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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10034 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13353/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13353/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale e vertente
TRA
, (C. F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Anna Esposi e Edoardo De Simone, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla Via Giulio Palermo, 80
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Saša Primosig e Francesca Pegan, in sostituzione dell'avvocato , ed elettivamente dom.ti presso il loro studio sito in Parte_2
Gorizia, alla via Duca d'Aosta n. 42, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
, dom.to come in atti Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la compagnia di assicurazione in epigrafe nonché il
[...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la CP_2 responsabilità civile del sig. proprietario e conducente Controparte_2 dell'autovettura Jeep Cherokee tg. ST 306 UJ, nella produzione dell'evento dannoso dedotto in lite;
2) per l'effetto, condannare solidalmente i convenuti al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
3) spese di lite vinte.
Nella specie, l'attore esponeva che: il giorno 18/07/2018, alle ore 17,00 circa, egli si trovava, quale trasportato, sul motociclo marca Kymco tg. ST2338-A condotto dalla moglie e percorreva in direzione nord la via CP_3
Antifasizma nell'isola di HVAR in Croazia;
giunto all'altezza del parcheggio della Caserma dei Vigili del Fuoco, il citato ciclomotore veniva colliso dall'autoveicolo Jeep Cherokee tg. ST306UJ, di proprietà e condotto dal sig.
che, proveniente dall'opposto senso di marcia, Controparte_2 improvvisamente eseguiva una svolta a sinistra per entrare nell'area di parcheggio sopra citata e, nel compiere tale manovra, invadeva l'opposta corsia di marcia, tagliando la strada al motociclo che, a seguito dello scontro, rovinava al suolo;
che, a causa del descritto sinistro, egli riportava danni patrimoniali e non patrimoniali, come meglio specificati in atti, di cui, assunta l'esclusiva responsabilità del veicolo investitore, chiedeva il ristoro.
Si costituiva la compagnia di assicurazione che, Controparte_1 contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Nella specie, la convenuta, assumendo preliminarmente l'applicazione della legge croata, ed opponendosi alla chiesta condanna provvisionale ex art 147 Cda eccepiva: 1) l'improcedibilità della domanda per violazione del termine di cui all'art. 145 CdA;
2) il suo difetto di legittimazione passiva;
3) la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art 163 co 3 n. 4) c.p.c.; 4) la nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto effettuata presso la mandataria;
5) infine, l'infondatezza dell'an e del quantum debeatur dell'articolata pretesa risarcitoria.
- 2 - Il responsabile civile, dal canto suo, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Disattesa l'istanza di condanna provvisionale richiesta dall'attore, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., istruito il processo a mezzo prove testimoniali e ctu medico legale, all'udienza del 24/11/2024, sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, anche su impulso di parte attrice, formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., che, tuttavia, non veniva accettata dalla compagnia di assicurazione convenuta. La causa veniva rinviata, pertanto, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/07/2025, sostituita con la trattazione scritta, nella quale, essa veniva assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , che pur Controparte_2 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Preliminarmente, è fuor di dubbio, né è contestata, la giurisdizione del giudice italiano, mentre la legge sostanziale applicabile è quella croata.
Ed infatti l'art. 4 del Regolamento (CE) 864/2007 prevede che ' la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno ed a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto'.
Il Considerando n.16 del medesimo Regolamento indica che ' il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa…'. Il successivo Considerando n.17 indica ancora che 'in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale'.
Non possono dunque sussistere fondati dubbi interpretativi in base al tenore letterale della citata disposizione, dovendosi ritenere che il paese in cui si verifica il danno è quello in cui avviene la lesione del diritto alla salute del soggetto coinvolto nel sinistro, diritto che può essere in tale momento completamente soppresso o soltanto ridotto.
- 3 - Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha parimenti affermato, con indirizzo univoco, che “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”, (…) è “quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al “luogo dell'evento generatore del danno”, ma anche al
“luogo in cui l'evento di danno è intervenuto” e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima” (v. tra le altre, Cass. Sez. U. 29/09/2022, n. 28427; 22/05/1998, n. 5145; 11/02/2003, n. 2060; 13/12/2005, n. 27403; 05/05/2005, n. 10312; 19/05/2009, n. 11532; 13/01/2010, n. 357; 01/02/2019, n. 3165; 12/06/2019, n. 15743; 09/02/2021, n. 3125; 29/04/2022, n. 13593).
Orbene, l'applicazione della legge straniera “non può non intendersi però nella sua interezza, ossia riferita tanto a norme scritte e principi regolatori quanto a relativi criteri e modalità di interpretazione ed applicazione concreta” (v. sentenza tribunale di Trieste n. 942/2024, Tribunale di Bergamo n. 1464/19, che richiama anche Cass. 5708/14, 2791/02).
Ciò premesso, occorre passare in rassegna le eccezioni preliminari di rito e di merito avanzate dalla compagnia di assicurazione costituita.
Ebbene, l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto effettuata presso la mandataria, è infondata. La Suprema Corte ha ormai chiarito (Cass. 29352/2019, 10124/2015) che il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui;
il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell'Unione Europea, perché l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza.
- 4 - Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art 163 co 3 n. 4) c.p.c, la stessa è parimenti infondata, presentandosi l'atto di citazione sufficientemente specifico in relazione al petitum ed alla causa petendi, non ravvisandosi, di conseguenza alcuna violazione del diritto di difesa;
la convenuta ha redatto e depositato, infatti, una comparsa di costituzione piuttosto articolata, prendendo posizione su ciascuno dei fatti allegati dall'attore, cosa che non sarebbe stata possibile se la domanda fosse stata effettivamente generica.
Quanto, poi, all'eccezione di improcedibilità della domanda si osserva che la stessa è stata formulata solo in riferimento alla normativa statale non applicabile nel caso di specie
Infine, per quel che riguarda l'eccezione preliminare di merito avente ad oggetto il c.d. “difetto di legittimazione passiva”, la compagnia di assicurazione convenuta afferma che tale contestazione si fonderebbe sull'art. 1071 della Legge sulle obbligazioni croata, intitolato “La responsabilità nei confronti del terzo trasportato sul veicolo a motore”, secondo cui: “La responsabilità risarcitoria del proprietario si riferisce ai danni subiti dal terzo trasportato sull'autoveicolo, e riguarda le cose solo che tale persona porta su di sé o con sé. Qualsiasi disposizione contrattuale che escluda o limiti anticipatamente la responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo sarà nulla.”. Pertanto, secondo la convenuta, l'attore avrebbe dovuto rivolgere la sua pretesa risarcitoria alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale lo stesso viaggiava.
