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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 3245/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3245/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – appalto di servizi”,
riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del
16.10.2024, e vertente
TRA
c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. da intendersi come mandato in calce all'atto di appello, nonché giusta Determina del
Responsabile del Settore Affari Generali del n. 596 Parte_1
dell'1.6.2022, dall'Avv. Domenicantonio Siniscalchi, c.f. C.F._1 [...]
, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Napoli,
[...]
alla Calata Trinità Maggiore (Palazzo Degas), presso lo studio dell'Avv.
Raffaele Pignataro;
si desidera ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 081.5177447 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, quale titolare e legale rappresentante della TT CP_1
SE.FI.L.N. S.C., P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Gianfranco Mobilio, c.f. , e dall'avv. Aristide de CodiceFiscale_2
Vivo, c.f. , con mandato congiunto e disgiunto in CodiceFiscale_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'LL , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro - tempore, come da atto di appello e conclusioni ivi rassegnate,
impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex
adverso.
Per l'appellata , quale titolare della ditta SEL.FI.L.N. CP_1
S.C., dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettare nel merito l'appello proposto dal , ed accogliersi l'appello incidentale Parte_1
proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15.7.2022, il , in persona del Parte_1
legale rapp.te pro - tempore proponeva appello avverso la sentenza del 3
Tribunale di Nola n. 1038/2022 del 12.5.2022 con la quale era stato condannato al pagamento in favore della in persona Controparte_2
della sua titolare , dell'importo di € 1.455.238,00, oltre CP_1
interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda, a titolo di aggio (ex art. 3 e 8
dell'accordo transattivo rep. 8\03) per aver gestito per conto e nell'interesse del predetto i servizi inerenti le attività relative ai tributi Parte_1
ICI, ICIAP, TARSU, per gli anni d'imposta 1993-98, giusta i contratti rep. n.
23\99 e rep. n. 105\99 del 2\11\1999; con la medesima pronuncia era stata nel contempo rigettata la domanda di risarcimento danni per inadempimento proposta dalla predetta convenuta nei confronti dell'attore.
Il , in persona del legale rappresentante pro – Parte_1
tempore, con il menzionato atto introduttivo, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello , quale titolare della ditta CP_1
SEL.FI.L.N. S.C., chiedendo, per le ragioni ivi meglio precisate, di accogliere, in riforma della gravata decisione, le conclusioni di seguito riportate:
“1) Accogliere, per le ragioni viste, il presente atto di appello e, per
l'effetto, annullare e/o integralmente riformare, nei termini sopra visti, la
sentenza del Tribunale di Nola, sez. I Civile, Giudice Monocratico Dr.
Geremia Casaburi, recante il n. 1038/2022, depositata in cancelleria il
12.5.2022, non notificata, resa all'esito del giudizio recante il n.ro RG n.
2874/2017 Tribunale di Nola;
2) Riformare, per l'effetto, la suddetta sentenza nella parte nella quale
essa non ha dichiarato la nullità dell'accordo n. 8/2003 per mancanza di
copertura finanziaria, nei termini sopra espressamente chiariti, eccezione 4
peraltro tempestivamente sollevata, con tutte le conseguenze in termini di
insussistenza delle ragioni di credito proclamate dall'odierna parte
LL;
3) Riformare, per l'effetto, la suddetta sentenza nella parte nella quale
essa non ha dichiarato la nullità dell'accordo n. 8/2003 per assoluta
immodificabilità, a cagione di indisponibilità delle parti, di un elemento
essenziale (prezzo) di una gara pubblica, nei termini sopra espressamente
chiariti, con tutte le conseguenze in termini di stravolgimento degli equilibri
economici della stessa;
4) Nel merito, riformare per l'effetto la suddetta sentenza nella parte
nella quale essa ha accolto la domanda della TT Sefiln s.c., odierna
appellata, e ha condannato il al pagamento, in favore Parte_1
della Sefiln, di Euro 1.455.238.000, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2022 dalla
domanda, condannando il al pagamento delle spese di Parte_1
lite;
5) Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere gli effetti dell'appellata
sentenza n. 1038/2022, depositata in cancelleria il 12.5.2022, non notificata,
resa all'esito del giudizio recante il n.ro RG n. 2874/2017 Tribunale di Nola;
6) Condannare, in ogni caso, la TT Sefiln s.c., in persona del legale
rappresentante p. t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado
di giudizio”.
In via istruttoria, ferme restando le eccezioni formulate quanto alla nullità dell'accordo rep. n. 8/03, l'LL chiedeva di valutare l'ammissione di nuova C.T.U., stante l'evidente erroneità di quella depositata in primo grado. 5
Peraltro, con separato e successivo ricorso del 22.10.2022 il
[...]
chieda anche disporsi l'immediata sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza appellata.
Con comparsa del 22.11.2022 si costituiva l'appellata , CP_1
quale titolare della ditta SE.FI.L.N. S.C., la quale, per le ragioni ivi meglio indicate, eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dal Parte_1
e, comunque, chiedeva rigettarsi nel merito lo stesso, con vittoria di
[...]
spese.
Nel contempo, la comparente proponeva appello incidentale al fine di veder riconosciuto in proprio favore, alla luce di quanto dedotto, l'importo ancora dovuto in proprio favore di € 1.741.453,00 (€ 1.455.238,00 +
286.215,00), così determinato alla luce dell'errore di calcolo da essa commesso come illustrato in comparsa, nonché stabilita la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata in corso di causa con ingiunzione ex art. 186ter
c.p.c. per € 278.631,77 dal 13.1.2006 all'1.9.2019 - data della predetta istanza.
Con ordinanza del 19.1.2023 la Corte, accogliendo l'istanza di parte
LL, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del Tribunale di Nola, n. 1038/2022, pubblicata in data 12.5.2022,
pronunciata tra le parti.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta
- ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 6
L'appello principale proposto dal non è fondato Parte_1
e va quindi rigettato, nei termini e per le ragioni di seguito esposte, con conseguente conferma sul punto della gravata decisione.
Preliminarmente va preso innanzitutto atto che la sentenza di primo grado non risulta impugnata nella parte in cui è stata affermata, anche alla luce della precedente sentenza del TAR Campania n. 99/17 del 4.1.2017, la giurisdizione del Tribunale adito;
allo stesso modo, la medesima pronuncia non è stata oggetto di gravame per quanto riguarda il rigetto dell'eccezione di prescrizione, come sollevata dal convenuto . Parte_1
Oggetto di gravame è quindi solo la parte della sentenza in cui il
Tribunale, disattendendo le eccezioni sollevate da parte convenuta, ha accolto,
nella misura sopra indicata, la domanda di pagamento avanzata dalla
SE.FI.L.N S.C., in persona della sua titolare SI.ra ; il gravame CP_1
investe infatti sia l'avvenuto riconoscimento dell'an debeatur, che il quantum
costituente l'oggetto della condanna.
Orbene, quanto al primo aspetto, il giudice di primo grado così
motivava la propria decisione:
“…- nel merito, gli impegni contrattuali inter partes, cui si è fatto
cenno, sono disciplinati dal contratto n. 23\99 integrato dal n. 105\99 (che
facevano seguito a un originario appalto di servizi, concernente il censimento
delle unità immobiliari del territorio, per la determinazione delle imposte
sopra richiamate), cfr. l'art. 2 (“appalto di attività integrative diretta ad
effettuare tutti gli atti propedeutici agli accertamenti e liquidazione dei tributi
comunali Ici, Iciap, Tarsu per gli anni per i quali è consentito il recupero),
nonché 3 (per l'aggio riconosciuto all'appaltatore) e 7 (modalità di 7
pagamento).
