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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1499/2022 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. E_
), con l'avvocato LOVITO MARIA, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato GULFO NICOLA, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 20/9/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/9/2022 - premesso E_
di avere contratto matrimonio con in data Controparte_1
3/1/1982 in TURSI e che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
(l'11/1/1983), (il 27/5/1984) e (il 18/2/1993) - adiva il Per_2 Per_3
Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno mensile a carico del coniuge per il suo mantenimento di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Con comparsa dell'8/11/2022 si Controparte_1
costituiva in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto delle avverse domande di addebito della separazione, di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti;
chiedeva, in subordine, che qualora il Tribunale avesse ritenuto di prevedere un mantenimento a suo carico ed in favore della ricorrente, che lo stesso fosse determinato nel minimo di legge.
Sentite le parti, con ordinanza del 24/11/2022 il Giudice, constatata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, considerata l'impossibilità di pronunciarsi sull'assegnazione della casa coniugale stante l'assenza di figli minori o di figli maggiorenni non autonomi economicamente, tenuto conto della pensione percepita dal e della condizione di casalinga della CP_1
, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del Pt_1
ricorrente l'obbligo di versare mensilmente per il mantenimento del coniuge la somma di euro 480,00 mensili, somma determinata tenendo conto della diversa situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi e della mancata assegnazione alla resistente della casa coniugale, con relativa esigenza da parte di costei di reperire altra sistemazione e di sopportarne i relativi costi;
infine, disponeva per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore. Con memoria integrativa del 14/2/2023 il resistente, lamentando il mancato rilascio da parte della della casa coniugale, chiedeva disporsi Pt_1
la revoca e/o la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore della moglie, e ciò tenendo conto che la somma mensile di € 480,00 era stata così determinata onde consentire alla ricorrente di reperire altra sistemazione, cosa di fatto non avvenuta.
Con note scritte di udienza depositate il 12/3/2023 la ricorrente dichiarava di avere rinvenuto tra la documentazione familiare un contratto con il quale il le aveva concesso in comodato gratuito ad uso CP_1
abitativo l'immobile adibito a casa coniugale, a decorrere dal 15/9/2014 e con durata perpetua, che allegava, ed insisteva affinché l'ordinanza pronunciata in sede di comparizione delle parti venisse modificata nel rispetto del diritto di comodato, disponendo l'allontanamento del resistente dalla predetta abitazione;
in caso di mancato accoglimento della domanda, chiedeva la restituzione della somma di L. 11.000.000, convertiti in €.
5.681,026, a suo dire ricevuta in donazione dai propri genitori e dalla stessa utilizzata per l'ultimazione dell'abitazione coniugale.
All'udienza del 21/6/2023 il Giudice, stante la mancata rilevanza in sede di separazione dell'esistenza di un eventuale diritto personale di godimento della casa coniugale, sottostante al suo naturale regime giuridico, rigettava le rispettive richieste di modifica dell'ordinanza del 24/11/2022 e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la ricorrente, oltre alle domande già formulate, chiedeva altresì la condanna del al CP_1
risarcimento dei danni morali subiti, con richiesta di liquidazione in via equitativa.
Con ordinanza del 18/12/2023 il Giudice istruttore formulava una proposta conciliativa;
la si dichiarava disponibile ad accettarla a Pt_1 condizione che le fosse assegnata la casa coniugale mentre il la CP_1
rifiutava.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, con ordinanza del
20/9/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Con la memoria di replica del 21/11/2024 la ricorrente chiedeva che fosse disposto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' , quale ente erogatore della pensione in favore del CP_2 CP_1
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto alle domande di addebito, restitutoria e risarcitoria formulate dalla ricorrente, avuto riguardo alla condotta processuale complessiva della ricorrente, ed al tenore della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, le stesse devono intendersi rinunciate.
La , infatti, in sede di memoria conclusionale ha insistito per Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale e per il riconoscimento di un congruo assegno di mantenimento, senza riproporre né la domanda di addebito né le domande restitutoria e risarcitoria, alle quali era disposta a rinunciare, con accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, a condizione che le fosse assegnata la casa coniugale.
Nella memoria di replica, espressamente scrive: “Sfrondato il processo da tutte le domande che il precedente difensore aveva articolato e sulle quali di volta in volta l'adito tribunale si è pronunciato, restano in piedi due importanti questioni:
1. l'assegnazione della casa coniugale, anche in virtù del più volte citato contratto di comodato;
2. la determinazione dell'assegno di mantenimento”, con ciò dimostrando di avere esclusivo interesse alla domanda di assegnazione della casa coniugale ed a quella relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento;
pertanto, da tale condotta processuale deve ritenersi che le su menzionate domande siano rinunciate.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la ricorrente non abbia inteso rinunciare alla domanda di addebito ed alle domande restitutoria e risarcitoria, le stesse non sarebbero comunque meritevoli di accoglimento.
Quanto alla domanda di addebito, perché nel corso del giudizio non è stato dimostrato il nesso causale tra la condotta violenta attribuita al resistente e la crisi matrimoniale, tenendo conto che la sentenza penale n.
194/2016, con la quale il è stato condannato per il reato di cui CP_1
all'art. 572 c.p., non depositata in atti e sulla base della quale è fondata la domanda di addebito, è stata emessa ben sei anni prima dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio e che la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato che “sono cessate le aggressioni fisiche”; inoltre, il resistente ha allegato alla comparsa di costituzione un atto datato 7/3/2015 con il quale la rimetteva la querela sporta nei confronti del per i fatti Pt_1 CP_1
verificatisi il giorno 3/1/2015 e per i quali vi era iscrizione della notizia di reato al n. 437/2015 R.G.N.R. (che è il giudizio conclusosi con la sentenza di condanna n. 194/2016 richiamata dalla , come dichiarato dal Pt_1
nei propri scritti difensivi, senza contestazione sul punto da parte CP_1
della ricorrente), nel quale la ricorrente dichiarava di essersi volontariamente riconciliata con il marito a far data dal 18/1/2015, serbando quest'ultimo
“una condotta corretta e consona ad un buon marito”.
Ed ancora, sono in atti una relazione del Consultorio familiare di
Policoro del 12/3/2015 nella quale si dà atto che i coniugi, dopo un primo incontro presso il Consultorio datato 19/1/2015, avevano ripreso la convivenza, nonché una relazione del Servizio Sanitario Nazionale della
Regione Basilicata del 7/5/2015 in cui si riferisce che i coniugi, dopo trent'anni di vita matrimoniale, avevano dimostrato di voler riprendere il ménage coniugale.
Pertanto, è del tutto insussistente il nesso causale tra la condotta del marito e l'attuale crisi coniugale, tenuto conto che l'episodio di violenza narrato dalla è risalente a dieci anni fa (gennaio 2015) e che dopo pochi Pt_1
giorni i coniugi si erano riconciliati.
Né rilevano, in senso contrario ed al fine di dimostrare la responsabilità del resistente nella causazione della crisi coniugale, le prove testimoniali richieste da parte ricorrente, implicitamente rigettate in quanto inammissibili poiché estremamente generiche e ininfluenti allo scopo.
Quanto alle domande restitutoria e risarcitoria, le stesse non sarebbero meritevoli di accoglimento perché inammissibili, in quanto non esperibili nel presente giudizio separativo, tenendo conto che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (v. Cass. Civ. Sez. I, 08/09/2014, n. 18870), ed in ogni caso perché assolutamente generiche e non provate.
Venendo alle restanti statuizioni, e tenuto conto della vigenza del principio “rebus sic stantibus” in materia di famiglia, è circostanza pacifica che la , allo stato attuale, nonostante il Tribunale nulla abbia disposto Pt_1
in punto di assegnazione della casa coniugale, viva ancora presso la predetta abitazione, ritenendo di averne diritto in virtù di un contratto di comodato gratuito ad uso abitativo stipulato tra la stessa ed il marito con decorrenza dal 15/9/2014 e con durata perpetua, in atti. Ebbene, ribadendo che l'assegnazione della casa coniugale è disposta esclusivamente nell'interesse dei figli e che pertanto, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente, come nel caso di specie, non vi sono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, non potendo avere alcun rilievo, in questa sede, l'eventuale diritto di godimento della stessa in virtù di un contratto di comodato gratuito, che dovrà sottostare al suo naturale regime giuridico, si evidenzia come l'importo di € 480,00 posto a carico del con i provvedimenti CP_1
provvisori tenesse espressamente conto della necessità per la di Pt_1
reperire un'altra abitazione e sopportarne i relativi costi;
pertanto, considerate le rispettive condizioni economiche e tenuto conto che attualmente la non sopporta alcun canone di locazione poiché, per Pt_1
concorde dichiarazione dei coniugi, continua a vivere nella casa coniugale, il Tribunale ritiene equo rideterminare, a decorrere dal 14/2/2023 (data della domanda di riduzione) l'importo dell'assegno di mantenimento posto in favore della ricorrente in € 380,00 mensili, fatta salva in ogni caso la possibilità per i coniugi di chiedere la modifica delle condizioni della separazione nel caso in cui, in futuro, vi dovesse essere una modifica dell'attuale situazione abitativa ed economica delle parti.
La domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' , ente erogatore della pensione in favore del CP_2 CP_1
formulata dalla ricorrente solamente con la memoria di replica del
21/11/2024, va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Le spese di lite, stante la natura e l'esito complessivo del giudizio, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 17/9/2022 da nei confronti E_ di , disattesa ogni altra domanda, così Controparte_1
provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e E_
, coniugati in TURSI in data 3/1/1982; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TURSI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, Parte II, serie A, numero 4;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente;
4) a modifica dell'ordinanza del 24/11/2022, riduce, a decorrere dal
14/2/2023, l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente ad € 380,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
6) compensa tra le parti le spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 22/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1499/2022 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. E_
), con l'avvocato LOVITO MARIA, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato GULFO NICOLA, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 20/9/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/9/2022 - premesso E_
di avere contratto matrimonio con in data Controparte_1
3/1/1982 in TURSI e che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
(l'11/1/1983), (il 27/5/1984) e (il 18/2/1993) - adiva il Per_2 Per_3
Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno mensile a carico del coniuge per il suo mantenimento di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Con comparsa dell'8/11/2022 si Controparte_1
costituiva in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto delle avverse domande di addebito della separazione, di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti;
chiedeva, in subordine, che qualora il Tribunale avesse ritenuto di prevedere un mantenimento a suo carico ed in favore della ricorrente, che lo stesso fosse determinato nel minimo di legge.
Sentite le parti, con ordinanza del 24/11/2022 il Giudice, constatata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, considerata l'impossibilità di pronunciarsi sull'assegnazione della casa coniugale stante l'assenza di figli minori o di figli maggiorenni non autonomi economicamente, tenuto conto della pensione percepita dal e della condizione di casalinga della CP_1
, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del Pt_1
ricorrente l'obbligo di versare mensilmente per il mantenimento del coniuge la somma di euro 480,00 mensili, somma determinata tenendo conto della diversa situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi e della mancata assegnazione alla resistente della casa coniugale, con relativa esigenza da parte di costei di reperire altra sistemazione e di sopportarne i relativi costi;
infine, disponeva per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore. Con memoria integrativa del 14/2/2023 il resistente, lamentando il mancato rilascio da parte della della casa coniugale, chiedeva disporsi Pt_1
la revoca e/o la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore della moglie, e ciò tenendo conto che la somma mensile di € 480,00 era stata così determinata onde consentire alla ricorrente di reperire altra sistemazione, cosa di fatto non avvenuta.
Con note scritte di udienza depositate il 12/3/2023 la ricorrente dichiarava di avere rinvenuto tra la documentazione familiare un contratto con il quale il le aveva concesso in comodato gratuito ad uso CP_1
abitativo l'immobile adibito a casa coniugale, a decorrere dal 15/9/2014 e con durata perpetua, che allegava, ed insisteva affinché l'ordinanza pronunciata in sede di comparizione delle parti venisse modificata nel rispetto del diritto di comodato, disponendo l'allontanamento del resistente dalla predetta abitazione;
in caso di mancato accoglimento della domanda, chiedeva la restituzione della somma di L. 11.000.000, convertiti in €.
5.681,026, a suo dire ricevuta in donazione dai propri genitori e dalla stessa utilizzata per l'ultimazione dell'abitazione coniugale.
All'udienza del 21/6/2023 il Giudice, stante la mancata rilevanza in sede di separazione dell'esistenza di un eventuale diritto personale di godimento della casa coniugale, sottostante al suo naturale regime giuridico, rigettava le rispettive richieste di modifica dell'ordinanza del 24/11/2022 e concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la ricorrente, oltre alle domande già formulate, chiedeva altresì la condanna del al CP_1
risarcimento dei danni morali subiti, con richiesta di liquidazione in via equitativa.
Con ordinanza del 18/12/2023 il Giudice istruttore formulava una proposta conciliativa;
la si dichiarava disponibile ad accettarla a Pt_1 condizione che le fosse assegnata la casa coniugale mentre il la CP_1
rifiutava.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, con ordinanza del
20/9/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Con la memoria di replica del 21/11/2024 la ricorrente chiedeva che fosse disposto il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' , quale ente erogatore della pensione in favore del CP_2 CP_1
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto alle domande di addebito, restitutoria e risarcitoria formulate dalla ricorrente, avuto riguardo alla condotta processuale complessiva della ricorrente, ed al tenore della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, le stesse devono intendersi rinunciate.
La , infatti, in sede di memoria conclusionale ha insistito per Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale e per il riconoscimento di un congruo assegno di mantenimento, senza riproporre né la domanda di addebito né le domande restitutoria e risarcitoria, alle quali era disposta a rinunciare, con accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, a condizione che le fosse assegnata la casa coniugale.
Nella memoria di replica, espressamente scrive: “Sfrondato il processo da tutte le domande che il precedente difensore aveva articolato e sulle quali di volta in volta l'adito tribunale si è pronunciato, restano in piedi due importanti questioni:
1. l'assegnazione della casa coniugale, anche in virtù del più volte citato contratto di comodato;
2. la determinazione dell'assegno di mantenimento”, con ciò dimostrando di avere esclusivo interesse alla domanda di assegnazione della casa coniugale ed a quella relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento;
pertanto, da tale condotta processuale deve ritenersi che le su menzionate domande siano rinunciate.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la ricorrente non abbia inteso rinunciare alla domanda di addebito ed alle domande restitutoria e risarcitoria, le stesse non sarebbero comunque meritevoli di accoglimento.
Quanto alla domanda di addebito, perché nel corso del giudizio non è stato dimostrato il nesso causale tra la condotta violenta attribuita al resistente e la crisi matrimoniale, tenendo conto che la sentenza penale n.
194/2016, con la quale il è stato condannato per il reato di cui CP_1
all'art. 572 c.p., non depositata in atti e sulla base della quale è fondata la domanda di addebito, è stata emessa ben sei anni prima dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio e che la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato che “sono cessate le aggressioni fisiche”; inoltre, il resistente ha allegato alla comparsa di costituzione un atto datato 7/3/2015 con il quale la rimetteva la querela sporta nei confronti del per i fatti Pt_1 CP_1
verificatisi il giorno 3/1/2015 e per i quali vi era iscrizione della notizia di reato al n. 437/2015 R.G.N.R. (che è il giudizio conclusosi con la sentenza di condanna n. 194/2016 richiamata dalla , come dichiarato dal Pt_1
nei propri scritti difensivi, senza contestazione sul punto da parte CP_1
della ricorrente), nel quale la ricorrente dichiarava di essersi volontariamente riconciliata con il marito a far data dal 18/1/2015, serbando quest'ultimo
“una condotta corretta e consona ad un buon marito”.
Ed ancora, sono in atti una relazione del Consultorio familiare di
Policoro del 12/3/2015 nella quale si dà atto che i coniugi, dopo un primo incontro presso il Consultorio datato 19/1/2015, avevano ripreso la convivenza, nonché una relazione del Servizio Sanitario Nazionale della
Regione Basilicata del 7/5/2015 in cui si riferisce che i coniugi, dopo trent'anni di vita matrimoniale, avevano dimostrato di voler riprendere il ménage coniugale.
Pertanto, è del tutto insussistente il nesso causale tra la condotta del marito e l'attuale crisi coniugale, tenuto conto che l'episodio di violenza narrato dalla è risalente a dieci anni fa (gennaio 2015) e che dopo pochi Pt_1
giorni i coniugi si erano riconciliati.
Né rilevano, in senso contrario ed al fine di dimostrare la responsabilità del resistente nella causazione della crisi coniugale, le prove testimoniali richieste da parte ricorrente, implicitamente rigettate in quanto inammissibili poiché estremamente generiche e ininfluenti allo scopo.
Quanto alle domande restitutoria e risarcitoria, le stesse non sarebbero meritevoli di accoglimento perché inammissibili, in quanto non esperibili nel presente giudizio separativo, tenendo conto che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (v. Cass. Civ. Sez. I, 08/09/2014, n. 18870), ed in ogni caso perché assolutamente generiche e non provate.
Venendo alle restanti statuizioni, e tenuto conto della vigenza del principio “rebus sic stantibus” in materia di famiglia, è circostanza pacifica che la , allo stato attuale, nonostante il Tribunale nulla abbia disposto Pt_1
in punto di assegnazione della casa coniugale, viva ancora presso la predetta abitazione, ritenendo di averne diritto in virtù di un contratto di comodato gratuito ad uso abitativo stipulato tra la stessa ed il marito con decorrenza dal 15/9/2014 e con durata perpetua, in atti. Ebbene, ribadendo che l'assegnazione della casa coniugale è disposta esclusivamente nell'interesse dei figli e che pertanto, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente, come nel caso di specie, non vi sono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, non potendo avere alcun rilievo, in questa sede, l'eventuale diritto di godimento della stessa in virtù di un contratto di comodato gratuito, che dovrà sottostare al suo naturale regime giuridico, si evidenzia come l'importo di € 480,00 posto a carico del con i provvedimenti CP_1
provvisori tenesse espressamente conto della necessità per la di Pt_1
reperire un'altra abitazione e sopportarne i relativi costi;
pertanto, considerate le rispettive condizioni economiche e tenuto conto che attualmente la non sopporta alcun canone di locazione poiché, per Pt_1
concorde dichiarazione dei coniugi, continua a vivere nella casa coniugale, il Tribunale ritiene equo rideterminare, a decorrere dal 14/2/2023 (data della domanda di riduzione) l'importo dell'assegno di mantenimento posto in favore della ricorrente in € 380,00 mensili, fatta salva in ogni caso la possibilità per i coniugi di chiedere la modifica delle condizioni della separazione nel caso in cui, in futuro, vi dovesse essere una modifica dell'attuale situazione abitativa ed economica delle parti.
La domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' , ente erogatore della pensione in favore del CP_2 CP_1
formulata dalla ricorrente solamente con la memoria di replica del
21/11/2024, va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Le spese di lite, stante la natura e l'esito complessivo del giudizio, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 17/9/2022 da nei confronti E_ di , disattesa ogni altra domanda, così Controparte_1
provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e E_
, coniugati in TURSI in data 3/1/1982; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TURSI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, Parte II, serie A, numero 4;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente;
4) a modifica dell'ordinanza del 24/11/2022, riduce, a decorrere dal
14/2/2023, l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente ad € 380,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
6) compensa tra le parti le spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 22/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco