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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANCO ALDO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Borgo
Basini n.1, Parma;
RICORRENTE contro
( ); CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«A) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di €
3.397,36 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima,
T.F.R., per il periodo dal 15/11/2023 al 31/12/2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
e per l'effetto
B) condannare la , C.F. con sede legale in via Dei Collegati 11 CP_1 P.IVA_1
43045 FORNOVO DI TARO (PR), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 3.397,36 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., per il periodo dal 15/11/2023 al
31/12/2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo
C) accertare inoltre che il rapporto è cessato non per dimissioni del lavoratore ma per comportamento aziendale».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 luglio 2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Parma di condannare al pagamento di € 3.397,36 a titolo di Controparte_1 differenze retributive e straordinario per il periodo dal 15.11.2023 al 31.12.2023.
2. Lo stesso ha allegato di aver svolto la propria prestazione lavorativa presso la società convenuta a partire dal 15.11.2023 mentre sul contratto di assunzione e sulla busta paga la data di assunzione è posticipata al 23.11.2023,
Pag. 2 di 6 3. ha poi allegato di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario che non Pt_1
sono mai state retribuite e di aver scoperto, successivamente alla scadenza del contratto, che il rapporto di lavoro era stato prorogato sino al 31.03.2023 a sua insaputa, impedendogli così di poter percepire la NASPI.
4. non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
5. A seguito del riscontro di sulla motivazione della mancata erogazione della CP_2
NASPI, notificatagli il 2 agosto 2024, il ricorrente ha chiesto di poter modificare le proprie conclusioni, chiedendo l'accertamento della cessazione del rapporto di lavoro per comportamento aziendale e non per dimissioni volontarie del lavoratore;
la richiesta è stata autorizzata in quanto motivata da documentazione sopravvenuta al deposito del ricorso.
6. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale;
è stato inoltre disposto l'interrogatorio formale del l.r. della convenuta, il quale non si è presentato a renderlo nonostante regolare notifica.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario, l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389M
Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
10. In proposito, occorre fare riferimento a quanto dichiarato in sede di escussione testimoniale.
11. Il testimone ha riferito: Testimone_1
«ho lavorato presso la convenuta dal 2.10.23 al 22.2.24, mi occupavo di manutenzione e riparazioni presso terzi. Il ricorrente faceva il mio stesso lavoro. Per quanto riguarda gli orari di lavoro, posso dire che ci si trovava in ufficio per le 7:45 e si partiva alle 8. Normalmente la
Pag. 3 di 6 giornata finiva verso le 19:30, a volte si prolungava fino alle 21. La pausa era di mezz'ora.
Non ricordo precisamente il giorno in cui a iniziato a lavorare. Se si finiva presto, si Pt_1 tornava verso le 17:30; preciso che io facevo gli stessi orari di in particolare con tutti Pt_1
i colleghi ci trovavamo presso la sede e ognuno andava dai clienti con la vettura aziendale, ma per le prime due settimane in cui a lavorato mi ha accompagnato presso i lavori Pt_1 che facevo per imparare»
12. La testimonianza, pur non descrivendo nel dettaglio l'orario lavorativo osservato dal ricorrente nelle specifiche giornate, conferma che i suoi turni di lavoro duravano più di quanto contrattualmente pattuito.
13. Sulla base di tali dichiarazioni è possibile desumere la veridicità delle allegazioni del ricorrente secondo le quali, nei mesi di novembre e dicembre 2023, avrebbe lavorato per circa 77,5 ore senza che le stesse venissero retribuite, come risultante da un confronto con le buste paga depositate in atti (doc. 6).
14. Ciò anche tenuto conto della mancata comparizione del l.r. della convenuta a rendere interrogatorio formale, che, nel contesto del quadro probatorio di cui si è dato atto, può ben far ritenere come ammessi i fatti dedotti in ricorso ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c.
15. Il datore di lavoro deve pertanto essere condannato a pagare al ricorrente gli importi dedotti in ricorso, da ritenersi corretti anche nella loro quantificazione in mancanza di specifica contestazione dei conteggi;
essi devono altresì essere maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
16. Con riferimento all'imputabilità soggettiva della cessazione del rapporto, si osserva quanto segue.
17. Il ricorrente ha documentato di essere stato assunto con contratto a tempo determinato dal 15.11.2023 al 30.12.2023 (doc. 1 ricorrente) e che, dal certificato C2 storico, risulta che il contratto sarebbe stato prorogato sino al 31.3.2024 (doc. 9 ricorrente).
Pag. 4 di 6 18. Tuttavia, non risulta agli atti di causa che il rinnovo del contratto sia stato sottoscritto dal ricorrente, come necessario ai fini della validità dell'atto negoziale ai sensi dell'art. 19 co. 4 d.lgs. 81/2015; né il datore di lavoro, rimanendo contumace, ha prodotto documentazione idonea a confutare l'allegazione di parte ricorrente in merito alla mancata sottoscrizione del rinnovo del contratto.
19. Il contratto deve perciò ritenersi risolto per naturale scadenza del termine al
30.12.2023, sicché la cessazione non può essere imputata a dimissioni volontarie del ricorrente.