- successivamente, essendo sorti contrasti, è intervenuto un “atto
transattivo”, n. 8\03 del 29\5\03, cfr. in particolare - quanto alla
determinazione delle somme dovute all'odierno attore in forza del contratto
n. 105\99 cit., gli artt. 2 e 3. In estrema sintesi l'appaltatore avrebbe
conseguito l'aggio previsto del 25% non sulle somme accertate sulla base
della banca dati all'epoca ricevuta, ma su quelli risultanti da nuova banca
dati; gli artt. 4 ss concernevano la attività inerenti alle annualità Ici 1999 e
2000 (per le quali era previsto un aggio del 20%); si rinvia, per i dettagli, alle
clausole contrattuali in parola, in atti (il cui tenore di per sé non è contestato);
- tanto premesso, ancora in via preliminare di merito, parte convenuta
assume la nullità dell'accordo transattivo in parola, perché assume che sia
privo di copertura finanziaria e di impegno di spesa;
si tratta di eccezione
tardiva (e ciò è già dirimente), come del resto evidenziato (e in questa sede
vieppiù si stigmatizza) nell'ordinanza già richiamata del 21-26\7\21 cit. (la
“scoperta” tardiva dell'assenza di documentazione di “copertura” da parte
del non richiede invero ulteriori commenti); Pt_1
- l'eccezione (che per mera completezza si esamina) è in ogni caso
priva di pregio: parte attrice ha esibito la delibera di giunta n. 102 del 21\5\13
CP_ con ad oggetto “recepimento linee guida dell'atto transattivo con la -
problematica ici”; il in quella sede individuava il relativo capitolo Pt_1
di spesa;
l'attore ha del resto ha richiamato altra documentazione del
in materia;
Pt_1
- in ogni caso- e si tratta di profilo dirimente - la giurisprudenza di
legittimità ha evidenziato che “La nullità, sancita dalla legge, per le delibere 8
degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa i vi
prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un
esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non
determinabile al momento della relativa assunzione”, Cass. 17056 \17,
richiamata anche da parte attrice;
argomenta anche da Cass. 21007\19; tale
è il caso di specie, in cui il corrispettivo spettante all'odierno attore non era
certo determinabile, nel suo preciso ammontare, ex ante (ma comunque era
determinabile alla stregua di parametri obiettivi e precisi, concordati dalle
parti nei termini e nelle forme di cui si è detto);
- appaiono poi del tutto tardive le contestazioni del convenuto sulla
esecuzione, anzi sulla corretta esecuzione delle attività previste da parte della
parte attrice (e quindi la consegna della documentazione prevista); del resto
lo stesso accordo transattivo più volte richiamato espressamente dà atto
dell'adempimento di quanto previsto da parte dell'odierno attore, “nel
rispetto dei patti contrattuali e delle direttive ricevute dal (la riserva Pt_1
successivamente formulata, circa talune discordanze dei dati, osserva
correttamente parte attrice, è espressamente riferita in via esclusiva alla
vetustà delle banche dati, e quindi non all'attore); vanno poi qui richiamate,
e si intendono trascritte, anche circa il quantum debeatur, le ordinanze del PI
ex art. 186 ter sopra richiamate, specie quanto al c.d. documento proveniente
dal funzionario del Comune AP (e del tutto irritualmente
“disconosciuto”);
Tanto premesso, con il proprio primo motivo di gravame, il
[...]
deduceva di avere da subito eccepito, nel corso del giudizio di Parte_1
primo grado, che l'Accordo n. 8/2003 che l'attrice poneva a base di tutte le 9
sue richieste, risultava in realtà privo di qualunque deliberazione di Giunta
Municipale o di Consiglio Comunale che autorizzasse la relativa conclusione,
essendo quindi, in assenza di qualunque copertura finanziaria, da ritenere del tutto nullo.
Tale situazione, già evidenziata dalla difesa dell'Ente nelle memorie ex art. 183, comma VI, I termine c.p.c., era stata poi confermata a seguito dell'istruttoria svolta dagli Uffici comunali a seguito dell'ordinanza -
ingiunzione notificata al in data 19.2.2021 (prot. n. Parte_1
1276), come precisato nell'ulteriore conto atto difensivo del 17.6.2021.
Infatti, nella nota del Responsabile degli Affari Generali del
[...]
datata 26.5.2021, in atti allegata, era stato precisato che, da Parte_1
verifiche effettuate in ordine agli atti di segreteria, “…è emerso che non risulta
alcuna deliberazione di Giunta Municipale autorizzativa dell'accordo 8/2003
né alcuna deliberazione di Consiglio comunale che approvi lo schema di
transazione…”.
D'altra parte, la conferma della mancanza di impegno di spesa che connotava l'Accordo n. 8/2003 risultava dalla necessità, ad opera del Pt_1
di adottare l'apposita delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27.5.2021 di riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000, e ciò proprio per far fronte all'ordinanza -
ingiunzione del Tribunale di Nola del 10.2.2021, emessa ex art. 186 ter,
notificata al dall'odierna appellata in data 19.2.2019 (si veda, versata Pt_1
in atti in corso di causa).
In conclusione, l'Accordo n. 8/2003 non avrebbe potuto mai impegnare il , ma - in via di mera ipotesi e se del caso - Parte_1 10
soltanto i soggetti che lo avevano materialmente sottoscritto.
Ciò posto, l'LL rileva sul punto, in primo luogo, l'erroneità
della gravata decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione da esso sollevata posto che, invece, non solo la stessa era stata ritualmente e tempestivamente sollevata nella memoria ex art. 183, VI
comma, I termine ma, soprattutto, in quanto questa, riferita alla nullità
dell'accordo n. 8/2003, sarebbe stata in ogni caso sollevabile in ogni stato e grado del giudizio;
il primo giudice avrebbe quindi errato nel ritenere detta eccezione tardiva, richiamando peraltro sul punto quanto affermato nell'ordinanza pronunciata in data 21-26.7.2021, con la quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta di revoca dell'ordinanza - ingiunzione pronunciata ex art. 186ter c.p.c. in data 15.2.2021.
In punto di fatto, osserva la Corte che effettivamente, con l'originaria comparsa di costituzione del , depositata in data Parte_1
19.6.2017, non è stata dal convenuto sollevata alcuna questione quanto ad un'eventuale nullità del menzionato accordo transattivo.
In effetti, solo con la memoria depositata in data 8.9.2017, entro il primo termine concesso ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., il difensore della convenuta, a precisazione delle eccezioni esposte e a modificazione di quanto richiesto in ordine all'accordo transattivo, precisava che “la
transazione posta in essere non può essere considerata una novazione del
contratto originale, e che in merito agli stessi ritiene che si debba applicare
altresì la normativa di cui all'art. 23 del d.l. n. 66/1989 convertito in l. n.
144/1989 che vieta l'effettuazione di spese in assenza di impego contabile
registrato sul competente capitolo di bilancio, sicché in mancanza di tale 11
impegno il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente”; in difetto di prova in ordine alla previsione di impegno contabile e copertura finanziaria, il contratto stipulato doveva quindi ritenersi nullo, con conseguente rigetto della domanda di pagamento azionata.
Orbene, va sul punto richiamato l'orientamento della Suprema Corte
(v. Cassazione civile, Sez. III, 23/02/2024 , n. 4867; cfr. anche ) secondo il quale “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome
oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se
non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati
acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e
istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali
alla dimostrazione degli stessi”.
Nella specie, non vi è dubbio che, avendo la ditta appellata posto a fondamento della propria pretesa l'accordo transattivo n. 8/03 del 29.5.2003,
chiedendo l'adempimento delle relative pattuizioni, con particolare riguardo alle somme ad essa dovute, era onere della stessa porre alla base della propria pretesa una pattuizione valida;
ben poteva quindi il convenuto Pt_1
limitarsi ad eccepire, nei termini precisati dalla Suprema Corte, l'invalidità
derivante dalla mancanza di un valido impegno di spesa e, quindi, della relativa copertura finanziaria, non potendo certo ritenersi a suo carico la relativa prova negativa. Non può quindi condividersi quanto affermato dal primo giudice in ordine alla tardività dell'eccezione sollevata dal Parte_1
.
[...]
Occorre quindi prendere in esame l'ulteriore profilo evidenziato dal 12
primo giudice, secondo cui parte attrice - odierna appellata - aveva in ogni caso esibito la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 21.5.2013, avente ad
CP_ oggetto il “recepimento linee guida dell'atto transattivo con la –
problematica ici”, con la quale il individuava comunque il relativo Pt_1
capitolo di spesa.
In realtà, con la deliberazione in questione, il ha all'epoca Pt_1
semplicemente provveduto al recepimento delle linee guida del successivo accordo del 29.5.2003, con specifica previsione di erogazione di un acconto alla TT appaltatrice, con imputazione al cap. 181/1 R.P. 2001, e con visto contabile di Regolarità Contabile/Copertura Finanziaria della spesa;
si tratta quindi di un atto che prevede l'impegno contabile e l'indicazione quindi della copertura finanziaria dell'accordo transattivo in questione, limitandosi alla sola indicazione della copertura contabile di un acconto;
anche in questo caso,
quindi, non pare di poter condividere le conclusioni alle quali è giunto sul punto il primo giudice.
Resta da esaminare l'ultimo aspetto pure affrontato dal Tribunale e ritenuto del tutto dirimente, secondo il quale, in ogni caso, come evidenziato dalla Suprema Corte, la nullità prevista dalla legge per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarderebbe le sole delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, non essendo applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione;
tale sarebbe l'ipotesi in esame, in cui il corrispettivo spettante alla parte oggi appellata - originaria attrice - non era determinabile ex ante nel suo preciso ammontare.
A tali fini, pare utile innanzitutto ricostruire quale sia stato il concreto 13
sviluppo di rapporti contrattuali tra le parti, e ciò al fine di comprendere al meglio le critiche rivolte alla gravata decisione e le motivazioni sul punto fatte proprie da questa Corte.
Ed invero, è pacifico che con Delibera di C.C. n. 13 del 26.3.1996 (All.
n. 1 della documentazione di parte LL) del Comune venne Parte_1
all'epoca bandita una gara d'appalto volta al “…censimento superfici e unità
immobiliari ai fini ICI, ICIAP e RSU....”, con conseguente approvazione dell'allegato Capitolato Speciale d'appalto.
La gara, a licitazione privata, prevedeva la “…aggiudicazione a favore
della società che presenterà l'offerta più vantaggiosa per il Comune in
ribasso sulla percentuale base del 15% dei maggiori incassi calcolati come
riportato all'art. 13 del Capitolato....”.
Secondo quest'ultimo (All. n. 2 della documentazione di parte
LL), “… il pagherà all'aggiudicatario la percentuale Pt_1
calcolata sull'importo complessivo delle maggiori entrate (tributo evaso
escluso le sanzioni dovute al accertate a seguito del censimento per Pt_1
singolo tributo e rapportato solo al ruolo dell'esercizio di competenza
(1996)”, con ciò chiarendo la precisa portata del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.
Posto quindi che gli originari aggiudicatari erano rimasti inadempienti
(tanto che ciò aveva imposto la revoca dell'aggiudicazione originaria, in precedenza effettuata in loro favore), con Delibera di G.M. n. 192 del
30.7.1998 (All. n. 4 della documentazione di parte LL), facente espresso riferimento alla citata Delibera di gara C.C. n. 13 del 26.3.1996, la gara era stata quindi affidata dal alla TT SE.FI.LN S.C, Parte_1 14
classificatasi terza in graduatoria;
nella predetta delibera di affidamento n. 192
del 30.7.1998 veniva indicato analogamente il criterio di calcolo del corrispettivo previsto.
Infatti, nel successivo contratto Rep n. 23/1999 del 18.2.1999 (All. n.
7 della documentazione di parte LL), denominato “contratto di appalto
censimento superfici e unità immobiliari ai fini ICI, ICIAP E RSU”, all'art. 1
veniva previsto in favore della società oggi appellata, per il servizio da svolgere, “…la corresponsione dell'aggio al 17,22% (diciassette virgola
ventidue per cento) sulle maggiori entrate accertate a seguito del
censimento…”.
In seguito, nel contratto Rep. n. 105/1999 del 2.11.1999 (All. n. 6 della documentazione di parte LL), denominato “contratto integrativo per
l'affidamento delle attività propedeutiche ai fini degli accertamenti e
liquidazione ICI, ICIAP e R.S.U.” ed avente appunto ad oggetto un'integrazione delle attività già contrattualizzate (v. art. 2), veniva previsto,
quale corrispettivo da riconoscere in favore dell'appaltatrice (art. 3), un ulteriore aggio del 7,78% oltre I.V.A., aggiunto a quello previsto dal contratto principale, pari quindi “…al 25%, oltre IVA, sulle entrate accertate, escluse
le sanzioni”.
Risulta quindi del tutto pacifico che, secondo l'iniziale previsione del bando di gara, come anche riportata nei contratti stipulati tra le parti, il corrispettivo spettante alla SE.FI.L.N. S.C. per l'attività appaltatale avrebbe dovuto essere calcolato in percentuale sulle maggiori entrate fiscali, rapportate all'anno 1996, derivanti quindi dall'attività di censimento delle superfici e delle unità immobiliari alla stessa rimessa;
nessun compenso sarebbe stato 15
quindi logicamente ricevuto dalla predetta, ove dalla sua attività non fosse derivato alcun incremento delle entrate dell'Ente.
E' ben precisare, come correttamente rilevato dall'appellata in comparsa di costituzione, che la ditta SEL.FI.L.N. S.C. non era stata incaricata né delle notifiche, né della riscossione delle imposte, sicché il netto ricavo conseguito dal non costituiva elemento di valutazione per la Pt_1
determinazione del corrispettivo dovuto alla stessa.
Stante tuttavia l'insorgenza di un contenzioso tra le parti riguardante il pagamento dei corrispettivi, le stesse stipulavano l'accordo transattivo n. 8
del 29.5.2003 (All. n. 9 della documentazione di parte LL) nel quale veniva innanzitutto dato atto che l'appaltatrice aveva “espletato ed ultimato
gli anzidetti servizi nel rispetto dei patti contrattuali ed in conformità del
materiale e delle direttive ricevute dal Comune”, essendo state tuttavia riscontrate “diverse discordanze fra gli accertamenti effettuati dalla ditta è la
realtà fattuale….. da imputarsi esclusivamente alla vetustà delle banche dati
fornite da terzi (Catasto, C.N.C., ecc.) al e da questi alla TT. Pt_1
Stanti quindi le incomprensioni sorte tra le parti quanto al pagamento dell'aggio del 25% convenuto, da calcolarsi sull'accertato, ed avendo quindi le stesse deciso, al fine di prevenire l'insorgenza di un eventuale contenzioso,
era stato raggiunto il predetto accordo che, secondo quanto all'epoca precisato, “consente al di risparmiare la notevole differenza esistente Pt_1
fra “accertato” è “dovuto” per gli anni di imposta 1993 – 1998, nonché di
procedere alla tempestiva emissione degli avvisi di liquidazione e di
accertamento dell'ICI per gli anni d'imposta 1999 – 2000, mentre consente
alla TT di recuperare le somme ad essa dovute”. 16
In tale sede veniva quindi dichiarato che “La nuova amministrazione
comunale ritiene necessario prevenire ogni controversia e, pertanto,
procedere alla definizione in contraddittorio degli accertamenti 1993 - 1998
sulla base delle nuove più aggiornate banche dati medio tempore acquisite e
dei documenti prodotti dai contribuenti, purché la TT si renda disponibile
a rivedere criteri di determinazione dell'aggio, da calcolarsi non più
sull'accertato, bensì sul dovuto, al fine di ancorare le somme a pagarsi ad un
parametro più che certo”.
La TT nel contempo si dichiarava “disponibile sia a procedere alla
definizione in contraddittorio degli accertamenti pregressi (1993 - 1998),
come meglio sarà precisato nell'articolo 2 del presente atto, sia rinegoziare il
parametro di determinazione dell'aggio, come meglio precisato nell'articolo
3 del presente atto”
Pertanto, all'articolo 2 dell'accordo veniva previsto quanto segue:
“2.1 - Il e la TT si obbligano a definire, in contraddittorio Pt_1
sulla base delle nuove e più aggiornate banche dati medio tempore acquisite
e dei documenti prodotti dai contribuenti, la liquidazione e l'accertamento ICI
per gli anni di imposta dal 1993 al 1998 incluso.
2.2 - A tal fine, in conformità di quanto già pattuito nel verbale di
accordo richiamato nelle premesse, le parti convengono espressamente le
seguenti modalità operative:
A) formano oggetto della definizione in contraddittorio la liquidazione
e l'accertamento ICI per gli anni di imposta 1993 – 1998, che allo stato non
risultano definiti;
B) si intende per contraddittorio la definizione delle somme dovute dai 17
contribuenti per la liquidazione e l'accertamento I.C.I. 1993 – 1998 con la
contestuale presenza di un rappresentante del e di un rappresentante Pt_1
della TT, all'uopo designati e/o delegati;
C) La definizione in contraddittorio verrà effettuata secondo
calendario predefinito concordemente fra i responsabili dei servizi finanziari
del ed il titolare della TT”. Pt_1
Quanto al corrispettivo, all'articolo 3, l'accordo prevedeva specificamente le seguenti nuove modalità, rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali:
“3.1 - La ditta, da parte sua, si impegna ad esigere l'aggio del 25%
convenuto non più sulle somme accertate, bensì ed esclusivamente su quelle
risultanti dovute, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti nei relativi
anni di imposta, come risultanti alla fine dei lavori di cui al precedente
articolo 2, ivi comprese le somme eventualmente non recuperabili per il
Comune.
3.2 - Il da parte sua, Si obbliga a corrispondere alla ditta Pt_1
importi così come risultanti dovuti, con cadenza trimestrale, entro e non oltre
la seconda decade del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo la
quantificazione delle somme dovute, con eccezione delle sole sanzioni”.
In buona sostanza, essendo sorte discrepanze tra quanto accertato e quanto risultato dovuto - a causa delle criticità legate alla vetustà delle banche dati fornite da terzi - la TT accettava la corresponsione del compenso - nella maggior misura del 25%, calcolato tuttavia sulla base di tale ultimo importo,
caratterizzato da maggiore certezza, e non su quanto accertato.
Orbene, va innanzitutto osservato che, come pure parte appellata 18
sottolinea, l'accordo in questione - come si evince da una sua complessiva lettura - pur prevedendo un aumento dell'aggio per la società appaltatrice,
stabiliva per lo stesso una base di calcolo di calcolo diversa;
ciò in base all'evidenza riscontrata che “l'accertato” - costituente il precedente ed originario parametro di calcolo - non sempre corrispondeva all'effettivo
“dovuto”, e ciò a causa delle circostanze, soprattutto legate all'inaffidabilità
delle banche dati consegnate, richiamate infatti nell'intesa.
Da ciò si desume innanzitutto che rimaneva del tutto al di fuori degli accordi l'aspetto della concreta riscossione, non facente parte dell'appalto, e,
soprattutto, che tale intesa, pur elevando la percentuale dell'aggio, modificava favorevolmente per il il criterio di calcolo, passando dall'ipotetico Pt_1
“accertato”, al reale “dovuto”; del tutto errata è quindi l'affermazione di parte
LL, secondo la quale le entrate accertate corrispondevano a quanto effettivamente incassato dall'Ente (v. pag. 3 dell'atto di appello), essendo invece rimasto tale aspetto sempre al di fuori degli accordi in esame.
Ciò posto, appare innanzitutto evidente che tali previsioni contrattuali rendevano certamente non prevedibile ab origine la spesa da affrontare da parte del per il servizio reso dall'appaltatrice, essendo Parte_1
questa dipendente - in misura percentuale - dai valori delle imposte accertate.
Correttamente quindi il primo giudice, come pure la parte appellata, ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civile, Ordinanza n.
17056 del 11/07/2017) secondo il quale “La nullità, sancita dalla legge, per
le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della
spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere
implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso 19
di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione. (Fattispecie
in tema di delibera comunale di approvazione della stipula di contratto di
locazione di terreno privato da adibire a discarica provvisoria di rifiuti solidi
urbani, non contenente l'indicazione dell'impegno di spesa riguardante
l'obbligo di liberare l'area dai rifiuti al termine del rapporto locatizio); cfr.,
anche Cass. Civile, Ordinanza n. 13913 del 22/05/2019, per la quale “Non è
affetta da nullità la delibera dell'ente locale che affidi l'incarico di difendere
in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione della spesa
e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in
materia riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e
definite, e non sono applicabili nel caso di spesa non determinabile al
momento della relativa assunzione.
Si tratta infatti perfettamente applicabile al caso di specie, che rende quindi, come appunto indicato nella gravata decisione, non rilevante ai fini della nullità dell'accordo in questione la mancanza della delibera contenente l'impegno di spesa, certamente - come già chiarito - non determinabile ex ante.
Né può ritenersi che detta nullità derivi, come sembra ritenere parte
LL, da una presunta alterazione degli equilibri finanziari originariamente previsti nel bando di gara e nei successivi contratti stipulati tra le parti nell'anno 1999; il fatto che le parti abbiano liberamente convenuto,
nell'ambito di una complessiva risistemazione degli interessi sottesi all'originario rapporto di appalto ed al fine di evitare il sorgere di un contenzioso, diversi criteri di calcolo dei compensi dovuto alla SE.FI.L.N.
S.C., anche peraltro con riferimento all'attività già in passato espletata, non comporta alcuna illegittimità o nullità dell'accordo transattivo, come 20
sostenuto dal . Parte_1
In conclusione, quindi, il primo motivo di gravame dell'LL
principale deve ritenersi senz'altro infondato, e va disatteso.
Con la seconda censura, il lamenta l'assoluta Parte_1
perplessità ed insufficienza della motivazione posta alla base della sentenza appellata, con particolare riguardo alla idoneità della documentazione di parte attrice a fondare l'accoglimento della domanda.
Secondo il infatti, la SE.FI.L.N. S.C. non avrebbe fornito Pt_1
prova della corretta e indiscussa esecuzione delle prestazioni alle quali, con gli accordi stipulati con l'Ente nel 1999, si era impegnata.
In particolare, la documentazione depositata dalla predetta nel corso del giudizio di primo grado, come in tale sede evidenziato, non proveniva da fonti ufficiali, risultando invece di provenienza meramente unilaterale e, come tale, non controllabile e/o verificabile (si trattava di meri elaborati dei server facenti capo alla stessa società o, comunque, ad un server privato), per cui ne era stata disconosciuta espressamente l'autenticità.
Infatti, la documentazione prodotta da controparte recava impressa la data del 30.09.2017, non potendo avere valore in quanto predisposta solo ex
post rispetto alle ipotetiche prestazioni svolte ed evidentemente ad uso e consumo dell'appaltatrice; erroneamente quindi il Tribunale avrebbe affermato che “…il CTU ha operato su documentazione ampiamente di
provenienza pubblica…”.
In realtà, l'LL si limita a contestare la semplice data di stampa apposta sulla documentazione depositata nel giudizio di primo grado,
risultando la censura del tutto inconferente, non dando alcuna dimostrazione 21
di un artificioso confezionamento della documentazione prodotta ed esaminata dal c.t.u.; il primo giudice, peraltro, ha affermato che quest'ultima era “ampiamente” e non totalmente di provenienza pubblica.
Non può peraltro non richiamarsi, ai fini della dimostrazione dell'attività effettivamente svolta dall'appellata, quanto del tutto correttamente affermato dal giudice di primo grado, e risultante dalla semplice lettura dell'atto transattivo;
ed invero, osservava il Tribunale che : “-appaiono
poi del tutto tardive le contestazioni del convenuto sulla esecuzione, anzi sulla
corretta esecuzione delle attività previste da parte della parte attrice (e quindi
la consegna della documentazione prevista); del resto lo stesso accordo
transattivo più volte richiamato espressamente dà atto dell'adempimento di
quanto previsto da parte dell'odierno attore, “nel rispetto dei patti
contrattuali e delle direttive ricevute dal (la riserva Pt_1
successivamente formulata, circa talune discordanze dei dati, osserva
correttamente parte attrice, è espressamente riferita in via esclusiva alla
vetustà delle banche dati, e quindi non all'attore); vanno poi qui richiamate,
e si intendono trascritte, anche circa il quantum debeatur, le ordinanze del PI
ex art. 186 ter sopra richiamate, specie quanto al c.d. documento proveniente
dal funzionario del Comune AP (e del tutto irritualmente
“disconosciuto”).
Il terzo motivo di gravame riguarda invece il mancato recepimento da parte del Tribunale delle osservazioni formulate all'espletata c.t.u. e la conseguente mancata riconvocazione del tecnico nominato al fine di rendere i necessari chiarimenti.
Orbene, il giudice di primo grado, nella gravata decisione, osservava 22
sul punto quanto segue:
“-circa il quantum debeatur, occorre fare riferimento alla ampia Ctu,
che ha quantificato l'importo spettante alla società attrice alla stregua degli
art. 3 e 4 dell'accordo rep. 8\03 di cui si è detto;
va qui ricordato che era
previsto (anni 93-98) l'aggio del 25% sulle somme risultanti dovute
(previsione, questa, particolarmente favorevole al Comune), per il biennio 99-
2000 l'aggio era del 20% sul dovuto, oltre un rimborso spese forfettario una
tantum di euro 5,00 per contribuente Ici;
si noti (tenuto conto delle doglianze
del convenuto) che il Ctu ha operato su documentazione ampiamente di
provenienza pubblica: l'agenzia delle entrate ma anche lo stesso Parte_1
; fermo che deve ritenersi qui trascritte la relazione nella parte
[...]
relativa al computo delle spettanze in oggetto, il Ctu ha quantificato l'importo
dovuto alla attrice in euro 2.020.085 (rimborso spese forfettario: euro
123.545; aggio: euro 1.477.785; interessi : euro 704.969; acconto già
ricevuto: euro 286.215); parte attrice (solo in conclusionale, ma alla stregua
dei dati risultanti dagli atti di causa) infine quantifica in euro 1.455.238,00
l'importo dovuto (tenuto conto di quanto già riconosciuto in forza
dell'ordinanza cit.), e tale importo appare correttamente determinato, sicché
al pagamento dello stesso va condannato il convenuto, oltre interessi Pt_1
commerciali ex d.lgs 231\2002 dalla domanda (non sussistendo elementi
univoci per riconoscere la diversa decorrenza richiesta);
- merita segnalare che (al di là della tardività della proposizione) le
doglianze di parte convenuta sulla quantificazione non hanno pregio,
risolvendosi in apodittiche affermazioni (oltretutto in contrasto con quanto
documentalmente accertato) circa la documentazione su cui il Ctu avrebbe 23
fondato il suo operato (come detto, in realtà, il Ctu ha fatto riferimento a
documentazione ampiamente di provenienza comunale); e ovviamente i
“benefici” per il nella vicenda per cui è causa (determinazione dei Pt_1
corrispettivi contrattualmente spettanti all'attore) non hanno alcuna
rilevanza; né poi si riscontra (il si è ben guardata dall'esibirla) Pt_1
documentazione “favorevole” alla posizione del medesimo; Pt_1
Ciò posto, lamenta innanzitutto il che il c.t.u. Parte_1
avrebbe svolto la sua perizia tenendo presente il solo accordo rep. n. 8/2003,
così come indicato dal Tribunale;
ciò aveva inciso in maniera rilevantissima sul quantum accertato in perizia, alterando completamente le somme di cui, in partenza e in base a tutti gli atti di gara, il si sarebbe dovuto fare Pt_1
carico per l'esecuzione del servizio.
Il CTU aveva infatti tenuto conto non della percentuale di aggio da calcolarsi sulle maggiori entrate effettivamente accertate (come indicavano ineludibilmente, a dire dell'LL, il bando di gara, la Delibera di affidamento del servizio alla ed i contratti sottoscritti dalla Parte_2
stessa) ma sul dato ipotetico del dovuto, alla stregua di quanto precisato nell'atto transattivo.
Orbene, osserva la Corte che, una volta chiarito, come sopra indicato,
che i rapporti tra le parti erano stati legittimamente disciplinati dal menzionato accordo n. 8/2003, del tutto correttamente il c.t.u. ha tenuto conto dello stesso,
e delle specifiche pattuizioni ivi contenute, al fine di ricostruire l'importo dovuto alla ditta appaltatrice;
peraltro, si è già in precedenza chiarito che ogni questione relativa all'effettivo incasso delle somme dovute, rimaneva del tutto estranea ai rapporti tra le parti. 24
Sotto altro profilo, l'LL lamenta che la perizia depositata sarebbe inesatta anche sotto numerosi e ulteriori aspetti, appositamente sottolineati dal Consulente Tecnico di Parte Dr. a suo dire, Persona_1
il tecnico dell'Ente aveva infatti enumerato tutta una serie di gravi e rilevanti mancanze che avevano connotato l'elaborato peritale, ma, in ordine a detti precisi e circostanziati rilievi, i riscontri forniti dal c.t.u. erano stati sommari,
insufficienti e inappaganti (v. pag.18 - 22 dell'atto di appello).
Orbene, va innanzitutto precisato, in proposito, che con la sentenza in esame è stata rigettata la domanda riconvenzionale originariamente proposta dal , volta ad ottenere il risarcimento dei danni dalla Parte_1
avendo il Tribunale ritenuto la stessa “palesemente Parte_2
infondata, e anzi meramente emulativa, in quanto non solo non vi è prova del
dedotto inadempimento ma anzi, di contro, vi è la prova del corretto
adempimento da parte dell'attore”; tale parte della pronuncia di primo grado non è stata oggetto di impugnazione (tra l'altro, nell'accordo n. 8/2003, si dava espressamente atto del regolare adempimento delle prestazioni da parte dell'appaltatrice), essendosi formato il giudicato sul punto.
Ciò posto, appaiono del tutto inammissibili, o comunque irrilevanti,
tutte le contestazioni atte a porre in discussione l'effettiva consistenza dell'attività svolta dalla e, comunque, la qualità della stessa. Parte_2
Per il resto, le osservazioni del c.t.p., pedissequamente reiterate in sede di impugnazione, appaiono totalmente generiche, come già osservato dal
Tribunale, non offrendo all'esame di questo giudicante una concreta diversa ricostruzione contabile tale da consentire alla Corte di porre realmente in discussione le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u., peraltro attraverso un 25
percorso del tutto logico e coerente, ampiamente sviluppato nella propria relazione.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha concluso che le doglianze di parte convenuta sulla quantificazione operata si risolvono “in apodittiche
affermazioni (oltretutto in contrasto con quanto documentalmente accertato)
circa la documentazione su cui il Ctu avrebbe fondato il suo operato”.
Ritiene in conclusione la Corte che anche il terzo motivo di gravame risulti del tutto infondato, dovendosi in conclusione rigettare l'appello principale, essendo stati disattesi tutti i motivi di censura sollevati dal
[...]
. Parte_1
Venendo quindi all'esame dell'impugnazione incidentale, deduce la che la somma oggetto di condanna in proprio favore del Parte_2
- pari ad € 1.455.238,00, oltre interessi ex d.lgs 231\02 Parte_1
dalla domanda - non sarebbe da ritenere corretta, avendo essa stessa indotto in errore il giudicante, calcolando nella comparsa conclusionale relativa al giudizio di primo grado in maniera inesatta le somme ad essa dovute.
