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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/10/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, lette le note pervenute ai fini di udienza, nel procedimento,
PROMOSSO DA
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Alessandro Farina
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv. Umberto Ferrato
t Email_2
Avv. Gilda Avena
t Email_3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato in data 27 gennaio 2025, parte ricorrente, titolare della pensione di reversibilità SOCOM n. 38520845, deduceva che, con provvedimento n. 21PRL2H0101450, l' aveva disposto la riliquidazione della pensione di reversibilità, CP_1 escludendo l'integrazione al minimo e richiedendo la restituzione di € 5.890,86 a titolo di indebito, riducendo il rateo mensile da € 515,58 a € 355,40; che tale provvedimento era stato annullato con la sentenza n. 592/2024, che aveva dichiarato il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati della pensione per cui è causa;
che nonostante ciò, l' continuava a corrispondere la prestazione in CP_1 misura inferiore ai minimi di legge. Adiva, pertanto, il Tribunale di Castrovillari per ottenere la condanna dell' al pagamento delle differenze di pensione maturate a decorrere dal febbraio CP_1
2021, in conseguenza della mancata ricostituzione del trattamento nella misura originaria successivamente alla sentenza n. 592/2024, passata in giudicato;
quantificava tali differenze in complessivi € 8.624,98 per il periodo febbraio 2021 – novembre 2024, chiedendo altresì la corresponsione delle somme maturande sino al riallineamento della pensione ai minimi legali, con vittoria di spese.
Con successive note di trattazione scritta il ricorrente depositava Circolare n. 23 del 28 CP_1 gennaio 2025 recante i valori minimi per l'anno 2025 e i cedolini dal dicembre 2024 al settembre
2025, aggiornando il prospetto delle differenze. Sulla base di tali documenti, il totale delle differenze richieste era pari a € 10.836,93 (di cui € 8.624,98 già maturate fino a novembre 2024 e € 2.211,95 per il periodo dicembre 2024 – settembre 2025), oltre ulteriori importi maturandi da ottobre 2025 sino all'integrale riallineamento del trattamento ai minimi di legge.
Instauratasi correttamente il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda, l'improcedibilità per mancata domanda amministrativa, la decadenza ex art. 47 D.P.R.
639/1970, nonché l'infondatezza nel merito chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Preliminarmente si afferma l'infondatezza della eccezione di inammissibilità per carenza di efficacia del giudicato. La sentenza n. 592/2024, prodotta in atti in copia conforme e munita di attestazione di passaggio in giudicato, ha annullato il provvedimento di riliquidazione emesso dall' in data 8 gennaio 2021, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati della CP_1 pensione per cui è causa. Tale decisione, pur non recando una quantificazione specifica delle somme dovute, ha avuto effetto demolitorio sul provvedimento che aveva escluso l'integrazione al minimo, determinando la riespansione automatica del trattamento nella misura originaria, sino a nuova e legittima determinazione dell'Ente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'annullamento di un provvedimento di riliquidazione comporta la reviviscenza del trattamento nella misura originaria, non potendo l'ente sottrarsi all'obbligo di integrale ripristino della prestazione
(Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, ord. 28 ottobre 2020, n. 23752). Non è condivisibile, dunque, la tesi dell'Istituto secondo cui il giudicato avrebbe riguardato soltanto l'indebito: l'annullamento del provvedimento di riliquidazione travolge l'intera rideterminazione dell'importo, e comporta che il pagamento debba proseguire secondo la misura originaria, rivalutata secondo le disposizioni annuali di legge. Invero, la portata del giudicato copre non solo quanto dedotto ma anche quanto deducibile nel precedente giudizio, ossia tutti i profili logicamente e giuridicamente connessi all'oggetto della riliquidazione, con conseguente preclusione per l'Ente di sollevare nuove contestazioni su aspetti già decisi o decidibili.
Parimenti è infondata l'eccezione di improcedibilità o improponibilità della domanda.
L' ha eccepito che la domanda sarebbe improcedibile o improponibile per mancata CP_1 presentazione di una preventiva istanza amministrativa diretta a ottenere l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico, tuttavia la presente azione non introduce una nuova domanda di prestazione, ma tende unicamente a ottenere l'adempimento del giudicato formatosi sulla sentenza n. 592/2024 di questo Tribunale, che ha annullato il provvedimento di riliquidazione e ripristinato il diritto del pensionato al trattamento originario. In tali ipotesi, la previa proposizione della domanda amministrativa non costituisce condizione di procedibilità dell'azione, atteso che il giudicato determina un titolo esecutivo autonomo e diretto, che vincola l'ente previdenziale all'integrale ripristino della prestazione, senza necessità di riattivare il procedimento amministrativo.
Concludendo, poi, è infondata, l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970. La norma in parola prevede un termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, decorrente dalla definizione del procedimento amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la sua conclusione. Nel caso di specie, tuttavia, la presente azione non è diretta a far valere un diritto nuovo, bensì a ottenere l'adempimento di un giudicato già formatosi, avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di riliquidazione della pensione. In tali ipotesi la decadenza non opera, poiché la fase di accertamento del diritto si è già conclusa con sentenza passata in giudicato e ciò che viene richiesto
è soltanto l'esecuzione del giudicato.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti emerge che, a seguito dell'annullamento del provvedimento di riliquidazione disposto con sentenza n. 592/2024, passata in giudicato, l' ha continuato a CP_1 corrispondere al ricorrente importi inferiori ai minimi di legge, senza procedere al ripristino integrale della pensione nella misura originaria.
I cedolini di pagamento prodotti comprovano in modo puntuale che, a partire dal febbraio 2021, i ratei mensili sono stati erogati in misura inferiore ai valori minimi stabiliti dalle circolari annuali dell'Istituto (circ. n. 197/2021, n. 120/2022, n. 35/2023 e n. 1/2024), determinando una CP_1 differenza complessiva di € 8.624,98 per il periodo febbraio 2021 – novembre 2024.
Con successive note di trattazione scritta, il ricorrente ha poi depositato la circolare n. 23 del CP_1
28 gennaio 2025, recante i valori minimi per l'anno 2025, e i cedolini relativi ai mesi da dicembre
2024 a settembre 2025, dai quali risulta la persistente corresponsione di importi inferiori ai minimi di legge.
Alla luce di tali documenti, il riepilogo aggiornato del credito quantifica le differenze complessive in € 10.836,93 fino al settembre 2025, già comprensive della tredicesima 2024, secondo valori perfettamente coerenti con le circolari tempo per tempo vigenti. CP_1 Tale aggiornamento costituisce una mera precisazione quantitativa della domanda originaria — che già comprendeva le somme maturande sino al riallineamento del trattamento ai minimi di legge
— e pertanto deve ritenersi pienamente ammissibile.
Il prospetto aggiornato, costruito sulla base dei valori minimi fissati dalle circolari annuali e dei cedolini effettivamente erogati, è dunque coerente e trasparente;
l' non ha offerto elementi CP_2 idonei a contestarne la correttezza.
L' si è limitato a contestazioni generiche, senza contestare in modo specifico né la correttezza CP_1 dei conteggi né i singoli importi riportati nella tabella riepilogativa allegata al ricorso.
In applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., e in coerenza con l'onere probatorio gravante sull'ente ex art. 1218 c.c., alla stregua del quale incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione dovuta, onere che nel caso di specie non risulta assolto, deve ritenersi provata la sussistenza e l'entità delle differenze economiche rivendicate.
Infatti, una volta dedotto e documentato il mancato riallineamento del trattamento ai minimi di legge, incombe sull'ente previdenziale dimostrare di avere provveduto integralmente al pagamento del dovuto: prova che nel caso di specie non risulta fornita.
In altri termini, infatti, l' , a fronte delle analitiche allegazioni di parte ricorrente, si è limitato CP_1
a contestazioni di carattere del tutto generico, formulate in termini meramente assertivi e prive di riscontri documentali.