20.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che il rapporto di lavoro tra e è Parte_1 Controparte_1
cessato per scadenza del termine e non per dimissioni volontarie;
2. condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
3.397,36 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3. condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 2.000,00, per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 16/01/2025
Pag. 5 di 6 Il giudice
Matteo Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANCO ALDO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Borgo
Basini n.1, Parma;
RICORRENTE contro
( ); CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«A) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di €
3.397,36 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima,
T.F.R., per il periodo dal 15/11/2023 al 31/12/2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
e per l'effetto
B) condannare la , C.F. con sede legale in via Dei Collegati 11 CP_1 P.IVA_1
43045 FORNOVO DI TARO (PR), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 3.397,36 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, permessi, tredicesima, T.F.R., per il periodo dal 15/11/2023 al
31/12/2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo
C) accertare inoltre che il rapporto è cessato non per dimissioni del lavoratore ma per comportamento aziendale».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 luglio 2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Parma di condannare al pagamento di € 3.397,36 a titolo di Controparte_1 differenze retributive e straordinario per il periodo dal 15.11.2023 al 31.12.2023.
2. Lo stesso ha allegato di aver svolto la propria prestazione lavorativa presso la società convenuta a partire dal 15.11.2023 mentre sul contratto di assunzione e sulla busta paga la data di assunzione è posticipata al 23.11.2023,
Pag. 2 di 6 3. ha poi allegato di aver svolto numerose ore di lavoro straordinario che non Pt_1
sono mai state retribuite e di aver scoperto, successivamente alla scadenza del contratto, che il rapporto di lavoro era stato prorogato sino al 31.03.2023 a sua insaputa, impedendogli così di poter percepire la NASPI.
4. non si è costituita in giudizio nonostante regolare notifica ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
5. A seguito del riscontro di sulla motivazione della mancata erogazione della CP_2
NASPI, notificatagli il 2 agosto 2024, il ricorrente ha chiesto di poter modificare le proprie conclusioni, chiedendo l'accertamento della cessazione del rapporto di lavoro per comportamento aziendale e non per dimissioni volontarie del lavoratore;
la richiesta è stata autorizzata in quanto motivata da documentazione sopravvenuta al deposito del ricorso.
6. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale;
è stato inoltre disposto l'interrogatorio formale del l.r. della convenuta, il quale non si è presentato a renderlo nonostante regolare notifica.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario, l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389M
Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
10. In proposito, occorre fare riferimento a quanto dichiarato in sede di escussione testimoniale.
11. Il testimone ha riferito: Testimone_1
«ho lavorato presso la convenuta dal 2.10.23 al 22.2.24, mi occupavo di manutenzione e riparazioni presso terzi. Il ricorrente faceva il mio stesso lavoro. Per quanto riguarda gli orari di lavoro, posso dire che ci si trovava in ufficio per le 7:45 e si partiva alle 8. Normalmente la
Pag. 3 di 6 giornata finiva verso le 19:30, a volte si prolungava fino alle 21. La pausa era di mezz'ora.
Non ricordo precisamente il giorno in cui a iniziato a lavorare. Se si finiva presto, si Pt_1 tornava verso le 17:30; preciso che io facevo gli stessi orari di in particolare con tutti Pt_1
i colleghi ci trovavamo presso la sede e ognuno andava dai clienti con la vettura aziendale, ma per le prime due settimane in cui a lavorato mi ha accompagnato presso i lavori Pt_1 che facevo per imparare»
12. La testimonianza, pur non descrivendo nel dettaglio l'orario lavorativo osservato dal ricorrente nelle specifiche giornate, conferma che i suoi turni di lavoro duravano più di quanto contrattualmente pattuito.
13. Sulla base di tali dichiarazioni è possibile desumere la veridicità delle allegazioni del ricorrente secondo le quali, nei mesi di novembre e dicembre 2023, avrebbe lavorato per circa 77,5 ore senza che le stesse venissero retribuite, come risultante da un confronto con le buste paga depositate in atti (doc. 6).
14. Ciò anche tenuto conto della mancata comparizione del l.r. della convenuta a rendere interrogatorio formale, che, nel contesto del quadro probatorio di cui si è dato atto, può ben far ritenere come ammessi i fatti dedotti in ricorso ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c.
15. Il datore di lavoro deve pertanto essere condannato a pagare al ricorrente gli importi dedotti in ricorso, da ritenersi corretti anche nella loro quantificazione in mancanza di specifica contestazione dei conteggi;
essi devono altresì essere maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
16. Con riferimento all'imputabilità soggettiva della cessazione del rapporto, si osserva quanto segue.
17. Il ricorrente ha documentato di essere stato assunto con contratto a tempo determinato dal 15.11.2023 al 30.12.2023 (doc. 1 ricorrente) e che, dal certificato C2 storico, risulta che il contratto sarebbe stato prorogato sino al 31.3.2024 (doc. 9 ricorrente).
Pag. 4 di 6 18. Tuttavia, non risulta agli atti di causa che il rinnovo del contratto sia stato sottoscritto dal ricorrente, come necessario ai fini della validità dell'atto negoziale ai sensi dell'art. 19 co. 4 d.lgs. 81/2015; né il datore di lavoro, rimanendo contumace, ha prodotto documentazione idonea a confutare l'allegazione di parte ricorrente in merito alla mancata sottoscrizione del rinnovo del contratto.
19. Il contratto deve perciò ritenersi risolto per naturale scadenza del termine al
30.12.2023, sicché la cessazione non può essere imputata a dimissioni volontarie del ricorrente.
20.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che il rapporto di lavoro tra e è Parte_1 Controparte_1
cessato per scadenza del termine e non per dimissioni volontarie;
2. condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
3.397,36 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3. condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 2.000,00, per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 16/01/2025
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Matteo Moresco
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