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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1803/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1803 2018
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. La Mantia Rosolino PA C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Riela Carlo Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver espletato la PA mediazione ante causam, ha convenuto in giudizio la Controparte_2
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto in data
[...]
12 febbraio 2017 durante un'escursione a cavallo organizzata dall'azienda agricola nei sentieri del bosco di Godrano.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che il 12 febbraio 2017 ha partecipato ad una passeggiata a cavallo, gestita dalla convenuta, e che, durante il tragitto, la bestia su cui montava improvvisamente si è imbizzarrita, disarcionandola e facendola cadere al suolo dopo una doppia giravolta in aria.
In conseguenza dell'accaduto, l'attrice ha rappresentato di aver riportato gravi lesioni fisiche, consistenti in “Emiperitoneo da rottura traumatica della milza”, trattate chirurgicamente con intervento di “Splenectomia”, da cui sono scaturiti postumi invalidanti permanenti e
1 temporanei, meglio descritti nella consulenza tecnica di parte, oltre a danni morali ed all'interruzione dell'attività lavorativa di commessa.
Sulla scorta di tali motivi, l'attrice ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la responsabilità della per l'incidente ai sensi degli artt. 2050, 2052, Controparte_2
2043 c.c.; ii) condannare la al pagamento della Controparte_2 somma di euro 48.932,66 o della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno, con rivalutazione ed interessi.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, la
[...]
ha chiesto il rigetto della domanda ed, in subordine, il Controparte_2 riconoscimento del concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
A seguito dell'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e dell'espletamento della consulenza tecnica di ufficio a cura del Dott. Barranco, il Giudice Istruttore, con l'ordinanza del 11 giugno 2023, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, che ha incontrato l'adesione della convenuta ed il dissenso dell'attrice, motivato dall'inadeguatezza del quantum liquidato.
Disposta la prosecuzione del giudizio, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, vanno fugati i dubbi di illegittimità della proposta conciliativa del 11 giugno 2023 sollevati dalla difesa di parte attrice nella memoria di replica del 24 dicembre
2024.
A riguardo, si osserva che la proposta conciliativa, nella versione dell'art. 185 bis cpc introdotta dal d.l. 69/13, può essere formulata fino alla chiusura dell'istruzione.
Con il dlgs 149/22, l'art. 185 bis cpc è stato riformulato ma senza apportare significative variazioni, essendosi solo previsto che la proposta conciliativa possa intervenire fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Dal tenore letterale della disciplina legislativa si ricava che il Giudice ha il potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa in qualsiasi fase del procedimento, fino a quando la causa non viene ritenuta matura per la decisione. Il limite è rappresentato dalla definizione della fase istruttoria, che, contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, non si produce automaticamente con l'escussione dell'ultimo testimone ovvero col deposito della
Pag. 2 di 10 relazione peritale, che segnano, semmai, l'esaurimento del mezzo di prova singolarmente considerato.
Sul punto, è sufficiente ricordare che, dopo l'assunzione delle prove orali, il Giudice, in forza dell'art. 257 cpc, può, di ufficio, disporre il riesame di un testimone già interrogato ovvero ammettere ed assumere una testimonianza precedentemente dichiarata inammissibile o irrilevante. Ai sensi dell'art. 252 cpc, il Giudice può, altresì, ordinare il confronto tra testimoni già escussi.
Si aggiunga che, dopo il deposito della relazione peritale, il Giudice, in forza dell'art. 196 cpc, può richiamare il consulente tecnico di ufficio per chiarire punti controversi della perizia ovvero compiere nuove indagini.
Si consideri, ancora, che l'art. 209 cpc richiede un provvedimento, esplicito o implicito, di chiusura dell'istruzione, in mancanza del quale la fase istruttoria deve ritenersi ancora pendente.
Da non tralasciare, infine, la possibilità di disporre di ufficio mezzi di prova ovvero di ordinare l'interrogatorio libero delle parti ai sensi dell'art. 185 cpc.
Insomma, è evidente che, dopo l'assunzione delle prove, vi è un momento di verifica dell'idoneità del materiale acquisito a supportare una decisione e, solo all'esito, allorquando il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di remissione della causa in decisione secondo l'attuale disciplina), si assiste alla decadenza dal potere di formulare la proposta conciliativa, prima sussistente.
Nella specie, come già segnalato, la proposta conciliativa è successiva al deposito della relazione peritale ma antecedente al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e si colloca, quindi, in una fase in cui l'istruttoria era aperta.
Ne consegue che le doglianze sollevate da parte attrice circa l'illegittimità per tardività della proposta conciliativa vanno disattese.
Tanto premesso, giova, in diritto, evidenziare che la fattispecie della responsabilità degli organizzatori per i danni riportati dai partecipanti nel corso di un'escursione a cavallo può essere configurata, alternativamente, come una responsabilità contrattuale ovvero come una responsabilità extracontrattuale, a seconda della causa petendi posta alla base della domanda risarcitoria.
Pag. 3 di 10 Ed invero, se viene fatto valere un titolo contrattuale, è chiaro che siamo davanti ad una responsabilità ex contractu, che si fonda sull'inadempimento dell'obbligo di protezione dell'incolumità degli utenti nel corso della fruizione del servizio acquistato, avente fonte nel principio di buona fede ex art. 1375 c.c.