La difesa dell'Ente, si ribadisce, si è sostanzialmente limitata ad affermare di aver già corrisposto quanto dovuto, senza fornire alcun elemento contabile, estratto, o documento idoneo a comprovare l'integrale adempimento, né a confutare puntualmente i conteggi e i dati numerici allegati al ricorso.
Tale impostazione difensiva, priva di specificità e di contenuto probatorio, non può ritenersi idonea a contrastare la pretesa azionata, tanto più in un giudizio previdenziale fondato su documentazione oggettiva (cedolini e circolari ufficiali dell'Ente).
Deve pertanto ritenersi provata la fondatezza della domanda alla luce sia del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sia della mancata dimostrazione dell'esatto adempimento da parte dell'obbligato ex art. 1218 c.c.
Ne consegue che l'inadempimento dell' deve considerarsi accertato sulla base della CP_1 documentazione prodotta e della mancata specifica confutazione delle risultanze contabili.
La somma di € 10.836,93, risultante dal riepilogo depositato, appare pertanto congrua, coerente con i dati ufficiali delle circolari e idoneamente provata, dovendo essere riconosciuta quale CP_1 differenza maturata nel periodo in esame.
Al ricorrente spettano, inoltre, le somme maturande a decorrere dal mese di ottobre 2025 sino all'integrale riallineamento del trattamento ai minimi legali, secondo i valori tempo per tempo vigenti.
Sulle somme dovute competono interessi legali dalle singole scadenze al saldo ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nonché la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di credito di natura previdenziale avente funzione di sostentamento.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei limiti sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità (prestazione SOCOM n. 38520845) nella misura originaria, da adeguarsi annualmente ai valori minimi di legge tempo per tempo vigenti;
condanna l' a corrispondere al ricorrente la CP_1 somma di euro 10.836,93 a titolo di differenze maturate fino al mese di settembre 2025, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì l' al pagamento delle differenze maturande a decorrere dal CP_1 mese di ottobre 2025 sino all'integrale riallineamento del trattamento ai minimi di legge;
- condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_2
2.540,90, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Farina, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, lette le note pervenute ai fini di udienza, nel procedimento,
PROMOSSO DA
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Alessandro Farina
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv. Umberto Ferrato
t Email_2
Avv. Gilda Avena
t Email_3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato in data 27 gennaio 2025, parte ricorrente, titolare della pensione di reversibilità SOCOM n. 38520845, deduceva che, con provvedimento n. 21PRL2H0101450, l' aveva disposto la riliquidazione della pensione di reversibilità, CP_1 escludendo l'integrazione al minimo e richiedendo la restituzione di € 5.890,86 a titolo di indebito, riducendo il rateo mensile da € 515,58 a € 355,40; che tale provvedimento era stato annullato con la sentenza n. 592/2024, che aveva dichiarato il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati della pensione per cui è causa;
che nonostante ciò, l' continuava a corrispondere la prestazione in CP_1 misura inferiore ai minimi di legge. Adiva, pertanto, il Tribunale di Castrovillari per ottenere la condanna dell' al pagamento delle differenze di pensione maturate a decorrere dal febbraio CP_1
2021, in conseguenza della mancata ricostituzione del trattamento nella misura originaria successivamente alla sentenza n. 592/2024, passata in giudicato;
quantificava tali differenze in complessivi € 8.624,98 per il periodo febbraio 2021 – novembre 2024, chiedendo altresì la corresponsione delle somme maturande sino al riallineamento della pensione ai minimi legali, con vittoria di spese.
Con successive note di trattazione scritta il ricorrente depositava Circolare n. 23 del 28 CP_1 gennaio 2025 recante i valori minimi per l'anno 2025 e i cedolini dal dicembre 2024 al settembre
2025, aggiornando il prospetto delle differenze. Sulla base di tali documenti, il totale delle differenze richieste era pari a € 10.836,93 (di cui € 8.624,98 già maturate fino a novembre 2024 e € 2.211,95 per il periodo dicembre 2024 – settembre 2025), oltre ulteriori importi maturandi da ottobre 2025 sino all'integrale riallineamento del trattamento ai minimi di legge.
