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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Giudice Tutelare CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18892/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MINA ANDREA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, in qualità di Ufficiale del Governo (c.f. Controparte_1
), con l'avv. dello Stato LODICO FABRIZIO P.IVA_1
RESISTENTE
, in qualità di Autorità Sanitaria Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: impugnazione dell'ordinanza sindacale applicativa del trattamento sanitario obbligatorio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- In accoglimento della domanda proposta, dichiarare nulle ed illegittime le ordinanze sindacali nn. 29/2024 e
31/2024 del Sindaco del comune di Gavardo (BS), nella sua qualità di Autorità Sanitaria e di Ufficiale di
Governo e dei provvedimenti di convalida emessi dal Giudice Tutelare in servizio presso Codesto Tribunale nei confronti della sig.ra . Parte_1
- integrale rifusione delle spese di lite.
Per parte resistente (in qualità di Ufficiale del Governo):
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sindaco del Comune di quale CP_1
Ufficiale del Governo con conseguente nullità della notifica del ricorso;
pagina 1 di 3 - nel merito, rigettare il ricorso per infondatezza dei motivi di parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 30.08.2024 veniva notificata al Sindaco del di la proposta della dott.ssa CP_1 CP_1 [...]
– convalidata dalla dott.ssa – di effettuare un trattamento sanitario Parte_2 Persona_1 obbligatorio in regime ospedaliero nei confronti di . Il medesimo giorno, il Parte_1
Sindaco adottava l'ordinanza n. 29/2024 con cui disponeva il predetto trattamento, per la durata massima di sette giorni, presso l'Ospedale di . Il 31.08.2024 il Giudice Tutelare presso il CP_1
Tribunale di BR, appurato il rispetto della procedura, nonché la ricorrenza dei presupposti sostanziali della misura, convalidava con decreto l'ordinanza sindacale. Stante la necessità di proseguire le cure oltre il settimo giorno, allo spirare del termine veniva avanzata dalla struttura sanitaria richiesta di proroga del trattamento. Tale richiesta veniva concessa dal Sindaco del Comune di il 06.09.2024 con ordinanza n. 31/2024, convalidata, poi, dal Giudice Tutelare con decreto il CP_1 giorno seguente.
L'08.10.2024 proponeva ricorso - ex art. 35 ultimi commi l. 833/1978 - Parte_1 avverso le predette ordinanze sindacali convalidate dal Giudice Tutelare.
Il Sindaco del Comune di , in qualità di Ufficiale di Governo, si costituiva ritualmente in CP_1 giudizio il 17.10.2025. Non si costituiva, per contro, in qualità di Autorità Sanitaria e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 28.01.2025.
Alla medesima udienza, si riteneva opportuno rinviare il procedimento stante il pendente giudizio di legittimità costituzionale su identica questione.
All'udienza del 17.06.2025 le parti concludevano in conformità alle trascritte conclusioni.
***
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Sindaco di nella sua qualità di Ufficiale del Governo. Non sussistono ragioni contrarie per disporre CP_1 difformemente dall'ormai costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “il ricorso di chi è sottoposto al TSO, e di chiunque vi ha interesse, avverso il provvedimento che lo dispone dev'essere proposto nei confronti del Sindaco non già nella qualità di rappresentante del il quale è estraneo alla CP_1 procedura, ma di ufficiale di governo e cioè di organo diretto dello Stato e, di conseguenza, la notifica dev'essere effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato” (Cass. Civ., sez. I, 13/02/2020, n.
3660).
Nel merito, la domanda merita accoglimento.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76/2025, depositata il 30.05.2025, ha dichiarato l'illegittimità
pagina 2 di 3 costituzionale dell'art. 35 l. 833/1978 - per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. - nelle parti in cui non prevede che l'ordinanza sindacale che dispone la misura sia comunicata al soggetto interessato
(comma 1), che il Giudice Tutelare debba sentire quest'ultimo (comma 2) e che il decreto di convalida del medesimo Giudice debba essere a lui notificato (comma 2).
Alla luce di tale pronuncia, non può che dichiararsi l'illegittimità delle ordinanze sindacali impugnate, nonché, in via consequenziale, dei decreti che ne hanno disposto la convalida, in quanto la ricorrente non ha ricevuto comunicazione delle ordinanze sindacali (né di quella genetica né della proroga del trattamento), non è stata sentita dal Giudice Tutelare prima che questi convalidasse il trattamento e non le sono stati notificati i decreti che hanno convalidato le predette ordinanze, così determinandosi un vulnus costituzionalmente rilevante.
Per quanto attiene alle spese, nonostante l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, queste devono intendersi integralmente compensate ex art. 92, co. 2, c.p.c. per assoluta novità normativa della questione trattata, a fronte della sentenza di accoglimento di questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
il Tribunale di BR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara l'illegittimità delle ordinanze n. 29/2024 e n. 31/2024 adottate del Sindaco di , CP_1 rispettivamente, il 30.08.2024 e il 06.09.2024 e, per l'effetto, annulla i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di BR (decreto del 31.08.2024 RG n. 15930/2024 e decreto del 07.09.2024 RG n. 15930/2024-1);
- spese integralmente compensate.
BR, 1.7.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in collaborazione col Magistrato ordinario in tirocinio mirato dr. Chiodo Jacopo.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Giudice Tutelare CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18892/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MINA ANDREA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, in qualità di Ufficiale del Governo (c.f. Controparte_1
), con l'avv. dello Stato LODICO FABRIZIO P.IVA_1
RESISTENTE
, in qualità di Autorità Sanitaria Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: impugnazione dell'ordinanza sindacale applicativa del trattamento sanitario obbligatorio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- In accoglimento della domanda proposta, dichiarare nulle ed illegittime le ordinanze sindacali nn. 29/2024 e
31/2024 del Sindaco del comune di Gavardo (BS), nella sua qualità di Autorità Sanitaria e di Ufficiale di
Governo e dei provvedimenti di convalida emessi dal Giudice Tutelare in servizio presso Codesto Tribunale nei confronti della sig.ra . Parte_1
- integrale rifusione delle spese di lite.
Per parte resistente (in qualità di Ufficiale del Governo):
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sindaco del Comune di quale CP_1
Ufficiale del Governo con conseguente nullità della notifica del ricorso;
pagina 1 di 3 - nel merito, rigettare il ricorso per infondatezza dei motivi di parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 30.08.2024 veniva notificata al Sindaco del di la proposta della dott.ssa CP_1 CP_1 [...]
– convalidata dalla dott.ssa – di effettuare un trattamento sanitario Parte_2 Persona_1 obbligatorio in regime ospedaliero nei confronti di . Il medesimo giorno, il Parte_1
Sindaco adottava l'ordinanza n. 29/2024 con cui disponeva il predetto trattamento, per la durata massima di sette giorni, presso l'Ospedale di . Il 31.08.2024 il Giudice Tutelare presso il CP_1
Tribunale di BR, appurato il rispetto della procedura, nonché la ricorrenza dei presupposti sostanziali della misura, convalidava con decreto l'ordinanza sindacale. Stante la necessità di proseguire le cure oltre il settimo giorno, allo spirare del termine veniva avanzata dalla struttura sanitaria richiesta di proroga del trattamento. Tale richiesta veniva concessa dal Sindaco del Comune di il 06.09.2024 con ordinanza n. 31/2024, convalidata, poi, dal Giudice Tutelare con decreto il CP_1 giorno seguente.
L'08.10.2024 proponeva ricorso - ex art. 35 ultimi commi l. 833/1978 - Parte_1 avverso le predette ordinanze sindacali convalidate dal Giudice Tutelare.
Il Sindaco del Comune di , in qualità di Ufficiale di Governo, si costituiva ritualmente in CP_1 giudizio il 17.10.2025. Non si costituiva, per contro, in qualità di Autorità Sanitaria e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 28.01.2025.
Alla medesima udienza, si riteneva opportuno rinviare il procedimento stante il pendente giudizio di legittimità costituzionale su identica questione.
All'udienza del 17.06.2025 le parti concludevano in conformità alle trascritte conclusioni.
***
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Sindaco di nella sua qualità di Ufficiale del Governo. Non sussistono ragioni contrarie per disporre CP_1 difformemente dall'ormai costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “il ricorso di chi è sottoposto al TSO, e di chiunque vi ha interesse, avverso il provvedimento che lo dispone dev'essere proposto nei confronti del Sindaco non già nella qualità di rappresentante del il quale è estraneo alla CP_1 procedura, ma di ufficiale di governo e cioè di organo diretto dello Stato e, di conseguenza, la notifica dev'essere effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato” (Cass. Civ., sez. I, 13/02/2020, n.
3660).
Nel merito, la domanda merita accoglimento.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76/2025, depositata il 30.05.2025, ha dichiarato l'illegittimità
pagina 2 di 3 costituzionale dell'art. 35 l. 833/1978 - per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. - nelle parti in cui non prevede che l'ordinanza sindacale che dispone la misura sia comunicata al soggetto interessato
(comma 1), che il Giudice Tutelare debba sentire quest'ultimo (comma 2) e che il decreto di convalida del medesimo Giudice debba essere a lui notificato (comma 2).
Alla luce di tale pronuncia, non può che dichiararsi l'illegittimità delle ordinanze sindacali impugnate, nonché, in via consequenziale, dei decreti che ne hanno disposto la convalida, in quanto la ricorrente non ha ricevuto comunicazione delle ordinanze sindacali (né di quella genetica né della proroga del trattamento), non è stata sentita dal Giudice Tutelare prima che questi convalidasse il trattamento e non le sono stati notificati i decreti che hanno convalidato le predette ordinanze, così determinandosi un vulnus costituzionalmente rilevante.
Per quanto attiene alle spese, nonostante l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, queste devono intendersi integralmente compensate ex art. 92, co. 2, c.p.c. per assoluta novità normativa della questione trattata, a fronte della sentenza di accoglimento di questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
il Tribunale di BR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara l'illegittimità delle ordinanze n. 29/2024 e n. 31/2024 adottate del Sindaco di , CP_1 rispettivamente, il 30.08.2024 e il 06.09.2024 e, per l'effetto, annulla i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di BR (decreto del 31.08.2024 RG n. 15930/2024 e decreto del 07.09.2024 RG n. 15930/2024-1);
- spese integralmente compensate.
BR, 1.7.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in collaborazione col Magistrato ordinario in tirocinio mirato dr. Chiodo Jacopo.
pagina 3 di 3