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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/11/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2196/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MIGALE MI ATTORE contro
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
LL DR CONVENUTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 cognato nonché suo vicino di casa, al fine di sentirne dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'episodio occorso in data 4.06.2021, allorché, nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione, quest'ultimo lo ha aggredito per futili motivi, colpendolo con calci e pugni al viso e provocandogli gravi lesioni personali, tra cui un trauma cranio facciale non commotivo con contusione del globo oculare sinistro e vasto ematoma periorbitario e palpebrale, un trauma contusivo piramide nasale con deviazione del setto, la frattura della parete anteriore del seno mascellare destro con emoseno e un trauma distorsivo del rachide cervicale. Producendo quindi il parere del proprio medico-legale che avrebbe accertato un danno biologico del 12%, un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 60, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei pregiudizi subiti, quantificati complessivamente in € 58.658,32, di cui € 27.643,82 per spese mediche. Si è costituito in giudizio , il quale non ha negato l'alterco, ma Controparte_1 ha fornito una diversa versione dei fatti. Ha dedotto di essersi recato quel giorno presso la residenza del cognato Parte_1 per chiedergli spiegazioni in merito ad atteggiamenti spiacevoli che costui aveva tenuto nei confronti dei suoi figli e dei loro amici, intenti a festeggiare la fine dell'anno scolastico presso la
1 piscina comune alle due abitazioni;
in quel frangente, tuttavia, l'attore lo avrebbe improvvisamente aggredito – prima verbalmente e poi fisicamente – costringendolo così a difendersi, ma la sua reazione si sarebbe limitata solamente ad arginare l'attacco avversario. Invocando quindi l'esimente della legittima difesa ai sensi degli artt. 2044 c.c. - 52 c.p., ha insistito per il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti. Ha poi contestato la pretesa anche sotto il profilo del quantum, deducendo la sproporzione fra le lesioni lamentate dall'attore e la condotta difensiva da egli posta in essere. All'esito della prima udienza. il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dal solo convenuto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., dopo diversi rinvii in pendenza di trattative su richiesta congiunta delle parti, la causa è stata istruita mediante CTU medico-legale ed escussione di testimoni;
quindi, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In punto di diritto, occorre premettere quanto segue:
- la vicenda va inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale;
- le principali norme di riferimento sono quindi l'art. 2043 c.c., in base al quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e l'art. 2059 c.c., secondo cui “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”;
- il danno non patrimoniale, dunque, non ha carattere generale, ma è risarcibile solamente quando la legge espressamente lo prevede - come avviene, ad esempio, nel caso in cui il fatto integri gli estremi di un reato - ovvero quando, pur mancando una disposizione ad hoc, la tutela si rende necessaria in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma citata, allorché il fatto abbia leso in modo grave e non futile un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione, oltrepassando la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (cfr. ex multis C. Sez. U. 26972/08);
- la disposizione da ultimo citata rinvia, in tal senso, all'art. 185 c.p., il quale prevede che
“Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”;
- in base ai principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia di illecito extracontrattuale, colui che fa valere in giudizio un credito risarcitorio è tenuto ad allegarne in modo specifico e a dimostrarne tutti gli elementi costitutivi, ossia la condotta illecita da cui sarebbe derivato il danno, il danno stesso e il nesso di causalità fra il primo e il secondo;
- in particolare, laddove venga preteso il ristoro dei pregiudizi derivanti da un fatto avente astrattamente rilevanza penale, il danneggiato è tenuto a provare la ricorrenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo del reato dedotto in giudizio;
- se il danneggiante, dal canto suo, invochi, a propria giustificazione, di avere agito per legittima difesa, la disposizione di riferimento è l'art. 2044 c.c., ai sensi del quale: “
1. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
2. Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del Codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
2
3. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del Codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”;
- tale norma rinvia dunque, per la definizione della scriminante, all'art. 52 c.p., il quale, a sua volta, richiede la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale di un'offesa ingiusta, nel rispetto del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, da valutarsi in base a una valutazione ex ante, ossia secondo la percezione dell'agente nelle circostanze in cui versava al momento della condotta;
- sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, sebbene la nozione di legittima difesa sia sostanzialmente identica in ambito civile e penale, le regole probatorie applicabili differiscono nei due ambiti: nel primo, infatti, la causa di giustificazione deve sempre formare oggetto di una eccezione di parte e può ritenersi integrata solo quando chi la invoca fornisca piena prova della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma, mentre il semplice dubbio, che in sede penale giova all'imputato e conduce alla sua assoluzione, qui opera in senso opposto, determinando il rigetto dell'eccezione (cfr. ex multis C. 24848/23: “In tema di risarcimento dei danni, l'art. 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi "ex ante". L'identità concettuale tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova”);
- in ogni caso, anche laddove il convenuto non abbia invocato la legittima difesa, il giudice è comunque tenuto d'ufficio, e sempre che ciò emerga dagli atti e dalle prove dedotte dalle parti, a verificare se il danneggiato abbia in qualche misura concorso a determinare il danno;
- l'art. 1227, comma 1 c.c., infatti – dettato in materia di responsabilità contrattuale, ma espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c. in ambito extracontrattuale – stabilisce che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”;
- la norma, nel dare attuazione al fondamentale principio di autoresponsabilità, prevede dunque che, qualora il comportamento del danneggiato abbia contribuito causalmente a determinare l'evento lesivo, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto in base ai due criteri indicati (gravità della colpa ed entità delle conseguenze);
- questi vanno valutati congiuntamente e solo qualora ciò non permetta di accertare la diversa misura degli apporti causali, va applicata, in via sussidiaria, la presunzione di pari concorso prevista dall'art. 2055, ultimo comma, c.c., restando invece escluso il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., utilizzabile unicamente nella fase di liquidazione del danno (Cfr. C. 1002/10: “Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere
3 rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 cod. civ. e richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe”);
- la disposizione in commento è da ritenersi quindi applicabile anche con riguardo al comportamento della persona aggredita o provocata, laddove la sua reazione nei confronti dell'aggressore/provocatore abbia colposamente ecceduto i limiti della legittima difesa. 3. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, si osserva:
- come si è anticipato al paragrafo 1, ha dedotto: che Parte_1 quel giorno si era limitato a tentare - vanamente - di allontanare dalla piscina di sua proprietà i figli minori del convenuto e i loro amici poiché, intenti in festeggiamenti per la fine della scuola, recavano disturbo a lui e alla sua compagna;
che, quindi, il i è recato a casa sua e CP_1 lo ha subito aggredito verbalmente, per poi passare alle mani;
che, a seguito dell'aggressione, egli ha riportato gravi lesioni, refertate dal Pronto Soccorso ove si è recato nell'immediatezza del fatto;
- il convenuto, per contro, di essersi recato presso l'abitazione del cognato solo dopo essere stato informato dalla propria moglie che costui aveva allontanato in modo violento i suoi figli e i loro amici dalla piscina che, in realtà, sarebbe in comune proprietà delle due famiglie;
ha inoltre dedotto che è stato proprio l'attore a mettergli per primo le mani addosso e a colpirlo, sicché la sua sarebbe stata null'altro che una legittima reazione difensiva;
- così riassunte sinteticamente le rispettive difese, è incontroverso – poiché parte convenuta non l'ha mai contestato – che tra i due cognati vi sia stata una lite per motivi futili, verificatasi nei pressi dell'abitazione del e che sia stato proprio il Parte_1 CP_1
a recarsi ivi;
- è parimenti incontroverso, e comunque è documentato, che l'attore, a seguito della colluttazione, abbia riportato le lesioni refertate dal Pronto Soccorso, ove gli è stata diagnosticata “Frattura della parete anteriore del seno mascellare di destra da riferita aggressione”;
- è, invece, oggetto di controversia la dinamica dell'alterco e, in particolare, la sequenza delle azioni che hanno condotto al contatto fisico: il convenuto ha infatti invocato l'esimente della legittima difesa e ciò impone di verificare se le lesioni patite dall'attore siano frutto di un'aggressione autonoma o di una reazione difensiva;
- nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti in qualità di testimoni moglie del Tes_1 convenuto, nonché due vicini di casa, e;
Testimone_2 Per_1
- la prima ha dichiarato che effettivamente quella sera il si è recato presso CP_1
l'abitazione del e che quest'ultimo, non appena aperta la porta, ha subito Parte_1 iniziato ad aggredirlo e a insultarlo verbalmente, per poi colpirlo fisicamente, mentre il vrebbe soltanto cercato di parare i colpi ricevuti;
CP_1
- ha invece riferito di non avere assistito allo scontro, ma solo di avere Testimone_2 notato, al termine dell'episodio, la presenza di un'ambulanza sul posto;
- ha dichiarato di avere visto il convenuto avvicinarsi alla porta di casa del Per_1
4 di aver sentito quest'ultimo proferire un insulto al cognato e, successivamente, Parte_1 di avere notato l'arrivo dell'ambulanza che prestava soccorso all'attore, il quale si trovava riverso a terra, con naso e bocca sanguinanti;
- sono, in particolare, dirimenti sia la deposizione resa da - unica testimone Tes_1 oculare - sia quella resa da , le quali, contrariamente a quanto sostenuto da parte Per_1 attrice, non sono fra loro in contraddizione;
- la ha dichiarato di avere assistito al momento in cui ha messo Tes_1 Parte_1 le mani addosso al poiché si trovava dietro quest'ultimo, mentre ha CP_1 Per_1 dichiarato di avere visto, davanti alla porta d'ingresso del solamente il Parte_1
e non la va però rilevato che non ha assistito allo scontro fisico, CP_1 Tes_1 Per_1 poiché ha riferito di essere immediatamente rientrato in casa e di essere uscito solo quando è arrivata l'ambulanza;
- le emergenze istruttorie hanno dunque sostanzialmente confermato che sia stato per primo il ad assumere una condotta aggressiva, insultando e provocando il Parte_1 contatto fisico con il che ha reagito colpendolo violentemente al volto;
CP_1
- cionondimeno, è un dato di fatto che, mentre il non ha subìto alcuna CP_1 lesione, il è addirittura caduto per terra sanguinante, riportando lesioni gravi Parte_1
(frattura al volto) che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi;
- tanto basta per ritenere che la condotta del convenuto, sebbene originata da una possibile situazione di pericolo attuale per la propria incolumità, e non da una mera provocazione, abbia senz'altro superato i limiti della stretta necessità difensiva, configurando una sproporzione tra offesa e reazione;
- costui, infatti, non si è limitato a neutralizzare l'offesa, ma ha posto in essere una azione oggettivamente violenta, tale da determinare lesioni gravi e diffuse al volto dell'attore che, come è stato poi accertato in sede di Consulenza Tecnica (vedasi infra), si sono concretizzate in un trauma cranio-facciale con interessamento della regione zigomatica e perioculare, nonché fratture e distorsione cervicale;
- tali lesioni, per la loro natura, estensione e localizzazione, non risultano compatibili con una mera condotta difensiva o di contenimento, ma denotano piuttosto un uso della forza sproporzionato rispetto alla minaccia effettiva;
- peraltro, la stessa consulenza ha descritto l'attore come un soggetto di corporatura robusta, elemento che depone ulteriormente per la sproporzionatezza della reazione del poiché un soggetto fisicamente prestante difficilmente avrebbe riportato lesioni CP_1 tanto gravi se l'intervento difensivo fosse rimasto entro i margini della stretta necessità;
- sempre in sede di CTU è stato accertato che esse sono del tutto compatibili con l'aggressione dedotta in giudizio, sicché sussiste senz'altro anche il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e il danno subìto dall'attore;
- da un lato, quindi, sussistono tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano attribuito al convenuto, mentre, dall'altro lato, deve ritenersi che non sussistano quelli della legittima difesa, difettando in particolare il presupposto della proporzione rispetto all'offesa ricevuta;
- sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, il comportamento dell'attore danneggiato rileva però ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c., nei termini sopra ricordati, essendo provato – come detto – che costui, con il proprio comportamento aggressivo, sul piano verbale e fisico, abbia scatenato