L'eccezione, così riassunta, è da ritenersi infondata. La norma citata sembra riferirsi, infatti, alla responsabilità del proprietario del veicolo in relazione ai danni riportati dalle cose che il terzo trasportato portava con sé al momento del sinistro (cfr. art. 1071: “La responsabilità risarcitoria del proprietario si riferisce ai danni subiti dal terzo trasportato sull'autoveicolo, e riguarda le cose solo che tale persona porta su di sé o con sé); mentre, come è del tutto evidente dalla disamina dell'atto di citazione, l'attore domanda il ristoro dei danni conseguenti alle lesioni personali subite in conseguenza del sinistro, di cui è stato vittima.
Quanto alla normativa italiana si osserva che il trasportato può agire sia ai sensi dell'articolo 141 cda sia con l'azione ordinaria ai sensi dell'art. 2054 cc. ed dell'art 144 dlgs n 209/2005.
- 5 - Passando, ora, in rassegna il merito, risulta accertato in atti che il 18/07/2018, alle ore 17,00 circa, lo si trovava, quale trasportato, sul motociclo Pt_1 marca Kymco tg. ST2338-A condotto dalla moglie e CP_3 percorreva in direzione nord la via Antifasizma nell'isola di HVAR in Croazia, allorquando, giunto all'altezza del parcheggio della Caserma dei Vigili del Fuoco, il ciclomotore, su cui viaggiava, veniva colliso dall'autoveicolo Jeep Cherokee tg. ST306UJ, di proprietà e condotto dal sig.
che, proveniente dall'opposto senso di marcia, Controparte_2 improvvisamente eseguiva una svolta a sinistra per entrare nell'area di parcheggio sopra citata, tagliando la strada al motociclo, che, a seguito dello scontro, rovinava al suolo unitamente a lui ed alla moglie.
Tale modalità di verificazione del sinistro sembra aver trovato specifico riscontro nell'espletata istruttoria. Nello specifico, il teste, Testimone_1 Testi
, ha riferito: che “Sul capo 1, “Ricordo che era la metà del mese
[...] di Luglio del 2018 di pomeriggio, ero a bordo del mio fuoristrada e seguivo un motociclo a bordo del quale vi erano due persone. Percorrevo la strada indicata nel capo unica strada che conduce al centro della città. Le persone a Testi bordo del motociclo indossavano entrambe un casco”; che “Sul capo 2,
“Ricordo di aver visto la Jeep Cherokke, di color blu, di proprietà e condotta dal convenuto che improvvisamente provenendo dall'opposto senso di marcia svoltava a sinistra per entrare nell'area di parcheggio della Caserma dei vigili del fuoco. Non saprei dire se prima di svoltare lo stesso abbia azionato l'indicatore di direzione in quanto ero concentrato a guardare in avanti ossia sul ciclomotore. Sono certo dell'identità del conducente della Jeep in quanto lo conosco personalmente avendo peraltro lavorato con suo fratello”; che Testi
“Sul capo 3, “Confermo la dinamica dell'incidente di cui ho sopra ho riferito, precisando che a seguito dell'impatto il motociclo cadde unitamente alle due persone a bordo. Subito dopo ho parcheggiato l'autovettura e sono corso a vedere cosa fosse successo e a soccorrere le persone che si trovavano a bordo del motorino. Giunto sul posto ho visto che il trasportato era un uomo e che a seguito della caduta aveva la tibia della gamba sinistra completamente a vista in quanto la gamba si era lacerata e l'osso era visibile dall'esterno. Infatti tutti i presenti immediatamente si allontanarono a causa della scena. Confermo che il motociclo era condotto da una donna e che il trasportato fosse un uomo che dopo ho scoperto essere il di lei marito.”; che Testi
“Sul capo 4, “Il motociclo procedeva a velocità di 30 km/h tanto posso dire in quanto anche io che li seguivo procedevo alla stessa velocità. Il conducente del motociclo cercò di evitare l'impatto spostandosi sulla destra
- 6 - Testi senza però riuscirvi”; che “Sul capo 5, “Confermo che a seguito dell'impatto il motorino cadeva al suolo unitamente al conducente ed al trasportato”.
Ebbene, avuto riguardo alla dinamica del sinistro come fornita dal teste escusso, che ha reso dichiarazioni precise e circostanziate, non vi è alcun dubbio in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo condotto dal sig. , il quale prima di svoltare a sinistra per Controparte_2 entrare nell'area di parcheggio della caserma dei vigili del fuoco ometteva di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio ad altri utenti della strada causando così il sinistro per cui è causa. La suddetta ricostruzione risulta del resto suffragata della sentenza penale del Tribunale di Spalato, tradotta in atti. In proposito, è noto il principio (avente valenza processuale e quindi applicabile anche al caso in esame, pur se sottoposto a legge sostanziale straniera) della libera utilizzabilità da parte del giudice civile degli atti assunti in altro processo, alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova, il che vale anche riguardo alle risultanze del processo penale, tanto più considerando le peculiari garanzie con cui il giudizio si è formato in tale ambito (cfr. Cass. n. 12577/2014, 18131/2004, 12763/2000, 623/95, 10825/16, 840/15, 569/15, 4652/11, 5009/09, nonché Cass. sez. lav. 2168/13, circa le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali). Il conducente del ciclomotore con la sua condotta, nessun contribuito ha avuto, neppure in minima parte, nella causazione del sinistro. Nel caso di specie, infatti, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, innanzi riportate, è possibile affermare che il conducente del motociclo abbia mantenuto una condotta aderente agli standard di prudenza e di diligenza richiesti agli utenti della strada e non abbia contribuito nemmeno in parte alla determinazione dell'evento sinistroso (procedeva a velocità moderata nel proprio senso di marcia e cercò di evitare l'impatto spostandosi sulla destra).
Dunque, non pare possano nutrirsi fondati dubbi sulla sussistenza dell'an debeatur.
Passando al quantum debeatur, le contestazioni in questo giudizio attengono, poi, alla modalità di liquidazione dei danni subiti dall'attore per effetto del sinistro indicato, laddove, la compagnia di assicurazione ritiene applicabili i criteri previsti dalla legge croata. Ovviamente anche sotto tale aspetto, ritiene il Tribunale che la liquidazione dei danni deve avvenire con applicazione del diritto croato, né, d'altra parte, si può inferire – come ritiene, in modo non
- 7 - condivisibile, l'attore (v. note depositate in data 11/02/2022) – che la scelta per la legislazione interna discenda dal richiamo, negli scritti difensivi di entrambe le parti, della disciplina e della giurisprudenza italiane. In proposito, si osservi che il convenuto, sin dalla comparsa di costituzione, ha ritenuto applicabile, al sinistro oggetto di causa, la legislazione croata. L'art. 14, regolamento n. 864/2007 esige che l'opzione per l'applicazione di una diversa legge risulti “in modo non equivoco”, perciò non si può ritenere, dal comportamento delle parti e dal tenore degli atti depositati, manifestata la comune, inequivoca intenzione di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale sorta in Croazia alla legge sostanziale italiana
Tanto precisato, in ordine al quantum debeatur, con particolare riguardo al danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene di aderire alle valutazioni effettuate dal c.t.u., il cui elaborato appare completo, lineare e condivisibile. In tal senso, va evidenziato che nel corso del giudizio, in ossequio al principio del contraddittorio, è stato offerto ampissimo spazio al deposito di osservazioni delle parti e che l'ausiliario ha, con argomentazioni tecniche pienamente condivisibili da intendersi qui per ripetute e trascritte e a cui si rinvia, prontamente risposto ai rilievi sollevati dalla parte convenuta nei termini all'uopo concessi, arrivando così alle conclusioni innanzi riportate. La particolare esperienza e competenza tecnica del consulente e la coerenza delle affermazioni rendono condivisibili le conclusioni che precedono. Mette conto evidenziare, infine, che la richiesta di rinnovazione della ctu articolata dalla compagnia di assicurazione in quanto l'ausiliario ha depositato in ritardo l'elaborato peritale, va respinta, laddove è noto che il termine stabilito per il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio è ordinatorio, e non perentorio, ed è inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità (cfr. Cass. civ. n. 853/1979).
