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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI GI GI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7761/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Onorato n. 52, Codice Fiscale: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Palermo – Via G. Di Marzo n. 14/F presso lo studio dell'avv. Domenico Damiani che la rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via M. Stabile n. 85, presso lo
[...] dell'Avv. Enrico Napoli che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Natalia Napoli per mandato in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio il Parte_1 sig. chiedendo che fosse dichiarata l'occupazione senza titolo Controparte_1 dell'immobile sito in Palermo, via Onorato n. 58/60, acquistato dall'attrice da potere di e in data 13/07/2022 con atto Controparte_2 Persona_1 pubblico in notar di Palermo, Rep. 6330 Racc. 4949, registrato il 21/07/2022 e Per_2 chiedendo altresì la condanna del al versamento a proprio favore CP_1 dell'indennità di occupazione senza titolo e al rimborso delle spese di lite.
Il resistente si è costituito con comparsa di risposta depositata il 12/9/2023, contestando le domande avversarie e chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento e la dichiarazione dell'avvenuta usucapione dell'immobile de quo ai sensi dell'art. 1158 c.c. La causa è stata istruita anche tramite le prove testimoniali articolate dalle parti e, all'udienza del 6/6/2025, è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domande di parte ricorrente appaiono infondate e vanno pertanto respinte, in ragione della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal signor , che va, CP_1 invece, accolta.
Quest'ultimo ha dimostrato i presupposti necessari del possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione.
Va rilevato, in primo luogo, che l'art. 2697 c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere. Ciò significa che, chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà per usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c.,, deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, nonché quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus.
In merito a tale profilo, deve precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione è la volontà di disporre del bene che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La Suprema Corte ha, infatti, ribadito che “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Tanto premesso, occorre rilevare che nella vicenda in esame, dalla documentazione riversata in atti (in particolare da: iscrizione alla Camera di Commercio con inizio attività nel 1982 con sede nell'immobile de quo, Tariffa dell' Pt_2
vistata dalla Questura di Palermo in data 02/07/1990, Raccomandata trasmessa
[...] alla Ripartizione Servizi Tributari Comune di Palermo, relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani del 23/12/1996, istanza di attivazione sportello telematico Pt_2
del 20/12/2000, rot. 0184/1998 del 15/09/1998, corrispondenza con Touring
[...]
Club Italiano, etc.) è chiaramente emerso che il bene immobile oggetto della domanda
Pag. 2 di 4 di usucapione è stato usato ininterrottamente dal per lo svolgimento della CP_1 propria attività per un periodo ultraventennale.
Il ha dato prova della sussistenza dei presupposti necessari del CP_1 possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione. Lo stesso infatti ha dimostrato di avere iniziato la propria attività di “disbrigo pratiche automobilistiche” nel lontano 1982 proprio nell'immobile sito in Palermo, via Onorato, n. 58, come risulta dai numerosi documenti depositati risalenti a quella data.
Dall'attività istruttoria – ed in particolare dalle prove testimoniali assunte all'udienza del 19/12/2024 - è, infatti, stato possibile riscontrare la fondatezza della domanda di usucapione proposta, avendo parte attrice dimostrato tanto la sussistenza del corpus che dell'animus possidendi, secondo il criterio probatorio della "preponderanza dell'evidenza" tipico del processo civile.
E invero, dalle testimonianze rese dai testi escussi, , Testimone_1 [...]
e (privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è Tes_2 Testimone_3 dato, perciò, di dubitare), è stato possibile evincere che il resistente ha posseduto, pacificamente, pubblicamente ed in maniera indisturbata, il bene immobile di cui è causa per oltre un ventennio, provvedendo ininterrottamente alla sua cura e manutenzione.
In particolare, i tre testi di parte resistente, la signora , il dott. Testimone_1
e la signora sentiti sulle circostanze oggetto dei Testimone_2 Testimone_3 capitoli di prova ammessi, hanno riferito di essere a conoscenza del fatto che il ha utilizzato per lo svolgimento della propria attività lavorativa l'immobile CP_1 de quo sin dal 1982, esercitando sul detto bene un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto e provvedendo direttamente, ricorrendo anche all'impiego di operai incaricati, alla cura e manutenzione dello stesso (cfr. verbale di causa del 19.12.2024).
Al contrario, parte ricorrente non ha provato l'esistenza di un contratto di locazione relativo all'immobile de quo;
infatti, la Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 2255/2019 ha riformato la sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiarava risolto il contratto di locazione con il , in quanto lo stesso, ove CP_1 fosse esistente, non essendo registrato, sarebbe da ritenersi nullo.
