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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2020 promossa da:
Parte_1
, in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in Fiumicino P.IVA_1
(Roma), Piazza A. Da Schio, Pal. con l'avv. BERNARDI ELENA Parte_2
) e l'avv. TROILO GREGORIO, dai quali rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola E/3, con l'avv. SELLITTI
GENOVEFFA , dal quale rappresentato e difeso giusta procura a C.F._2 margine della comparsa di risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in Amministrazione Straordinaria ha proposto azione revocatoria Parte_1 ai sensi dell'art. 67 comma II legge fall. avverso i pagamenti eseguiti in favore di per CP_1 complessivi € 562.456,40 - nelle date 16.12.2016, 23.1.2017, 6.3.2017, 20.3.2017, 12.4.2017 - in quanto effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbero dovuti avvenire e, quindi, “non in termini d'uso”, nonché in presenza del
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requisito soggettivo della scientia dectionis in capo all'accipiens, da desumersi in via presuntiva sulla scorta del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e alle notizie di stampa, sul piano nazionale e internazionale, riguardanti la situazione economico-finanziaria di all'epoca dei pagamenti. Pt_1
Si è costituita eccependo in va preliminare l'inammissibilità della domanda CP_1 per difetto di rappresentanza processuale e la nullità della citazione per carente e/o insufficiente indicazione del petitum, della causa petendi e dei fatti su cui si fonda;
sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 74 legge fall.; nel merito, ha contestato l'irrevocabilità dei pagamenti in quanto eseguiti “in termini d'uso” e ha dedotto l'infondatezza della domanda per difetto dell'elemento soggettivo della scientia decotionis; in via subordinata, ha sollevato eccezione di compensazione deducendo un controcredito di € 2.000.000,00 a titolo di restituzione di indebito.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
17.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va anzitutto rigettata l'eccezione preliminare di nullità della citazione spiegata dalla società convenuta.
Infatti, l'art. 164 comma IV c.p.c. prevede la nullità della citazione qualora sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.
Nel caso di specie, parte attrice individua correttamente il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alla controparte di spiegare compiutamente le proprie difese nel merito.
L'eventuale mancata allegazione di circostanze di fatto da cui desumere la fondatezza della domanda, come sostenuto dalla convenuta, ove riscontrata, non si risolverebbe in una questione di nullità della domanda, bensì in una questione di merito determinando il rigetto della domanda stessa.
3. La domanda attorea è infondata per i motivi che seguono.
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942 (di seguito l.fall.), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
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Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione
Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017.
Ciò posto, spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009).
La Cassazione ha altresì precisato che a tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978).
La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, in quanto la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore che agisce per la dichiarazione di inefficacia del pagamento.
La presunzione che viene in rilievo non è quella legale "iuris tantum", ma una presunzione semplice e, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie e con la possibilità di riconoscerla solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza, pur potendo essere desunta anche da elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di
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dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio
2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686).
E' stata, in particolare, riconosciuta portata indiziaria alla pendenza di procedure esecutive immobiliari nei confronti del debitore, in quanto resa pubblica mediante la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e la divulgazione degli avvisi attraverso gli organi d'informazione, negandosi invece rilevanza a quella delle procedure mobiliari, non assoggettate ad analoghe formalità (Cass., Sez. 2, 4/10/2016, n. 19795; 28/04/1995, n. 4718), ed alla stessa levata di protesti cambiari, salvo che, per la pluralità, la prossimità rispetto all'epoca in cui fu posto in essere l'atto impugnato o l'inerenza a titoli di credito di cui fosse beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria, non possa ritenersi che egli dovesse averne conoscenza (cfr. Cass., sez. 1, 24 ottobre 2012, n. 18196; 26 gennaio 2011, n. 1934; Cass. sez. I, 27 ottobre 2017, n.25635).
Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa le stesse, dopo un primo orientamento restrittivo, sono state di recente considerate potenzialmente idonee a costituire indizio della scientia decotionis, utile a fondare, insieme ad altri elementi, il ragionamento presuntivo.
La Cassazione ha ritenuto, infatti, che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche
e concrete dell'accipiens stesso”( Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda ). Pt_3
Fatte queste premesse di carattere generale, con riferimento specifico al caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decotionis della società convenuta al momento dei pagamenti oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Anzitutto, la prova testimoniale assunta nel corso dell'istruttoria non ha dimostrato la sussistenza del requisito della scientia decotionis – nei termini sopra descritti – atteso che la circostanza dell'invio di solleciti di pagamento da parte della società odierna convenuta nel periodo dal novembre 2016 al maggio 2017, riferita dal teste (sebbene in assenza di Tes_1 precise indicazioni di carattere temporale), integra un mero indizio della consapevolezza del fornitore dello stato di insolvenza di nel periodo sospetto, non idoneo di per sé ad Pt_1 assurgere a rango di piena prova, in assenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
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Invero, parte attrice ha indicato quale indici sui quali fondare il ragionamento presuntivo volto alla prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di Alitalia AI
S.p.A nel marzo 2017:
- le risultanze del bilancio 2015;
- le notizie di stampa allegate.
Orbene, la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società (essendo registrata una perdita di esercizio e una situazione di sottocapitalizzazione della società, come riportato anche dalla nota integrativa), ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5
RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Parte della giurisprudenza di merito, con riferimento ad un caso in cui il creditore era un istituto di credito e pertanto un soggetto munito della capacità tecniche di esame del bilancio, ha, infatti, ritenuto non è sufficiente ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza l'allegazione dei dati di bilancio, in quanto dalla lettura degli stessi si può unicamente desumere l'esistenza di uno stato di declino della società e non di uno stato di insolvenza (cfr.. Tribunale, sez. II Milano, 05 luglio 2010 n. 8807).
Peraltro, gli stessi dati desumibili dalla documentazione allegata al bilancio non sono univoci nel senso dell'attestare una situazione di irreversibile dissesto di . Pt_1
Invero, come riportato dalla stessa parte attrice nel libello introduttivo, nella Relazione sulla gestione si legge che, nonostante il risultato negativo, definito “in linea con le aspettative”, rimaneva invariato “l'impegno di di raggiungere un pareggio a livello di risultato netto nel 2017”, Pt_1 mentre “nel 2016 si prevede di consuntivare un risultato operativo in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2015”.
Sulla base di tutti gli elementi sin qui esposti, deve escludersi che la perdita netta evidenziata in bilancio, di per sé considerata, conducesse necessariamente ad una prognosi negativa circa il futuro di . Pt_1
Venendo all'esame del valore ai fini del ragionamento presuntivo degli articoli di stampa allegati dall'attrice, si osserva che nel caso di specie è fatto notorio che nel periodo oggetto di causa i giornali nazionali riportavano notizie circa la situazione di difficoltà economica della compagnia di bandiera, che aveva già subito un'opera di risanamento a seguito dell'intervento di nel 2014 e che si apprestava ad approvare un nuovo piano industriale. CP_2
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Tuttavia, non può ritenersi che la lettura di tali notizie possa essere stata sufficiente a permettere con certezza alla odierna convenuta di sapere che LI AI, quale società a capo del gruppo di cui fa parte anche l'odierna attrice, versava già dalla fine del 2016 in quella situazione di “insolvenza” che ne avrebbe determinato, dopo pochi mesi, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Tale considerazione si fonda innanzi tutto sulla considerazione delle particolari caratteristiche del soggetto debitore.
La situazione della compagnia di bandiera non può essere paragonata a quella della società
CIRIO SPA, con riferimento alla quale la Corte di Cassazione nella sentenza del 2021 sopra richiamata, ha ritenuto sufficienti le notizie di stampa a provare la conoscenza dell'insolvenza della stessa in capo ai creditori.
L'” ”, nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte in Pt_1 condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere.
Con riferimento specifico alla fine del 2016, anche dalla documentazione versata in atti dalle parti (cfr. comunicato stampa marzo 2017 allegato da parte convenuta e dagli articoli di giornale depositati dall'attrice) emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alitalia AI e che è naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei sindacati, ai quali la Compagnia aveva deciso di sottoporlo.
La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di Alitalia AI e che sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori di LI AI circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di LI AI alla
Procedura di Amministrazione Straordinaria. In altri termini “l'interessamento” e l'attivo sostegno del Governo italiano non poteva non rafforzare la fiducia dei creditori circa la solvibilità della compagnia.
