Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1963, n. 242
Articolo 2
Versione
5 aprile 1963
Art. 1.
Sulle partite di rione acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, sempreche' l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale.
Allo scopo di tutelare le varieta' tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varieta' suddette e i Paesi verso i quali e' ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963