Non è stato dimostrato alcun pagamento di canoni di locazione da parte del dal 1982 fino all'acquisto dell'immobile da parte dell'odierna ricorrente. CP_1
Anche le ricevute di pagamento delle spese condominiali effettuate dalle signore e e i verbali delle assemblee condominiali, in cui si attesta la Per_1 CP_2 presenza delle stesse, allegati agli atti, decorrono dall'anno 2012, riferendosi a periodi successivi a quello nel quale si è perfezionata l'usucapione. Lo stesso teste citato dalla
Pag. 3 di 4 ricorrente, il signor ha dichiarato che lo , presso il Testimone_4 CP_3 quale lavora, ha considerato condomine prima le signore e e Per_1 CP_2 successivamente la signora precisando che lo amministra il Pt_1 CP_3 condominio dal 2012. Nulla è stato depositato in merito al versamento di quote condominiali per il periodo antecedente al 2012, durante il quale il tempo prescritto dall'art. 1158 c.c. per la usucapione era ampiamente maturato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi che il resistente ha ampiamente provato di aver acquistato il bene di cui è causa per intervenuta usucapione ultraventennale, per cui la domanda non può che trovare accoglimento.
Pertanto, le domande formulate dalla ricorrente vanno rigettate e va dichiarato che parte resistente ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Onorato, 58, identificato in catasto al foglio 123, p.lla 258 sub 26.
Va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Tenuto anche conto della natura della causa, ricorrono giusti motivi per lasciare a carico della ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Rigetta le domande di condanna di al rilascio dell'immobile Controparte_1 occupato senza titolo e di pagamento della relativa indennità di occupazione;
.- Accoglie la domanda riconvenzionale di parte resistente e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà dell'immobile Controparte_1 sito in Palermo, via Onorato, 58, in catasto al foglio23, part.lla 258 sub 26;
.- Condanna altresì la signora a rimborsare a favore di Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali,
[...] oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
.- Ordina al Direttore dell'Ufficio Provinciale Territorio dell'Agenzia delle Entrate (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Palermo la trascrizione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Palermo, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
NI GI GI G.o.p.
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI GI GI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7761/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Onorato n. 52, Codice Fiscale: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Palermo – Via G. Di Marzo n. 14/F presso lo studio dell'avv. Domenico Damiani che la rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via M. Stabile n. 85, presso lo
[...] dell'Avv. Enrico Napoli che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Natalia Napoli per mandato in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio il Parte_1 sig. chiedendo che fosse dichiarata l'occupazione senza titolo Controparte_1 dell'immobile sito in Palermo, via Onorato n. 58/60, acquistato dall'attrice da potere di e in data 13/07/2022 con atto Controparte_2 Persona_1 pubblico in notar di Palermo, Rep. 6330 Racc. 4949, registrato il 21/07/2022 e Per_2 chiedendo altresì la condanna del al versamento a proprio favore CP_1 dell'indennità di occupazione senza titolo e al rimborso delle spese di lite.
Il resistente si è costituito con comparsa di risposta depositata il 12/9/2023, contestando le domande avversarie e chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento e la dichiarazione dell'avvenuta usucapione dell'immobile de quo ai sensi dell'art. 1158 c.c. La causa è stata istruita anche tramite le prove testimoniali articolate dalle parti e, all'udienza del 6/6/2025, è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione.
All'esito dell'istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domande di parte ricorrente appaiono infondate e vanno pertanto respinte, in ragione della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal signor , che va, CP_1 invece, accolta.
Quest'ultimo ha dimostrato i presupposti necessari del possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione.
Va rilevato, in primo luogo, che l'art. 2697 c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere. Ciò significa che, chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà per usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c.,, deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, nonché quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus.
In merito a tale profilo, deve precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione è la volontà di disporre del bene che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La Suprema Corte ha, infatti, ribadito che “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
Tanto premesso, occorre rilevare che nella vicenda in esame, dalla documentazione riversata in atti (in particolare da: iscrizione alla Camera di Commercio con inizio attività nel 1982 con sede nell'immobile de quo, Tariffa dell' Pt_2
vistata dalla Questura di Palermo in data 02/07/1990, Raccomandata trasmessa
[...] alla Ripartizione Servizi Tributari Comune di Palermo, relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani del 23/12/1996, istanza di attivazione sportello telematico Pt_2
del 20/12/2000, rot. 0184/1998 del 15/09/1998, corrispondenza con Touring
[...]
