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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35342/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Amina Simonetti Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 35342/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EDOARDO Parte_1 C.F._1
ENRICO ARTESE (C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO C.F._2
ILDEFONSO SCHUSTER, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. EDOARDO ENRICO
ARTESE
PARTE ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Per parte attrice Parte_1
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
accertare e dichiarare la proprietà delle quote pari al 55,71% del capitale sociale di in capo a per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Controparte_2 Parte_1
l'effetto,
trasferire le partecipazioni del capitale sociale pari al 55,71% del capitale sociale di
(C.F. , attualmente intestate al Sig. Controparte_3 P.IVA_1 CP_1
al Sig. (C.F. ); con ogni provvedimento
[...] Parte_1 C.F._1 consequenziale
Con vittoria di spese e compensi di causa. pagina 1 di 5 Per parte convenuta - contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa è stata preceduta da una fase cautelare ex art. 670 c.p.c. e 2471-bis c.c. che si è conclusa con l'ordinanza resa da questo Tribunale in data 3 luglio 2023 (confermata in sede di reclamo) con la quale e stato autorizzato a procedere a sequestro giudiziario Parte_1 delle quote pari al 55,71% del capitale sociale di nominando altresì un custode Controparte_2 delle stesse.
nel presente giudizio chiede al Tribunale di accertare la proprietà delle quote Parte_1 pari al 55,71% del capitale sociale di in capo ad esso attore e, Controparte_2 conseguentemente di trasferire, le medesime partecipazioni attualmente intestate in via meramente fiduciaria al signor all'attore . Controparte_1 Parte_1
L'attore ha esposto:
- di essere l'effettivo titolare delle predette partecipazioni, in qualità di fiduciante, sin dalla costituzione della società Controparte_2
- di avere materialmente consegnato il denaro necessario per il versamento di un quarto del capitale sociale, eseguito dall'originario socio nelle mani di , il quale è Controparte_4 divenuto il primo titolare, sempre in via fiduciaria, delle quote litigiose, avendo consegnato la somma ad un altro soggetto, , attuale liquidatore e già socio di minoranza al CP_5
14,29%;
- che nel frattempo, le quote erano passate nella titolarità, sempre fiduciaria, di CP_1 ome espressamente riconosciuto nel negozio stipulato inter partes in data 23
[...] novembre 2021;
- che era rimasto tuttavia inadempiente all'obbligo di retrocedere le Parte_2 quote all'attore, come sollecitato da quest'ultimo.
che nella fase ante causam ha svolto le proprie difese, non si è costituito nel Controparte_1 presente giudizio ed è stato dichiarato contumace, attesa la regolare notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario presso il luogo di residenza del convenuto.
In data 18 giugno 2024 si è svolta la prima udienza.
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
***
Le domande proposte da meritano accoglimento nei limiti di cui infra. Parte_1
L'attore ha documentato:
˃ di aver consegnato in data 9 settembre 2019 nelle mani di la CP_5 somma di 2.500 euro (doc. 7), destinata alla liberazione di una quota del capitale pagina 2 di 5 di Controparte_2
▪ avente ad oggetto servizi di consulenza per la sicurezza delle imprese,
▪ costituita in data 13 settembre 2019, con capitale sociale pari ad euro
10.000,00 sottoscritto: da (inizialmente) nella misura Controparte_4 dell'80%, nella misura del 10% e da Al Jaber Emad nella Persona_1 misura del 10% (cfr. doc. 8 – atto costitutivo, che attesta il versamento dei decimi);
- che nell'agosto 2020 e ottobre 2021 avvenivano cessioni di partecipazioni fra soci e, inoltre, cedeva le proprie quote a sicché oggi Controparte_4 Controparte_1
ora in liquidazione, è partecipata al 55,71% da Controparte_2 Pt_3 al 30% da e al 14,29% da - attuale liquidatore
[...] Persona_1 CP_5
(cfr. doc.
6 - Visura storica);
- che in data 31 novembre 2020 veniva sottoscritto fra e Parte_1 CP_1 un contratto fiduciario (doc. 9), con il quale
[...] Controparte_1 riconosceva:
˃ di essere titolare delle quote della società a titolo fiduciario, Controparte_2
˃ che è il proprietario effettivo delle medesime partecipazioni, Parte_1
˃ inoltre “si impegna a cedere tutte le quote in suo possesso allo stesso
[...] che accetta, nel momento stesso in cui lo stesso lo Parte_1 Parte_1 richieda”;
- che con ripetute comunicazioni inviate in data 24 febbraio 2023 e 16 marzo 2023
[...]
chiedeva a la “retrocessione” delle quote di Parte_1 Controparte_1 maggioranza di (doc. 10 e 11); Controparte_2
- che non ha adempiuto all'obbligazione che si era assunto con la Controparte_1 sottoscrizione del contratto fiduciario.
L'attore, dopo avere ottenuto il sequestro giudiziario delle quote, rappresentanti il 55,71% del capitale sociale di agisce ora in giudizio per ottenere l'intestazione a suo Controparte_2 nome delle medesime, di cui assume essere effettivo proprietario.
In diritto, giova ribadire che con il negozio fiduciario una parte, nella veste di fiduciante, trasferisce ad un'altra, nella qualità di fiduciario, la titolarità di una res, con il vincolo in capo al fiduciario - in virtù del c.d. pactum fiduciae - di ritrasferire lo stesso al fiduciante o ad altro soggetto da lui designato entro un certo termine ovvero al verificarsi di una certa condizione, che comporti il venir meno del rapporto fiduciario.
Il negozio fiduciario determina dunque un'interposizione reale di persona, attraverso la quale l'interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato a tenere un certo comportamento stabilito con il fiduciante.
Il trasferimento ha efficacia reale mentre il patto restitutorio ha forza meramente obbligatoria. La figura qui esaminata si contrappone all'interposizione fittizia realizzata dal negozio simulato, ove per pagina 3 di 5 comune volontà delle parti la titolarità del bene oggetto del contratto permane in capo al simulato alienante.
Come è già stato sottolineato anche in sede cautelare, la prova del pactum fiduciae non soggiace ai limiti della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e seguenti codice civile (cfr. da ultimo Cass.
7179/2022). Tale prova può essere raggiunta pertanto anche mediante ragionamento presuntivo secondo il dettato dell'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 9139/2020). In particolare, il Tribunale si conforma agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo i quali il patto fiduciario che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam, ma ad probationem (cfr. Tribunale Milano, 21.10.20219).
Dall'intestazione fiduciaria scaturisce un obbligo di restituzione soltanto quando si realizzano le condizioni previste dalle parti ovvero, in difetto di specifica previsione, a semplice richiesta del fiduciante: con la precisazione che, nel secondo caso, l'obbligo restitutorio sorge non già al momento dell'intestazione fiduciaria bensì in quello in cui il fiduciante addivenga alla richiesta di trasferimento. Lo scopo perseguito dalle parti con l'intestazione fiduciaria di beni non può normalmente esser utilmente perseguito con un'intestazione solo istantanea, essendo l'interposizione reale destinata a permanere, anche non accompagnata da un esplicito mandato dell'interponente a gestire il bene, sino a quando lo scopo del patto fiduciario non sia stato realizzato.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto, avendo prodotto il negozio fiduciario sottoscritto da entrambe le parti in data 23 novembre 2020 (doc. 9)
e ha allegato l'inadempimento del fiduciario, producendo le ripetute richieste di cessione a suo favore delle quote.
Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio e non ha svolto nessuna difesa.
Dunque, deve essere accertata la sussistenza di un negozio fiduciario intercorso tra l'attore
[...]
ed in forza del quale sussiste in capo a Parte_1 Controparte_1 CP_1
'obbligo di trasferire le partecipazioni di cui è intestatario a favore del fiduciante,
[...] [...]
. Parte_1
La sussistenza dell'obbligo sopra menzionato consente al Tribunale di accogliere la seconda domanda svolta dall'attore di trasferire a suo favore le partecipazioni oggetto di controversia, mediante pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., richiamando la locuzione “trasferire”
l'istituto della esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
In forza dell'art. 2932 c.c., con la presente sentenza le quote rappresentanti il 55,71% del capitale sociale di cui attualmente è intestatario il convenuto Controparte_2 Controparte_1 vengono trasferite in capo all'attore , con efficacia costitutiva. Parte_1
La presente sentenza, in applicazione estensiva dell'art. 2470 primo e secondo comma c.c., secondo l'orientamento del Giudice del Registro delle imprese di Milano, è soggetta a iscrizione al Registro Imprese territorialmente competente. Iscrizione che deve essere eseguita a cura del liquidatore di in liquidazione, ovvero, in caso di inerzia di costui, a cura Controparte_2 dell'attore.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico pagina 4 di 5 del convenuto soccombente previa liquidazione come in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'ammontare indeterminato della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta dall'attore (due fasi cautelari, deposito di soli due atti nel giudizio di merito che ha comportato solo due udienze).
Le spese relative al compenso spettante al custode delle quote in sequestro giudiziario, nominato con l'ordinanza del 3 luglio 2023, vanno poste a carico del convenuto soccombente, previa liquidazione con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 35342/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento delle relative domande dell'attore, accerta la sussistenza di negozio fiduciario intercorso tra l'attore e negozio Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto la intestazione fiduciaria delle quote rappresentanti il 55,71% del capitale sociale , con obbligo di trasferimento delle Controparte_3 stesse all' su sua richiesta, così come accerta l'inadempimento di tale Parte_1 obbligo da parte di CP_1
2. conseguentemente, visto l'art. 2932 c.c., trasferisce dall'attuale titolare, il convenuto le quote rappresentanti il 55,71% del capitale sociale Controparte_1 [...]
(P. IVA n. ) all'attore , Controparte_3 P.IVA_1 Parte_1 disponendo l'iscrizione del presente dispositivo nel Registro delle imprese, a cura del liquidatore di in liquidazione, ovvero, in caso di inerzia di costui, a Controparte_2 cura dell'attore;
3. condanna il convenuto a rifondere a favore di parte attrice le spese Controparte_1 legali anche delle fasi ante causam, che si liquidano in euro 518,00 per esborsi, euro
15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese relative al compenso dovuto al custode avv. a carico Controparte_6 del convenuto Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Amina Simonetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Amina Simonetti Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 35342/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EDOARDO Parte_1 C.F._1
ENRICO ARTESE (C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO C.F._2
ILDEFONSO SCHUSTER, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. EDOARDO ENRICO
ARTESE
PARTE ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Per parte attrice Parte_1
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
accertare e dichiarare la proprietà delle quote pari al 55,71% del capitale sociale di in capo a per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Controparte_2 Parte_1
l'effetto,
trasferire le partecipazioni del capitale sociale pari al 55,71% del capitale sociale di
(C.F. , attualmente intestate al Sig. Controparte_3 P.IVA_1 CP_1
al Sig. (C.F. ); con ogni provvedimento
[...] Parte_1 C.F._1 consequenziale
Con vittoria di spese e compensi di causa. pagina 1 di 5 Per parte convenuta - contumace Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa è stata preceduta da una fase cautelare ex art. 670 c.p.c. e 2471-bis c.c. che si è conclusa con l'ordinanza resa da questo Tribunale in data 3 luglio 2023 (confermata in sede di reclamo) con la quale e stato autorizzato a procedere a sequestro giudiziario Parte_1 delle quote pari al 55,71% del capitale sociale di nominando altresì un custode Controparte_2 delle stesse.
nel presente giudizio chiede al Tribunale di accertare la proprietà delle quote Parte_1 pari al 55,71% del capitale sociale di in capo ad esso attore e, Controparte_2 conseguentemente di trasferire, le medesime partecipazioni attualmente intestate in via meramente fiduciaria al signor all'attore . Controparte_1 Parte_1
L'attore ha esposto:
- di essere l'effettivo titolare delle predette partecipazioni, in qualità di fiduciante, sin dalla costituzione della società Controparte_2
- di avere materialmente consegnato il denaro necessario per il versamento di un quarto del capitale sociale, eseguito dall'originario socio nelle mani di , il quale è Controparte_4 divenuto il primo titolare, sempre in via fiduciaria, delle quote litigiose, avendo consegnato la somma ad un altro soggetto, , attuale liquidatore e già socio di minoranza al CP_5
14,29%;
- che nel frattempo, le quote erano passate nella titolarità, sempre fiduciaria, di CP_1 ome espressamente riconosciuto nel negozio stipulato inter partes in data 23
[...] novembre 2021;
- che era rimasto tuttavia inadempiente all'obbligo di retrocedere le Parte_2 quote all'attore, come sollecitato da quest'ultimo.
che nella fase ante causam ha svolto le proprie difese, non si è costituito nel Controparte_1 presente giudizio ed è stato dichiarato contumace, attesa la regolare notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario presso il luogo di residenza del convenuto.
In data 18 giugno 2024 si è svolta la prima udienza.
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
***
Le domande proposte da meritano accoglimento nei limiti di cui infra. Parte_1
L'attore ha documentato:
˃ di aver consegnato in data 9 settembre 2019 nelle mani di la CP_5 somma di 2.500 euro (doc. 7), destinata alla liberazione di una quota del capitale pagina 2 di 5 di Controparte_2
▪ avente ad oggetto servizi di consulenza per la sicurezza delle imprese,
▪ costituita in data 13 settembre 2019, con capitale sociale pari ad euro
10.000,00 sottoscritto: da (inizialmente) nella misura Controparte_4 dell'80%, nella misura del 10% e da Al Jaber Emad nella Persona_1 misura del 10% (cfr. doc. 8 – atto costitutivo, che attesta il versamento dei decimi);
- che nell'agosto 2020 e ottobre 2021 avvenivano cessioni di partecipazioni fra soci e, inoltre, cedeva le proprie quote a sicché oggi Controparte_4 Controparte_1
ora in liquidazione, è partecipata al 55,71% da Controparte_2 Pt_3 al 30% da e al 14,29% da - attuale liquidatore
[...] Persona_1 CP_5
(cfr. doc.
6 - Visura storica);
- che in data 31 novembre 2020 veniva sottoscritto fra e Parte_1 CP_1 un contratto fiduciario (doc. 9), con il quale
[...] Controparte_1 riconosceva:
˃ di essere titolare delle quote della società a titolo fiduciario, Controparte_2
˃ che è il proprietario effettivo delle medesime partecipazioni, Parte_1
˃ inoltre “si impegna a cedere tutte le quote in suo possesso allo stesso
[...] che accetta, nel momento stesso in cui lo stesso lo Parte_1 Parte_1 richieda”;
- che con ripetute comunicazioni inviate in data 24 febbraio 2023 e 16 marzo 2023
[...]
chiedeva a la “retrocessione” delle quote di Parte_1 Controparte_1 maggioranza di (doc. 10 e 11); Controparte_2
- che non ha adempiuto all'obbligazione che si era assunto con la Controparte_1 sottoscrizione del contratto fiduciario.
L'attore, dopo avere ottenuto il sequestro giudiziario delle quote, rappresentanti il 55,71% del capitale sociale di agisce ora in giudizio per ottenere l'intestazione a suo Controparte_2 nome delle medesime, di cui assume essere effettivo proprietario.
In diritto, giova ribadire che con il negozio fiduciario una parte, nella veste di fiduciante, trasferisce ad un'altra, nella qualità di fiduciario, la titolarità di una res, con il vincolo in capo al fiduciario - in virtù del c.d. pactum fiduciae - di ritrasferire lo stesso al fiduciante o ad altro soggetto da lui designato entro un certo termine ovvero al verificarsi di una certa condizione, che comporti il venir meno del rapporto fiduciario.
Il negozio fiduciario determina dunque un'interposizione reale di persona, attraverso la quale l'interposto acquista la titolarità della res, pur essendo obbligato a tenere un certo comportamento stabilito con il fiduciante.
Il trasferimento ha efficacia reale mentre il patto restitutorio ha forza meramente obbligatoria. La figura qui esaminata si contrappone all'interposizione fittizia realizzata dal negozio simulato, ove per pagina 3 di 5 comune volontà delle parti la titolarità del bene oggetto del contratto permane in capo al simulato alienante.
Come è già stato sottolineato anche in sede cautelare, la prova del pactum fiduciae non soggiace ai limiti della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e seguenti codice civile (cfr. da ultimo Cass.
7179/2022). Tale prova può essere raggiunta pertanto anche mediante ragionamento presuntivo secondo il dettato dell'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 9139/2020). In particolare, il Tribunale si conforma agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo i quali il patto fiduciario che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam, ma ad probationem (cfr. Tribunale Milano, 21.10.20219).
Dall'intestazione fiduciaria scaturisce un obbligo di restituzione soltanto quando si realizzano le condizioni previste dalle parti ovvero, in difetto di specifica previsione, a semplice richiesta del fiduciante: con la precisazione che, nel secondo caso, l'obbligo restitutorio sorge non già al momento dell'intestazione fiduciaria bensì in quello in cui il fiduciante addivenga alla richiesta di trasferimento. Lo scopo perseguito dalle parti con l'intestazione fiduciaria di beni non può normalmente esser utilmente perseguito con un'intestazione solo istantanea, essendo l'interposizione reale destinata a permanere, anche non accompagnata da un esplicito mandato dell'interponente a gestire il bene, sino a quando lo scopo del patto fiduciario non sia stato realizzato.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto, avendo prodotto il negozio fiduciario sottoscritto da entrambe le parti in data 23 novembre 2020 (doc. 9)
e ha allegato l'inadempimento del fiduciario, producendo le ripetute richieste di cessione a suo favore delle quote.
Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio e non ha svolto nessuna difesa.
Dunque, deve essere accertata la sussistenza di un negozio fiduciario intercorso tra l'attore
[...]
ed in forza del quale sussiste in capo a Parte_1 Controparte_1 CP_1
'obbligo di trasferire le partecipazioni di cui è intestatario a favore del fiduciante,
[...] [...]
. Parte_1
La sussistenza dell'obbligo sopra menzionato consente al Tribunale di accogliere la seconda domanda svolta dall'attore di trasferire a suo favore le partecipazioni oggetto di controversia, mediante pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., richiamando la locuzione “trasferire”
l'istituto della esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
In forza dell'art. 2932 c.c., con la presente sentenza le quote rappresentanti il 55,71% del capitale sociale di cui attualmente è intestatario il convenuto Controparte_2 Controparte_1 vengono trasferite in capo all'attore , con efficacia costitutiva. Parte_1
La presente sentenza, in applicazione estensiva dell'art. 2470 primo e secondo comma c.c., secondo l'orientamento del Giudice del Registro delle imprese di Milano, è soggetta a iscrizione al Registro Imprese territorialmente competente. Iscrizione che deve essere eseguita a cura del liquidatore di in liquidazione, ovvero, in caso di inerzia di costui, a cura Controparte_2 dell'attore.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico pagina 4 di 5 del convenuto soccombente previa liquidazione come in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'ammontare indeterminato della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta dall'attore (due fasi cautelari, deposito di soli due atti nel giudizio di merito che ha comportato solo due udienze).
Le spese relative al compenso spettante al custode delle quote in sequestro giudiziario, nominato con l'ordinanza del 3 luglio 2023, vanno poste a carico del convenuto soccombente, previa liquidazione con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 35342/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento delle relative domande dell'attore, accerta la sussistenza di negozio fiduciario intercorso tra l'attore e negozio Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto la intestazione fiduciaria delle quote rappresentanti il 55,71% del capitale sociale , con obbligo di trasferimento delle Controparte_3 stesse all' su sua richiesta, così come accerta l'inadempimento di tale Parte_1 obbligo da parte di CP_1
2. conseguentemente, visto l'art. 2932 c.c., trasferisce dall'attuale titolare, il convenuto le quote rappresentanti il 55,71% del capitale sociale Controparte_1 [...]
(P. IVA n. ) all'attore , Controparte_3 P.IVA_1 Parte_1 disponendo l'iscrizione del presente dispositivo nel Registro delle imprese, a cura del liquidatore di in liquidazione, ovvero, in caso di inerzia di costui, a Controparte_2 cura dell'attore;
3. condanna il convenuto a rifondere a favore di parte attrice le spese Controparte_1 legali anche delle fasi ante causam, che si liquidano in euro 518,00 per esborsi, euro
15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese relative al compenso dovuto al custode avv. a carico Controparte_6 del convenuto Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Amina Simonetti
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