Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1948, n. 1441
Articolo 2
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24 dicembre 1948
Art. 1.
Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a L. 200. . . . . . . . . . . . . L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500 . . . . . . . . . . L. 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000 . . . . . . . . . L. 100 biglietti di importo oltre L. 1000 . . . . . . . . . . . . L. 200
Entrata in vigore il 24 dicembre 1948