Ciò precisato, nella specie, il consulente d'ufficio ha accertato che: “Nel caso de quo quindi, tenuto conto che l'iter clinico è stato superiore a dodici mesi, che è stato applicato un fissatore esterno, che sono stati effettuati plurimi interventi chirurgici, che risultano somministrati analgesici maggiori e che è da ritenersi che le rinunce quotidiane durante il periodo di malattia siano state medio-alte, si perviene ad uno score complessivo pari a 21/25. Pertanto, è quindi possibile affermare, volendo graduare il dolore in lievissimo, lieve, medio, elevato ed elevatissimo, che il leso abbia patito un livello di sofferenza di grado elevatissimo e presumibilmente della durata pari al periodo di
- 8 - malattia, il quale è da considerarsi pari a 791 (settecentonovantuno) giorni. La predetta valutazione del grado di sofferenza è da ritenersi ancor più congrua se si pensa che il quadro menomativo attuale, corrisponderebbe, secondo quanto previsto dalla normativa italiana, ad un danno biologico permanente del 25%”; che “Nel predetto periodo, considerato l'iter clinico documentato, l'esaminato ha di certo manifestato un sentimento di paura.”; che “Inoltre, è possibile stimare un dolore psicologico per la diminuzione per le attività di vita pari al 25%. (…)”; che “Infine, per quanto concerne il dolore psicologico per l'imbruttimento, è possibile ritenere che esso (sia) stato di un livello di lieve intensità e visibile a terzi solo delle volte (ai conviventi, in spiaggia, ecc.).” (cfr. pagg. 14-15 CTU). Sulla scorta dei dati che precedono, la liquidazione del danno deve essere effettuata secondo i criteri croati, di cui alla tabella ed alla decisione della Corte Suprema croata del 15/06/2020, documenti questi depositati da parte attrice, con le note scritte del 20/11/2024, e non contestate da parte convenuta. Preme rilevare, ancora, ai fini del quantum debeatur, che, con la decisione del 15/06/2020, la Suprema Corte croata ha disposto l'aumento dell'indennità riconosciute in tabella del 50%. Pertanto, in ordine alla voce “dolore fisico” è stato accertato che esso corrisponde al grado d'intensità “forte” e si è manifestato per giorni 791, indi, moltiplicando quest'ultimo dato per € 49,73, si ottiene la somma di
€. 39.336,00, che aumentata del 50%, comporta la somma di €. 59.004,64. In ordine alla voce “paura”, come sopra osservato, il consulente ha ritenuto sussistente nei riguardi dell'attore tale sentimento, che, in termini monetari, alla luce della particolare gravità del sinistro, del decorso clinico delle lesioni riportate, può stimarsi pari ad €. 4.032,26 che, aumentati del 50%, determina l'importo di €. 6.048,39. Per quanto attiene alla voce “dolori psicologici per la diminuzione dell'attività di vita”, in caso di invalidità fino al 25% si prevede un ristoro di €. 1000,08 per ogni 10%. Nel caso di specie, tenuto conto che l'invalidità riconosciuta è pari al 25%, si può liquidare €. 2.000,16 fino al 20% ed €. 500,04 per il restante 5%, giungendo alla somma di €. 2.500,24, aumentata del 50%, determina l'importo di €. 3.750,03. Infine, per ciò che concerne la voce “dolore psicologico per l'imbruttimento”, il ctu ha ritenuto che esso sia di un livello di lieve intensità e visibile a terzi solo delle volte (ai conviventi, in spiaggia, ecc.), pertanto, secondo la citata tabella, compete all'attore l'ulteriore somma di €. 336,022, che aumentata del 50%, è pari ad €. 504,03.
In definitiva, all'attore va riconosciuta la somma di €. 69.307,09 a titolo di danno non patrimoniale, a cui, tuttavia, va detratta la somma di €. 11.162,00,
- 9 - già ricevuta a titolo di acconto, giungendo così alla cifra complessiva pari ad
€. 58.145,09, cui si aggiungono, trattandosi di credito risarcitorio, gli interessi compensativi e rivalutazione dal giorno del sinistro (18/07/2018) al soddisfo.
I suindicati importi, infatti, vanno ulteriormente rivalutati ad oggi, nell'ottica
– pure considerata dall'ordinamento croato - di un necessario adeguamento ad evoluzione socio-economica e connessi fenomeni inflattivi. Pertanto, tale somma deve essere prima devalutata alla data del sinistro (18.7.2018) – per poi applicare, da tale data fino al deposito della presente sentenza, gli interessi in misura legale di tipo compensativo, determinati per ogni singolo anno sulla somma via via rivalutata annualmente (cfr. Cass Sez. Un. n. 1712/1995, non smentita da successivi orientamenti di segno contrario), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. “Indice FOI”), senza alcun anatocismo. Pertanto, nella specie, l'importo di € 58.145,09 va “devalutato” alla data del fatto, 18/7/2018, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfo, decorreranno, infine, sulla sorta capitale rivalutata, gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 co. I c.c.
Quanto ai danni patrimoniali, sub specie di danno emergente, sofferti dall'attore, il ctu ha accertato che “sussistono spese mediche documentate complessivamente pari a € 59.236,56 e che tale importo appare congruo”. D'altra parte, l'attore ha riconosciuto di aver ricevuto a tale titolo, la somma di €. 43.885,80, motivo per cui, detratto l'acconto ricevuto, è possibile riconoscere, a tale titolo, la somma di €. 15.350,76, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Al pagamento di detti importi, in favore dell'attore, vanno condannati i convenuti in solido tra loro.
Quanto, infine, al danno patrimoniale sub specie di lucro cessante, pur previsto dalla legge croata, l'attore ha dedotto che, in conseguenza del sinistro, il volume dei suoi affari si sarebbe contratto, perdendo altresì incarichi importanti.