5 la reazione violenta del convenuto;
- questo atteggiamento, se da un lato non è di certo sufficiente a giustificare e quindi scriminare la condotta del convenuto, dall'altro lato ha certamente assunto rilievo causale nella produzione dell'evento dannoso;
- sicché, in base ad una complessiva valutazione di tutti gli elementi sopra evidenziati, deve ritenersi che abbia contribuito alla causazione dell'evento in misura non Parte_1 inferiore al 30%. 4. Passando quindi al quantum del danno patito dall'attore, occorre rifarsi alle risultanze della CTU medico-legale svolta in corso di causa, che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi approfondita e dettagliata degli atti e dei documenti di causa, esente da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti;
a questo riguardo va evidenziato che i Consulenti di Parte non hanno svolto osservazioni alla bozza della relazione, manifestando, quindi, implicita adesione alle conclusioni dell'Ausiliario. Dalla relazione definitiva risulta che:
- a seguito dei fatti del 4.06.2021, ha riportato un Parte_1
“Trauma cranio facciale non commotivo con contusione dello zigomo dx, frattura della parete anteriore del seno mascellare omolaterale con emoseno e frattura ossea perimplantare con perdita dell'impianto osteointegrato in posizione 13, contusione dell'orbita sx con ecchimosi periorbitaria e palpebrale;
lieve trauma distorsivo del rachide cervicale”;
- è stato trasportato presso il locale Pronto Soccorso, dove, dopo gli accertamenti clinici, è stato dimesso con prescrizione di terapia sintomatica, ghiaccio e riposo, con prognosi di 30 giorni;
- successivamente ha osservato un periodo di convalescenza con controlli e terapie specialistiche, nonché interventi odontoiatrici;
- le lesioni patite sono “di natura traumatica violenta compatibili con la dinamica riportata in atti e con le dichiarazioni riferite dal periziando costituite da un trauma diretto craniofacciale in seguito all'aggressione da parte di un vicino che lo colpiva con un calcio al volto e pugni su tutto il corpo”. Sulla base di quanto sopra, l'Ausiliario ha così determinato i postumi temporanei e permanenti derivanti dall'infortunio:
- ITP al 75%: 30 giorni;
- ITP al 50%: 30 giorni;
- ITP al 25%: 30 giorni;
- danno biologico permanente: 6%; La liquidazione dei danni va effettuata all'attualità, utilizzando quale parametro di riferimento le Tabelle di Milano oggi vigenti. E pertanto:
- ITP al 75% € 2.587,50;
- ITP al 50% € 1.725,00;
- ITP al 25% € 862,50; per un totale di € 5.175,00. Tale somma va devalutata al momento del sinistro (€ 4.415,53) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data odierna, e così per €
6 5.696,04. Il danno biologico permanente, sempre applicando le Tabelle di Milano e tenendo conto che l'attore al momento del fatto aveva 65 anni, va quantificato nella somma di € 7.816,00. La somma va devalutata alla data in cui è terminata la invalidità temporanea, ossia il giorno 2.9.2021 (secondo il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. C. 5680/96) e sull'importo così ottenuto (€ 6.709,01) vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria alla data odierna, per € 8.603,54. Il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attore è dunque pari a € 14.299,58. 5. Va poi accertato che l'attore ha subìto danni patrimoniali consistenti nelle spese mediche sostenute in conseguenza delle lesioni subite, documentate in atti. L'Ausiliario ne ha riconosciuto la piena congruità, sia sotto il profilo diagnostico-terapeutico sia sotto quello economico, quantificandole in complessivi € 2.965,82. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi (da calcolarsi prendendo convenzionalmente quale dies a quo quello in cui è stata sostenuta la spesa più recente, ossia il 7.12.2021) il quantum è oggi pari a € 3.741,41.
A tale importo devono aggiungersi le spese mediche future, stimate dalla CTU in € 7.000,00, necessarie affinché l'attore possa intraprendere i trattamenti odontoiatrici e riabilitativi indispensabili per ripristinare la condizione preesistente all'evento lesivo. Il danno patrimoniale complessivamente patito dall'attore è dunque pari a € 10.741,41.
6. In definitiva, quindi, l'attore ha subìto, a causa del sinistro oggetto di questo giudizio, danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente pari a € 25.040,99. Tenuto conto del contributo causale di , determinato nella misura del 30%, il Parte_1 convenuto va condannato al pagamento in suo favore della somma di € 17.528,69 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla presente sentenza al soddisfo (da ritenersi equa e conforme ai criteri di cui all'art. 2044, comma 3, c.c. sopra citato).
7. La soccombenza è reciproca, ma è prevalente quella del convenuto, il quale va condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3, con compensazione del rimanente 1/3. La liquidazione viene effettuata in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta. Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico del convenuto e di 1/3 a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
7 CO il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei danni meglio specificati in motivazione, la somma di € 17.528,69, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla presente sentenza al soddisfo;
CO il convenuto a pagare all'attore le spese di lite nella misura dei 2/3 che liquida (già nella quota 2/3) in € 506,00 per anticipazioni, € 2.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/3; PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura di 2/3 a carico del convenuto e di 1/3 a carico dell'attore nei rapporti interni. Così deciso a Reggio Emilia il 12/11/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
8
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MIGALE MI ATTORE contro
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
LL DR CONVENUTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 cognato nonché suo vicino di casa, al fine di sentirne dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'episodio occorso in data 4.06.2021, allorché, nei pressi della porta d'ingresso della propria abitazione, quest'ultimo lo ha aggredito per futili motivi, colpendolo con calci e pugni al viso e provocandogli gravi lesioni personali, tra cui un trauma cranio facciale non commotivo con contusione del globo oculare sinistro e vasto ematoma periorbitario e palpebrale, un trauma contusivo piramide nasale con deviazione del setto, la frattura della parete anteriore del seno mascellare destro con emoseno e un trauma distorsivo del rachide cervicale. Producendo quindi il parere del proprio medico-legale che avrebbe accertato un danno biologico del 12%, un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 30 e al 25% di giorni 60, ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei pregiudizi subiti, quantificati complessivamente in € 58.658,32, di cui € 27.643,82 per spese mediche. Si è costituito in giudizio , il quale non ha negato l'alterco, ma Controparte_1 ha fornito una diversa versione dei fatti. Ha dedotto di essersi recato quel giorno presso la residenza del cognato Parte_1 per chiedergli spiegazioni in merito ad atteggiamenti spiacevoli che costui aveva tenuto nei confronti dei suoi figli e dei loro amici, intenti a festeggiare la fine dell'anno scolastico presso la
1 piscina comune alle due abitazioni;
in quel frangente, tuttavia, l'attore lo avrebbe improvvisamente aggredito – prima verbalmente e poi fisicamente – costringendolo così a difendersi, ma la sua reazione si sarebbe limitata solamente ad arginare l'attacco avversario. Invocando quindi l'esimente della legittima difesa ai sensi degli artt. 2044 c.c. - 52 c.p., ha insistito per il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti. Ha poi contestato la pretesa anche sotto il profilo del quantum, deducendo la sproporzione fra le lesioni lamentate dall'attore e la condotta difensiva da egli posta in essere. All'esito della prima udienza. il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dal solo convenuto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., dopo diversi rinvii in pendenza di trattative su richiesta congiunta delle parti, la causa è stata istruita mediante CTU medico-legale ed escussione di testimoni;
quindi, è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In punto di diritto, occorre premettere quanto segue:
- la vicenda va inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale;
- le principali norme di riferimento sono quindi l'art. 2043 c.c., in base al quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e l'art. 2059 c.c., secondo cui “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”;
- il danno non patrimoniale, dunque, non ha carattere generale, ma è risarcibile solamente quando la legge espressamente lo prevede - come avviene, ad esempio, nel caso in cui il fatto integri gli estremi di un reato - ovvero quando, pur mancando una disposizione ad hoc, la tutela si rende necessaria in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma citata, allorché il fatto abbia leso in modo grave e non futile un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione, oltrepassando la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (cfr. ex multis C. Sez. U. 26972/08);
- la disposizione da ultimo citata rinvia, in tal senso, all'art. 185 c.p., il quale prevede che
“Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”;
- in base ai principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia di illecito extracontrattuale, colui che fa valere in giudizio un credito risarcitorio è tenuto ad allegarne in modo specifico e a dimostrarne tutti gli elementi costitutivi, ossia la condotta illecita da cui sarebbe derivato il danno, il danno stesso e il nesso di causalità fra il primo e il secondo;
- in particolare, laddove venga preteso il ristoro dei pregiudizi derivanti da un fatto avente astrattamente rilevanza penale, il danneggiato è tenuto a provare la ricorrenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo del reato dedotto in giudizio;
- se il danneggiante, dal canto suo, invochi, a propria giustificazione, di avere agito per legittima difesa, la disposizione di riferimento è l'art. 2044 c.c., ai sensi del quale: “
1. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
2. Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del Codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
2
3. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del Codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”;
- tale norma rinvia dunque, per la definizione della scriminante, all'art. 52 c.p., il quale, a sua volta, richiede la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale di un'offesa ingiusta, nel rispetto del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, da valutarsi in base a una valutazione ex ante, ossia secondo la percezione dell'agente nelle circostanze in cui versava al momento della condotta;
- sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, sebbene la nozione di legittima difesa sia sostanzialmente identica in ambito civile e penale, le regole probatorie applicabili differiscono nei due ambiti: nel primo, infatti, la causa di giustificazione deve sempre formare oggetto di una eccezione di parte e può ritenersi integrata solo quando chi la invoca fornisca piena prova della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma, mentre il semplice dubbio, che in sede penale giova all'imputato e conduce alla sua assoluzione, qui opera in senso opposto, determinando il rigetto dell'eccezione (cfr. ex multis C. 24848/23: “In tema di risarcimento dei danni, l'art. 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi "ex ante". L'identità concettuale tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova”);
- in ogni caso, anche laddove il convenuto non abbia invocato la legittima difesa, il giudice è comunque tenuto d'ufficio, e sempre che ciò emerga dagli atti e dalle prove dedotte dalle parti, a verificare se il danneggiato abbia in qualche misura concorso a determinare il danno;
- l'art. 1227, comma 1 c.c., infatti – dettato in materia di responsabilità contrattuale, ma espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c. in ambito extracontrattuale – stabilisce che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”;
- la norma, nel dare attuazione al fondamentale principio di autoresponsabilità, prevede dunque che, qualora il comportamento del danneggiato abbia contribuito causalmente a determinare l'evento lesivo, il risarcimento deve essere proporzionalmente ridotto in base ai due criteri indicati (gravità della colpa ed entità delle conseguenze);
- questi vanno valutati congiuntamente e solo qualora ciò non permetta di accertare la diversa misura degli apporti causali, va applicata, in via sussidiaria, la presunzione di pari concorso prevista dall'art. 2055, ultimo comma, c.c., restando invece escluso il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., utilizzabile unicamente nella fase di liquidazione del danno (Cfr. C. 1002/10: “Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere
3 rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 cod. civ. e richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe”);
- la disposizione in commento è da ritenersi quindi applicabile anche con riguardo al comportamento della persona aggredita o provocata, laddove la sua reazione nei confronti dell'aggressore/provocatore abbia colposamente ecceduto i limiti della legittima difesa. 3. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, si osserva:
- come si è anticipato al paragrafo 1, ha dedotto: che Parte_1 quel giorno si era limitato a tentare - vanamente - di allontanare dalla piscina di sua proprietà i figli minori del convenuto e i loro amici poiché, intenti in festeggiamenti per la fine della scuola, recavano disturbo a lui e alla sua compagna;
che, quindi, il i è recato a casa sua e CP_1 lo ha subito aggredito verbalmente, per poi passare alle mani;
che, a seguito dell'aggressione, egli ha riportato gravi lesioni, refertate dal Pronto Soccorso ove si è recato nell'immediatezza del fatto;
- il convenuto, per contro, di essersi recato presso l'abitazione del cognato solo dopo essere stato informato dalla propria moglie che costui aveva allontanato in modo violento i suoi figli e i loro amici dalla piscina che, in realtà, sarebbe in comune proprietà delle due famiglie;
ha inoltre dedotto che è stato proprio l'attore a mettergli per primo le mani addosso e a colpirlo, sicché la sua sarebbe stata null'altro che una legittima reazione difensiva;
- così riassunte sinteticamente le rispettive difese, è incontroverso – poiché parte convenuta non l'ha mai contestato – che tra i due cognati vi sia stata una lite per motivi futili, verificatasi nei pressi dell'abitazione del e che sia stato proprio il Parte_1 CP_1
a recarsi ivi;
- è parimenti incontroverso, e comunque è documentato, che l'attore, a seguito della colluttazione, abbia riportato le lesioni refertate dal Pronto Soccorso, ove gli è stata diagnosticata “Frattura della parete anteriore del seno mascellare di destra da riferita aggressione”;
- è, invece, oggetto di controversia la dinamica dell'alterco e, in particolare, la sequenza delle azioni che hanno condotto al contatto fisico: il convenuto ha infatti invocato l'esimente della legittima difesa e ciò impone di verificare se le lesioni patite dall'attore siano frutto di un'aggressione autonoma o di una reazione difensiva;
- nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti in qualità di testimoni moglie del Tes_1 convenuto, nonché due vicini di casa, e;
Testimone_2 Per_1
- la prima ha dichiarato che effettivamente quella sera il si è recato presso CP_1
l'abitazione del e che quest'ultimo, non appena aperta la porta, ha subito Parte_1 iniziato ad aggredirlo e a insultarlo verbalmente, per poi colpirlo fisicamente, mentre il vrebbe soltanto cercato di parare i colpi ricevuti;
CP_1
- ha invece riferito di non avere assistito allo scontro, ma solo di avere Testimone_2 notato, al termine dell'episodio, la presenza di un'ambulanza sul posto;
- ha dichiarato di avere visto il convenuto avvicinarsi alla porta di casa del Per_1
4 di aver sentito quest'ultimo proferire un insulto al cognato e, successivamente, Parte_1 di avere notato l'arrivo dell'ambulanza che prestava soccorso all'attore, il quale si trovava riverso a terra, con naso e bocca sanguinanti;
- sono, in particolare, dirimenti sia la deposizione resa da - unica testimone Tes_1 oculare - sia quella resa da , le quali, contrariamente a quanto sostenuto da parte Per_1 attrice, non sono fra loro in contraddizione;
- la ha dichiarato di avere assistito al momento in cui ha messo Tes_1 Parte_1 le mani addosso al poiché si trovava dietro quest'ultimo, mentre ha CP_1 Per_1 dichiarato di avere visto, davanti alla porta d'ingresso del solamente il Parte_1
e non la va però rilevato che non ha assistito allo scontro fisico, CP_1 Tes_1 Per_1 poiché ha riferito di essere immediatamente rientrato in casa e di essere uscito solo quando è arrivata l'ambulanza;
- le emergenze istruttorie hanno dunque sostanzialmente confermato che sia stato per primo il ad assumere una condotta aggressiva, insultando e provocando il Parte_1 contatto fisico con il che ha reagito colpendolo violentemente al volto;
CP_1
- cionondimeno, è un dato di fatto che, mentre il non ha subìto alcuna CP_1 lesione, il è addirittura caduto per terra sanguinante, riportando lesioni gravi Parte_1
(frattura al volto) che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi;
- tanto basta per ritenere che la condotta del convenuto, sebbene originata da una possibile situazione di pericolo attuale per la propria incolumità, e non da una mera provocazione, abbia senz'altro superato i limiti della stretta necessità difensiva, configurando una sproporzione tra offesa e reazione;
- costui, infatti, non si è limitato a neutralizzare l'offesa, ma ha posto in essere una azione oggettivamente violenta, tale da determinare lesioni gravi e diffuse al volto dell'attore che, come è stato poi accertato in sede di Consulenza Tecnica (vedasi infra), si sono concretizzate in un trauma cranio-facciale con interessamento della regione zigomatica e perioculare, nonché fratture e distorsione cervicale;
- tali lesioni, per la loro natura, estensione e localizzazione, non risultano compatibili con una mera condotta difensiva o di contenimento, ma denotano piuttosto un uso della forza sproporzionato rispetto alla minaccia effettiva;
- peraltro, la stessa consulenza ha descritto l'attore come un soggetto di corporatura robusta, elemento che depone ulteriormente per la sproporzionatezza della reazione del poiché un soggetto fisicamente prestante difficilmente avrebbe riportato lesioni CP_1 tanto gravi se l'intervento difensivo fosse rimasto entro i margini della stretta necessità;
- sempre in sede di CTU è stato accertato che esse sono del tutto compatibili con l'aggressione dedotta in giudizio, sicché sussiste senz'altro anche il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e il danno subìto dall'attore;
- da un lato, quindi, sussistono tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano attribuito al convenuto, mentre, dall'altro lato, deve ritenersi che non sussistano quelli della legittima difesa, difettando in particolare il presupposto della proporzione rispetto all'offesa ricevuta;
- sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, il comportamento dell'attore danneggiato rileva però ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c., nei termini sopra ricordati, essendo provato – come detto – che costui, con il proprio comportamento aggressivo, sul piano verbale e fisico, abbia scatenato
5 la reazione violenta del convenuto;
- questo atteggiamento, se da un lato non è di certo sufficiente a giustificare e quindi scriminare la condotta del convenuto, dall'altro lato ha certamente assunto rilievo causale nella produzione dell'evento dannoso;
- sicché, in base ad una complessiva valutazione di tutti gli elementi sopra evidenziati, deve ritenersi che abbia contribuito alla causazione dell'evento in misura non Parte_1 inferiore al 30%. 4. Passando quindi al quantum del danno patito dall'attore, occorre rifarsi alle risultanze della CTU medico-legale svolta in corso di causa, che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi approfondita e dettagliata degli atti e dei documenti di causa, esente da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti;
a questo riguardo va evidenziato che i Consulenti di Parte non hanno svolto osservazioni alla bozza della relazione, manifestando, quindi, implicita adesione alle conclusioni dell'Ausiliario. Dalla relazione definitiva risulta che:
- a seguito dei fatti del 4.06.2021, ha riportato un Parte_1
“Trauma cranio facciale non commotivo con contusione dello zigomo dx, frattura della parete anteriore del seno mascellare omolaterale con emoseno e frattura ossea perimplantare con perdita dell'impianto osteointegrato in posizione 13, contusione dell'orbita sx con ecchimosi periorbitaria e palpebrale;
lieve trauma distorsivo del rachide cervicale”;
- è stato trasportato presso il locale Pronto Soccorso, dove, dopo gli accertamenti clinici, è stato dimesso con prescrizione di terapia sintomatica, ghiaccio e riposo, con prognosi di 30 giorni;
- successivamente ha osservato un periodo di convalescenza con controlli e terapie specialistiche, nonché interventi odontoiatrici;
- le lesioni patite sono “di natura traumatica violenta compatibili con la dinamica riportata in atti e con le dichiarazioni riferite dal periziando costituite da un trauma diretto craniofacciale in seguito all'aggressione da parte di un vicino che lo colpiva con un calcio al volto e pugni su tutto il corpo”. Sulla base di quanto sopra, l'Ausiliario ha così determinato i postumi temporanei e permanenti derivanti dall'infortunio:
- ITP al 75%: 30 giorni;
- ITP al 50%: 30 giorni;
- ITP al 25%: 30 giorni;
- danno biologico permanente: 6%; La liquidazione dei danni va effettuata all'attualità, utilizzando quale parametro di riferimento le Tabelle di Milano oggi vigenti. E pertanto:
- ITP al 75% € 2.587,50;
- ITP al 50% € 1.725,00;
- ITP al 25% € 862,50; per un totale di € 5.175,00. Tale somma va devalutata al momento del sinistro (€ 4.415,53) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data odierna, e così per €
6 5.696,04. Il danno biologico permanente, sempre applicando le Tabelle di Milano e tenendo conto che l'attore al momento del fatto aveva 65 anni, va quantificato nella somma di € 7.816,00. La somma va devalutata alla data in cui è terminata la invalidità temporanea, ossia il giorno 2.9.2021 (secondo il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. C. 5680/96) e sull'importo così ottenuto (€ 6.709,01) vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria alla data odierna, per € 8.603,54. Il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attore è dunque pari a € 14.299,58. 5. Va poi accertato che l'attore ha subìto danni patrimoniali consistenti nelle spese mediche sostenute in conseguenza delle lesioni subite, documentate in atti. L'Ausiliario ne ha riconosciuto la piena congruità, sia sotto il profilo diagnostico-terapeutico sia sotto quello economico, quantificandole in complessivi € 2.965,82. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi (da calcolarsi prendendo convenzionalmente quale dies a quo quello in cui è stata sostenuta la spesa più recente, ossia il 7.12.2021) il quantum è oggi pari a € 3.741,41.
A tale importo devono aggiungersi le spese mediche future, stimate dalla CTU in € 7.000,00, necessarie affinché l'attore possa intraprendere i trattamenti odontoiatrici e riabilitativi indispensabili per ripristinare la condizione preesistente all'evento lesivo. Il danno patrimoniale complessivamente patito dall'attore è dunque pari a € 10.741,41.
6. In definitiva, quindi, l'attore ha subìto, a causa del sinistro oggetto di questo giudizio, danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente pari a € 25.040,99. Tenuto conto del contributo causale di , determinato nella misura del 30%, il Parte_1 convenuto va condannato al pagamento in suo favore della somma di € 17.528,69 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla presente sentenza al soddisfo (da ritenersi equa e conforme ai criteri di cui all'art. 2044, comma 3, c.c. sopra citato).
7. La soccombenza è reciproca, ma è prevalente quella del convenuto, il quale va condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3, con compensazione del rimanente 1/3. La liquidazione viene effettuata in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta. Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico del convenuto e di 1/3 a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
7 CO il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei danni meglio specificati in motivazione, la somma di € 17.528,69, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla presente sentenza al soddisfo;
CO il convenuto a pagare all'attore le spese di lite nella misura dei 2/3 che liquida (già nella quota 2/3) in € 506,00 per anticipazioni, € 2.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/3; PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura di 2/3 a carico del convenuto e di 1/3 a carico dell'attore nei rapporti interni. Così deciso a Reggio Emilia il 12/11/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
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