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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2048/2024 promossa da:
IA LÉ AP, argentina, nata nella Città di Buenos Aires, il 07 maggio 1999, titolare del documento nazionale d'identità numero , residente in [...], piano 5°, NumeroD_1 appartamento 12, Città di Buenos Aires;
AR IN AP, argentina, nata nella Città di
Buenos Aires, il 04 marzo 1997, titolare del documento nazionale d'identità numero , NumeroD_2 residente in [...], piano 5°, appartamento 12, Città di Buenos Aires;
RI NA
ER, argentina, nata nella Città di Buenos Aires, il 25 giugno 1977, titolare del documento nazionale d'identità numero , residente in [...], piano 5°, appartamento 12, NumeroD_3
Città di Buenos Aires;
EV MA ER, argentina, nata nella Città di Buenos Aires, il 21 settembre 1975, titolare del documento nazionale d'identità numero , residente in [...]
Olaguer y Feliu 1623, Olivos, distretto di Vicente López, provincia di Buenos Aires;
MA
IA ER, argentina, nata nella Città di Buenos Aires, il 19 luglio 1980, titolare del documento nazionale d'identità numero , residente in [...]909, piano 2°, NumeroD_5 appartamento B, Martínez, distretto di San Isidro, provincia di Buenos Aires, in nome proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito AB AN
RO, nato a [...] il [...]) sui propri figli minori HE AB
RO ER, argentina, nata nella provincia di Buenos Alres, il 06 gennaio 2012, titolare del documento nazionale d'identità numero e UÍ MI RO ER, NumeroD_6 argentino, nato nella provincia di Buenos Aires, il 14 maggio 2014, titolare del documento nazionale
1 d'identità numero , entrambi residenti in [...]909, piano 2°, appartamento B, NumeroD_7
Martínez, distretto di San Isidro, provincia di Buenos Aires;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio
Maragucci (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito C.F._1 in Monza, alla Via Marsala n. 21, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI AL (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - GI AL P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di GI AL.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano SA RE nato a [...]
RA, comune in provincia di GI AL (RC), il 14.01.1905 da US RE e CA
NN (cfr. doc. in atti n. 1) il quale era emigrato in Argentina ove in data 26.10.1946 aveva sposato
EO AR AL (cfr. doc. in atti n. 1). Dalla loro unione matrimoniale era nato in [...] in data [...] il figlio JO BE RE (cfr. doc. in atti n. 2, da pag. 31). L'avo italiano una volta emigrato in Argentina, era morto in data 04.03.1983 (cfr. doc. in atti n. 1, da pag. 13) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1b).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di JO BE RE:
- egli contraeva matrimonio con IA AB ER in data 11.03.1975 (cfr. doc. in atti n. 2, da pag. 1) e dalla loro unione coniugale nascevano le odierne ricorrenti MA IA RE il
19.07.1980 (cfr. doc. in atti n. 3A), RI NA RE il 25.06.1977 (cfr. doc. in atti n. 3B) e
EV MA RE il 21.09.1975 (cfr. doc. in atti n. 3C);
- dal matrimonio tra MA IA ER e AB AN RO, avvenuto in data
2 07.04.2006 (cfr. doc. in atti n. 3A), sono nati gli odierni ricorrenti OA MI RO
ER il 14.05.2014 (cfr. doc. in atti n. 3A1) e HE AB RO ER il
06.01.2012 (cfr. doc. in atti n. 3A2);
- dall'unione tra RI NA ER e IAno BA AP sono nate le odierne ricorrenti IA LÉ AP il 07.05.1999 (cfr. doc. in atti n. 3B1) e AR IN
AP il 04.03.1997 (cfr. doc. in atti n. 3B2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI AL, si costituiva in giudizio in data
07.02.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il Ministero resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli, con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06.03.2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv. Federica
Barillà per delega dell'avv. Silvio Maragucci, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore impugnava e contestava quanto dedotto dalla parte avversaria, insistendo sulle proprie conclusioni e facendo, altresì, presente di aver depositato un video che dimostra l'impossibilità di prenotare l'appuntamento al Consolato. Il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di GI
AL, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
3 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di GI AL.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'Interno e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga
4 all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato argentino.
Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso la rappresentanza diplomatica in Argentina avendo la stessa “interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana”, allegando al presente ricorso la prova dei tentativi di prenotazione effettuati da uno dei ricorrenti sul portale telematico consolare-servizio PRENOT@MI del Consolato Generale
d'Italia a Buenos Aires - Argentina al fine di potere formalizzare la fissazione di una data utile per la convocazione (cfr. doc. in atti n. 4 - screenshot di accessi alla piattaforma) e la risposta automatica del portale in cui si legge: “Sorry, all appointments for this service are currently booked. Plese check again tomorrow for cancellations or new appointments” (Mi dispiace, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono tutti prenotati al momento. Invitiamo a provare nuovamente domani per
5 cancellazioni o appuntamenti nuovi).
In epoca recente, ad integrazione della documentazione già depositata, gli odierni ricorrenti hanno depositato la prova video della impossibilità a prenotare un appuntamento, con accesso avvenuto in data 19.02.2025 (cfr. doc. in atti).
Pertanto, è di tutta evidenza come la competente autorità consolare del Consolato Generale d'Italia a
Buenos Aires - Argentina non sia stata in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica della cittadinanza, né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa.
Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
Ministero.
Ciò detto, quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
6 “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano SA RE ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data del suo matrimonio con
EO AR BE, avvenuto in data 26.10.1946 e, dunque, risulta sfornita di prova la circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
- Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano
SA RE nato a [...] il [...] da US RE e da CA NN (cfr. doc. in atti n. 1) ha trasmesso la cittadinanza al figlio JO BE RE nato il 19.07.1947 (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 31) che, sposatosi con IA AB BE in data 11.03.1975 (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 1) ha generato i figli – odierni ricorrenti – MA IA RE nata in [...]
19.07.1980 (cfr. doc. in atti n. 3A), RI NA RE nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3B) e EV MA RE nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3C). Dal successivo matrimonio di MA IA ER con AB AN RO, avvenuto in data
07.04.2006 (cfr. doc. in atti n. 3A), sono nati i figli - odierni ricorrenti - OA MI
RO ER il 14.05.2014 (cfr. doc. in atti n. 3A1) e HE AB RO
ER il 06.01.2012 (cfr. doc. in atti n. 3A2). Dall'unione tra RI NA ER e IAno
BA AP sono nate le figlie - odierne ricorrenti -IA LÉ AP il 07.05.1999
(cfr. doc. in atti n. 3B1) e AR IN AP il 04.03.1997 (cfr. doc. in atti n. 3B2).
Successivamente, SA RE moriva in Argentina il 04.03.1983 senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. 0375421 rilasciato in data 22.10.2021 dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue:
7 “Certifico che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori ai 16 anni di età, e gli argentini naturalizzati dai 18 anni di età, non si trova registrato fino alla data odierna il Sig. ER, SA nato il giorno 14 Gennaio 1905 in
ITALIA – GI AL – AG RA. Deceduto”. (cfr. doc. in atti n. 1b).
Pertanto, in quanto italiano, SA RE trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Ministero dell'Interno né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI AL, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti IA LÉ AP, nata nella Città di Buenos Aires (Argentina) il 07 maggio 1999; AR IN AP, nata nella
Città di Buenos Aires (Argentina) il 04 marzo 1997; RI NA ER, nata nella Città di
Buenos Aires (Argentina) il 25 giugno 1977; EV MA ER, nata nella Città di Buenos
Aires (Argentina) il 21 settembre 1975; MA IA ER, nata nella Città di Buenos Aires
(Argentina) il 19 luglio 1980, in proprio ed anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito AB AN RO) sui propri figli minori HE
AB RO ER, nata nella provincia di Buenos Aires (Argentina) il 06 gennaio 2012
e UÍ MI RO ER, nato nella provincia di Buenos Aires (Argentina) il 14 maggio 2014, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in GI AL, 05.04.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2048/2024 promossa da:
IA LÉ AP, argentina, nata nella Città di Buenos Aires, il 07 maggio 1999, titolare del documento nazionale d'identità numero , residente in [...], piano 5°, NumeroD_1 appartamento 12, Città di Buenos Aires;
AR IN AP, argentina, nata nella Città di
Buenos Aires, il 04 marzo 1997, titolare del documento nazionale d'identità numero , NumeroD_2 residente in [...], piano 5°, appartamento 12, Città di Buenos Aires;
RI NA
ER, argentina, nata nella Città di Buenos Aires, il 25 giugno 1977, titolare del documento nazionale d'identità numero , residente in [...], piano 5°, appartamento 12, NumeroD_3
Città di Buenos Aires;
EV MA ER, argentina, nata nella Città di Buenos Aires, il 21 settembre 1975, titolare del documento nazionale d'identità numero , residente in [...]
Olaguer y Feliu 1623, Olivos, distretto di Vicente López, provincia di Buenos Aires;
MA
IA ER, argentina, nata nella Città di Buenos Aires, il 19 luglio 1980, titolare del documento nazionale d'identità numero , residente in [...]909, piano 2°, NumeroD_5 appartamento B, Martínez, distretto di San Isidro, provincia di Buenos Aires, in nome proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito AB AN
RO, nato a [...] il [...]) sui propri figli minori HE AB
RO ER, argentina, nata nella provincia di Buenos Alres, il 06 gennaio 2012, titolare del documento nazionale d'identità numero e UÍ MI RO ER, NumeroD_6 argentino, nato nella provincia di Buenos Aires, il 14 maggio 2014, titolare del documento nazionale
1 d'identità numero , entrambi residenti in [...]909, piano 2°, appartamento B, NumeroD_7
Martínez, distretto di San Isidro, provincia di Buenos Aires;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio
Maragucci (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito C.F._1 in Monza, alla Via Marsala n. 21, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI AL (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - GI AL P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di GI AL.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano SA RE nato a [...]
RA, comune in provincia di GI AL (RC), il 14.01.1905 da US RE e CA
NN (cfr. doc. in atti n. 1) il quale era emigrato in Argentina ove in data 26.10.1946 aveva sposato
EO AR AL (cfr. doc. in atti n. 1). Dalla loro unione matrimoniale era nato in [...] in data [...] il figlio JO BE RE (cfr. doc. in atti n. 2, da pag. 31). L'avo italiano una volta emigrato in Argentina, era morto in data 04.03.1983 (cfr. doc. in atti n. 1, da pag. 13) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1b).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di JO BE RE:
- egli contraeva matrimonio con IA AB ER in data 11.03.1975 (cfr. doc. in atti n. 2, da pag. 1) e dalla loro unione coniugale nascevano le odierne ricorrenti MA IA RE il
19.07.1980 (cfr. doc. in atti n. 3A), RI NA RE il 25.06.1977 (cfr. doc. in atti n. 3B) e
EV MA RE il 21.09.1975 (cfr. doc. in atti n. 3C);
- dal matrimonio tra MA IA ER e AB AN RO, avvenuto in data
2 07.04.2006 (cfr. doc. in atti n. 3A), sono nati gli odierni ricorrenti OA MI RO
ER il 14.05.2014 (cfr. doc. in atti n. 3A1) e HE AB RO ER il
06.01.2012 (cfr. doc. in atti n. 3A2);
- dall'unione tra RI NA ER e IAno BA AP sono nate le odierne ricorrenti IA LÉ AP il 07.05.1999 (cfr. doc. in atti n. 3B1) e AR IN
AP il 04.03.1997 (cfr. doc. in atti n. 3B2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI AL, si costituiva in giudizio in data
07.02.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il Ministero resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli, con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06.03.2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv. Federica
Barillà per delega dell'avv. Silvio Maragucci, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore impugnava e contestava quanto dedotto dalla parte avversaria, insistendo sulle proprie conclusioni e facendo, altresì, presente di aver depositato un video che dimostra l'impossibilità di prenotare l'appuntamento al Consolato. Il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di GI
AL, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
3 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di GI AL.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'Interno e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga
4 all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato argentino.
Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso la rappresentanza diplomatica in Argentina avendo la stessa “interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per l'avvio di tali pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana”, allegando al presente ricorso la prova dei tentativi di prenotazione effettuati da uno dei ricorrenti sul portale telematico consolare-servizio PRENOT@MI del Consolato Generale
d'Italia a Buenos Aires - Argentina al fine di potere formalizzare la fissazione di una data utile per la convocazione (cfr. doc. in atti n. 4 - screenshot di accessi alla piattaforma) e la risposta automatica del portale in cui si legge: “Sorry, all appointments for this service are currently booked. Plese check again tomorrow for cancellations or new appointments” (Mi dispiace, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono tutti prenotati al momento. Invitiamo a provare nuovamente domani per
5 cancellazioni o appuntamenti nuovi).
In epoca recente, ad integrazione della documentazione già depositata, gli odierni ricorrenti hanno depositato la prova video della impossibilità a prenotare un appuntamento, con accesso avvenuto in data 19.02.2025 (cfr. doc. in atti).
Pertanto, è di tutta evidenza come la competente autorità consolare del Consolato Generale d'Italia a
Buenos Aires - Argentina non sia stata in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica della cittadinanza, né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa.
Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
Ministero.
Ciò detto, quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
6 “La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano SA RE ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data del suo matrimonio con
EO AR BE, avvenuto in data 26.10.1946 e, dunque, risulta sfornita di prova la circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
- Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano
SA RE nato a [...] il [...] da US RE e da CA NN (cfr. doc. in atti n. 1) ha trasmesso la cittadinanza al figlio JO BE RE nato il 19.07.1947 (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 31) che, sposatosi con IA AB BE in data 11.03.1975 (cfr. doc. in atti n. 2 da pag. 1) ha generato i figli – odierni ricorrenti – MA IA RE nata in [...]
19.07.1980 (cfr. doc. in atti n. 3A), RI NA RE nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3B) e EV MA RE nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3C). Dal successivo matrimonio di MA IA ER con AB AN RO, avvenuto in data
07.04.2006 (cfr. doc. in atti n. 3A), sono nati i figli - odierni ricorrenti - OA MI
RO ER il 14.05.2014 (cfr. doc. in atti n. 3A1) e HE AB RO
ER il 06.01.2012 (cfr. doc. in atti n. 3A2). Dall'unione tra RI NA ER e IAno
BA AP sono nate le figlie - odierne ricorrenti -IA LÉ AP il 07.05.1999
(cfr. doc. in atti n. 3B1) e AR IN AP il 04.03.1997 (cfr. doc. in atti n. 3B2).
Successivamente, SA RE moriva in Argentina il 04.03.1983 senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. 0375421 rilasciato in data 22.10.2021 dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue:
7 “Certifico che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori ai 16 anni di età, e gli argentini naturalizzati dai 18 anni di età, non si trova registrato fino alla data odierna il Sig. ER, SA nato il giorno 14 Gennaio 1905 in
ITALIA – GI AL – AG RA. Deceduto”. (cfr. doc. in atti n. 1b).
Pertanto, in quanto italiano, SA RE trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Ministero dell'Interno né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI AL, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti IA LÉ AP, nata nella Città di Buenos Aires (Argentina) il 07 maggio 1999; AR IN AP, nata nella
Città di Buenos Aires (Argentina) il 04 marzo 1997; RI NA ER, nata nella Città di
Buenos Aires (Argentina) il 25 giugno 1977; EV MA ER, nata nella Città di Buenos
Aires (Argentina) il 21 settembre 1975; MA IA ER, nata nella Città di Buenos Aires
(Argentina) il 19 luglio 1980, in proprio ed anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito AB AN RO) sui propri figli minori HE
AB RO ER, nata nella provincia di Buenos Aires (Argentina) il 06 gennaio 2012
e UÍ MI RO ER, nato nella provincia di Buenos Aires (Argentina) il 14 maggio 2014, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in GI AL, 05.04.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
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