Club Italiano, etc.) è chiaramente emerso che il bene immobile oggetto della domanda
Pag. 2 di 4 di usucapione è stato usato ininterrottamente dal per lo svolgimento della CP_1 propria attività per un periodo ultraventennale.
Il ha dato prova della sussistenza dei presupposti necessari del CP_1 possesso pacifico, continuato, indisturbato del bene, protratto per il tempo richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione. Lo stesso infatti ha dimostrato di avere iniziato la propria attività di “disbrigo pratiche automobilistiche” nel lontano 1982 proprio nell'immobile sito in Palermo, via Onorato, n. 58, come risulta dai numerosi documenti depositati risalenti a quella data.
Dall'attività istruttoria – ed in particolare dalle prove testimoniali assunte all'udienza del 19/12/2024 - è, infatti, stato possibile riscontrare la fondatezza della domanda di usucapione proposta, avendo parte attrice dimostrato tanto la sussistenza del corpus che dell'animus possidendi, secondo il criterio probatorio della "preponderanza dell'evidenza" tipico del processo civile.
E invero, dalle testimonianze rese dai testi escussi, , Testimone_1 [...]
e (privi di interesse in causa e della cui attendibilità non è Tes_2 Testimone_3 dato, perciò, di dubitare), è stato possibile evincere che il resistente ha posseduto, pacificamente, pubblicamente ed in maniera indisturbata, il bene immobile di cui è causa per oltre un ventennio, provvedendo ininterrottamente alla sua cura e manutenzione.
In particolare, i tre testi di parte resistente, la signora , il dott. Testimone_1
e la signora sentiti sulle circostanze oggetto dei Testimone_2 Testimone_3 capitoli di prova ammessi, hanno riferito di essere a conoscenza del fatto che il ha utilizzato per lo svolgimento della propria attività lavorativa l'immobile CP_1 de quo sin dal 1982, esercitando sul detto bene un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto e provvedendo direttamente, ricorrendo anche all'impiego di operai incaricati, alla cura e manutenzione dello stesso (cfr. verbale di causa del 19.12.2024).
Al contrario, parte ricorrente non ha provato l'esistenza di un contratto di locazione relativo all'immobile de quo;
infatti, la Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 2255/2019 ha riformato la sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiarava risolto il contratto di locazione con il , in quanto lo stesso, ove CP_1 fosse esistente, non essendo registrato, sarebbe da ritenersi nullo.
Non è stato dimostrato alcun pagamento di canoni di locazione da parte del dal 1982 fino all'acquisto dell'immobile da parte dell'odierna ricorrente. CP_1
Anche le ricevute di pagamento delle spese condominiali effettuate dalle signore e e i verbali delle assemblee condominiali, in cui si attesta la Per_1 CP_2 presenza delle stesse, allegati agli atti, decorrono dall'anno 2012, riferendosi a periodi successivi a quello nel quale si è perfezionata l'usucapione. Lo stesso teste citato dalla
Pag. 3 di 4 ricorrente, il signor ha dichiarato che lo , presso il Testimone_4 CP_3 quale lavora, ha considerato condomine prima le signore e e Per_1 CP_2 successivamente la signora precisando che lo amministra il Pt_1 CP_3 condominio dal 2012. Nulla è stato depositato in merito al versamento di quote condominiali per il periodo antecedente al 2012, durante il quale il tempo prescritto dall'art. 1158 c.c. per la usucapione era ampiamente maturato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve concludersi che il resistente ha ampiamente provato di aver acquistato il bene di cui è causa per intervenuta usucapione ultraventennale, per cui la domanda non può che trovare accoglimento.
Pertanto, le domande formulate dalla ricorrente vanno rigettate e va dichiarato che parte resistente ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Onorato, 58, identificato in catasto al foglio 123, p.lla 258 sub 26.
Va disposta la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Tenuto anche conto della natura della causa, ricorrono giusti motivi per lasciare a carico della ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Rigetta le domande di condanna di al rilascio dell'immobile Controparte_1 occupato senza titolo e di pagamento della relativa indennità di occupazione;
.- Accoglie la domanda riconvenzionale di parte resistente e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di proprietà dell'immobile Controparte_1 sito in Palermo, via Onorato, 58, in catasto al foglio23, part.lla 258 sub 26;
.- Condanna altresì la signora a rimborsare a favore di Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali,
[...] oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
.- Ordina al Direttore dell'Ufficio Provinciale Territorio dell'Agenzia delle Entrate (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Palermo la trascrizione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Palermo, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
NI GI GI G.o.p.
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