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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.5628/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca De Ciuceis;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai dottori Mimì Minella, Alvaro
Saporito e Consiglia Serena Alfano;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024, il ricorrente in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna del alla correzione/rettifica del Controparte_1 punteggio attribuitogli nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. per gli anni scolastici 2024-2027 mediante il riconoscimento in proprio favore, per il servizio militare prestato presso il comando militare esercito di Milano nel periodo decorrente dal 10.8.2011 al 7.6.2013, di un punteggio integrale (pari a punti 6 per anno) in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto (pari a punti 0,60 per anno).
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato di aver proposto domanda per aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2024-2027, e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dal D.M. 89/2024 e già in precedenza dal DM 50/2021 da ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con la normativa primaria di fonte legislativa rappresentata in materia dall'art. 2050 del d.lgs. 66/2010
e dall'art. 485 del d.lgs. 297/1994. Regolarmente instaurato il contraddittorio, il , costituitosi Controparte_1 tardivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 2.4.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Innanzitutto occorre distinguere la questione della mancata valutazione del servizio di leva/servizio civile, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM 89/2024 (ricalcante il precedente DM 50/2021), che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Sotto tale profilo si rileva che i precedenti della Suprema Corte richiamati dal ricorrente hanno per l'appunto definito la questione -diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere- in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. 44/2011 e di conseguenza Cass. 5679/2020, Cass. 15467/2021, Cass 41894
(tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 8586/2024 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) andasse inteso non nel senso appunto di limitare –in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Il tema di causa nella specie è però, come anticipato, diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, così come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso. Occorre distinguere quindi la problematica della mancata valutazione del servizio di leva/civile, ove non espletato in costanza di nomina (tema affrontato dalla Corte di Cassazione nelle citate pronunce), da quella oggetto di causa ed afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie, anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ultima ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Occorre a tal fine immediatamente precisare la inconferenza delle norme, richiamate in ricorso, dell'art. 485 dlgs 197/1994 e dell'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez.
IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, non potendosi comparare ai concorsi o alle graduatorie quanto stabilito per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Ciò premesso si rileva che il D.M. n. 89 del 2024, che riguarda il personale ATA e che viene in considerazione nella controversia di causa (in cui si contesta la legittimità dello stesso sotto il profilo della attribuzione del punteggio connesso al servizio militare) prevede -così come il precedente D.M. 50/2021- che: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»”.
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto, attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Nella specie, pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio civile non in costanza di rapporto di lavoro, è stato a questi attribuito per tale servizio nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024/2027 un punteggio di 0,60 per anno in conformità a quanto previsto dal D.M. 89/2024 (e in precedenza dal D.M. 50/2021) regolante tali graduatorie.
Ebbene con recente e condivisibile pronuncia la Corte di Cassazione è intervenuta sullo specifico tema oggetto di causa affermando che l'assetto delineato dal D.M. 50/2021 (conforme come visto al successivo D.M. 89/2024 che ha regolato le graduatorie valide per il triennio 2024-
2027) non appare in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010
(Codice dell'Ordinamento Militare).
La Corte ha valutato che “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili
è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602” (Cass. 22429/2024).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 e del pari dal successivo DM 89/2024 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
In virtù delle considerazioni finora esposte, ravvisata per le ragioni dette la legittimità del D.M.
89/2024 nell'attribuzione del punteggio per il servizio militare/civile, il ricorso va rigettato. La complessità della questione trattata e la divergenza delle pronunce della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa intervenute in materia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 2.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.5628/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca De Ciuceis;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai dottori Mimì Minella, Alvaro
Saporito e Consiglia Serena Alfano;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024, il ricorrente in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna del alla correzione/rettifica del Controparte_1 punteggio attribuitogli nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. per gli anni scolastici 2024-2027 mediante il riconoscimento in proprio favore, per il servizio militare prestato presso il comando militare esercito di Milano nel periodo decorrente dal 10.8.2011 al 7.6.2013, di un punteggio integrale (pari a punti 6 per anno) in luogo di quello ridotto effettivamente ottenuto (pari a punti 0,60 per anno).
A sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato di aver proposto domanda per aggiornamento nelle citate graduatorie, con riferimento al triennio 2024-2027, e di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dal D.M. 89/2024 e già in precedenza dal DM 50/2021 da ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con la normativa primaria di fonte legislativa rappresentata in materia dall'art. 2050 del d.lgs. 66/2010
e dall'art. 485 del d.lgs. 297/1994. Regolarmente instaurato il contraddittorio, il , costituitosi Controparte_1 tardivamente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 2.4.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Innanzitutto occorre distinguere la questione della mancata valutazione del servizio di leva/servizio civile, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM 89/2024 (ricalcante il precedente DM 50/2021), che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Sotto tale profilo si rileva che i precedenti della Suprema Corte richiamati dal ricorrente hanno per l'appunto definito la questione -diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere- in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. 44/2011 e di conseguenza Cass. 5679/2020, Cass. 15467/2021, Cass 41894
(tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 8586/2024 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) andasse inteso non nel senso appunto di limitare –in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Il tema di causa nella specie è però, come anticipato, diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, così come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso. Occorre distinguere quindi la problematica della mancata valutazione del servizio di leva/civile, ove non espletato in costanza di nomina (tema affrontato dalla Corte di Cassazione nelle citate pronunce), da quella oggetto di causa ed afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie, anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ultima ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Occorre a tal fine immediatamente precisare la inconferenza delle norme, richiamate in ricorso, dell'art. 485 dlgs 197/1994 e dell'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez.
IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, non potendosi comparare ai concorsi o alle graduatorie quanto stabilito per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Ciò premesso si rileva che il D.M. n. 89 del 2024, che riguarda il personale ATA e che viene in considerazione nella controversia di causa (in cui si contesta la legittimità dello stesso sotto il profilo della attribuzione del punteggio connesso al servizio militare) prevede -così come il precedente D.M. 50/2021- che: “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»”.
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto, attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Nella specie, pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio civile non in costanza di rapporto di lavoro, è stato a questi attribuito per tale servizio nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024/2027 un punteggio di 0,60 per anno in conformità a quanto previsto dal D.M. 89/2024 (e in precedenza dal D.M. 50/2021) regolante tali graduatorie.
Ebbene con recente e condivisibile pronuncia la Corte di Cassazione è intervenuta sullo specifico tema oggetto di causa affermando che l'assetto delineato dal D.M. 50/2021 (conforme come visto al successivo D.M. 89/2024 che ha regolato le graduatorie valide per il triennio 2024-
2027) non appare in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010
(Codice dell'Ordinamento Militare).
La Corte ha valutato che “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2,
Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili
è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602” (Cass. 22429/2024).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 e del pari dal successivo DM 89/2024 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
In virtù delle considerazioni finora esposte, ravvisata per le ragioni dette la legittimità del D.M.
89/2024 nell'attribuzione del punteggio per il servizio militare/civile, il ricorso va rigettato. La complessità della questione trattata e la divergenza delle pronunce della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa intervenute in materia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 2.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio