Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1961, n. 83
Articolo 2
Versione
26 marzo 1961
Art. 1.
I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall' articolo 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , sull'ordinamento ospedaliero.
Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
Il medico provinciale puo' disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.
Il riscontro diagnostico e' eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.
Entrata in vigore il 26 marzo 1961
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