Non è un caso che anche la Corte D'appello di Roma con riferimento ad Alitalia Servizi
S.p.A. in A.S., una delle società che hanno rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera, abbia negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà
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finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decotionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria” (C. appello Roma sent. 9 giugno 2020
n. 26765) e valorizzando la peculiarità del soggetto creditore alla quale le notizie si riferivano. La
Corte ha affermato che la scientia decotionis non può essere ricavata dalle “mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata (Corte Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019).
I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di hanno ribadito CP_3 che “al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa
l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che" ha grandi problemi di bilancio "; oppure" ogni giorno che passa comporta due milioni di Euro di Pt_1 perdita per i contribuenti italiani ";" brucia in fretta quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde Pt_1
Per_ mediamente un milione e mezzo di curo al giorno";" , l'incubo del fallimento - avverte: presto un Pt_1 accordo oppure si portano i libri in Tribunale ", ed altre notizie dello stesso tenore.” Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di
” (Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752). Pt_1
Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decotionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez.
I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
Nel caso di specie non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti di LI AI o di che, unitamente alle notizie di giornale, permettessero alla società odierna Parte_1 convenuta di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società.
Le sole notizie di stampa depositate dall'attrice anche lette in ordine cronologico e tutte insieme, nonostante sia da escludere che il “fornitore medio” legga tutti i quotidiani nazionali contemporaneamente, danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del
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Messaggero del 24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul
Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro Carlo Calenda secondo il quale “L'Italia negozierà con l'Europa un nuovo prestito ponte”.
Le notizie, anche ove più nefaste perché contenenti indicazioni di perdite di 500.00 euro al giorno (il giornale agosto 2016), pagamento frazionato della tredicesima ai lavoratori (il giorno -
22 dicembre 2016), sono comunque controbilanciate da altre notizie improntate all'ottimismo e alla seria possibilità che o tramite il piano industriale predisposto dalla Società o con l'aiuto del
Governo, l'insolvenza avrebbe potuto essere scongiurata.
Si richiama a titolo esemplificativo la Repubblica del settembre 2016 “gli azionisti sono pronti a mettere in pista almeno 20 aerei di lungo raggio che metteranno in moto un meccanismo virtuoso di nuove assunzioni grazie ad un fabbisogno di quasi mille piloti e 300 assistenti di volo, oltre alla riapertura delle carriere interne per i piloti e il rilancio della manutenzione nel polo di Roma”. Il “Messaggero” nell'articolo depositato di novembre 2016 riporta la notizia dell'individuazione da parte di LI AI di una strategia utile a coprire le perdite, costituita dalla conversione del bond da 375 milioni emesso a luglio 2015. Il sole 24 ore del 10 dicembre 2016 parla ancora di attività in corso per la soluzione della crisi indicando anche che “all'interno di c'è fiducia in una soluzione anche se ancora non Pt_1 trovata” e il Sole 24 ore del gennaio 2017 riporta la predisposizione di un piano industriale che
“prevede una riduzione di costi (diversi dal personale) che nel 2021, a regime, porterebbero a risparmi accumulati per un miliardo”.
La non univocità delle notizie, di per sé è sufficiente a non farle ritenere elementi sufficienti il raggiungimento della prova presuntiva.
Si evidenzia, inoltre, che gli articoli in cui si paventano prima del 24.4.2017, data del voto negativo dei sindacati al referendum relativo al piano industriale di , ipotesi liquidatorie Pt_1
e/o incapacità di far fronte ai pagamenti, contengono valutazioni soggettive di diversi giornalisti e non dati oggettivi e sono comunque formulate in modo ipotetico, con riferimento a soluzioni future e potenziali, e non contengono mai affermazioni circa l'esistenza di una attuale situazione di insolvenza ( cfr. ore – 9.12. 2016; il giornale- 28.2 2017). CP_4
I pochi articoli successivi al 24.4.2017, data di voto negativo del referendum, sono irrilevanti perché prossimi alla fine del c.d. periodo sospetto al quale si riferiscono i pagamenti oggetto di domanda.
Le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di e non riportanti espressamente l'indicazione di una Pt_1 situazione di insolvenza attuale, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte della società convenuta dell'impossibilità dell (intesa come gruppo Pt_1
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societario nelle sue varie articolazioni) di far fronte alle proprie obbligazioni nel periodo dei pagamenti in questione.
Ne deriva il rigetto della domanda attorea.
Le ulteriori questioni ed eccezioni, anche di carattere preliminare, restano assorbite.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014 (considerata in particolare la modalità decisoria), in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 520.001 ad € 1.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 29.193,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2020 promossa da:
Parte_1
, in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in Fiumicino P.IVA_1
(Roma), Piazza A. Da Schio, Pal. con l'avv. BERNARDI ELENA Parte_2
) e l'avv. TROILO GREGORIO, dai quali rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola E/3, con l'avv. SELLITTI
GENOVEFFA , dal quale rappresentato e difeso giusta procura a C.F._2 margine della comparsa di risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. in Amministrazione Straordinaria ha proposto azione revocatoria Parte_1 ai sensi dell'art. 67 comma II legge fall. avverso i pagamenti eseguiti in favore di per CP_1 complessivi € 562.456,40 - nelle date 16.12.2016, 23.1.2017, 6.3.2017, 20.3.2017, 12.4.2017 - in quanto effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbero dovuti avvenire e, quindi, “non in termini d'uso”, nonché in presenza del
1 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
requisito soggettivo della scientia dectionis in capo all'accipiens, da desumersi in via presuntiva sulla scorta del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e alle notizie di stampa, sul piano nazionale e internazionale, riguardanti la situazione economico-finanziaria di all'epoca dei pagamenti. Pt_1
Si è costituita eccependo in va preliminare l'inammissibilità della domanda CP_1 per difetto di rappresentanza processuale e la nullità della citazione per carente e/o insufficiente indicazione del petitum, della causa petendi e dei fatti su cui si fonda;
sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 74 legge fall.; nel merito, ha contestato l'irrevocabilità dei pagamenti in quanto eseguiti “in termini d'uso” e ha dedotto l'infondatezza della domanda per difetto dell'elemento soggettivo della scientia decotionis; in via subordinata, ha sollevato eccezione di compensazione deducendo un controcredito di € 2.000.000,00 a titolo di restituzione di indebito.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
17.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va anzitutto rigettata l'eccezione preliminare di nullità della citazione spiegata dalla società convenuta.
Infatti, l'art. 164 comma IV c.p.c. prevede la nullità della citazione qualora sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa.
Nel caso di specie, parte attrice individua correttamente il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alla controparte di spiegare compiutamente le proprie difese nel merito.
L'eventuale mancata allegazione di circostanze di fatto da cui desumere la fondatezza della domanda, come sostenuto dalla convenuta, ove riscontrata, non si risolverebbe in una questione di nullità della domanda, bensì in una questione di merito determinando il rigetto della domanda stessa.
3. La domanda attorea è infondata per i motivi che seguono.
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942 (di seguito l.fall.), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
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Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione
Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017.
Ciò posto, spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009).
La Cassazione ha altresì precisato che a tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n. 14978).
La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, in quanto la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore che agisce per la dichiarazione di inefficacia del pagamento.
La presunzione che viene in rilievo non è quella legale "iuris tantum", ma una presunzione semplice e, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie e con la possibilità di riconoscerla solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza, pur potendo essere desunta anche da elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di
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dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio
2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686).
E' stata, in particolare, riconosciuta portata indiziaria alla pendenza di procedure esecutive immobiliari nei confronti del debitore, in quanto resa pubblica mediante la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e la divulgazione degli avvisi attraverso gli organi d'informazione, negandosi invece rilevanza a quella delle procedure mobiliari, non assoggettate ad analoghe formalità (Cass., Sez. 2, 4/10/2016, n. 19795; 28/04/1995, n. 4718), ed alla stessa levata di protesti cambiari, salvo che, per la pluralità, la prossimità rispetto all'epoca in cui fu posto in essere l'atto impugnato o l'inerenza a titoli di credito di cui fosse beneficiario lo stesso convenuto in revocatoria, non possa ritenersi che egli dovesse averne conoscenza (cfr. Cass., sez. 1, 24 ottobre 2012, n. 18196; 26 gennaio 2011, n. 1934; Cass. sez. I, 27 ottobre 2017, n.25635).
Con riferimento all'utilizzo delle notizie di stampa le stesse, dopo un primo orientamento restrittivo, sono state di recente considerate potenzialmente idonee a costituire indizio della scientia decotionis, utile a fondare, insieme ad altri elementi, il ragionamento presuntivo.
La Cassazione ha ritenuto, infatti, che “In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati, il tutto anche in rapporto alle caratteristiche e qualifiche specifiche
e concrete dell'accipiens stesso”( Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021- riferita al fallimento della nota azienda ). Pt_3
Fatte queste premesse di carattere generale, con riferimento specifico al caso di specie, deve ritenersi che parte attrice non ha assolto all'onere della prova relativamente alla scientia decotionis della società convenuta al momento dei pagamenti oggetto di causa, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Anzitutto, la prova testimoniale assunta nel corso dell'istruttoria non ha dimostrato la sussistenza del requisito della scientia decotionis – nei termini sopra descritti – atteso che la circostanza dell'invio di solleciti di pagamento da parte della società odierna convenuta nel periodo dal novembre 2016 al maggio 2017, riferita dal teste (sebbene in assenza di Tes_1 precise indicazioni di carattere temporale), integra un mero indizio della consapevolezza del fornitore dello stato di insolvenza di nel periodo sospetto, non idoneo di per sé ad Pt_1 assurgere a rango di piena prova, in assenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
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Invero, parte attrice ha indicato quale indici sui quali fondare il ragionamento presuntivo volto alla prova della conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di Alitalia AI
S.p.A nel marzo 2017:
- le risultanze del bilancio 2015;
- le notizie di stampa allegate.
Orbene, la lettura dei bilanci di per sé potrebbe far desumere uno stato di difficoltà economica della società (essendo registrata una perdita di esercizio e una situazione di sottocapitalizzazione della società, come riportato anche dalla nota integrativa), ma non necessariamente permette di ritenere provata l'insolvenza, intesa secondo la definizione dell'art 5
RD 247/1942 come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che secondo l'art. 2 del D.lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi) si deve manifestare con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Parte della giurisprudenza di merito, con riferimento ad un caso in cui il creditore era un istituto di credito e pertanto un soggetto munito della capacità tecniche di esame del bilancio, ha, infatti, ritenuto non è sufficiente ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza l'allegazione dei dati di bilancio, in quanto dalla lettura degli stessi si può unicamente desumere l'esistenza di uno stato di declino della società e non di uno stato di insolvenza (cfr.. Tribunale, sez. II Milano, 05 luglio 2010 n. 8807).
Peraltro, gli stessi dati desumibili dalla documentazione allegata al bilancio non sono univoci nel senso dell'attestare una situazione di irreversibile dissesto di . Pt_1
Invero, come riportato dalla stessa parte attrice nel libello introduttivo, nella Relazione sulla gestione si legge che, nonostante il risultato negativo, definito “in linea con le aspettative”, rimaneva invariato “l'impegno di di raggiungere un pareggio a livello di risultato netto nel 2017”, Pt_1 mentre “nel 2016 si prevede di consuntivare un risultato operativo in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2015”.
Sulla base di tutti gli elementi sin qui esposti, deve escludersi che la perdita netta evidenziata in bilancio, di per sé considerata, conducesse necessariamente ad una prognosi negativa circa il futuro di . Pt_1
Venendo all'esame del valore ai fini del ragionamento presuntivo degli articoli di stampa allegati dall'attrice, si osserva che nel caso di specie è fatto notorio che nel periodo oggetto di causa i giornali nazionali riportavano notizie circa la situazione di difficoltà economica della compagnia di bandiera, che aveva già subito un'opera di risanamento a seguito dell'intervento di nel 2014 e che si apprestava ad approvare un nuovo piano industriale. CP_2
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Tuttavia, non può ritenersi che la lettura di tali notizie possa essere stata sufficiente a permettere con certezza alla odierna convenuta di sapere che LI AI, quale società a capo del gruppo di cui fa parte anche l'odierna attrice, versava già dalla fine del 2016 in quella situazione di “insolvenza” che ne avrebbe determinato, dopo pochi mesi, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Tale considerazione si fonda innanzi tutto sulla considerazione delle particolari caratteristiche del soggetto debitore.
La situazione della compagnia di bandiera non può essere paragonata a quella della società
CIRIO SPA, con riferimento alla quale la Corte di Cassazione nella sentenza del 2021 sopra richiamata, ha ritenuto sufficienti le notizie di stampa a provare la conoscenza dell'insolvenza della stessa in capo ai creditori.
L'” ”, nelle sue diverse articolazioni societarie, da oltre un decennio verte in Pt_1 condizioni di difficoltà finanziaria ed economica;
tuttavia, la complessità di interessi politici ed economici che storicamente hanno ruotato intorno alle vicende della Compagnia di bandiera hanno determinato interventi straordinari del governo o il suo coinvolgimento in piani di ristrutturazione, ai quali le altre imprese nazionali, per quanto grandi e strutturate non potrebbero ambire ad accedere.
Con riferimento specifico alla fine del 2016, anche dalla documentazione versata in atti dalle parti (cfr. comunicato stampa marzo 2017 allegato da parte convenuta e dagli articoli di giornale depositati dall'attrice) emerge che era in corso la predisposizione di un nuovo piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Alitalia AI e che è naufragato solo per la mancata approvazione da parte dei sindacati, ai quali la Compagnia aveva deciso di sottoporlo.
La circostanza che il Governo italiano fosse un azionista di Alitalia AI e che sia stato attivamente coinvolto nel sostegno della compagnia e nella negoziazione di un piano di risanamento ha ragionevolmente creato una fiducia tra i creditori di LI AI circa la effettiva capacità della compagnia di far fronte alle sue passività finché il processo di negoziazione del piano era in corso e fino a pochi giorni prima della sottoposizione di LI AI alla
Procedura di Amministrazione Straordinaria. In altri termini “l'interessamento” e l'attivo sostegno del Governo italiano non poteva non rafforzare la fiducia dei creditori circa la solvibilità della compagnia.
Non è un caso che anche la Corte D'appello di Roma con riferimento ad Alitalia Servizi
S.p.A. in A.S., una delle società che hanno rappresentato nel tempo la compagnia di bandiera, abbia negato in diverse occasioni la sufficienza di notizie di stampa relative alle difficoltà
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finanziarie a costituire elementi idonei a fondare la presunzione della scientia decotionis in capo all'accipiens dando rilievo proprio al fatto che “i termini reali e definitivi della situazione di default, in continua evoluzione, dopo scenari alternativi di salvataggio, si erano resi ostensibili alla platea dei fornitori solo nei mesi successivi al collocamento in Amministrazione Straordinaria” (C. appello Roma sent. 9 giugno 2020
n. 26765) e valorizzando la peculiarità del soggetto creditore alla quale le notizie si riferivano. La
Corte ha affermato che la scientia decotionis non può essere ricavata dalle “mere fonti giornalistiche dell'epoca, per quanto insistenti, che avevano segnalato una situazione di difficoltà della Compagnia di bandiera e non certo di un'azienda privata (Corte Appello Roma sez. I del 13.5.2019 sent. n. 3576 2019).
I Giudici di Appello con riferimento all'amministrazione di hanno ribadito CP_3 che “al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo dalla scientia decoctionis, deve essere esclusa
l'inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa in merito all'irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò anche se l'accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter comprendere dalle informazioni ricavate dalla stampa, una chiara percezione dello stato di insolvenza delle imprese” e nel caso peculiare esaminato in cui gli articoli allegati indicavano testualmente che" ha grandi problemi di bilancio "; oppure" ogni giorno che passa comporta due milioni di Euro di Pt_1 perdita per i contribuenti italiani ";" brucia in fretta quello che ha: con l'attuale network l'azienda perde Pt_1
Per_ mediamente un milione e mezzo di curo al giorno";" , l'incubo del fallimento - avverte: presto un Pt_1 accordo oppure si portano i libri in Tribunale ", ed altre notizie dello stesso tenore.” Ha ritenuto che si trattasse di notizie “che davano conto di una situazione difficile in rapido deterioramento ma che non riportavano dati di carattere oggettivo ed in grado di dimostrare senza ombra di dubbio lo stato di insolvenza di
” (Corte Appello Roma sez. I, 27 aprile 2018, n.2752). Pt_1
Anche di recente i giudici d'Appello hanno ribadito che la conoscenza “delle non buone notizie sullo stato di salute della compagnia aerea italiana… non integra comunque la scientia decotionis se non si accompagna al corteo di indici rivelatori, tra i quali si annoverano i ritardi nei pagamenti, la pendenza di procedure esecutive e pignoramenti, la predisposizione di piani di rientro dal debito” (Corte Appello Roma sez.
I, sent. del 1° aprile 2021 n 2410).
Nel caso di specie non si dà atto dell'esistenza di procedure esecutive, di sospensione delle licenze di volo o di altri provvedimenti sanzionatori nei confronti di LI AI o di che, unitamente alle notizie di giornale, permettessero alla società odierna Parte_1 convenuta di ritenere concreta e attuale la situazione di insolvenza della società.
Le sole notizie di stampa depositate dall'attrice anche lette in ordine cronologico e tutte insieme, nonostante sia da escludere che il “fornitore medio” legga tutti i quotidiani nazionali contemporaneamente, danno l'idea di una compagnia aerea in difficoltà, che è tuttavia in stretto contatto con il governo per trovare una soluzione condivisa, come si evince dall'articolo del
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Messaggero del 24.2.2017 e dal fatto che perfino dopo il voto negativo sul referendum sul
Corriere della sera 26.4.2017 si leggevano le dichiarazioni dell'allora ministro Carlo Calenda secondo il quale “L'Italia negozierà con l'Europa un nuovo prestito ponte”.
Le notizie, anche ove più nefaste perché contenenti indicazioni di perdite di 500.00 euro al giorno (il giornale agosto 2016), pagamento frazionato della tredicesima ai lavoratori (il giorno -
22 dicembre 2016), sono comunque controbilanciate da altre notizie improntate all'ottimismo e alla seria possibilità che o tramite il piano industriale predisposto dalla Società o con l'aiuto del
Governo, l'insolvenza avrebbe potuto essere scongiurata.
Si richiama a titolo esemplificativo la Repubblica del settembre 2016 “gli azionisti sono pronti a mettere in pista almeno 20 aerei di lungo raggio che metteranno in moto un meccanismo virtuoso di nuove assunzioni grazie ad un fabbisogno di quasi mille piloti e 300 assistenti di volo, oltre alla riapertura delle carriere interne per i piloti e il rilancio della manutenzione nel polo di Roma”. Il “Messaggero” nell'articolo depositato di novembre 2016 riporta la notizia dell'individuazione da parte di LI AI di una strategia utile a coprire le perdite, costituita dalla conversione del bond da 375 milioni emesso a luglio 2015. Il sole 24 ore del 10 dicembre 2016 parla ancora di attività in corso per la soluzione della crisi indicando anche che “all'interno di c'è fiducia in una soluzione anche se ancora non Pt_1 trovata” e il Sole 24 ore del gennaio 2017 riporta la predisposizione di un piano industriale che
“prevede una riduzione di costi (diversi dal personale) che nel 2021, a regime, porterebbero a risparmi accumulati per un miliardo”.
La non univocità delle notizie, di per sé è sufficiente a non farle ritenere elementi sufficienti il raggiungimento della prova presuntiva.
Si evidenzia, inoltre, che gli articoli in cui si paventano prima del 24.4.2017, data del voto negativo dei sindacati al referendum relativo al piano industriale di , ipotesi liquidatorie Pt_1
e/o incapacità di far fronte ai pagamenti, contengono valutazioni soggettive di diversi giornalisti e non dati oggettivi e sono comunque formulate in modo ipotetico, con riferimento a soluzioni future e potenziali, e non contengono mai affermazioni circa l'esistenza di una attuale situazione di insolvenza ( cfr. ore – 9.12. 2016; il giornale- 28.2 2017). CP_4
I pochi articoli successivi al 24.4.2017, data di voto negativo del referendum, sono irrilevanti perché prossimi alla fine del c.d. periodo sospetto al quale si riferiscono i pagamenti oggetto di domanda.
Le valutazioni fin qui espresse non permettono di ritenere che le notizie di stampa relative alla sola difficoltà finanziaria di e non riportanti espressamente l'indicazione di una Pt_1 situazione di insolvenza attuale, siano indici gravi precisi e concordanti idonei a ritenere provata la conoscenza da parte della società convenuta dell'impossibilità dell (intesa come gruppo Pt_1
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societario nelle sue varie articolazioni) di far fronte alle proprie obbligazioni nel periodo dei pagamenti in questione.
Ne deriva il rigetto della domanda attorea.
Le ulteriori questioni ed eccezioni, anche di carattere preliminare, restano assorbite.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014 (considerata in particolare la modalità decisoria), in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 520.001 ad € 1.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 29.193,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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