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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 10928 /2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to NAPPI SEVERINO presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to MIRIELLO Controparte_1
BIANCA come da procura in atti presso il cui studio elettivamente domicilia
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/09/2023 , ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di sussistenza di un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato di fatto ex art. 2126 c.c. tra le parti a decorrere dal 10 giugno 2009 e, per l'effetto, riconoscere alla ricorrente il diritto al trattamento economico e previdenziale spettante per il personale della Categoria
A del CCNL Regioni – Enti Locali, il tutto con espressa salvezza di procedere separatamente per la quantificazione delle somme dovute.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto di non aver mai prestato le attività assistenziali e di supporto al personale dipendente del Comune, proprie dei lavoratori socialmente utili, come previsto dal progetto di
1 “Sostenibilità e sviluppo locale ed ambientale”, avendo svolto, invece, le mansioni di collaboratore scolastico con le modalità tipiche della subordinazione.
Il convenuto si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna pertanto in sede di discussione dopo avere precedentemente trovato un accordo conciliativo alla luce delle considerazioni giudiziali le parti chiedevano pronunciarsi cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Gl, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
Risulta dalla documentazione esibita in giudizio ( cfr. estratto conto corrente della ricorrente e delibere comunali ) che il ha provveduto al pagamento di quanto concordato . CP_1
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti,
2 anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite come da accordi intercorsi tra le parti possono essere contestate.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
B. – compensa le spese.
Così deciso in Aversa 09/06/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 10928 /2023 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to NAPPI SEVERINO presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to MIRIELLO Controparte_1
BIANCA come da procura in atti presso il cui studio elettivamente domicilia
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/09/2023 , ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di sussistenza di un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato di fatto ex art. 2126 c.c. tra le parti a decorrere dal 10 giugno 2009 e, per l'effetto, riconoscere alla ricorrente il diritto al trattamento economico e previdenziale spettante per il personale della Categoria
A del CCNL Regioni – Enti Locali, il tutto con espressa salvezza di procedere separatamente per la quantificazione delle somme dovute.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto di non aver mai prestato le attività assistenziali e di supporto al personale dipendente del Comune, proprie dei lavoratori socialmente utili, come previsto dal progetto di
1 “Sostenibilità e sviluppo locale ed ambientale”, avendo svolto, invece, le mansioni di collaboratore scolastico con le modalità tipiche della subordinazione.
Il convenuto si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza odierna pertanto in sede di discussione dopo avere precedentemente trovato un accordo conciliativo alla luce delle considerazioni giudiziali le parti chiedevano pronunciarsi cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Gl, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da motivazioni che seguono.
Risulta dalla documentazione esibita in giudizio ( cfr. estratto conto corrente della ricorrente e delibere comunali ) che il ha provveduto al pagamento di quanto concordato . CP_1
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti,
2 anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite come da accordi intercorsi tra le parti possono essere contestate.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
B. – compensa le spese.
Così deciso in Aversa 09/06/2025
Il Giudice
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