TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 5746/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno ordinario di invalidità “e vertente
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti , Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ennio Visconti, elettivamente domiciliato presso il suo studio di Eboli, via Indelli, 4
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 il ricorrente in epigrafe, premesso che aveva promosso un ricorso per ottenere , ex art. 445 bis c.p.c. , l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter Persona_1 accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, il ricorrente esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445 , bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale , in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, dichiarasse che il proprio stato patologico fosse tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità: in particolare concludeva chiedendo che il giudice disattendesse la perizia redatta dal dott. e per l'effetto dichiarasse il proprio diritto a Per_1
beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, dalla data della presentazione della relativa domanda all' , ovvero in subordine, dalla decorrenza determinata da Controparte_1
nuovo CTU di cui chiedeva la nomina.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_1
argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti, pur precisando che il ricorrente era in possesso del requisito contributivo richiesto ai fini dell'eventuale erogazione del beneficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*********************************
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Lamenta il ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il beneficio richiesto pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento totale delle pretese spiegate ed il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità .
Il ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi ha valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate, ma soprattutto perché lo ha ritenuto idoneo allo svolgimento di attività lavorative confacenti .
Questo giudicante , tuttavia , ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie .
Le critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né da questa emerge un aggravamento .
2 Non risulta infatti prodotta in questo grado di giudizio nuova documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal primo Consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni .
Deve ritenersi, quindi, che le critiche del ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u..
La invalidità accertata non consente di ritenere raggiunti i requisiti per l'assegno ordinario di invalidità , in quanto le infermità sofferte dal ricorrente non riducono le sue capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo .
In considerazione della infondatezza delle censure e delle convincenti argomentazioni su cui si basa il parere del c.t.u., non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine.
Il ricorso va pertanto rigettato .
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite .
Salerno, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
A.M.D'Antonio
3