Ora, va ricordato, in linea generale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La circostanza che la vittima di un infortunio abbia, a guarigione avvenuta, mutato lavoro o mansioni non è di per sé sufficiente a ritenere
- 10 - provata la sussistenza d'un valido nesso causale tra la conseguente riduzione del reddito ed il danno alla persona, essendo onere del danneggiato allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso, riducendola, sulla capacità di guadagno, potendo solo in tal caso la riduzione di reddito effettivamente percepito essere risarcita come lucro cessante» (Cass. 27 giugno 2013, n. 16213). Ne consegue che il danneggiato il quale alleghi una riduzione della propria capacità di lavoro in conseguenza di un danno alla persona ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito non transeunte e di un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta (Cass. 3 luglio 2014, n. 15238; Cass. 22 maggio 2014, n. 11361). A tal fine è, in particolare, necessario provare il reddito percepito prima del sinistro e il reddito percepito dopo, prova che può essere fornita, ad esempio, attraverso le denunce dei redditi, le buste-paga o le scritture contabili se il danno è domandato da un lavoratore autonomo. Si è, peraltro, ritenuto che l'entità del reddito goduto prima del sinistro debba essere preferibilmente dimostrata documentando i redditi percepiti in un arco di tempo sufficiente per calcolare una media apprezzabile, posto che la denuncia dei redditi di un solo anno non consente al giudice di stabilire se i redditi ivi dichiarati avessero o meno carattere di continuità. Orbene, in applicazione dei principi di diritto sopra sintetizzati, l'attore si è limitato a depositare i frontespizi dei modelli IVA relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e due modelli Unico- Persone Fisiche relativi agli anni 2020 e 2021. In tal senso, mentre i modelli IVA risultano inidonei a dimostrare il volume di reddito annuo percepito dallo non essendo Pt_1 questi funzionali a dar conto del complesso dell'entrate a costui riferibili;
i due modelli Unico- Persone Fisiche, poi sono insufficienti a dimostrare un'effettiva contrazione delle entrate, in quanto sono poco più che successivi al sinistro occorso. Ancora, per quanto riguarda la documentazione fiscale inerente alla società va, in effetti, condiviso il rilievo Parte_3 della parte convenuta, laddove, trattandosi di una società di capitali, soggetto giuridico, quindi, autonomo e distinto dall'attore, la documentazione depositata è irrilevante ai fini della verifica della sussistenza della posta risarcitoria in esame.
Infine, restando in argomento, dalla documentazione depositata in atti ed in particolar modo dalle e-mail che lo avrebbe ricevute ed inviato nel Pt_1 periodo successivo al sinistro (v. doc. 52), non si evince una concreta riduzione della capacità di lavoro specifica. In nessuna di esse, infatti, si ravvisa il rifiuto di commesse da parte dell'attore a causa delle sue condizioni
- 11 - di salute. Anzi, semmai, dalla lettura delle stesse, si può desumere che l'attore, pur limitato negli spostamenti, era in grado di far fronte ai suoi impegni (cfr. e-mail del 08/01/2019 ove l'attore scrive “Dottoressa buongiorno e buon anno nuovo. Ci sono novità riguardo l'argomento in oggetto? (ndr. ci si riferisce ad un incarico professionale) Quanto sopra giusto per organizzare i miei collaboratori stante una mia indisponibilità a spostamenti per motivi di salute per una trentina di giorni. La ringrazio sin d'ora per eventuali feedback. Ing. BE Iannucci”. Del resto anche la prova testimoniale articolata sul punto non pare dare risultati probatori migliori, risultando inadeguata alla dimostrazione della sussistenza di tale posta risarcitoria. Le dichiarazioni della teste in merito la perdita di incarichi per motivi di salute da parte dell'attore non paiono suffragate da elementi documentali, risultando né più né meno che mere congetture della stessa. La teste afferma: “Con riferimento all'appalto di Genova posso dire che lo stesso si reca ogni lunedì e martedì sul posto per interloquire con le Testi amministrazioni, andare alle riunioni e svolgere attività di cantiere”
“Voglio precisare che i collaboratori esterni si occupano dell'attività cantieristica nonché della parte amministrativa. Voglio precisare che solo io mi occupo della parte amministrativa, per la parte cantieristica vi sono collaboratori esterni di fiducia, non saprei indicarli svolgendo attività diverse. Confermo che l'ingegnere svolge in prima persona le attività peritali, di RUP, direttore dei lavori e CSE come ho detto partecipando personalmente alle riunion(i) effettuando anche sopralluoghi sui cantier(i)” Sul capo 5, ADR: “Confermo che per circa un anno a causa delle sue condizioni di salute, l'attore è rimasto a casa e non ha potuto svolgere né le attività peritali né le attività di RUP e così via perdendo commesse fuori Napoli. La principale commessa persa, che io ricordi, è quella di RUP per il Comune di San Remo. Dopo l'offerta infatti il avrebbe dovuto recarsi a Firenze Pt_1 per conoscere i committenti, cosa che non potè fare perdendo la proposta. Non ricordo in particolare altre perizie o commesse”. Si tratta, invero, di dichiarazioni generiche assistite da uno scarso grado di attendibilità, laddove, sarebbe stato ragionevole attendersi il deposito in atti di documentazione che attestasse la perdita dell'incarico per le condizioni di salute dell'attore, specie se, come riferisce la teste, si trattava di una importante commessa.
In definitiva, ritenuta la responsabilità di nella causazione Controparte_2 del sinistro, il Tribunale accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno proposta da , con ogni conseguenza Parte_1
- 12 - in punto di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle somme innanzi indicate a titolo risarcitorio e in punto di spese di lite.
A quest'ultimo riguardo, si applicano i parametri medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni trattate. Va, altresì, evidenziato che tali spese sono attribuite in favore degli avv.ti Anna Esposito e Edoardo De Simone, in quanto dichiaratisi antistatari.
Per il medesimo principio della soccombenza le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra di loro.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 96 cpc all'esito dell'esito complessivo della lite
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità nella Controparte_2 causazione del sinistro;
b) Condanna, per l'effetto, in solido con la compagnia di Controparte_2 assicurazione al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale in favore dell'attore quantificato in €. 58.145,09 (detratta la somma già ricevuta), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, e a quello patrimoniale sub specie di danno emergente pari ad €. 15.350,76 (detratto l'importo già ricevuto), oltre interessi come in parte motiva;
c) rigetta ogni altra domanda;
d)Pone a carico delle parti convenute, in solido fra di loro, le spese della Ctu come liquidata con separata ordinanza;
e) Condanna le predette parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 786 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con
- 13 - attribuzione in favore degli avv.ti Anna Esposito e Edoardo De Simone, in quanto dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 3.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
- 14 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13353/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale e vertente
TRA
, (C. F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Anna Esposi e Edoardo De Simone, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, alla Via Giulio Palermo, 80
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Saša Primosig e Francesca Pegan, in sostituzione dell'avvocato , ed elettivamente dom.ti presso il loro studio sito in Parte_2
Gorizia, alla via Duca d'Aosta n. 42, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
, dom.to come in atti Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la compagnia di assicurazione in epigrafe nonché il
[...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la CP_2 responsabilità civile del sig. proprietario e conducente Controparte_2 dell'autovettura Jeep Cherokee tg. ST 306 UJ, nella produzione dell'evento dannoso dedotto in lite;
2) per l'effetto, condannare solidalmente i convenuti al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
3) spese di lite vinte.
Nella specie, l'attore esponeva che: il giorno 18/07/2018, alle ore 17,00 circa, egli si trovava, quale trasportato, sul motociclo marca Kymco tg. ST2338-A condotto dalla moglie e percorreva in direzione nord la via CP_3
Antifasizma nell'isola di HVAR in Croazia;
giunto all'altezza del parcheggio della Caserma dei Vigili del Fuoco, il citato ciclomotore veniva colliso dall'autoveicolo Jeep Cherokee tg. ST306UJ, di proprietà e condotto dal sig.
che, proveniente dall'opposto senso di marcia, Controparte_2 improvvisamente eseguiva una svolta a sinistra per entrare nell'area di parcheggio sopra citata e, nel compiere tale manovra, invadeva l'opposta corsia di marcia, tagliando la strada al motociclo che, a seguito dello scontro, rovinava al suolo;
che, a causa del descritto sinistro, egli riportava danni patrimoniali e non patrimoniali, come meglio specificati in atti, di cui, assunta l'esclusiva responsabilità del veicolo investitore, chiedeva il ristoro.
Si costituiva la compagnia di assicurazione che, Controparte_1 contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Nella specie, la convenuta, assumendo preliminarmente l'applicazione della legge croata, ed opponendosi alla chiesta condanna provvisionale ex art 147 Cda eccepiva: 1) l'improcedibilità della domanda per violazione del termine di cui all'art. 145 CdA;
2) il suo difetto di legittimazione passiva;
3) la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art 163 co 3 n. 4) c.p.c.; 4) la nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto effettuata presso la mandataria;
5) infine, l'infondatezza dell'an e del quantum debeatur dell'articolata pretesa risarcitoria.
- 2 - Il responsabile civile, dal canto suo, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Disattesa l'istanza di condanna provvisionale richiesta dall'attore, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., istruito il processo a mezzo prove testimoniali e ctu medico legale, all'udienza del 24/11/2024, sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, anche su impulso di parte attrice, formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., che, tuttavia, non veniva accettata dalla compagnia di assicurazione convenuta. La causa veniva rinviata, pertanto, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/07/2025, sostituita con la trattazione scritta, nella quale, essa veniva assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , che pur Controparte_2 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Preliminarmente, è fuor di dubbio, né è contestata, la giurisdizione del giudice italiano, mentre la legge sostanziale applicabile è quella croata.
Ed infatti l'art. 4 del Regolamento (CE) 864/2007 prevede che ' la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno ed a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto'.
Il Considerando n.16 del medesimo Regolamento indica che ' il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa…'. Il successivo Considerando n.17 indica ancora che 'in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale'.
Non possono dunque sussistere fondati dubbi interpretativi in base al tenore letterale della citata disposizione, dovendosi ritenere che il paese in cui si verifica il danno è quello in cui avviene la lesione del diritto alla salute del soggetto coinvolto nel sinistro, diritto che può essere in tale momento completamente soppresso o soltanto ridotto.
- 3 - Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha parimenti affermato, con indirizzo univoco, che “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”, (…) è “quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al “luogo dell'evento generatore del danno”, ma anche al
“luogo in cui l'evento di danno è intervenuto” e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima” (v. tra le altre, Cass. Sez. U. 29/09/2022, n. 28427; 22/05/1998, n. 5145; 11/02/2003, n. 2060; 13/12/2005, n. 27403; 05/05/2005, n. 10312; 19/05/2009, n. 11532; 13/01/2010, n. 357; 01/02/2019, n. 3165; 12/06/2019, n. 15743; 09/02/2021, n. 3125; 29/04/2022, n. 13593).
Orbene, l'applicazione della legge straniera “non può non intendersi però nella sua interezza, ossia riferita tanto a norme scritte e principi regolatori quanto a relativi criteri e modalità di interpretazione ed applicazione concreta” (v. sentenza tribunale di Trieste n. 942/2024, Tribunale di Bergamo n. 1464/19, che richiama anche Cass. 5708/14, 2791/02).
Ciò premesso, occorre passare in rassegna le eccezioni preliminari di rito e di merito avanzate dalla compagnia di assicurazione costituita.
Ebbene, l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione, in quanto effettuata presso la mandataria, è infondata. La Suprema Corte ha ormai chiarito (Cass. 29352/2019, 10124/2015) che il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza "ex lege" dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui;
il riconoscimento della legittimazione del mandatario è compatibile col diritto dell'Unione Europea, perché l'art. 4, comma 4, della direttiva n. 2000/26/CE del 16 maggio 2000 - pur non imponendo agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta (CGUE, sentenza del 15 dicembre 2016, causa n. C-558/15) - deve essere interpretato conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e, cioè, al rafforzamento della tutela della vittima di sinistri stradali avvenuti al di fuori dello Stato di residenza.
- 4 - Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art 163 co 3 n. 4) c.p.c, la stessa è parimenti infondata, presentandosi l'atto di citazione sufficientemente specifico in relazione al petitum ed alla causa petendi, non ravvisandosi, di conseguenza alcuna violazione del diritto di difesa;
la convenuta ha redatto e depositato, infatti, una comparsa di costituzione piuttosto articolata, prendendo posizione su ciascuno dei fatti allegati dall'attore, cosa che non sarebbe stata possibile se la domanda fosse stata effettivamente generica.
Quanto, poi, all'eccezione di improcedibilità della domanda si osserva che la stessa è stata formulata solo in riferimento alla normativa statale non applicabile nel caso di specie
Infine, per quel che riguarda l'eccezione preliminare di merito avente ad oggetto il c.d. “difetto di legittimazione passiva”, la compagnia di assicurazione convenuta afferma che tale contestazione si fonderebbe sull'art. 1071 della Legge sulle obbligazioni croata, intitolato “La responsabilità nei confronti del terzo trasportato sul veicolo a motore”, secondo cui: “La responsabilità risarcitoria del proprietario si riferisce ai danni subiti dal terzo trasportato sull'autoveicolo, e riguarda le cose solo che tale persona porta su di sé o con sé. Qualsiasi disposizione contrattuale che escluda o limiti anticipatamente la responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo sarà nulla.”. Pertanto, secondo la convenuta, l'attore avrebbe dovuto rivolgere la sua pretesa risarcitoria alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale lo stesso viaggiava.
