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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2850/2022
vertente tra
Parte_1
(avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO)
Parte appellante contro
[...]
Controparte_1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5384/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 7.6.2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da il quale, Parte_1 premesso di aver presentato in data 20.9.2019 domanda di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lvo 503/92, aveva convenuto in giudizio l' assumendo l'illegittimità del diniego della CP_1 domanda, fondato sull'inapplicabilità dell'istituto ai lavoratori autonomi quali il ricorrente, e chiedendo la condanna dell' alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata a far data CP_1 dalla domanda amministrativa del 20.9.2019. Avverso detta sentenza propone appello il chiedendo la riforma integrale della sentenza Pt_1 con l'accoglimento dell'originaria domanda ed il favore delle spese di lite.
L' si costituisce resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°
Il Tribunale ha così motivato il rigetto del ricorso:
“Ai sensi dell'art. 1 comma 1 D.lvo 503/92 “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”. Il successivo comma 8 prevede che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. Appare chiaro che l'art. 1 disciplina l'istituto della pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti privati, iscritti al FPLD. Sicchè l'inserimento del comma 8 nell'ambito dell'art. 1, riservato si ripete ai lavoratori dipendenti privati, induce a ritenere che l'istituto della pensione di vecchiaia anticipata per motivi di invalidità sia applicabile solo a tale categoria di lavoratori o, più correttamente: ai lavoratori che, oltre ai requisiti anagrafici, possano vantare almeno 20 anni di contribuzione nel FPLD. Non appare convincente l'isolato precedente citato dal ricorrente che motiva la ritenuta applicabilità dell'istituto per cui è causa anche ai lavoratori che vantano almeno 20 anni di contribuzione in fondi diversi dal FPLD, sulla scorta della parificazione dell'età pensionabile per i lavoratori dipendenti e gli autonomi, senza tuttavia dar conto del chiaro tenore dell'art. 1 D.lvo
503/92”.
L'appellante, con unico articolato motivo, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata richiamando il già invocato precedente del Tribunale di Roma n. 5047/16 sulla giuridica parificazione, ex D.Lgs 503-92 e L. 724/94, dell'età utile per il pensionamento di vecchiaia per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi, conformemente alle norme costituzionali che prevedono parità di diritti per i lavoratori, ed altresì rappresentando che, per una domanda del tutto analoga a quella in oggetto, il Tribunale di Roma (sez. lavoro R.G. 41174/2018), aveva ritenuto opportuno disporre la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare le condizioni di inabilità al fine del diritto alla pensione anticipata.
L'appello è infondato.
Sulla questione qui controversa è intervenuta la pronuncia di questa stessa Corte, n. 3688/2023 del
14/11/2023, che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc:
“……Ai sensi del D.lgs. n. 503/1992, art. 1, comma 1, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”.
La tabella A aumentava gradualmente l'età pensionabile dei lavoratori dipendenti fino al compimento dei 60 anni di età se donne e 65 anni di età se uomini, come già era previsto per il pensionamento dei lavoratori autonomi. Al comma 7 è previsto inoltre che “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Il successivo comma 8 dispone che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art. 2 fissa, invece, il requisito contributivo per il diritto alla prestazione stabilendo che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Dall'esame di tali disposizioni appare chiaro che l'inserimento del comma 8 nell'ambito dell'art.
1 - che disciplina l'istituto della pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti privati iscritti al
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – induce a ritenere che l'istituto della pensione di anticipata per motivi di invalidità sia applicabile solo a tale categoria di lavoratori e, in particolare, ai lavoratori che, oltre ai requisiti anagrafici, possano vantare almeno 20 anni di contribuzione nel
FPLD.
Il legislatore ha voluto tutelare, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, gli invalidi in misura non inferiore all'80% ai quali non si applicano le norme che prevedono l'innalzamento graduale dell'età pensionabile da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne, per le pensioni liquidate nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Per tali soggetti l'età pensionabile resta, quindi, ancora stabilita a 55 anni, per le donne, e a 60 anni per gli uomini.
E tale assunto sarebbe confermato non solo dal fatto che l'elevazione dei limiti di età poteva essere previsto solo per i lavoratori dipendenti, dato che per i lavoratori autonomi era già previsto il requisito anagrafico di 60 anni di età se donne e di 65 anni di età se uomini, ma anche dall'ulteriore circostanza che la pensione di vecchiaia anticipata non è una pensione diretta di invalidità bensì una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503/1992, e non comporta lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984 (Cass. n. 11750/2015; n. 29191/2018; n. 24363/2019; n. 31001/2019).
Alla luce di tali considerazioni, non appare fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/1992, prospettata da parte appellante nelle note autorizzate depositate in data 15.9.2023, con riferimento agli artt. 3, 38, comma 2, e 117, comma 1, Cost. Essendo i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti categorie non assimilabili tra loro, si giustifica una normativa che preveda tutele previdenziali differenziate (art. 3 Cost.). I lavoratori autonomi invalidi civili hanno, inoltre, la possibilità di ottenere, a partire dai 63 anni di età, l'APe Sociale, e coloro che hanno un'accertata, assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa possono richiedere la pensione di inabilità (art. 38, comma 2, Cost.)….”.
Gli stessi principi hanno trovato recente conferma nella sentenza della stessa Corte n. 1896/2024 del
20/05/2024. L'appello va dunque respinto.
Le spese sono irripetibili.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del grado.
-Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 14/01/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste