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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4865/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG. 4865/2013 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rapp 'avv.to ura ed C.F._2 presso lo studio dell'avv. Aniello Ferrentino, sito in Castel San Giorgio alla via Camillo Alfano n. 40; Parte opponente contro
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberto Rainone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sarno alla via Bracigliano n. 35; Parte opposta Nonché
in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
giusto atto di fusione per incorporazione Rep. n. 11878, Racc. n. 6344, P.IVA_2
l 22.06.2021, a rogito del Notaio in virtù del quale, dal Persona_1
19.07.2021 subentra senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporata, rappresentata e difesa in virtù di mandato presente in calce in atti, dall' Avv. Roberto Rainone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sarno alla via Bracigliano n. 35.
Intervenuta/cessionaria del credito
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1200/2013 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 26.07.2013 e notificato in data 20.09.2013.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
• accogliersi l'opposizione proposta stante l'inesistenza del credito nella misura invocata dalla società e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1200/2013 Controparte_3
pagina 1 di 5 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 26.07.2013;
• In via subordinata, in caso di sua conferma, ricalcolare mediante nomina di C.t.u. l'esatto ammontare della somma dovuta;
• condannarsi parte opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa;
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
• in via preliminare si chiede che si dichiari l'improcedibilità della domanda in virtù del D.L. 21.06.2013 n. 69;
• rigettare l'opposizione confermando integralmente il Decreto ingiuntivo opposto;
• con vittoria di spese di lite da liquidare anche in via equitativa, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 28.10.2013, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo R.
[...] emesso in data 26.07.2013 e notificato in data 20.09.2013, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore intimava il pagamento, di €. 11.585,06 di cui €. 1.988,49 a titolo di rate scadute e non pagate, €. 9.50,71 a titolo di residuo, dedotti gli interessi e le spese di incasso maturate sulle rate a scadere, €. 62,89 a titolo di interessi di mora maturati sino alla data di decadenza dal beneficio del termine ed €.24,97 a titolo di interessi di mora, maturati sino alla data di decadenza dal beneficio del termine sino al 01.07.2013, quale saldo del contratto di finanziamento appartenente al genere - credito al consumo - n. 202838 erogato in data 03.10.2012 stipulato con la società ggi incorporata nella Controparte_1 Controparte_2
Parte opponente, pertanto, chiedeva, nel merito, accogliersi la proposta opposizione e, quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, giacché, secondo la propria prospettazione, l'opposta aveva applicato al suddetto contratto un illegittimo piano di ammortamento cd. 'alla francese'; un'illegittima applicazione degli interessi passivi, secondo un illegittimo piano di ammortamento e chiedeva, pertanto di disporre una C.T.U. contabile per verificare la liceità dei tassi applicati.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la confermando con Controparte_1 documentazione allegata in atti, l'effettività di tali rapporti negoziali, impugnando e contestando le dichiarazioni attoree, chiedendone il rigetto perché inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
All' udienza il 16.04.2014 il Giudice assegnava ad entrambe le parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, esperito con esito negativo, come da verbale depositato in atti.
Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 29.10.2014 e dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, ritenendo che le eccezioni sollevate dall'opponente erano da ritenersi generiche e prive di convincenti riscontri documentali utili a contrastare utilmente e pagina 2 di 5 validamente l'assunto di parte opposta e la documentazione da quest'ultima prodotta.
Il procedimento, poi, veniva rinviato per l'esame delle richieste istruttorie, concedendo i termini ex art. 183 co. 6, all'udienza del 22.10.2015, dove non veniva disposto il richiesto accertamento peritale, da parte opponente, giacché esplorativo
Mediante atto ex art. 105 e 111 c.p.c. depositato in data 19.12.2022, interveniva la banca
[...]
n persona del legale rappresentante p.t. quale società incorporante della CP_2 CP_1
[...]
All'udienza del 14.02.2024 le parti rassegnavano le conclusioni (solo da parte opposta) e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sennonché, ritenuto di dover sollevare il contraddittorio processuale in ordine ai contenuti dell'ordinanza del 16.09.2024, il procedimento, per l'effetto, veniva rimesso sul ruolo e fissata l'udienza del 14.12.2024, ove le parti, previe deduzioni, rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per l'incombente, con termini ex art. 190 c.p.c., di cui si giovava, unicamente, l'intervenuta.
∗∗∗
Ciò premesso, innanzitutto, il credito dell'opposta, parte attrice in senso sostanziale, risulta provato dal deposito in atti, del contratto di finanziamento n. 202838, appartenente al genere c.d. credito al consumo sottoscritto dai Sig.ri e in data Parte_1 Parte_2
03.10.2012.
In tale contratto, infatti, erano specificate l'importo capitale erogato, gli interessi richiesti, la decorrenza, il TAN 8,96 % e il TAEG al 10,72%, e l'importo della prima rata, il numero delle rate mensili, gli interessi di mora e il tipo di ammortamento c.d. alla francese. Il contratto in oggetto risulta determinato ed individuato, né risulta contestato da parte dell'ingiunto la sottoscrizione dello stesso né l'effettivo inadempimento parziale. In assenza di contestazioni circonstanziate il credito risulta, sia nell'an che nel quantum, certo, liquido ed esigibile e il suddetto motivo di opposizione generico e infondato.
Venendo, poi, alle eccezioni proposte, infondata è quella di usurarietà degli interessi passivi/moratori applicati. Al netto dell'omessa indicazione specifica del tasso usurario e di quello che, invece, avrebbe dovuto essere applicato, con connessa natura esplorativa della C.T.U. richiesta – posto che, a prescindere dalla tipologia di natura della c.t.u. bancaria, la parte che si duole dell'illegittimità dei tassi e/o delle condizioni economiche applicate deve, almeno, indicarle ed allegarle specificatamente –,
invero il T.A.E.G. indicato nel contratto è pari al 10,72% mentre il TAN è pari al 8,96% per il periodo di riferimento, trimestre Ottobre – Dicembre 2012, essendo il contratto stato stipulato in data 03.10.2012, dal quale si evince che per “prestiti personali “ il tasso effettivo globale medio era pari al 11,93% ed il tasso soglia usura era pari al 18,91% ( tasso medio aumentato di un quarto con aggiunta di un margine di ulteriori 4 punti percentuali); di conseguenza, il tasso di interessi corrispettivi, comprensivo delle spese connesse all'erogazione del credito (TAEG),
pagina 3 di 5 applicato dalla Banca è inferiore al tasso soglia usura.
D'altra parte, per granitica giurisprudenza di merito e di legittimità l'ammortamento alla francese, come quello previsto per il contratto oggetto dell'odierno giudizio, per sua natura non comporta anatocismo e non è illegittimo. Invero, il piano di ammortamento a rate costanti non comporta indeterminatezza del tasso, né automatica capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo: nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è via via decrescente.
Considerato che
la quota di interessi viene calcolata esclusivamente sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti, deve parlarsi di interessi semplici e non già di interessi composti. Il meccanismo, quindi, esclude la possibilità che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto finiscano per essere determinati almeno in parte su sé stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (sul punto, v. anche Cass. Sez. I, 11400/2014, secondo cui "la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia").
In relazione, poi, al contestato ammortamento alla francese, da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito il seguente principio di diritto, ovvero “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, proseguendo, peraltro, affermando come il cosiddetto “ammortamento alla francese” “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Al netto dell'assorbente rilievo che precede, nel caso di specie l'opponente, poi, non ha, peraltro, allegato – prima che provato – alcun elemento idoneo a ritenere che il piano di ammortamento specificatamente concordato tra la convenuta e lo stesso sia viziato da anatocismo.
Anche il suddetto profilo di opposizione va, dunque, rigettato.
Infine, a medesime censure si sottopone la – generica e del tutto priva di allegazione specifica – contestazione sulla presunta usurarietà degli interessi moratori che, pertanto, del pari andrà
pagina 4 di 5 rigettata.
Pertanto, la domanda di parte opponente deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nel presente giudizio nei confronti di parte opposta e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, senza, tuttavia, computare l'attività istruttoria, giacché non tenutasi e tenuto conto dei parametri minimi, stante l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1200/2013 emesso in data 26.07.2013 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. condanna e in solido tra di loro, a Parte_1 Parte_2 corrispond l'op persona del Procuratore Controparte_2 speciale e legale rappresentante p.t. le s che liquida in € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025 Il Giudice, Dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG. 4865/2013 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rapp 'avv.to ura ed C.F._2 presso lo studio dell'avv. Aniello Ferrentino, sito in Castel San Giorgio alla via Camillo Alfano n. 40; Parte opponente contro
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberto Rainone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sarno alla via Bracigliano n. 35; Parte opposta Nonché
in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_2
giusto atto di fusione per incorporazione Rep. n. 11878, Racc. n. 6344, P.IVA_2
l 22.06.2021, a rogito del Notaio in virtù del quale, dal Persona_1
19.07.2021 subentra senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporata, rappresentata e difesa in virtù di mandato presente in calce in atti, dall' Avv. Roberto Rainone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sarno alla via Bracigliano n. 35.
Intervenuta/cessionaria del credito
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1200/2013 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 26.07.2013 e notificato in data 20.09.2013.
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE:
• accogliersi l'opposizione proposta stante l'inesistenza del credito nella misura invocata dalla società e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1200/2013 Controparte_3
pagina 1 di 5 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 26.07.2013;
• In via subordinata, in caso di sua conferma, ricalcolare mediante nomina di C.t.u. l'esatto ammontare della somma dovuta;
• condannarsi parte opposta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa;
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA:
• in via preliminare si chiede che si dichiari l'improcedibilità della domanda in virtù del D.L. 21.06.2013 n. 69;
• rigettare l'opposizione confermando integralmente il Decreto ingiuntivo opposto;
• con vittoria di spese di lite da liquidare anche in via equitativa, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 28.10.2013, i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo R.
[...] emesso in data 26.07.2013 e notificato in data 20.09.2013, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore intimava il pagamento, di €. 11.585,06 di cui €. 1.988,49 a titolo di rate scadute e non pagate, €. 9.50,71 a titolo di residuo, dedotti gli interessi e le spese di incasso maturate sulle rate a scadere, €. 62,89 a titolo di interessi di mora maturati sino alla data di decadenza dal beneficio del termine ed €.24,97 a titolo di interessi di mora, maturati sino alla data di decadenza dal beneficio del termine sino al 01.07.2013, quale saldo del contratto di finanziamento appartenente al genere - credito al consumo - n. 202838 erogato in data 03.10.2012 stipulato con la società ggi incorporata nella Controparte_1 Controparte_2
Parte opponente, pertanto, chiedeva, nel merito, accogliersi la proposta opposizione e, quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto, giacché, secondo la propria prospettazione, l'opposta aveva applicato al suddetto contratto un illegittimo piano di ammortamento cd. 'alla francese'; un'illegittima applicazione degli interessi passivi, secondo un illegittimo piano di ammortamento e chiedeva, pertanto di disporre una C.T.U. contabile per verificare la liceità dei tassi applicati.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la confermando con Controparte_1 documentazione allegata in atti, l'effettività di tali rapporti negoziali, impugnando e contestando le dichiarazioni attoree, chiedendone il rigetto perché inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
All' udienza il 16.04.2014 il Giudice assegnava ad entrambe le parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, esperito con esito negativo, come da verbale depositato in atti.
Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 29.10.2014 e dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, ritenendo che le eccezioni sollevate dall'opponente erano da ritenersi generiche e prive di convincenti riscontri documentali utili a contrastare utilmente e pagina 2 di 5 validamente l'assunto di parte opposta e la documentazione da quest'ultima prodotta.
Il procedimento, poi, veniva rinviato per l'esame delle richieste istruttorie, concedendo i termini ex art. 183 co. 6, all'udienza del 22.10.2015, dove non veniva disposto il richiesto accertamento peritale, da parte opponente, giacché esplorativo
Mediante atto ex art. 105 e 111 c.p.c. depositato in data 19.12.2022, interveniva la banca
[...]
n persona del legale rappresentante p.t. quale società incorporante della CP_2 CP_1
[...]
All'udienza del 14.02.2024 le parti rassegnavano le conclusioni (solo da parte opposta) e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sennonché, ritenuto di dover sollevare il contraddittorio processuale in ordine ai contenuti dell'ordinanza del 16.09.2024, il procedimento, per l'effetto, veniva rimesso sul ruolo e fissata l'udienza del 14.12.2024, ove le parti, previe deduzioni, rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per l'incombente, con termini ex art. 190 c.p.c., di cui si giovava, unicamente, l'intervenuta.
∗∗∗
Ciò premesso, innanzitutto, il credito dell'opposta, parte attrice in senso sostanziale, risulta provato dal deposito in atti, del contratto di finanziamento n. 202838, appartenente al genere c.d. credito al consumo sottoscritto dai Sig.ri e in data Parte_1 Parte_2
03.10.2012.
In tale contratto, infatti, erano specificate l'importo capitale erogato, gli interessi richiesti, la decorrenza, il TAN 8,96 % e il TAEG al 10,72%, e l'importo della prima rata, il numero delle rate mensili, gli interessi di mora e il tipo di ammortamento c.d. alla francese. Il contratto in oggetto risulta determinato ed individuato, né risulta contestato da parte dell'ingiunto la sottoscrizione dello stesso né l'effettivo inadempimento parziale. In assenza di contestazioni circonstanziate il credito risulta, sia nell'an che nel quantum, certo, liquido ed esigibile e il suddetto motivo di opposizione generico e infondato.
Venendo, poi, alle eccezioni proposte, infondata è quella di usurarietà degli interessi passivi/moratori applicati. Al netto dell'omessa indicazione specifica del tasso usurario e di quello che, invece, avrebbe dovuto essere applicato, con connessa natura esplorativa della C.T.U. richiesta – posto che, a prescindere dalla tipologia di natura della c.t.u. bancaria, la parte che si duole dell'illegittimità dei tassi e/o delle condizioni economiche applicate deve, almeno, indicarle ed allegarle specificatamente –,
invero il T.A.E.G. indicato nel contratto è pari al 10,72% mentre il TAN è pari al 8,96% per il periodo di riferimento, trimestre Ottobre – Dicembre 2012, essendo il contratto stato stipulato in data 03.10.2012, dal quale si evince che per “prestiti personali “ il tasso effettivo globale medio era pari al 11,93% ed il tasso soglia usura era pari al 18,91% ( tasso medio aumentato di un quarto con aggiunta di un margine di ulteriori 4 punti percentuali); di conseguenza, il tasso di interessi corrispettivi, comprensivo delle spese connesse all'erogazione del credito (TAEG),
pagina 3 di 5 applicato dalla Banca è inferiore al tasso soglia usura.
D'altra parte, per granitica giurisprudenza di merito e di legittimità l'ammortamento alla francese, come quello previsto per il contratto oggetto dell'odierno giudizio, per sua natura non comporta anatocismo e non è illegittimo. Invero, il piano di ammortamento a rate costanti non comporta indeterminatezza del tasso, né automatica capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo: nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è via via decrescente.
Considerato che
la quota di interessi viene calcolata esclusivamente sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti, deve parlarsi di interessi semplici e non già di interessi composti. Il meccanismo, quindi, esclude la possibilità che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto finiscano per essere determinati almeno in parte su sé stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (sul punto, v. anche Cass. Sez. I, 11400/2014, secondo cui "la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia").
In relazione, poi, al contestato ammortamento alla francese, da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito il seguente principio di diritto, ovvero “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, proseguendo, peraltro, affermando come il cosiddetto “ammortamento alla francese” “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Al netto dell'assorbente rilievo che precede, nel caso di specie l'opponente, poi, non ha, peraltro, allegato – prima che provato – alcun elemento idoneo a ritenere che il piano di ammortamento specificatamente concordato tra la convenuta e lo stesso sia viziato da anatocismo.
Anche il suddetto profilo di opposizione va, dunque, rigettato.
Infine, a medesime censure si sottopone la – generica e del tutto priva di allegazione specifica – contestazione sulla presunta usurarietà degli interessi moratori che, pertanto, del pari andrà
pagina 4 di 5 rigettata.
Pertanto, la domanda di parte opponente deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nel presente giudizio nei confronti di parte opposta e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, senza, tuttavia, computare l'attività istruttoria, giacché non tenutasi e tenuto conto dei parametri minimi, stante l'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1200/2013 emesso in data 26.07.2013 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. condanna e in solido tra di loro, a Parte_1 Parte_2 corrispond l'op persona del Procuratore Controparte_2 speciale e legale rappresentante p.t. le s che liquida in € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come di legge.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025 Il Giudice, Dott. Simone Iannone
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