Instauratasi correttamente il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda, l'improcedibilità per mancata domanda amministrativa, la decadenza ex art. 47 D.P.R.
639/1970, nonché l'infondatezza nel merito chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Preliminarmente si afferma l'infondatezza della eccezione di inammissibilità per carenza di efficacia del giudicato. La sentenza n. 592/2024, prodotta in atti in copia conforme e munita di attestazione di passaggio in giudicato, ha annullato il provvedimento di riliquidazione emesso dall' in data 8 gennaio 2021, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati della CP_1 pensione per cui è causa. Tale decisione, pur non recando una quantificazione specifica delle somme dovute, ha avuto effetto demolitorio sul provvedimento che aveva escluso l'integrazione al minimo, determinando la riespansione automatica del trattamento nella misura originaria, sino a nuova e legittima determinazione dell'Ente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'annullamento di un provvedimento di riliquidazione comporta la reviviscenza del trattamento nella misura originaria, non potendo l'ente sottrarsi all'obbligo di integrale ripristino della prestazione
(Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, ord. 28 ottobre 2020, n. 23752). Non è condivisibile, dunque, la tesi dell'Istituto secondo cui il giudicato avrebbe riguardato soltanto l'indebito: l'annullamento del provvedimento di riliquidazione travolge l'intera rideterminazione dell'importo, e comporta che il pagamento debba proseguire secondo la misura originaria, rivalutata secondo le disposizioni annuali di legge. Invero, la portata del giudicato copre non solo quanto dedotto ma anche quanto deducibile nel precedente giudizio, ossia tutti i profili logicamente e giuridicamente connessi all'oggetto della riliquidazione, con conseguente preclusione per l'Ente di sollevare nuove contestazioni su aspetti già decisi o decidibili.
Parimenti è infondata l'eccezione di improcedibilità o improponibilità della domanda.
L' ha eccepito che la domanda sarebbe improcedibile o improponibile per mancata CP_1 presentazione di una preventiva istanza amministrativa diretta a ottenere l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico, tuttavia la presente azione non introduce una nuova domanda di prestazione, ma tende unicamente a ottenere l'adempimento del giudicato formatosi sulla sentenza n. 592/2024 di questo Tribunale, che ha annullato il provvedimento di riliquidazione e ripristinato il diritto del pensionato al trattamento originario. In tali ipotesi, la previa proposizione della domanda amministrativa non costituisce condizione di procedibilità dell'azione, atteso che il giudicato determina un titolo esecutivo autonomo e diretto, che vincola l'ente previdenziale all'integrale ripristino della prestazione, senza necessità di riattivare il procedimento amministrativo.
Concludendo, poi, è infondata, l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970. La norma in parola prevede un termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, decorrente dalla definizione del procedimento amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la sua conclusione. Nel caso di specie, tuttavia, la presente azione non è diretta a far valere un diritto nuovo, bensì a ottenere l'adempimento di un giudicato già formatosi, avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di riliquidazione della pensione. In tali ipotesi la decadenza non opera, poiché la fase di accertamento del diritto si è già conclusa con sentenza passata in giudicato e ciò che viene richiesto
è soltanto l'esecuzione del giudicato.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti emerge che, a seguito dell'annullamento del provvedimento di riliquidazione disposto con sentenza n. 592/2024, passata in giudicato, l' ha continuato a CP_1 corrispondere al ricorrente importi inferiori ai minimi di legge, senza procedere al ripristino integrale della pensione nella misura originaria.
I cedolini di pagamento prodotti comprovano in modo puntuale che, a partire dal febbraio 2021, i ratei mensili sono stati erogati in misura inferiore ai valori minimi stabiliti dalle circolari annuali dell'Istituto (circ. n. 197/2021, n. 120/2022, n. 35/2023 e n. 1/2024), determinando una CP_1 differenza complessiva di € 8.624,98 per il periodo febbraio 2021 – novembre 2024.