L'eccezione, così riassunta, è da ritenersi infondata. La norma citata sembra riferirsi, infatti, alla responsabilità del proprietario del veicolo in relazione ai danni riportati dalle cose che il terzo trasportato portava con sé al momento del sinistro (cfr. art. 1071: “La responsabilità risarcitoria del proprietario si riferisce ai danni subiti dal terzo trasportato sull'autoveicolo, e riguarda le cose solo che tale persona porta su di sé o con sé); mentre, come è del tutto evidente dalla disamina dell'atto di citazione, l'attore domanda il ristoro dei danni conseguenti alle lesioni personali subite in conseguenza del sinistro, di cui è stato vittima.
Quanto alla normativa italiana si osserva che il trasportato può agire sia ai sensi dell'articolo 141 cda sia con l'azione ordinaria ai sensi dell'art. 2054 cc. ed dell'art 144 dlgs n 209/2005.
- 5 - Passando, ora, in rassegna il merito, risulta accertato in atti che il 18/07/2018, alle ore 17,00 circa, lo si trovava, quale trasportato, sul motociclo Pt_1 marca Kymco tg. ST2338-A condotto dalla moglie e CP_3 percorreva in direzione nord la via Antifasizma nell'isola di HVAR in Croazia, allorquando, giunto all'altezza del parcheggio della Caserma dei Vigili del Fuoco, il ciclomotore, su cui viaggiava, veniva colliso dall'autoveicolo Jeep Cherokee tg. ST306UJ, di proprietà e condotto dal sig.
che, proveniente dall'opposto senso di marcia, Controparte_2 improvvisamente eseguiva una svolta a sinistra per entrare nell'area di parcheggio sopra citata, tagliando la strada al motociclo, che, a seguito dello scontro, rovinava al suolo unitamente a lui ed alla moglie.
Tale modalità di verificazione del sinistro sembra aver trovato specifico riscontro nell'espletata istruttoria. Nello specifico, il teste, Testimone_1 Testi
, ha riferito: che “Sul capo 1, “Ricordo che era la metà del mese
[...] di Luglio del 2018 di pomeriggio, ero a bordo del mio fuoristrada e seguivo un motociclo a bordo del quale vi erano due persone. Percorrevo la strada indicata nel capo unica strada che conduce al centro della città. Le persone a Testi bordo del motociclo indossavano entrambe un casco”; che “Sul capo 2,
“Ricordo di aver visto la Jeep Cherokke, di color blu, di proprietà e condotta dal convenuto che improvvisamente provenendo dall'opposto senso di marcia svoltava a sinistra per entrare nell'area di parcheggio della Caserma dei vigili del fuoco. Non saprei dire se prima di svoltare lo stesso abbia azionato l'indicatore di direzione in quanto ero concentrato a guardare in avanti ossia sul ciclomotore. Sono certo dell'identità del conducente della Jeep in quanto lo conosco personalmente avendo peraltro lavorato con suo fratello”; che Testi
“Sul capo 3, “Confermo la dinamica dell'incidente di cui ho sopra ho riferito, precisando che a seguito dell'impatto il motociclo cadde unitamente alle due persone a bordo. Subito dopo ho parcheggiato l'autovettura e sono corso a vedere cosa fosse successo e a soccorrere le persone che si trovavano a bordo del motorino. Giunto sul posto ho visto che il trasportato era un uomo e che a seguito della caduta aveva la tibia della gamba sinistra completamente a vista in quanto la gamba si era lacerata e l'osso era visibile dall'esterno. Infatti tutti i presenti immediatamente si allontanarono a causa della scena. Confermo che il motociclo era condotto da una donna e che il trasportato fosse un uomo che dopo ho scoperto essere il di lei marito.”; che Testi
“Sul capo 4, “Il motociclo procedeva a velocità di 30 km/h tanto posso dire in quanto anche io che li seguivo procedevo alla stessa velocità. Il conducente del motociclo cercò di evitare l'impatto spostandosi sulla destra
- 6 - Testi senza però riuscirvi”; che “Sul capo 5, “Confermo che a seguito dell'impatto il motorino cadeva al suolo unitamente al conducente ed al trasportato”.
Ebbene, avuto riguardo alla dinamica del sinistro come fornita dal teste escusso, che ha reso dichiarazioni precise e circostanziate, non vi è alcun dubbio in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo condotto dal sig. , il quale prima di svoltare a sinistra per Controparte_2 entrare nell'area di parcheggio della caserma dei vigili del fuoco ometteva di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio ad altri utenti della strada causando così il sinistro per cui è causa. La suddetta ricostruzione risulta del resto suffragata della sentenza penale del Tribunale di Spalato, tradotta in atti. In proposito, è noto il principio (avente valenza processuale e quindi applicabile anche al caso in esame, pur se sottoposto a legge sostanziale straniera) della libera utilizzabilità da parte del giudice civile degli atti assunti in altro processo, alla stregua di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova, il che vale anche riguardo alle risultanze del processo penale, tanto più considerando le peculiari garanzie con cui il giudizio si è formato in tale ambito (cfr. Cass. n. 12577/2014, 18131/2004, 12763/2000, 623/95, 10825/16, 840/15, 569/15, 4652/11, 5009/09, nonché Cass. sez. lav. 2168/13, circa le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali). Il conducente del ciclomotore con la sua condotta, nessun contribuito ha avuto, neppure in minima parte, nella causazione del sinistro. Nel caso di specie, infatti, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, innanzi riportate, è possibile affermare che il conducente del motociclo abbia mantenuto una condotta aderente agli standard di prudenza e di diligenza richiesti agli utenti della strada e non abbia contribuito nemmeno in parte alla determinazione dell'evento sinistroso (procedeva a velocità moderata nel proprio senso di marcia e cercò di evitare l'impatto spostandosi sulla destra).
Dunque, non pare possano nutrirsi fondati dubbi sulla sussistenza dell'an debeatur.
Passando al quantum debeatur, le contestazioni in questo giudizio attengono, poi, alla modalità di liquidazione dei danni subiti dall'attore per effetto del sinistro indicato, laddove, la compagnia di assicurazione ritiene applicabili i criteri previsti dalla legge croata. Ovviamente anche sotto tale aspetto, ritiene il Tribunale che la liquidazione dei danni deve avvenire con applicazione del diritto croato, né, d'altra parte, si può inferire – come ritiene, in modo non
- 7 - condivisibile, l'attore (v. note depositate in data 11/02/2022) – che la scelta per la legislazione interna discenda dal richiamo, negli scritti difensivi di entrambe le parti, della disciplina e della giurisprudenza italiane. In proposito, si osservi che il convenuto, sin dalla comparsa di costituzione, ha ritenuto applicabile, al sinistro oggetto di causa, la legislazione croata. L'art. 14, regolamento n. 864/2007 esige che l'opzione per l'applicazione di una diversa legge risulti “in modo non equivoco”, perciò non si può ritenere, dal comportamento delle parti e dal tenore degli atti depositati, manifestata la comune, inequivoca intenzione di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale sorta in Croazia alla legge sostanziale italiana
Tanto precisato, in ordine al quantum debeatur, con particolare riguardo al danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene di aderire alle valutazioni effettuate dal c.t.u., il cui elaborato appare completo, lineare e condivisibile. In tal senso, va evidenziato che nel corso del giudizio, in ossequio al principio del contraddittorio, è stato offerto ampissimo spazio al deposito di osservazioni delle parti e che l'ausiliario ha, con argomentazioni tecniche pienamente condivisibili da intendersi qui per ripetute e trascritte e a cui si rinvia, prontamente risposto ai rilievi sollevati dalla parte convenuta nei termini all'uopo concessi, arrivando così alle conclusioni innanzi riportate. La particolare esperienza e competenza tecnica del consulente e la coerenza delle affermazioni rendono condivisibili le conclusioni che precedono. Mette conto evidenziare, infine, che la richiesta di rinnovazione della ctu articolata dalla compagnia di assicurazione in quanto l'ausiliario ha depositato in ritardo l'elaborato peritale, va respinta, laddove è noto che il termine stabilito per il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio è ordinatorio, e non perentorio, ed è inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità (cfr. Cass. civ. n. 853/1979).
Ciò precisato, nella specie, il consulente d'ufficio ha accertato che: “Nel caso de quo quindi, tenuto conto che l'iter clinico è stato superiore a dodici mesi, che è stato applicato un fissatore esterno, che sono stati effettuati plurimi interventi chirurgici, che risultano somministrati analgesici maggiori e che è da ritenersi che le rinunce quotidiane durante il periodo di malattia siano state medio-alte, si perviene ad uno score complessivo pari a 21/25. Pertanto, è quindi possibile affermare, volendo graduare il dolore in lievissimo, lieve, medio, elevato ed elevatissimo, che il leso abbia patito un livello di sofferenza di grado elevatissimo e presumibilmente della durata pari al periodo di
- 8 - malattia, il quale è da considerarsi pari a 791 (settecentonovantuno) giorni. La predetta valutazione del grado di sofferenza è da ritenersi ancor più congrua se si pensa che il quadro menomativo attuale, corrisponderebbe, secondo quanto previsto dalla normativa italiana, ad un danno biologico permanente del 25%”; che “Nel predetto periodo, considerato l'iter clinico documentato, l'esaminato ha di certo manifestato un sentimento di paura.”; che “Inoltre, è possibile stimare un dolore psicologico per la diminuzione per le attività di vita pari al 25%. (…)”; che “Infine, per quanto concerne il dolore psicologico per l'imbruttimento, è possibile ritenere che esso (sia) stato di un livello di lieve intensità e visibile a terzi solo delle volte (ai conviventi, in spiaggia, ecc.).” (cfr. pagg. 14-15 CTU). Sulla scorta dei dati che precedono, la liquidazione del danno deve essere effettuata secondo i criteri croati, di cui alla tabella ed alla decisione della Corte Suprema croata del 15/06/2020, documenti questi depositati da parte attrice, con le note scritte del 20/11/2024, e non contestate da parte convenuta. Preme rilevare, ancora, ai fini del quantum debeatur, che, con la decisione del 15/06/2020, la Suprema Corte croata ha disposto l'aumento dell'indennità riconosciute in tabella del 50%. Pertanto, in ordine alla voce “dolore fisico” è stato accertato che esso corrisponde al grado d'intensità “forte” e si è manifestato per giorni 791, indi, moltiplicando quest'ultimo dato per € 49,73, si ottiene la somma di
€. 39.336,00, che aumentata del 50%, comporta la somma di €. 59.004,64. In ordine alla voce “paura”, come sopra osservato, il consulente ha ritenuto sussistente nei riguardi dell'attore tale sentimento, che, in termini monetari, alla luce della particolare gravità del sinistro, del decorso clinico delle lesioni riportate, può stimarsi pari ad €. 4.032,26 che, aumentati del 50%, determina l'importo di €. 6.048,39. Per quanto attiene alla voce “dolori psicologici per la diminuzione dell'attività di vita”, in caso di invalidità fino al 25% si prevede un ristoro di €. 1000,08 per ogni 10%. Nel caso di specie, tenuto conto che l'invalidità riconosciuta è pari al 25%, si può liquidare €. 2.000,16 fino al 20% ed €. 500,04 per il restante 5%, giungendo alla somma di €. 2.500,24, aumentata del 50%, determina l'importo di €. 3.750,03. Infine, per ciò che concerne la voce “dolore psicologico per l'imbruttimento”, il ctu ha ritenuto che esso sia di un livello di lieve intensità e visibile a terzi solo delle volte (ai conviventi, in spiaggia, ecc.), pertanto, secondo la citata tabella, compete all'attore l'ulteriore somma di €. 336,022, che aumentata del 50%, è pari ad €. 504,03.
In definitiva, all'attore va riconosciuta la somma di €. 69.307,09 a titolo di danno non patrimoniale, a cui, tuttavia, va detratta la somma di €. 11.162,00,
- 9 - già ricevuta a titolo di acconto, giungendo così alla cifra complessiva pari ad
€. 58.145,09, cui si aggiungono, trattandosi di credito risarcitorio, gli interessi compensativi e rivalutazione dal giorno del sinistro (18/07/2018) al soddisfo.
I suindicati importi, infatti, vanno ulteriormente rivalutati ad oggi, nell'ottica
– pure considerata dall'ordinamento croato - di un necessario adeguamento ad evoluzione socio-economica e connessi fenomeni inflattivi. Pertanto, tale somma deve essere prima devalutata alla data del sinistro (18.7.2018) – per poi applicare, da tale data fino al deposito della presente sentenza, gli interessi in misura legale di tipo compensativo, determinati per ogni singolo anno sulla somma via via rivalutata annualmente (cfr. Cass Sez. Un. n. 1712/1995, non smentita da successivi orientamenti di segno contrario), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. “Indice FOI”), senza alcun anatocismo. Pertanto, nella specie, l'importo di € 58.145,09 va “devalutato” alla data del fatto, 18/7/2018, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfo, decorreranno, infine, sulla sorta capitale rivalutata, gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 co. I c.c.
Quanto ai danni patrimoniali, sub specie di danno emergente, sofferti dall'attore, il ctu ha accertato che “sussistono spese mediche documentate complessivamente pari a € 59.236,56 e che tale importo appare congruo”. D'altra parte, l'attore ha riconosciuto di aver ricevuto a tale titolo, la somma di €. 43.885,80, motivo per cui, detratto l'acconto ricevuto, è possibile riconoscere, a tale titolo, la somma di €. 15.350,76, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Al pagamento di detti importi, in favore dell'attore, vanno condannati i convenuti in solido tra loro.
Quanto, infine, al danno patrimoniale sub specie di lucro cessante, pur previsto dalla legge croata, l'attore ha dedotto che, in conseguenza del sinistro, il volume dei suoi affari si sarebbe contratto, perdendo altresì incarichi importanti.
Ora, va ricordato, in linea generale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La circostanza che la vittima di un infortunio abbia, a guarigione avvenuta, mutato lavoro o mansioni non è di per sé sufficiente a ritenere
- 10 - provata la sussistenza d'un valido nesso causale tra la conseguente riduzione del reddito ed il danno alla persona, essendo onere del danneggiato allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso, riducendola, sulla capacità di guadagno, potendo solo in tal caso la riduzione di reddito effettivamente percepito essere risarcita come lucro cessante» (Cass. 27 giugno 2013, n. 16213). Ne consegue che il danneggiato il quale alleghi una riduzione della propria capacità di lavoro in conseguenza di un danno alla persona ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una contrazione del reddito non transeunte e di un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta (Cass. 3 luglio 2014, n. 15238; Cass. 22 maggio 2014, n. 11361). A tal fine è, in particolare, necessario provare il reddito percepito prima del sinistro e il reddito percepito dopo, prova che può essere fornita, ad esempio, attraverso le denunce dei redditi, le buste-paga o le scritture contabili se il danno è domandato da un lavoratore autonomo. Si è, peraltro, ritenuto che l'entità del reddito goduto prima del sinistro debba essere preferibilmente dimostrata documentando i redditi percepiti in un arco di tempo sufficiente per calcolare una media apprezzabile, posto che la denuncia dei redditi di un solo anno non consente al giudice di stabilire se i redditi ivi dichiarati avessero o meno carattere di continuità. Orbene, in applicazione dei principi di diritto sopra sintetizzati, l'attore si è limitato a depositare i frontespizi dei modelli IVA relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e due modelli Unico- Persone Fisiche relativi agli anni 2020 e 2021. In tal senso, mentre i modelli IVA risultano inidonei a dimostrare il volume di reddito annuo percepito dallo non essendo Pt_1 questi funzionali a dar conto del complesso dell'entrate a costui riferibili;
i due modelli Unico- Persone Fisiche, poi sono insufficienti a dimostrare un'effettiva contrazione delle entrate, in quanto sono poco più che successivi al sinistro occorso. Ancora, per quanto riguarda la documentazione fiscale inerente alla società va, in effetti, condiviso il rilievo Parte_3 della parte convenuta, laddove, trattandosi di una società di capitali, soggetto giuridico, quindi, autonomo e distinto dall'attore, la documentazione depositata è irrilevante ai fini della verifica della sussistenza della posta risarcitoria in esame.
Infine, restando in argomento, dalla documentazione depositata in atti ed in particolar modo dalle e-mail che lo avrebbe ricevute ed inviato nel Pt_1 periodo successivo al sinistro (v. doc. 52), non si evince una concreta riduzione della capacità di lavoro specifica. In nessuna di esse, infatti, si ravvisa il rifiuto di commesse da parte dell'attore a causa delle sue condizioni
- 11 - di salute. Anzi, semmai, dalla lettura delle stesse, si può desumere che l'attore, pur limitato negli spostamenti, era in grado di far fronte ai suoi impegni (cfr. e-mail del 08/01/2019 ove l'attore scrive “Dottoressa buongiorno e buon anno nuovo. Ci sono novità riguardo l'argomento in oggetto? (ndr. ci si riferisce ad un incarico professionale) Quanto sopra giusto per organizzare i miei collaboratori stante una mia indisponibilità a spostamenti per motivi di salute per una trentina di giorni. La ringrazio sin d'ora per eventuali feedback. Ing. BE Iannucci”. Del resto anche la prova testimoniale articolata sul punto non pare dare risultati probatori migliori, risultando inadeguata alla dimostrazione della sussistenza di tale posta risarcitoria. Le dichiarazioni della teste in merito la perdita di incarichi per motivi di salute da parte dell'attore non paiono suffragate da elementi documentali, risultando né più né meno che mere congetture della stessa. La teste afferma: “Con riferimento all'appalto di Genova posso dire che lo stesso si reca ogni lunedì e martedì sul posto per interloquire con le Testi amministrazioni, andare alle riunioni e svolgere attività di cantiere”
“Voglio precisare che i collaboratori esterni si occupano dell'attività cantieristica nonché della parte amministrativa. Voglio precisare che solo io mi occupo della parte amministrativa, per la parte cantieristica vi sono collaboratori esterni di fiducia, non saprei indicarli svolgendo attività diverse. Confermo che l'ingegnere svolge in prima persona le attività peritali, di RUP, direttore dei lavori e CSE come ho detto partecipando personalmente alle riunion(i) effettuando anche sopralluoghi sui cantier(i)” Sul capo 5, ADR: “Confermo che per circa un anno a causa delle sue condizioni di salute, l'attore è rimasto a casa e non ha potuto svolgere né le attività peritali né le attività di RUP e così via perdendo commesse fuori Napoli. La principale commessa persa, che io ricordi, è quella di RUP per il Comune di San Remo. Dopo l'offerta infatti il avrebbe dovuto recarsi a Firenze Pt_1 per conoscere i committenti, cosa che non potè fare perdendo la proposta. Non ricordo in particolare altre perizie o commesse”. Si tratta, invero, di dichiarazioni generiche assistite da uno scarso grado di attendibilità, laddove, sarebbe stato ragionevole attendersi il deposito in atti di documentazione che attestasse la perdita dell'incarico per le condizioni di salute dell'attore, specie se, come riferisce la teste, si trattava di una importante commessa.
In definitiva, ritenuta la responsabilità di nella causazione Controparte_2 del sinistro, il Tribunale accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno proposta da , con ogni conseguenza Parte_1
- 12 - in punto di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle somme innanzi indicate a titolo risarcitorio e in punto di spese di lite.
A quest'ultimo riguardo, si applicano i parametri medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni trattate. Va, altresì, evidenziato che tali spese sono attribuite in favore degli avv.ti Anna Esposito e Edoardo De Simone, in quanto dichiaratisi antistatari.
Per il medesimo principio della soccombenza le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra di loro.
Non sussistono i presupposti di cui all'art 96 cpc all'esito dell'esito complessivo della lite
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità nella Controparte_2 causazione del sinistro;
b) Condanna, per l'effetto, in solido con la compagnia di Controparte_2 assicurazione al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale in favore dell'attore quantificato in €. 58.145,09 (detratta la somma già ricevuta), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, e a quello patrimoniale sub specie di danno emergente pari ad €. 15.350,76 (detratto l'importo già ricevuto), oltre interessi come in parte motiva;
c) rigetta ogni altra domanda;
d)Pone a carico delle parti convenute, in solido fra di loro, le spese della Ctu come liquidata con separata ordinanza;
e) Condanna le predette parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 786 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con
- 13 - attribuzione in favore degli avv.ti Anna Esposito e Edoardo De Simone, in quanto dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, 3.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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