Se, invece, non è stato dedotto un titolo contrattuale, si rende applicabile, a seconda del livello di esperienza del danneggiato, l'art. 2050 c.c o l'art. 2052 cc o, in subordine, l'art. 2043
c.c. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità nell'ordinanza 6737/19, in cui viene affermato, con riguardo alle lezioni di equitazione, un principio estensibile per identità di ratio alle gite a cavallo, in forza del quale “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti (…)”.
In ogni caso, qualunque sia la causa petendi, l'onere della prova non subisce significativi scostamenti. Ed infatti, in ambito contrattuale, al danneggiato spetta provare il contratto, il danno-conseguenza, l'evento dannoso, il nesso causale con lo svolgimento dell'attività di equitazione, ed allegare l'inadempimento dell'obbligo di protezione;
compete al danneggiante, invece, fornire la prova liberatoria, che, muovendo dalla prospettiva dell'obbligazione di risultato e non dell'obbligazione di mezzi, consiste non tanto nel dimostrare l'adozione dei presidi idonei ad evitare le lesioni verificatesi quanto nel dimostrare che le lesioni non sono causalmente riconducibili all'esecuzione della prestazione contrattuale.
Similmente, nel contesto dell'art. 2050 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il danno-conseguenza, l'evento dannoso, il nesso causale con lo svolgimento dell'attività di equitazione;
al danneggiante spetta provare il caso fortuito ovvero l'adozione di ogni misura idonea ad evitare l'evento dannoso occorso (cfr Cass. 6737/19; Cass. 16170/22).
Del pari, in forza dell'art. 2052 c.c., il danneggiato deve provare il danno conseguenza,
l'evento dannoso e la riconducibilità eziologica del fatto all'animale; al danneggiante spetta provare il caso fortuito.
Un'effettiva differenza sul piano probatorio si rinviene, invece, laddove venga invocato l'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2050 o dell'art. 2052 c.c. In tal caso, infatti, l'onere della prova viene a gravare interamente sul danneggiato, tenuto ad allegare e provare non solo l'elemento oggettivo dell'illecito ma anche la colpa del danneggiante attraverso l'individuazione della
Pag. 4 di 10 regola cautelare violata e la dimostrazione della prevedibilità, dell'evitabilità dell'evento, e della c.d. concretizzazione del rischio.
In tutti gli ambiti indicati, poi, acquista particolare rilevanza la condotta del danneggiato, che, se abnorme, integra gli estremi del caso fortuito mentre, se è solo imprudente, conduce ad una limitazione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c.
Nella specie, poiché parte attrice non ha fatto valere un titolo contrattuale, deve escludersi la possibilità di applicare, in via principale, il regime della responsabilità ex contractu.
Diversamente, essendo stato dedotto un titolo extracontrattuale, la domanda risarcitoria va esaminata e decisa prioritariamente sulla base delle norme relative al fatto illecito e, più precisamente, alla luce del disposto di cui all'art. 2050 c.c, reso applicabile dalla pacifica inesperienza dell'attrice con i cavalli.
Ciò posto, è incontestato e documentalmente provato che: i) in data 12 febbraio 2017,
l'attrice, insieme ad alcuni amici, si è recata presso l'agriturismo Controparte_1
ed ha partecipato ad un'escursione amatoriale a cavallo organizzata dalla società
[...] convenuta nelle ore pomeridiane lungo i sentieri del bosco di Godrano;
ii) la passeggiata si è svolta con personale e bestie messi a disposizione dalla struttura;
iii) dopo circa quaranta minuti di cammino, l'attrice, , è stata disarcionata dal cavallo ed è caduta Parte_2
a terra col lato sinistro del corpo;
iv) a seguito dell'impatto, l'attrice è stata trasportata in braccio fino all'uscita dal bosco e, dopo essere giunta in struttura, è salita in auto ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Buccheri La Ferla di Palermo, in cui le è stata diagnosticata “Emiperitoneo da rottura traumatica della milza”.
Le circostanze indicate, oltre ad essere pacifiche, sono state confermate da tutti i testimoni escussi. Ed invero, sentito all'udienza del 23 settembre 2021, ha riferito che Tes_1
“Conosco ero presente il giorno dell'incidente; era il 12.2.2017; c'ero io, PA Pt_1 ed altre tre persone;
eravamo a pranzo all'agriturismo ed era prevista poi una escursione a cavallo
[...]
(…) Che io sappia, i cavalli erano di proprietà dell'agriturismo e se ne occupavano i gestori dell'agriturismo
(…) Eravamo tutti principianti e nessuno di noi era mai andato a cavallo;
questa cosa l'abbiamo rappresentata, ne sono certo (…) Confermo integralmente la circostanza (ovvero il cap. 11 del seguente tenore “Vero è che dopo circa 40 minuti il cavallo sul quale montava la SI.ra , si PA imbizzarriva, disarcionandola e, lanciandola in aria, la faceva cadere in terra sbattendo il lato sinistro del corpo”) (…) Confermo la circostanza: è rimasta a terra paralizzata e urlava per il dolore (…) Pt_1
Pag. 5 di 10 Uno dei due fratelli è sceso a prendere una Jeep e quindi hanno caricato su questa macchina e l'hanno Pt_1 portata all'agriturismo (…) A dr: l'abbiamo portata all'ospedale Buccheri La Ferla”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 23 Testimone_2 settembre 2022: “Ero presente il giorno del sinistro: ero una delle cinque persone che partecipò all'escursione
a cavallo, dopo pranzo (…) Confermo la circostanza: i cavalli facevano parte dell'agriturismo e siamo andati lì per questo, cioè per fare la passeggiata a cavallo (…) Confermo la circostanza: abbiamo detto che eravamo tutti principianti e che non eravamo mai andati a cavallo (…) Confermo la circostanza;
(ovvero il cap. 11 del seguente tenore “Vero è che dopo circa 40 minuti il cavallo sul quale montava la SI.ra PA
, si imbizzarriva, disarcionandola e, lanciandola in aria, la faceva cadere in terra sbattendo il lato
[...] sinistro del corpo”) (…) 16) Confermo la circostanza;
venne una macchina dell'agriturismo a prendere
e la portò nell'agriturismo (…) ADR: la macchina dell'agriturismo non poteva arrivare fino al Pt_1 punto della caduta;
quindi abbiamo preso in braccio e l'abbiamo portata vicino, in un punto Pt_1 accessibile per la macchina”).
Le dichiarazioni dei due testi restituiscono una rappresentazione chiara delle modalità dell'incidente e vanno ritenute pienamente attendibili in virtù della coerenza e precisione dell'esposizione, mai contraddittoria, ed arricchita da particolari relativi alle circostanze di tempo e di luogo, ai partecipanti, allo svolgersi degli eventi ed alle sofferenze patite dalla
Pt_1
Risulta, quindi, comprovato sia l'evento dannoso, costituito dalla caduta e dalle lesioni fisiche, sia la sua riconducibilità eziologica alla pratica equestre.
A fronte di tale compendio probatorio, la convenuta non ha offerto la prova prevista dall'art. 2050 c.c. per andare esente da ogni responsabilità.
Sul punto, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 cpc, vanno, innanzitutto, dichiarate inutilizzabili le testimonianze di e , i quali, essendo soci illimitatamente Testimone_3 Testimone_4 responsabili, risultano titolari di un'obbligazione dipendente dall'obbligazione principale contestata alla società e tale da legittimare il dispiegamento di un intervento ad adiuvandum nel presente giudizio.
Né è emerso aliunde il caso fortuito o l'adozione di misure idonee ad evitare il danno da parte della società convenuta. Ed infatti, le circostanze allegate in comparsa (quali l'invito a rinunciare all'escursione per via dello stato di insicurezza dell'attrice, l'effettuazione di un giro
Pag. 6 di 10 di prova nel paddock – peraltro smentito dallo stesso all'udienza del 23 Testimone_3 settembre 2021 “Nessuno volle fare il giro di prova, come ho detto” – la messa a disposizione di cavalli addestrati, l'aver rimproverato due componenti del gruppo che tentavano di sorpassarsi a vicenda, creando agitazione tra i cavalli) sono rimaste del tutto sfornite di prova e, comunque, sono state contestate dall'attrice.
In ogni caso, si osserva che le condotte descritte in comparsa, laddove accertate, non sarebbero state tali da esaurire il contenuto dell'obbligo di protezione richiesto dall'art. 2050
c.c per le attività equestri, che è ben più pregnante ed esige, a titolo esemplificativo: i)
l'illustrazione del percorso, evidenziando il livello di difficoltà; ii) l'illustrazione dei rischi dell'attività; iii) la valutazione del livello di esperienza dei partecipanti;
iv) l'effettuazione di un test prima dell'inizio dell'escursione per saggiare eventuali criticità concrete;
v) la fornitura di tutti i dispositivi di sicurezza (casco protettivo, giubbotti, ginocchiere ecc…); vi) l'utilizzo di cavalli addestrati, abituati e mansueti;
vii) la messa a disposizione di guide esperte ad apertura e chiusura della fila;
viii) la tempestiva ed efficace reazione a condotte inappropriate dei partecipanti, che possono anche portare ad interrompere l'escursione nel caso di impossibilità di prosecuzione in sicurezza.
Nella specie, come detto, non è stata raggiunta la prova dell'adozione delle misure indicate;
è persino emersa la prova contraria in quanto: i) è comprovato che l'attrice non ha ricevuto il casco protettivo (cfr testimonianza di “Noi abbiamo richiesto de dispositivi di Tes_1 protezione, in particolare il casco, ma ci hanno risposto che non ne avevano disponibilità”; anche la testimonianza di “6) Non ci siamo posti il problema della attrezzatura di sicurezza Testimone_2 perché ci dissero che i cavalli erano tranquilli e che non era mai successo niente”); ii) è comprovato che l'attrice non ha svolto un giro di prova (cfr testimonianza di “adr: nessuno ci ha proposto Tes_1 di fare un giro di prova e non lo abbiamo fatto;
siamo andati direttamente a fare l'escursione; certamente ci avevano dato istruzioni su cosa fare, per esempio come tenere le gambe, le briglie”; anche la testimonianza di “Adr: non abbiamo fatto un giro di prova perché nessuno ce lo ha proposto”); iii) il Testimone_2 teste ha addirittura rappresentato che il cavallo dell'attrice presentava segni di Tes_1 nervosismo (cfr testimonianza di “ricordo che con i cavalli che aveva davanti scalciava, come Tes_1 se fosse innervosito”).
Pag. 7 di 10 Inoltre, se effettivamente vi erano due componenti del gruppo indisciplinati, come rappresentato in comparsa, sarebbe stato onere della società non solo rimproverarli ma anche impedirgli di proseguire l'escursione a tutela della sicurezza di tutti gli altri partecipanti.
Una volta accertata la responsabilità della convenuta, va verificata l'eventuale sussistenza di un concorso di colpa a carico dell'attrice.
In proposito, si evidenzia che non sono emersi elementi sintomatici di una condotta negligente;
non risultano provati strattoni, calci, urla o altri gesti inappropriati ed idonei a ricondurre l'imbizzarrimento della bestia ad un'imprudenza dell'attrice.
Da escludersi, poi, che una leggera ansia e paura, pienamente comprensibile per chi è alla prima esperienza con i cavalli, possa ripercuotersi in danno dell'attrice; semmai è esattamente il contrario posto che, in presenza di un utente privo delle necessarie competenze, teso e poco sicuro, è compiuto del gestore rafforzare il proprio dovere di vigilanza e di controllo.
Non condivisibile è, altresì, la tesi della convenuta di accettazione del rischio di cadute da parte dell'attrice atteso che chi partecipa ad un'attività pericolosa si rappresenta certo dei rischi ma ripone anche affidamento sulla protezione della propria sfera giuridica da parte dei gestori.
Ne deriva che l'accettazione dei rischi non vale per qualsiasi rischio ma solo per i rischi derivanti da caso fortuito od eccedenti l'adozione di tutte le misure protettive idonee da parte degli organizzatori, nella specie rimaste non provate.
Giunti a questo punto, occorre soffermarsi sui danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro.
Con riguardo al danno biologico, si impone il rinvio agli esaustivi e condivisibili accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, il quale ha rappresentato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato lesioni fisiche consistenti in “trauma addominale che ha causato la rottura della milza con emiperitoneo secondario”, trattate chirurgicamente con intervento di “Splenectomia” tra il 12 ed il 13 febbraio 2017.
Il ctu ha, altresì, sottolineato che le lesioni hanno procurato all'attrice un'invalidità permanente del 10%, un'inabilità temporanea totale di giorni 8, un'inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 10, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15, ed un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20.
Pag. 8 di 10 Da ritenersi sussistente anche il danno morale atteso che la caduta da cavallo ha rappresentato certamente un evento traumatico, idoneo a generare uno stato di paura ed angoscia apprezzabili, aggravati dal fatto che l'attrice ha dovuto essere portata fuori dai sentieri, in braccio, prima di poter salire in auto e dirigersi all'Ospedale, vivendo momenti di difficoltà e stress emotivo.
Traducendo in termini monetari il danno biologico ed il danno morale si perviene, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, edizione 2024, a quantificare la somma tabellare di euro 32.515,00.
Va, altresì, accordata a parte attrice la somma di € 898,00, in valuta di insorgenza, per le spese mediche che ha documentato di avere affrontato, da reputarsi congrue e riferibili all'evento dannoso oggetto del giudizio.
Operata la rivalutazione, il risarcimento spettante all'attrice è pari ad euro 33.002,73 per il danno biologico ed il danno morale e ad euro 1.071,31 per spese mediche.
Non vi sono, invece, elementi sufficienti per la personalizzazione atteso che parte attrice non ha individuato né una cenestesi lavorativa, né alcuna specifica attività esistenziale irrimediabilmente compromessa a causa delle lesioni subite e meritevole di un ristoro eccedente il tabellare.
Inoltre, non si può riconoscere alcun danno da perdita della capacità lavorativa specifica atteso che: i) parte attrice ha prodotto soltanto un certificato medico, da cui non è dato evincere l'attività svolta (cfr doc. 8 di parte attrice); ii) nel referto dell'Ospedale Buccheri la
Ferla di Palermo non è indicato alcunché sotto le voci “professione” e “titolo di studio”; iii) non è stata depositata né una busta-paga, né un estratto contributo a comprova del lavoro esercitato;
iv) non è stata depositata documentazione relativa al reddito da lavoro;
v) non è stato accertato se ed in che misura le lesioni subite hanno inciso sulla capacità di continuare a svolgere l'attività lavorativa pregressa, rimasta ignota.
In definitiva, all'attrice spetta a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di euro 34.074,04, senza interessi compensativi, difettando qualsiasi allegazione e prova in ordine al danno da ritardo nel conseguimento del risarcimento pecuniario.
Al pagamento dell'anzidetta somma in favore dell'attrice, deve essere condannata la società convenuta.
Pag. 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
Le spese della CTU, nei rapporti interni, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la responsabile del sinistro occorso Controparte_2
a in data 12 febbraio 2017; PA
CONDANNA la a pagare a Controparte_2 PA la somma di euro 34.074,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'incidente;
CONDANNA la a pagare le spese di lite in Controparte_2 favore di liquidandole in complessivi euro 6.709,00 (di cui euro 6.164 per PA compensi ed euro 545,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
PONE le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
. Controparte_2
25/03/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1803 2018
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. La Mantia Rosolino PA C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Riela Carlo Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver espletato la PA mediazione ante causam, ha convenuto in giudizio la Controparte_2
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti nell'incidente avvenuto in data
[...]
12 febbraio 2017 durante un'escursione a cavallo organizzata dall'azienda agricola nei sentieri del bosco di Godrano.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che il 12 febbraio 2017 ha partecipato ad una passeggiata a cavallo, gestita dalla convenuta, e che, durante il tragitto, la bestia su cui montava improvvisamente si è imbizzarrita, disarcionandola e facendola cadere al suolo dopo una doppia giravolta in aria.
In conseguenza dell'accaduto, l'attrice ha rappresentato di aver riportato gravi lesioni fisiche, consistenti in “Emiperitoneo da rottura traumatica della milza”, trattate chirurgicamente con intervento di “Splenectomia”, da cui sono scaturiti postumi invalidanti permanenti e
1 temporanei, meglio descritti nella consulenza tecnica di parte, oltre a danni morali ed all'interruzione dell'attività lavorativa di commessa.
Sulla scorta di tali motivi, l'attrice ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la responsabilità della per l'incidente ai sensi degli artt. 2050, 2052, Controparte_2
2043 c.c.; ii) condannare la al pagamento della Controparte_2 somma di euro 48.932,66 o della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno, con rivalutazione ed interessi.
Costituendosi tardivamente in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, la
[...]
ha chiesto il rigetto della domanda ed, in subordine, il Controparte_2 riconoscimento del concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
A seguito dell'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e dell'espletamento della consulenza tecnica di ufficio a cura del Dott. Barranco, il Giudice Istruttore, con l'ordinanza del 11 giugno 2023, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, che ha incontrato l'adesione della convenuta ed il dissenso dell'attrice, motivato dall'inadeguatezza del quantum liquidato.
Disposta la prosecuzione del giudizio, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente, vanno fugati i dubbi di illegittimità della proposta conciliativa del 11 giugno 2023 sollevati dalla difesa di parte attrice nella memoria di replica del 24 dicembre
2024.
A riguardo, si osserva che la proposta conciliativa, nella versione dell'art. 185 bis cpc introdotta dal d.l. 69/13, può essere formulata fino alla chiusura dell'istruzione.
Con il dlgs 149/22, l'art. 185 bis cpc è stato riformulato ma senza apportare significative variazioni, essendosi solo previsto che la proposta conciliativa possa intervenire fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
Dal tenore letterale della disciplina legislativa si ricava che il Giudice ha il potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa in qualsiasi fase del procedimento, fino a quando la causa non viene ritenuta matura per la decisione. Il limite è rappresentato dalla definizione della fase istruttoria, che, contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, non si produce automaticamente con l'escussione dell'ultimo testimone ovvero col deposito della
Pag. 2 di 10 relazione peritale, che segnano, semmai, l'esaurimento del mezzo di prova singolarmente considerato.
Sul punto, è sufficiente ricordare che, dopo l'assunzione delle prove orali, il Giudice, in forza dell'art. 257 cpc, può, di ufficio, disporre il riesame di un testimone già interrogato ovvero ammettere ed assumere una testimonianza precedentemente dichiarata inammissibile o irrilevante. Ai sensi dell'art. 252 cpc, il Giudice può, altresì, ordinare il confronto tra testimoni già escussi.
Si aggiunga che, dopo il deposito della relazione peritale, il Giudice, in forza dell'art. 196 cpc, può richiamare il consulente tecnico di ufficio per chiarire punti controversi della perizia ovvero compiere nuove indagini.
Si consideri, ancora, che l'art. 209 cpc richiede un provvedimento, esplicito o implicito, di chiusura dell'istruzione, in mancanza del quale la fase istruttoria deve ritenersi ancora pendente.
Da non tralasciare, infine, la possibilità di disporre di ufficio mezzi di prova ovvero di ordinare l'interrogatorio libero delle parti ai sensi dell'art. 185 cpc.
Insomma, è evidente che, dopo l'assunzione delle prove, vi è un momento di verifica dell'idoneità del materiale acquisito a supportare una decisione e, solo all'esito, allorquando il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di remissione della causa in decisione secondo l'attuale disciplina), si assiste alla decadenza dal potere di formulare la proposta conciliativa, prima sussistente.
Nella specie, come già segnalato, la proposta conciliativa è successiva al deposito della relazione peritale ma antecedente al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e si colloca, quindi, in una fase in cui l'istruttoria era aperta.
Ne consegue che le doglianze sollevate da parte attrice circa l'illegittimità per tardività della proposta conciliativa vanno disattese.
Tanto premesso, giova, in diritto, evidenziare che la fattispecie della responsabilità degli organizzatori per i danni riportati dai partecipanti nel corso di un'escursione a cavallo può essere configurata, alternativamente, come una responsabilità contrattuale ovvero come una responsabilità extracontrattuale, a seconda della causa petendi posta alla base della domanda risarcitoria.
Pag. 3 di 10 Ed invero, se viene fatto valere un titolo contrattuale, è chiaro che siamo davanti ad una responsabilità ex contractu, che si fonda sull'inadempimento dell'obbligo di protezione dell'incolumità degli utenti nel corso della fruizione del servizio acquistato, avente fonte nel principio di buona fede ex art. 1375 c.c.
Se, invece, non è stato dedotto un titolo contrattuale, si rende applicabile, a seconda del livello di esperienza del danneggiato, l'art. 2050 c.c o l'art. 2052 cc o, in subordine, l'art. 2043
c.c. In tal senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità nell'ordinanza 6737/19, in cui viene affermato, con riguardo alle lezioni di equitazione, un principio estensibile per identità di ratio alle gite a cavallo, in forza del quale “Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti (…)”.
In ogni caso, qualunque sia la causa petendi, l'onere della prova non subisce significativi scostamenti. Ed infatti, in ambito contrattuale, al danneggiato spetta provare il contratto, il danno-conseguenza, l'evento dannoso, il nesso causale con lo svolgimento dell'attività di equitazione, ed allegare l'inadempimento dell'obbligo di protezione;
compete al danneggiante, invece, fornire la prova liberatoria, che, muovendo dalla prospettiva dell'obbligazione di risultato e non dell'obbligazione di mezzi, consiste non tanto nel dimostrare l'adozione dei presidi idonei ad evitare le lesioni verificatesi quanto nel dimostrare che le lesioni non sono causalmente riconducibili all'esecuzione della prestazione contrattuale.
Similmente, nel contesto dell'art. 2050 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare e provare il danno-conseguenza, l'evento dannoso, il nesso causale con lo svolgimento dell'attività di equitazione;
al danneggiante spetta provare il caso fortuito ovvero l'adozione di ogni misura idonea ad evitare l'evento dannoso occorso (cfr Cass. 6737/19; Cass. 16170/22).
Del pari, in forza dell'art. 2052 c.c., il danneggiato deve provare il danno conseguenza,
l'evento dannoso e la riconducibilità eziologica del fatto all'animale; al danneggiante spetta provare il caso fortuito.
Un'effettiva differenza sul piano probatorio si rinviene, invece, laddove venga invocato l'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2050 o dell'art. 2052 c.c. In tal caso, infatti, l'onere della prova viene a gravare interamente sul danneggiato, tenuto ad allegare e provare non solo l'elemento oggettivo dell'illecito ma anche la colpa del danneggiante attraverso l'individuazione della
Pag. 4 di 10 regola cautelare violata e la dimostrazione della prevedibilità, dell'evitabilità dell'evento, e della c.d. concretizzazione del rischio.
In tutti gli ambiti indicati, poi, acquista particolare rilevanza la condotta del danneggiato, che, se abnorme, integra gli estremi del caso fortuito mentre, se è solo imprudente, conduce ad una limitazione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c.
Nella specie, poiché parte attrice non ha fatto valere un titolo contrattuale, deve escludersi la possibilità di applicare, in via principale, il regime della responsabilità ex contractu.
Diversamente, essendo stato dedotto un titolo extracontrattuale, la domanda risarcitoria va esaminata e decisa prioritariamente sulla base delle norme relative al fatto illecito e, più precisamente, alla luce del disposto di cui all'art. 2050 c.c, reso applicabile dalla pacifica inesperienza dell'attrice con i cavalli.
Ciò posto, è incontestato e documentalmente provato che: i) in data 12 febbraio 2017,
l'attrice, insieme ad alcuni amici, si è recata presso l'agriturismo Controparte_1
ed ha partecipato ad un'escursione amatoriale a cavallo organizzata dalla società
[...] convenuta nelle ore pomeridiane lungo i sentieri del bosco di Godrano;
ii) la passeggiata si è svolta con personale e bestie messi a disposizione dalla struttura;
iii) dopo circa quaranta minuti di cammino, l'attrice, , è stata disarcionata dal cavallo ed è caduta Parte_2
a terra col lato sinistro del corpo;
iv) a seguito dell'impatto, l'attrice è stata trasportata in braccio fino all'uscita dal bosco e, dopo essere giunta in struttura, è salita in auto ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Buccheri La Ferla di Palermo, in cui le è stata diagnosticata “Emiperitoneo da rottura traumatica della milza”.
Le circostanze indicate, oltre ad essere pacifiche, sono state confermate da tutti i testimoni escussi. Ed invero, sentito all'udienza del 23 settembre 2021, ha riferito che Tes_1
“Conosco ero presente il giorno dell'incidente; era il 12.2.2017; c'ero io, PA Pt_1 ed altre tre persone;
eravamo a pranzo all'agriturismo ed era prevista poi una escursione a cavallo
[...]
(…) Che io sappia, i cavalli erano di proprietà dell'agriturismo e se ne occupavano i gestori dell'agriturismo
(…) Eravamo tutti principianti e nessuno di noi era mai andato a cavallo;
questa cosa l'abbiamo rappresentata, ne sono certo (…) Confermo integralmente la circostanza (ovvero il cap. 11 del seguente tenore “Vero è che dopo circa 40 minuti il cavallo sul quale montava la SI.ra , si PA imbizzarriva, disarcionandola e, lanciandola in aria, la faceva cadere in terra sbattendo il lato sinistro del corpo”) (…) Confermo la circostanza: è rimasta a terra paralizzata e urlava per il dolore (…) Pt_1
Pag. 5 di 10 Uno dei due fratelli è sceso a prendere una Jeep e quindi hanno caricato su questa macchina e l'hanno Pt_1 portata all'agriturismo (…) A dr: l'abbiamo portata all'ospedale Buccheri La Ferla”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 23 Testimone_2 settembre 2022: “Ero presente il giorno del sinistro: ero una delle cinque persone che partecipò all'escursione
a cavallo, dopo pranzo (…) Confermo la circostanza: i cavalli facevano parte dell'agriturismo e siamo andati lì per questo, cioè per fare la passeggiata a cavallo (…) Confermo la circostanza: abbiamo detto che eravamo tutti principianti e che non eravamo mai andati a cavallo (…) Confermo la circostanza;
(ovvero il cap. 11 del seguente tenore “Vero è che dopo circa 40 minuti il cavallo sul quale montava la SI.ra PA
, si imbizzarriva, disarcionandola e, lanciandola in aria, la faceva cadere in terra sbattendo il lato
[...] sinistro del corpo”) (…) 16) Confermo la circostanza;
venne una macchina dell'agriturismo a prendere
e la portò nell'agriturismo (…) ADR: la macchina dell'agriturismo non poteva arrivare fino al Pt_1 punto della caduta;
quindi abbiamo preso in braccio e l'abbiamo portata vicino, in un punto Pt_1 accessibile per la macchina”).
Le dichiarazioni dei due testi restituiscono una rappresentazione chiara delle modalità dell'incidente e vanno ritenute pienamente attendibili in virtù della coerenza e precisione dell'esposizione, mai contraddittoria, ed arricchita da particolari relativi alle circostanze di tempo e di luogo, ai partecipanti, allo svolgersi degli eventi ed alle sofferenze patite dalla
Pt_1
Risulta, quindi, comprovato sia l'evento dannoso, costituito dalla caduta e dalle lesioni fisiche, sia la sua riconducibilità eziologica alla pratica equestre.
A fronte di tale compendio probatorio, la convenuta non ha offerto la prova prevista dall'art. 2050 c.c. per andare esente da ogni responsabilità.
Sul punto, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 cpc, vanno, innanzitutto, dichiarate inutilizzabili le testimonianze di e , i quali, essendo soci illimitatamente Testimone_3 Testimone_4 responsabili, risultano titolari di un'obbligazione dipendente dall'obbligazione principale contestata alla società e tale da legittimare il dispiegamento di un intervento ad adiuvandum nel presente giudizio.
Né è emerso aliunde il caso fortuito o l'adozione di misure idonee ad evitare il danno da parte della società convenuta. Ed infatti, le circostanze allegate in comparsa (quali l'invito a rinunciare all'escursione per via dello stato di insicurezza dell'attrice, l'effettuazione di un giro
Pag. 6 di 10 di prova nel paddock – peraltro smentito dallo stesso all'udienza del 23 Testimone_3 settembre 2021 “Nessuno volle fare il giro di prova, come ho detto” – la messa a disposizione di cavalli addestrati, l'aver rimproverato due componenti del gruppo che tentavano di sorpassarsi a vicenda, creando agitazione tra i cavalli) sono rimaste del tutto sfornite di prova e, comunque, sono state contestate dall'attrice.
In ogni caso, si osserva che le condotte descritte in comparsa, laddove accertate, non sarebbero state tali da esaurire il contenuto dell'obbligo di protezione richiesto dall'art. 2050
c.c per le attività equestri, che è ben più pregnante ed esige, a titolo esemplificativo: i)
l'illustrazione del percorso, evidenziando il livello di difficoltà; ii) l'illustrazione dei rischi dell'attività; iii) la valutazione del livello di esperienza dei partecipanti;
iv) l'effettuazione di un test prima dell'inizio dell'escursione per saggiare eventuali criticità concrete;
v) la fornitura di tutti i dispositivi di sicurezza (casco protettivo, giubbotti, ginocchiere ecc…); vi) l'utilizzo di cavalli addestrati, abituati e mansueti;
vii) la messa a disposizione di guide esperte ad apertura e chiusura della fila;
viii) la tempestiva ed efficace reazione a condotte inappropriate dei partecipanti, che possono anche portare ad interrompere l'escursione nel caso di impossibilità di prosecuzione in sicurezza.
Nella specie, come detto, non è stata raggiunta la prova dell'adozione delle misure indicate;
è persino emersa la prova contraria in quanto: i) è comprovato che l'attrice non ha ricevuto il casco protettivo (cfr testimonianza di “Noi abbiamo richiesto de dispositivi di Tes_1 protezione, in particolare il casco, ma ci hanno risposto che non ne avevano disponibilità”; anche la testimonianza di “6) Non ci siamo posti il problema della attrezzatura di sicurezza Testimone_2 perché ci dissero che i cavalli erano tranquilli e che non era mai successo niente”); ii) è comprovato che l'attrice non ha svolto un giro di prova (cfr testimonianza di “adr: nessuno ci ha proposto Tes_1 di fare un giro di prova e non lo abbiamo fatto;
siamo andati direttamente a fare l'escursione; certamente ci avevano dato istruzioni su cosa fare, per esempio come tenere le gambe, le briglie”; anche la testimonianza di “Adr: non abbiamo fatto un giro di prova perché nessuno ce lo ha proposto”); iii) il Testimone_2 teste ha addirittura rappresentato che il cavallo dell'attrice presentava segni di Tes_1 nervosismo (cfr testimonianza di “ricordo che con i cavalli che aveva davanti scalciava, come Tes_1 se fosse innervosito”).
Pag. 7 di 10 Inoltre, se effettivamente vi erano due componenti del gruppo indisciplinati, come rappresentato in comparsa, sarebbe stato onere della società non solo rimproverarli ma anche impedirgli di proseguire l'escursione a tutela della sicurezza di tutti gli altri partecipanti.
Una volta accertata la responsabilità della convenuta, va verificata l'eventuale sussistenza di un concorso di colpa a carico dell'attrice.
In proposito, si evidenzia che non sono emersi elementi sintomatici di una condotta negligente;
non risultano provati strattoni, calci, urla o altri gesti inappropriati ed idonei a ricondurre l'imbizzarrimento della bestia ad un'imprudenza dell'attrice.
Da escludersi, poi, che una leggera ansia e paura, pienamente comprensibile per chi è alla prima esperienza con i cavalli, possa ripercuotersi in danno dell'attrice; semmai è esattamente il contrario posto che, in presenza di un utente privo delle necessarie competenze, teso e poco sicuro, è compiuto del gestore rafforzare il proprio dovere di vigilanza e di controllo.
Non condivisibile è, altresì, la tesi della convenuta di accettazione del rischio di cadute da parte dell'attrice atteso che chi partecipa ad un'attività pericolosa si rappresenta certo dei rischi ma ripone anche affidamento sulla protezione della propria sfera giuridica da parte dei gestori.
Ne deriva che l'accettazione dei rischi non vale per qualsiasi rischio ma solo per i rischi derivanti da caso fortuito od eccedenti l'adozione di tutte le misure protettive idonee da parte degli organizzatori, nella specie rimaste non provate.
Giunti a questo punto, occorre soffermarsi sui danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro.
Con riguardo al danno biologico, si impone il rinvio agli esaustivi e condivisibili accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, il quale ha rappresentato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato lesioni fisiche consistenti in “trauma addominale che ha causato la rottura della milza con emiperitoneo secondario”, trattate chirurgicamente con intervento di “Splenectomia” tra il 12 ed il 13 febbraio 2017.
Il ctu ha, altresì, sottolineato che le lesioni hanno procurato all'attrice un'invalidità permanente del 10%, un'inabilità temporanea totale di giorni 8, un'inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 10, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15, ed un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20.
Pag. 8 di 10 Da ritenersi sussistente anche il danno morale atteso che la caduta da cavallo ha rappresentato certamente un evento traumatico, idoneo a generare uno stato di paura ed angoscia apprezzabili, aggravati dal fatto che l'attrice ha dovuto essere portata fuori dai sentieri, in braccio, prima di poter salire in auto e dirigersi all'Ospedale, vivendo momenti di difficoltà e stress emotivo.
Traducendo in termini monetari il danno biologico ed il danno morale si perviene, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, edizione 2024, a quantificare la somma tabellare di euro 32.515,00.
Va, altresì, accordata a parte attrice la somma di € 898,00, in valuta di insorgenza, per le spese mediche che ha documentato di avere affrontato, da reputarsi congrue e riferibili all'evento dannoso oggetto del giudizio.
Operata la rivalutazione, il risarcimento spettante all'attrice è pari ad euro 33.002,73 per il danno biologico ed il danno morale e ad euro 1.071,31 per spese mediche.
Non vi sono, invece, elementi sufficienti per la personalizzazione atteso che parte attrice non ha individuato né una cenestesi lavorativa, né alcuna specifica attività esistenziale irrimediabilmente compromessa a causa delle lesioni subite e meritevole di un ristoro eccedente il tabellare.
Inoltre, non si può riconoscere alcun danno da perdita della capacità lavorativa specifica atteso che: i) parte attrice ha prodotto soltanto un certificato medico, da cui non è dato evincere l'attività svolta (cfr doc. 8 di parte attrice); ii) nel referto dell'Ospedale Buccheri la
Ferla di Palermo non è indicato alcunché sotto le voci “professione” e “titolo di studio”; iii) non è stata depositata né una busta-paga, né un estratto contributo a comprova del lavoro esercitato;
iv) non è stata depositata documentazione relativa al reddito da lavoro;
v) non è stato accertato se ed in che misura le lesioni subite hanno inciso sulla capacità di continuare a svolgere l'attività lavorativa pregressa, rimasta ignota.
In definitiva, all'attrice spetta a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di euro 34.074,04, senza interessi compensativi, difettando qualsiasi allegazione e prova in ordine al danno da ritardo nel conseguimento del risarcimento pecuniario.
Al pagamento dell'anzidetta somma in favore dell'attrice, deve essere condannata la società convenuta.
Pag. 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
Le spese della CTU, nei rapporti interni, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la responsabile del sinistro occorso Controparte_2
a in data 12 febbraio 2017; PA
CONDANNA la a pagare a Controparte_2 PA la somma di euro 34.074,04 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'incidente;
CONDANNA la a pagare le spese di lite in Controparte_2 favore di liquidandole in complessivi euro 6.709,00 (di cui euro 6.164 per PA compensi ed euro 545,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
PONE le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
. Controparte_2
25/03/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
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