Con successive note di trattazione scritta, il ricorrente ha poi depositato la circolare n. 23 del CP_1
28 gennaio 2025, recante i valori minimi per l'anno 2025, e i cedolini relativi ai mesi da dicembre
2024 a settembre 2025, dai quali risulta la persistente corresponsione di importi inferiori ai minimi di legge.
Alla luce di tali documenti, il riepilogo aggiornato del credito quantifica le differenze complessive in € 10.836,93 fino al settembre 2025, già comprensive della tredicesima 2024, secondo valori perfettamente coerenti con le circolari tempo per tempo vigenti. CP_1 Tale aggiornamento costituisce una mera precisazione quantitativa della domanda originaria — che già comprendeva le somme maturande sino al riallineamento del trattamento ai minimi di legge
— e pertanto deve ritenersi pienamente ammissibile.
Il prospetto aggiornato, costruito sulla base dei valori minimi fissati dalle circolari annuali e dei cedolini effettivamente erogati, è dunque coerente e trasparente;
l' non ha offerto elementi CP_2 idonei a contestarne la correttezza.
L' si è limitato a contestazioni generiche, senza contestare in modo specifico né la correttezza CP_1 dei conteggi né i singoli importi riportati nella tabella riepilogativa allegata al ricorso.
In applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., e in coerenza con l'onere probatorio gravante sull'ente ex art. 1218 c.c., alla stregua del quale incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione dovuta, onere che nel caso di specie non risulta assolto, deve ritenersi provata la sussistenza e l'entità delle differenze economiche rivendicate.
Infatti, una volta dedotto e documentato il mancato riallineamento del trattamento ai minimi di legge, incombe sull'ente previdenziale dimostrare di avere provveduto integralmente al pagamento del dovuto: prova che nel caso di specie non risulta fornita.
In altri termini, infatti, l' , a fronte delle analitiche allegazioni di parte ricorrente, si è limitato CP_1
a contestazioni di carattere del tutto generico, formulate in termini meramente assertivi e prive di riscontri documentali.
La difesa dell'Ente, si ribadisce, si è sostanzialmente limitata ad affermare di aver già corrisposto quanto dovuto, senza fornire alcun elemento contabile, estratto, o documento idoneo a comprovare l'integrale adempimento, né a confutare puntualmente i conteggi e i dati numerici allegati al ricorso.
Tale impostazione difensiva, priva di specificità e di contenuto probatorio, non può ritenersi idonea a contrastare la pretesa azionata, tanto più in un giudizio previdenziale fondato su documentazione oggettiva (cedolini e circolari ufficiali dell'Ente).
Deve pertanto ritenersi provata la fondatezza della domanda alla luce sia del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sia della mancata dimostrazione dell'esatto adempimento da parte dell'obbligato ex art. 1218 c.c.
Ne consegue che l'inadempimento dell' deve considerarsi accertato sulla base della CP_1 documentazione prodotta e della mancata specifica confutazione delle risultanze contabili.
La somma di € 10.836,93, risultante dal riepilogo depositato, appare pertanto congrua, coerente con i dati ufficiali delle circolari e idoneamente provata, dovendo essere riconosciuta quale CP_1 differenza maturata nel periodo in esame.
Al ricorrente spettano, inoltre, le somme maturande a decorrere dal mese di ottobre 2025 sino all'integrale riallineamento del trattamento ai minimi legali, secondo i valori tempo per tempo vigenti.
Sulle somme dovute competono interessi legali dalle singole scadenze al saldo ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nonché la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, trattandosi di credito di natura previdenziale avente funzione di sostentamento.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei limiti sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità (prestazione SOCOM n. 38520845) nella misura originaria, da adeguarsi annualmente ai valori minimi di legge tempo per tempo vigenti;
condanna l' a corrispondere al ricorrente la CP_1 somma di euro 10.836,93 a titolo di differenze maturate fino al mese di settembre 2025, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì l' al pagamento delle differenze maturande a decorrere dal CP_1 mese di ottobre 2025 sino all'integrale riallineamento del trattamento ai minimi di legge;
- condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_2
2.540,90, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Farina, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito