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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2290/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2290/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito Parte_1
e difeso dall'avv. DE CRISTOFORO MANUELA
e
CLAUDIA AURELIA , nata a [...] Controparte_1
(GERMANIA) il 09/10/1980, assistita e difesa dall'avv. DE CRISTOFORO
MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 25/06/2004 avevano Parte_2 contratto matrimonio con rito civile, in Friedrichshafen (GERMANIA), trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Spoltore (atto n. 16 parte 2 serie C anno 2006).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
532/2024 pubbl. il 03/12/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA
pagina 2 di 3 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SPOLTORE il 25/06/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
SPOLTORE, nell'anno 2006 atto numero 16 parte II, serie C, alle medesime condizioni stabilite per la separazione e recepite nella Sentenza n. 532/2024 pubbl. il
03/12/2024.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2290/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito Parte_1
e difeso dall'avv. DE CRISTOFORO MANUELA
e
CLAUDIA AURELIA , nata a [...] Controparte_1
(GERMANIA) il 09/10/1980, assistita e difesa dall'avv. DE CRISTOFORO
MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 25/06/2004 avevano Parte_2 contratto matrimonio con rito civile, in Friedrichshafen (GERMANIA), trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Spoltore (atto n. 16 parte 2 serie C anno 2006).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
532/2024 pubbl. il 03/12/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA
pagina 2 di 3 lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SPOLTORE il 25/06/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
SPOLTORE, nell'anno 2006 atto numero 16 parte II, serie C, alle medesime condizioni stabilite per la separazione e recepite nella Sentenza n. 532/2024 pubbl. il
03/12/2024.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3