessa struttura con le Pt_3 ricorrenti ci vedevamo ogni tanto;
con la tutti i giorni, con mia sorella pure Pt_1 perché venivamo insieme;
con la invece no. Ho avanzato causa anche io per il Pt_3 medesimo oggetto delle ricorrenti, pendente presso questo Ufficio“.
Quanto alla documentazione in atti, la in risposta alla richiesta di accesso agli CP_1 atti del 29.4.22 avanzata dalle ricorrenti, ha così precisato, con risposta del 9.6.22 prot. 2022 0301575 ( v. doc. 1 allegato al ricorso):
6 Orbene, va in primo luogo osservato che da entrambe le deposizioni emerge il quadro di prestazioni svolte dalle ricorrenti con limitato impegno orario. Difetta poi prova dell'assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa. Ne consegue che manca, a parere di questo Giudice, la prova dell'imprescindibile elemento dello stabile inserimento nell'organizzazione pubblicistica. Le deposizioni testimoniali rese non consentono dunque di ritenere lo stabile inserimento delle ricorrenti nell'organizzazione pubblicista. Inoltre, quel che pure rileva nella fattispecie, dal documento proveniente dalla Regione del 9.6.22 e di cui sopra si è dato conto, emerge che l'originario progetto in cui erano impegnate le ricorrenti (promozione e attuazione della raccolta differenziata RSU) era stato rimodulato dalla Regione stessa, venendo denominato “Sostenibilità e sviluppo, Oltre la raccolta differenziata”, essendo espressamente finalizzato a individuare percorsi per coniugare sostenibilità e lavoro. Trattandosi pertanto di un progetto sufficientemente ampio – e comunque diverso dalla promozione e attuazione della raccolta differenziata sul territorio ( risalente nel tempo e che evidentemente doveva considerarsi compiuto) il progetto stesso appare ampiamente compatibile con i compiti generici così come descritti di tenuta archivio, spedizione raccomandate, effettuazione fotocopie e ricezione telefonate svolti dalle ricorrenti ed come emersi in esito all'istruttoria testimoniale. A tanto consegue che nella specie non sussiste il requisito della deviazione significativa dal progetto originario di lavori socialmente utili, così come da ultimo rimodulato e definito dalla Regione. In conclusione, alla luce del quadro istruttorio agli atti non può ritenersi raggiunta prova dello stabile inserimento delle ricorrenti con riferimento al periodo oggetto di domanda giudiziale, tale da configurare la sussistenza della subordinazione a decorrere dal risalente periodo per cui è richiesta. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, in difetto di costituzione di parte resistente, vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla quanto alle spese di lite. Si comunichi . Napoli, 31.3.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Elisa Tomassi
7
8
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 20.3. 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10995/2022 R.G.L.
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...]in Campania Parte_1
(NA), via Ippolito Nievo n.6,
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
G. Marconi n. 295
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Capodichino n. 211, tutte rappresentate e difese dall'avv. Ignazio Sposito, elettivamente domiciliate come in atti presso lo studio in Brusciano (NA), via C. Cucca n. 295. RICORRENTI E
, in persona del sindaco pro tempore, con Sede legale in Napoli Controparte_1 alla via S. Lucia n. 81. RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.6.2022 le ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la esponendo di essere LSU dal 1996 con il progetto “Promozione e Controparte_1 attuazione della raccolta differenziata RSU”, rimodulato e denominato con delibera n. 47 del 23.6.2004 “Progetto 2. Sostenibilità e Sviluppo. Oltre la raccolta differenziata, percorsi per coniugare ambiente e lavoro”; di avere svolto dal 1996 al 2010 le mansioni di operatore ecologico previste dal progetto “Promozione e attuazione della raccolta differenziata RSU”; di avere ricevuto dalla ordine di servizio del Controparte_1
12.4.2010 prot. 2010.0313383 con il quale si comunicava loro che “a decorrere dal 13/04/2010, il personale è assegnato ai Servizi indicati nello stesso elenco, al fine Pt_4 di supportare le attività svolte”; di essere state dal 2010 dislocate presso altre strutture e adibite a differenti mansioni in difformità rispetto a quanto previsto dal Progetto del 1996 (rimodulato nel 2004), essendo le stesse riconducibili a dipendenti comunali della categoria A;
che si erano pertanto occupate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di corrispondenza, archiviazione, smistamento documenti, utilizzo del sistema telematico, utilizzo pec con propri codici;
di essere state stabilizzate il 30.7.2021 con contratto a tempo parziale indeterminato, categoria A, posizione economica iniziale A1. Nel merito hanno sostenuto il proprio diritto al riconoscimento dal 2010 della natura subordinata del rapporto di lavoro con conseguente inquadramento contrattuale come dipendenti di categoria A con giusta e congrua retribuzione, avendo prestato la propria opera con compiti che esulavano dai progetti LSU previsti dalla in CP_1 CP_1 particolare;
hanno asserito di avere diritto ai buoni ticket non usufruiti per euro 6.860,00.
Hanno concluso chiedendo: “Accertare e dichiarare che le ricorrenti hanno intrattenuto dal 2010 un rapporto di lavoro di natura subordinata con la;
per Controparte_1
l'effetto condannare parte resistente a corrispondere alle ricorrenti la somma di euro 28.739,45 caduno, a titolo di differenze retributive, di trattamento di fine rapporto, di buoni ticket e bonus Renzi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
La nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita, Controparte_1 restando contumace.
Sentiti i testi, in esito alla udienza sopra indicata, sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, la causa è stata decisa come da presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
Va premesso che la disciplina degli LSU si è caratterizzata per il susseguirsi di testi normativi costituiti, in origine, dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, poi in parte abrogato dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 10, comma 3, e definitivamente soppresso del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 34, comma 1, lett. d). I progetti in cui tali lavoratori - cosiddetti soggetti utilizzati - sono impiegati possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, e dalle cooperative sociali, i quali sono dunque denominati "enti utilizzatori". Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 7, prevedeva l'utilizzo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili: "Le amministrazioni pubbliche (...), possono svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. d (prestazioni
2 di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7) mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale (...), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione". Il D.Lgs. n. 81 del 2000, si applica ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999; ai sensi dell'art. 4, l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Il D.Lgs. n. 150 del 2015, art. 26, successivo alle vicende in esame, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite da detti lavoratori, ha previsto l'impiego diretto dei medesimi, titolari di strumenti di sostegno al reddito, che si svolge sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, attraverso apposite convenzioni tra le Regioni e le Province autonome e le amministrazioni di cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
1. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma ciò in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 (poi, come si è osservato, riprodotto negli stessi termini dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 4), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (ex multis, Cass., n. 27125 del 2022, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 2020). Si tratta di un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la prestazione si è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione s'instaura il rapporto (Cass., n. 6155 del 2018). Soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr.
Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017). Si tratterebbe, in dette ipotesi, di anomala utilizzazione dell'istituto degli l.s.u., caratterizzata da "una discrasia fattuale tra il concreto svolgimento del rapporto e la qualificazione formale derivante dalla normativa speciale" (così Cass., 19-11-04 n. 21936), nelle quali troverebbe applicazione la disciplina del lavoro subordinato, corrispondente al concreto atteggiarsi del rapporto. "Insomma è ben possibile … che in concreto il ricorso ai progetti di lavori socialmente utili sia servito a pubbliche
3 amministrazioni (o altri soggetti autorizzati ad avvalersi di tale modulo contrattuale) per assicurarsi una vera e propria prestazione lavorativa subordinata, sicché sia il sussidio che l'integrazione dello stesso, spesso corrisposta dal beneficiario della prestazione, avrebbero vera e propria natura retributiva sì da consentire di richiamare la garanzia costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente" (Cass. nn. 13472/2016; 1359/16; 6914/16; 15071/15; 17014/17). Va premesso che, ad avviso della Suprema Corte (cfr Cass civ n. 15318/24), ai fini della verifica del concreto atteggiarsi del rapporto in termini di subordinazione e dell'applicazione dell'art. 2126 cod. civ. è necessario che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione (Cass. n. 3504/2024; Cass. n. 17101/2017 e Cass. n. 6155/2018).
Le ricorrenti, assumendo di avere svolto attività quali LSU sin dal 1996, rappresentando la mancata consegna dei progetti da parte dell'ente locale ed invocando l'applicabilità del disposto dell'art. 2126 c.c., azionano domanda di condanna di somme a titolo di differenze retributive, comprensive di t.f.r. , bonus cd. Renzi e buoni pasto non erogati per il periodo dal 2010.
Orbene, va in primo luogo osservato che le deposizioni testimoniali agli atti si riferiscono al periodo dal 2010 né risulta produzione documentale con riferimento a periodi anteriori.
Nella fattispecie che occupa, le due testi escusse hanno riferito:
: “Ho lavorato quale LSU per la dal Testimone_1 Controparte_1
1996 al 2010, prima presso il comune di Casavatore, per svolgere progetti regionali;
nel 2010 sono stata assegnata alla sede della in via Marina a Napoli insieme CP_1 ad altre otto colleghe, tra cui vi erano le due ricorrenti e;
mi pare che Pt_1 Pt_2 la venisse da una sede di Giugliano e la veniva come me da Pt_1 Pt_2
Casavatore. La giunse in sede circa due anni dopo. Io, e mai Pt_3 Pt_1 Pt_2 avevamo lavorato presso uffici;
io e la abbiamo in un primo momento presso Pt_2 la sede di via Marina, prestato attività negli archivi cartacei, mettendoli a posto, facendo fotocopie. Vi era più di un archivio, non so quanti ma ogni settore aveva il suo. Io e eravamo presso quello del settore sport;
io ci sono rimasta due anni Parte_2
e la ancora per qualche anno. Invece la ebbe il compito di tenere il Pt_2 Pt_1 registro cartaceo delle firme di noi otto LSU dove, in assenza di badge, che avevano i dipendenti della dovevamo firmare la mattina quando arrivavamo alle ore CP_1
8,00 e anche in uscita., alle h. 12,00. La inoltre rispondeva al telefono e come Pt_1 noi faceva qualunque cosa ci chiedessero di fare i dipendenti regionali del settore di nostra assegnazione, tipo fotocopie. La mi pare fosse nel settore protocollo. Il Pt_1 palazzo era di nove piani e ogni piano ha un settore;
la stava al V piano Pt_1
4 mentre io e la al III;
io venni spostata dall'archivio dopo circa due anni al Pt_2 settore servizio civile e la dopo qualche anno di permanenza all'archivio Parte_2 passò al settore protocollo, di un piano diverso da quello della;
la pure si Pt_1 Pt_2 occupava della posta in entrata e uscita, effettuando raccomandate da spedire, non ricordo al momento il settore. La che già conoscevo d qualche anno essendo Pt_3 stata ella LSU a Melito ove pure io ero stata assegnata, in Regione venne assegnata al protocollo del settore cultura, che, per come ora ho ricordato, era lo stesso della
[...]
; anch'ella si occupava di posta, fotocopie e archivio e qualche volta stampava Pt_2 in cartaceo le pec in arrivo. Per quanto mi riguarda posso dire che la dirigente del servizio civile sapeva il contenuto dei miei compiti;
al servizio civile dove ero io vi era la dott. che ci diceva di fare una serie di cose che ho indicato Persona_1 anche su richiesta almeno mia in quando non mi andava di stare senza far niente.
Conosco i compiti svolti dalle ricorrenti in quanto ci vedevamo ogni tanto più o meno intorno alle 10,00 per una breve pausa per prendere un caffè; ci dicevamo pertanto cosa facevamo;
qualche volta mi è capitato di passare dall'ufficio di ciascuna di loro e le ho viste espletare i compiti che ho sopra indicato. Il progetto regionale che ho seguito fino al 2010 era quello della raccolta differenziata, con il porta a porta per la sensibilizzazione. So che anche le ricorrenti presso i singoli comuni si erano occupate di quel progetto, a decorrere dal 1996. Ho avanzato causa anche io per il medesimo oggetto delle ricorrenti, pendente presso questo Ufficio Ora, dal 2021, sono stata assunta dalla Regione con un contratto di 10 ore e 48 settimanali e lavoro a palazzo
Armieri come addetta al protocollo, lavorando due giorni a settimana . So che la
è in pensione, mi pare da circa due mesi;
la lavora presso la Pt_1 Parte_2 sede di via Marina e ha avuto dalla Regione il medesimo contratto che ho io, così come la , per tutte noi dall'agosto 2021. Anche la , prima di andare in Pt_3 Pt_1 pensione, aveva stipulato tale contratto con la convenuta”.
: “Sono la sorella di e non sono parente delle Testimone_2 Parte_2 restanti due ricorrenti, che conosco. Ho lavorato quale LSU per la Controparte_1 dal 1996 presso il comune di Casavatore, per svolgere progetti regionali e in particolare quello della sensibilizzazione anche porta a porta delle persone per la raccolta differenziata;
nel 2010 sono stata assegnata alla sede della in via CP_1
Marina a Napoli – palazzo Armieri, insieme ad altre colleghe, tra cui vi erano le ricorrenti e mia sorella;
mi pare che la giunse in sede Pt_1 Parte_2 Pt_3 un po' di tempo dopo, dopo qualche anno. . All'inizio presso la sede di via marina ho prestato attività nell' archivio cartaceo del settore servizio civile, mettendo a posto le carte, facendo fotocopie. Venni assegnata a tale compito dalla dott. Persona_1
, dipendente della Abbiamo sempre, tanto io quanto le ricorrenti,
[...] CP_1 prestato attività, non essendo mai rimaste inattive. La venne assegnata a un Pt_1 altro settore, rispondendo al telefono e tenendo il registro cartaceo delle firme di noi LSU, circa 7/8 persone in quanto, in assenza di badge, che avevano i dipendenti della
5 dovevamo firmare la mattina quando arrivavamo intorno alle ore 8,00 e anche CP_1 in uscita., intorno alle h. 13,00/14,00 non ricordo gli orari precisi;
a volte ci trattenevamo anche di più facendo dello straordinario di nostra volontà che non veniva pagato. Io e mia sorella abbiamo sempre lavorato presso lo stesso settore per cui usciva al mio stesso orario, non ricordo di essere uscita alle 12,00; vedevo la uscire Pt_1 allo stesso mio orario;
invece non vedevo la che lavorava in altro settore ma Pt_3 non so quale e stava su un altro piano. Mi pare che la sia in pensione non la Pt_1 vedo più in Regione, la lavora presso la sede di via Marina e ha avuto Parte_2 dalla Regione il medesimo contratto che ho io, così come la , vale a dire un Pt_3 contratto di dipendenza per 1\0 ore e 48 settimanali, per tutte noi dall'agosto 2021. Conosco solo l'archivio del mio settore. Non so chi abbia detto a mia sorella, che si occupava di invio raccomandate, fotocopie e lavoro di archivio, di svolgere tali compiti che comunque io la vedevo svolgere, così come la , proprio perché teneva il Pt_1 registro delle firme;
l'ho vita inoltre anche che rispondeva al telefono. Non so i compiti della che era a altri settore e piano. Sia io che le due ricorrenti e Pt_3 Pt_1
siamo rimaste sempre a svolgere le stesse attività fino al 2021 quando siamo Pt_2 state assunte, anche la che mi pare lavori tuttora al protocollo. Mi pare che Pt_3 anche le ricorrenti si siano occupate del progetto della raccolta differenziata, lo so con certezza quanto a mia sorella che, come me lavorava a Casavatore;
la era Pt_1 presso altro comun e così come la . Poiché siamo nella stessa struttura con le Pt_3 ricorrenti ci vedevamo ogni tanto;
con la tutti i giorni, con mia sorella pure Pt_1 perché venivamo insieme;
con la invece no. Ho avanzato causa anche io per il Pt_3 medesimo oggetto delle ricorrenti, pendente presso questo Ufficio“.
Quanto alla documentazione in atti, la in risposta alla richiesta di accesso agli CP_1 atti del 29.4.22 avanzata dalle ricorrenti, ha così precisato, con risposta del 9.6.22 prot. 2022 0301575 ( v. doc. 1 allegato al ricorso):
6 Orbene, va in primo luogo osservato che da entrambe le deposizioni emerge il quadro di prestazioni svolte dalle ricorrenti con limitato impegno orario. Difetta poi prova dell'assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa. Ne consegue che manca, a parere di questo Giudice, la prova dell'imprescindibile elemento dello stabile inserimento nell'organizzazione pubblicistica. Le deposizioni testimoniali rese non consentono dunque di ritenere lo stabile inserimento delle ricorrenti nell'organizzazione pubblicista. Inoltre, quel che pure rileva nella fattispecie, dal documento proveniente dalla Regione del 9.6.22 e di cui sopra si è dato conto, emerge che l'originario progetto in cui erano impegnate le ricorrenti (promozione e attuazione della raccolta differenziata RSU) era stato rimodulato dalla Regione stessa, venendo denominato “Sostenibilità e sviluppo, Oltre la raccolta differenziata”, essendo espressamente finalizzato a individuare percorsi per coniugare sostenibilità e lavoro. Trattandosi pertanto di un progetto sufficientemente ampio – e comunque diverso dalla promozione e attuazione della raccolta differenziata sul territorio ( risalente nel tempo e che evidentemente doveva considerarsi compiuto) il progetto stesso appare ampiamente compatibile con i compiti generici così come descritti di tenuta archivio, spedizione raccomandate, effettuazione fotocopie e ricezione telefonate svolti dalle ricorrenti ed come emersi in esito all'istruttoria testimoniale. A tanto consegue che nella specie non sussiste il requisito della deviazione significativa dal progetto originario di lavori socialmente utili, così come da ultimo rimodulato e definito dalla Regione. In conclusione, alla luce del quadro istruttorio agli atti non può ritenersi raggiunta prova dello stabile inserimento delle ricorrenti con riferimento al periodo oggetto di domanda giudiziale, tale da configurare la sussistenza della subordinazione a decorrere dal risalente periodo per cui è richiesta. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, in difetto di costituzione di parte resistente, vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla quanto alle spese di lite. Si comunichi . Napoli, 31.3.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Elisa Tomassi
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