Infatti, a pagina 9 di tale atto, era stato specificato che il compenso dovuto - come peraltro indicato dal c.t.u. nella parte conclusiva della propria relazione - era pari ad € 2.020.085,00, al netto, tuttavia, degli acconti intervenuti nel corso del rapporto, per un totale dunque di € 1.455.238,00,
somma questa effettivamente riconosciuta dal primo giudice.
Secondo l'LL incidentale, l'importo effettivamente dovuto avrebbe dovuto essere aumentato dell'importo di € 286.215,00, essendo stato lo stesso “considerato erroneamente sia nel calcolo complessivo determinato
dal ctu sia nella richiesta di ingiunzione richiedendo l'importo minore rispetto 26
alle somme certe oggetto della richiesta avendo correttamente considerato
l'acconto già versato”.
Orbene, osserva questo giudicante che la sentenza impugnata dà atto che l'attrice, oggi appellata ed LL incidentale, aveva provveduto a quantificare la propria domanda solo in comparsa conclusionale, appunto nella misura indicata dal c.t.u. poi riconosciuta in sentenza.
Ciò posto, non solo non sarebbe ammissibile una diversa quantificazione effettuata in questa sede, che andrebbe ad incidere anche sulle conclusioni cui è giunto il c.t.u., non contestate dalla SE.FI.L.N. S.C., ma non sussiste neanche una prova effettiva che detto importo sia stato - anche dal c.t.u. - erroneamente quantificato;
l'appello incidentale sul punto va quindi senz'altro disatteso.
Il secondo motivo di appello incidentale riguarda invece la decorrenza degli interessi, avendo il Tribunale, nella sentenza in esame, riconosciuto la spettanza degli interessi commerciali ex D.lgs 231/2002, determinandone la decorrenza, in modo generico, dalla domanda.
In realtà, trattandosi di interessi “commerciali”, ai sensi dell'art. 4 del
D.lgs 231/2002, comma 1, l'LL chiedeva che gli stessi fossero riconosciuti a partire dalla scadenza dei trenta giorni dalla data della domanda di pagamento, intervenuta con la citata messa in mora del 15/12/2005 e,
quindi, a decorrere dal 13/01/2006 sui suddetti € 1.741.453,00 e anche sull'importo dell'ordinanza € 278.631,77 sino al 01/09/2019, data dell'istanza.
Orbene, il primo giudice ha chiaramente specificato che gli interessi commerciali ex D.lgs 231\2002 andavano riconosciuti dalla domanda -
chiaramente giudiziale - non sussistendo elementi univoci per riconoscere la 27
diversa decorrenza richiesta.
In realtà, già all'atto della proposizione dell'originaria domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Nola, con citazione del 4.4.2017, la
SE.FI.L.N. S.C. si è limitata a chiedere la corresponsione degli interessi commerciali di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla “maturazione”; solo con la comparsa conclusionale la stessa ha formulato diverse possibili ipotesi in ordine alla effettiva decorrenza ipotizzabile.
In realtà, tuttavia, nel formulare l'appello incidentale, la stessa non ha adeguatamente censurato la sentenza gravata, nella parte in cui fa riferimento alla domanda - da intendersi quale quella introduttiva del giudizio svoltosi in primo grado innanzi al Tribunale di Nola - posto che, peraltro, solo per effetto dello stesso sono state accertate le somme effettivamente dovute in favore della SE.FI.L.N. S.C.; anche in questo caso, pertanto, l'appello incidentale deve ritenersi infondato.
In conclusione, stante l'infondatezza tanto dell'appello principale che di quello incidentale, dette impugnazioni vanno rigettate, con conseguente conferma della gravata decisione.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'LL principale , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, nonché dell'LL incidentale Controparte_4
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] 28
quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal , in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore, con citazione del 15.7.2022, nei confronti di , quale CP_1
titolare della ditta SEL.FI.L.N. S.C., nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto con la comparsa di costituzione del 22.11.2022,
entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1038/2022 del
12.5.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'LL principale , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro – tempore, nonché dell'LL incidentale
[...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_4
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.4.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 3245/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3245/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – appalto di servizi”,
riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del
16.10.2024, e vertente
TRA
c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. da intendersi come mandato in calce all'atto di appello, nonché giusta Determina del
Responsabile del Settore Affari Generali del n. 596 Parte_1
dell'1.6.2022, dall'Avv. Domenicantonio Siniscalchi, c.f. C.F._1 [...]
, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Napoli,
[...]
alla Calata Trinità Maggiore (Palazzo Degas), presso lo studio dell'Avv.
Raffaele Pignataro;
si desidera ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 081.5177447 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
, quale titolare e legale rappresentante della TT CP_1
SE.FI.L.N. S.C., P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Gianfranco Mobilio, c.f. , e dall'avv. Aristide de CodiceFiscale_2
Vivo, c.f. , con mandato congiunto e disgiunto in CodiceFiscale_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'LL , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro - tempore, come da atto di appello e conclusioni ivi rassegnate,
impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito ex
adverso.
Per l'appellata , quale titolare della ditta SEL.FI.L.N. CP_1
S.C., dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettare nel merito l'appello proposto dal , ed accogliersi l'appello incidentale Parte_1
proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15.7.2022, il , in persona del Parte_1
legale rapp.te pro - tempore proponeva appello avverso la sentenza del 3
Tribunale di Nola n. 1038/2022 del 12.5.2022 con la quale era stato condannato al pagamento in favore della in persona Controparte_2
della sua titolare , dell'importo di € 1.455.238,00, oltre CP_1
interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda, a titolo di aggio (ex art. 3 e 8
dell'accordo transattivo rep. 8\03) per aver gestito per conto e nell'interesse del predetto i servizi inerenti le attività relative ai tributi Parte_1
ICI, ICIAP, TARSU, per gli anni d'imposta 1993-98, giusta i contratti rep. n.
23\99 e rep. n. 105\99 del 2\11\1999; con la medesima pronuncia era stata nel contempo rigettata la domanda di risarcimento danni per inadempimento proposta dalla predetta convenuta nei confronti dell'attore.
Il , in persona del legale rappresentante pro – Parte_1
tempore, con il menzionato atto introduttivo, conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello , quale titolare della ditta CP_1
SEL.FI.L.N. S.C., chiedendo, per le ragioni ivi meglio precisate, di accogliere, in riforma della gravata decisione, le conclusioni di seguito riportate:
“1) Accogliere, per le ragioni viste, il presente atto di appello e, per
l'effetto, annullare e/o integralmente riformare, nei termini sopra visti, la
sentenza del Tribunale di Nola, sez. I Civile, Giudice Monocratico Dr.
Geremia Casaburi, recante il n. 1038/2022, depositata in cancelleria il
12.5.2022, non notificata, resa all'esito del giudizio recante il n.ro RG n.
2874/2017 Tribunale di Nola;
2) Riformare, per l'effetto, la suddetta sentenza nella parte nella quale
essa non ha dichiarato la nullità dell'accordo n. 8/2003 per mancanza di
copertura finanziaria, nei termini sopra espressamente chiariti, eccezione 4
peraltro tempestivamente sollevata, con tutte le conseguenze in termini di
insussistenza delle ragioni di credito proclamate dall'odierna parte
LL;
3) Riformare, per l'effetto, la suddetta sentenza nella parte nella quale
essa non ha dichiarato la nullità dell'accordo n. 8/2003 per assoluta
immodificabilità, a cagione di indisponibilità delle parti, di un elemento
essenziale (prezzo) di una gara pubblica, nei termini sopra espressamente
chiariti, con tutte le conseguenze in termini di stravolgimento degli equilibri
economici della stessa;
4) Nel merito, riformare per l'effetto la suddetta sentenza nella parte
nella quale essa ha accolto la domanda della TT Sefiln s.c., odierna
appellata, e ha condannato il al pagamento, in favore Parte_1
della Sefiln, di Euro 1.455.238.000, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2022 dalla
domanda, condannando il al pagamento delle spese di Parte_1
lite;
5) Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere gli effetti dell'appellata
sentenza n. 1038/2022, depositata in cancelleria il 12.5.2022, non notificata,
resa all'esito del giudizio recante il n.ro RG n. 2874/2017 Tribunale di Nola;
6) Condannare, in ogni caso, la TT Sefiln s.c., in persona del legale
rappresentante p. t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado
di giudizio”.
In via istruttoria, ferme restando le eccezioni formulate quanto alla nullità dell'accordo rep. n. 8/03, l'LL chiedeva di valutare l'ammissione di nuova C.T.U., stante l'evidente erroneità di quella depositata in primo grado. 5
Peraltro, con separato e successivo ricorso del 22.10.2022 il
[...]
chieda anche disporsi l'immediata sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza appellata.
Con comparsa del 22.11.2022 si costituiva l'appellata , CP_1
quale titolare della ditta SE.FI.L.N. S.C., la quale, per le ragioni ivi meglio indicate, eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dal Parte_1
e, comunque, chiedeva rigettarsi nel merito lo stesso, con vittoria di
[...]
spese.
Nel contempo, la comparente proponeva appello incidentale al fine di veder riconosciuto in proprio favore, alla luce di quanto dedotto, l'importo ancora dovuto in proprio favore di € 1.741.453,00 (€ 1.455.238,00 +
286.215,00), così determinato alla luce dell'errore di calcolo da essa commesso come illustrato in comparsa, nonché stabilita la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata in corso di causa con ingiunzione ex art. 186ter
c.p.c. per € 278.631,77 dal 13.1.2006 all'1.9.2019 - data della predetta istanza.
Con ordinanza del 19.1.2023 la Corte, accogliendo l'istanza di parte
LL, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del Tribunale di Nola, n. 1038/2022, pubblicata in data 12.5.2022,
pronunciata tra le parti.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta
- ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 6
L'appello principale proposto dal non è fondato Parte_1
e va quindi rigettato, nei termini e per le ragioni di seguito esposte, con conseguente conferma sul punto della gravata decisione.
Preliminarmente va preso innanzitutto atto che la sentenza di primo grado non risulta impugnata nella parte in cui è stata affermata, anche alla luce della precedente sentenza del TAR Campania n. 99/17 del 4.1.2017, la giurisdizione del Tribunale adito;
allo stesso modo, la medesima pronuncia non è stata oggetto di gravame per quanto riguarda il rigetto dell'eccezione di prescrizione, come sollevata dal convenuto . Parte_1
Oggetto di gravame è quindi solo la parte della sentenza in cui il
Tribunale, disattendendo le eccezioni sollevate da parte convenuta, ha accolto,
nella misura sopra indicata, la domanda di pagamento avanzata dalla
SE.FI.L.N S.C., in persona della sua titolare SI.ra ; il gravame CP_1
investe infatti sia l'avvenuto riconoscimento dell'an debeatur, che il quantum
costituente l'oggetto della condanna.
Orbene, quanto al primo aspetto, il giudice di primo grado così
motivava la propria decisione:
“…- nel merito, gli impegni contrattuali inter partes, cui si è fatto
cenno, sono disciplinati dal contratto n. 23\99 integrato dal n. 105\99 (che
facevano seguito a un originario appalto di servizi, concernente il censimento
delle unità immobiliari del territorio, per la determinazione delle imposte
sopra richiamate), cfr. l'art. 2 (“appalto di attività integrative diretta ad
effettuare tutti gli atti propedeutici agli accertamenti e liquidazione dei tributi
comunali Ici, Iciap, Tarsu per gli anni per i quali è consentito il recupero),
nonché 3 (per l'aggio riconosciuto all'appaltatore) e 7 (modalità di 7
pagamento).
- successivamente, essendo sorti contrasti, è intervenuto un “atto
transattivo”, n. 8\03 del 29\5\03, cfr. in particolare - quanto alla
determinazione delle somme dovute all'odierno attore in forza del contratto
n. 105\99 cit., gli artt. 2 e 3. In estrema sintesi l'appaltatore avrebbe
conseguito l'aggio previsto del 25% non sulle somme accertate sulla base
della banca dati all'epoca ricevuta, ma su quelli risultanti da nuova banca
dati; gli artt. 4 ss concernevano la attività inerenti alle annualità Ici 1999 e
2000 (per le quali era previsto un aggio del 20%); si rinvia, per i dettagli, alle
clausole contrattuali in parola, in atti (il cui tenore di per sé non è contestato);
- tanto premesso, ancora in via preliminare di merito, parte convenuta
assume la nullità dell'accordo transattivo in parola, perché assume che sia
privo di copertura finanziaria e di impegno di spesa;
si tratta di eccezione
tardiva (e ciò è già dirimente), come del resto evidenziato (e in questa sede
vieppiù si stigmatizza) nell'ordinanza già richiamata del 21-26\7\21 cit. (la
“scoperta” tardiva dell'assenza di documentazione di “copertura” da parte
del non richiede invero ulteriori commenti); Pt_1
- l'eccezione (che per mera completezza si esamina) è in ogni caso
priva di pregio: parte attrice ha esibito la delibera di giunta n. 102 del 21\5\13
CP_ con ad oggetto “recepimento linee guida dell'atto transattivo con la -
problematica ici”; il in quella sede individuava il relativo capitolo Pt_1
di spesa;
l'attore ha del resto ha richiamato altra documentazione del
in materia;
Pt_1
- in ogni caso- e si tratta di profilo dirimente - la giurisprudenza di
legittimità ha evidenziato che “La nullità, sancita dalla legge, per le delibere 8
degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa i vi
prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un
esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non
determinabile al momento della relativa assunzione”, Cass. 17056 \17,
richiamata anche da parte attrice;
argomenta anche da Cass. 21007\19; tale
è il caso di specie, in cui il corrispettivo spettante all'odierno attore non era
certo determinabile, nel suo preciso ammontare, ex ante (ma comunque era
determinabile alla stregua di parametri obiettivi e precisi, concordati dalle
parti nei termini e nelle forme di cui si è detto);
- appaiono poi del tutto tardive le contestazioni del convenuto sulla
esecuzione, anzi sulla corretta esecuzione delle attività previste da parte della
parte attrice (e quindi la consegna della documentazione prevista); del resto
lo stesso accordo transattivo più volte richiamato espressamente dà atto
dell'adempimento di quanto previsto da parte dell'odierno attore, “nel
rispetto dei patti contrattuali e delle direttive ricevute dal (la riserva Pt_1
successivamente formulata, circa talune discordanze dei dati, osserva
correttamente parte attrice, è espressamente riferita in via esclusiva alla
vetustà delle banche dati, e quindi non all'attore); vanno poi qui richiamate,
e si intendono trascritte, anche circa il quantum debeatur, le ordinanze del PI
ex art. 186 ter sopra richiamate, specie quanto al c.d. documento proveniente
dal funzionario del Comune AP (e del tutto irritualmente
“disconosciuto”);
Tanto premesso, con il proprio primo motivo di gravame, il
[...]
deduceva di avere da subito eccepito, nel corso del giudizio di Parte_1
primo grado, che l'Accordo n. 8/2003 che l'attrice poneva a base di tutte le 9
sue richieste, risultava in realtà privo di qualunque deliberazione di Giunta
Municipale o di Consiglio Comunale che autorizzasse la relativa conclusione,
essendo quindi, in assenza di qualunque copertura finanziaria, da ritenere del tutto nullo.
Tale situazione, già evidenziata dalla difesa dell'Ente nelle memorie ex art. 183, comma VI, I termine c.p.c., era stata poi confermata a seguito dell'istruttoria svolta dagli Uffici comunali a seguito dell'ordinanza -
ingiunzione notificata al in data 19.2.2021 (prot. n. Parte_1
1276), come precisato nell'ulteriore conto atto difensivo del 17.6.2021.
Infatti, nella nota del Responsabile degli Affari Generali del
[...]
datata 26.5.2021, in atti allegata, era stato precisato che, da Parte_1
verifiche effettuate in ordine agli atti di segreteria, “…è emerso che non risulta
alcuna deliberazione di Giunta Municipale autorizzativa dell'accordo 8/2003
né alcuna deliberazione di Consiglio comunale che approvi lo schema di
transazione…”.
D'altra parte, la conferma della mancanza di impegno di spesa che connotava l'Accordo n. 8/2003 risultava dalla necessità, ad opera del Pt_1
di adottare l'apposita delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27.5.2021 di riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000, e ciò proprio per far fronte all'ordinanza -
ingiunzione del Tribunale di Nola del 10.2.2021, emessa ex art. 186 ter,
notificata al dall'odierna appellata in data 19.2.2019 (si veda, versata Pt_1
in atti in corso di causa).
In conclusione, l'Accordo n. 8/2003 non avrebbe potuto mai impegnare il , ma - in via di mera ipotesi e se del caso - Parte_1 10
soltanto i soggetti che lo avevano materialmente sottoscritto.
Ciò posto, l'LL rileva sul punto, in primo luogo, l'erroneità
della gravata decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione da esso sollevata posto che, invece, non solo la stessa era stata ritualmente e tempestivamente sollevata nella memoria ex art. 183, VI
comma, I termine ma, soprattutto, in quanto questa, riferita alla nullità
dell'accordo n. 8/2003, sarebbe stata in ogni caso sollevabile in ogni stato e grado del giudizio;
il primo giudice avrebbe quindi errato nel ritenere detta eccezione tardiva, richiamando peraltro sul punto quanto affermato nell'ordinanza pronunciata in data 21-26.7.2021, con la quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta di revoca dell'ordinanza - ingiunzione pronunciata ex art. 186ter c.p.c. in data 15.2.2021.
In punto di fatto, osserva la Corte che effettivamente, con l'originaria comparsa di costituzione del , depositata in data Parte_1
19.6.2017, non è stata dal convenuto sollevata alcuna questione quanto ad un'eventuale nullità del menzionato accordo transattivo.
In effetti, solo con la memoria depositata in data 8.9.2017, entro il primo termine concesso ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., il difensore della convenuta, a precisazione delle eccezioni esposte e a modificazione di quanto richiesto in ordine all'accordo transattivo, precisava che “la
transazione posta in essere non può essere considerata una novazione del
contratto originale, e che in merito agli stessi ritiene che si debba applicare
altresì la normativa di cui all'art. 23 del d.l. n. 66/1989 convertito in l. n.
144/1989 che vieta l'effettuazione di spese in assenza di impego contabile
registrato sul competente capitolo di bilancio, sicché in mancanza di tale 11
impegno il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente”; in difetto di prova in ordine alla previsione di impegno contabile e copertura finanziaria, il contratto stipulato doveva quindi ritenersi nullo, con conseguente rigetto della domanda di pagamento azionata.
Orbene, va sul punto richiamato l'orientamento della Suprema Corte
(v. Cassazione civile, Sez. III, 23/02/2024 , n. 4867; cfr. anche ) secondo il quale “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome
oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se
non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati
acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e
istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali
alla dimostrazione degli stessi”.
Nella specie, non vi è dubbio che, avendo la ditta appellata posto a fondamento della propria pretesa l'accordo transattivo n. 8/03 del 29.5.2003,
chiedendo l'adempimento delle relative pattuizioni, con particolare riguardo alle somme ad essa dovute, era onere della stessa porre alla base della propria pretesa una pattuizione valida;
ben poteva quindi il convenuto Pt_1
limitarsi ad eccepire, nei termini precisati dalla Suprema Corte, l'invalidità
derivante dalla mancanza di un valido impegno di spesa e, quindi, della relativa copertura finanziaria, non potendo certo ritenersi a suo carico la relativa prova negativa. Non può quindi condividersi quanto affermato dal primo giudice in ordine alla tardività dell'eccezione sollevata dal Parte_1
.
[...]
Occorre quindi prendere in esame l'ulteriore profilo evidenziato dal 12
primo giudice, secondo cui parte attrice - odierna appellata - aveva in ogni caso esibito la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 21.5.2013, avente ad
CP_ oggetto il “recepimento linee guida dell'atto transattivo con la –
problematica ici”, con la quale il individuava comunque il relativo Pt_1
capitolo di spesa.
In realtà, con la deliberazione in questione, il ha all'epoca Pt_1
semplicemente provveduto al recepimento delle linee guida del successivo accordo del 29.5.2003, con specifica previsione di erogazione di un acconto alla TT appaltatrice, con imputazione al cap. 181/1 R.P. 2001, e con visto contabile di Regolarità Contabile/Copertura Finanziaria della spesa;
si tratta quindi di un atto che prevede l'impegno contabile e l'indicazione quindi della copertura finanziaria dell'accordo transattivo in questione, limitandosi alla sola indicazione della copertura contabile di un acconto;
anche in questo caso,
quindi, non pare di poter condividere le conclusioni alle quali è giunto sul punto il primo giudice.
Resta da esaminare l'ultimo aspetto pure affrontato dal Tribunale e ritenuto del tutto dirimente, secondo il quale, in ogni caso, come evidenziato dalla Suprema Corte, la nullità prevista dalla legge per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarderebbe le sole delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, non essendo applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione;
tale sarebbe l'ipotesi in esame, in cui il corrispettivo spettante alla parte oggi appellata - originaria attrice - non era determinabile ex ante nel suo preciso ammontare.
A tali fini, pare utile innanzitutto ricostruire quale sia stato il concreto 13
sviluppo di rapporti contrattuali tra le parti, e ciò al fine di comprendere al meglio le critiche rivolte alla gravata decisione e le motivazioni sul punto fatte proprie da questa Corte.
Ed invero, è pacifico che con Delibera di C.C. n. 13 del 26.3.1996 (All.
n. 1 della documentazione di parte LL) del Comune venne Parte_1
all'epoca bandita una gara d'appalto volta al “…censimento superfici e unità
immobiliari ai fini ICI, ICIAP e RSU....”, con conseguente approvazione dell'allegato Capitolato Speciale d'appalto.
La gara, a licitazione privata, prevedeva la “…aggiudicazione a favore
della società che presenterà l'offerta più vantaggiosa per il Comune in
ribasso sulla percentuale base del 15% dei maggiori incassi calcolati come
riportato all'art. 13 del Capitolato....”.
Secondo quest'ultimo (All. n. 2 della documentazione di parte
LL), “… il pagherà all'aggiudicatario la percentuale Pt_1
calcolata sull'importo complessivo delle maggiori entrate (tributo evaso
escluso le sanzioni dovute al accertate a seguito del censimento per Pt_1
singolo tributo e rapportato solo al ruolo dell'esercizio di competenza
(1996)”, con ciò chiarendo la precisa portata del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.
Posto quindi che gli originari aggiudicatari erano rimasti inadempienti
(tanto che ciò aveva imposto la revoca dell'aggiudicazione originaria, in precedenza effettuata in loro favore), con Delibera di G.M. n. 192 del
30.7.1998 (All. n. 4 della documentazione di parte LL), facente espresso riferimento alla citata Delibera di gara C.C. n. 13 del 26.3.1996, la gara era stata quindi affidata dal alla TT SE.FI.LN S.C, Parte_1 14
classificatasi terza in graduatoria;
nella predetta delibera di affidamento n. 192
del 30.7.1998 veniva indicato analogamente il criterio di calcolo del corrispettivo previsto.
Infatti, nel successivo contratto Rep n. 23/1999 del 18.2.1999 (All. n.
7 della documentazione di parte LL), denominato “contratto di appalto
censimento superfici e unità immobiliari ai fini ICI, ICIAP E RSU”, all'art. 1
veniva previsto in favore della società oggi appellata, per il servizio da svolgere, “…la corresponsione dell'aggio al 17,22% (diciassette virgola
ventidue per cento) sulle maggiori entrate accertate a seguito del
censimento…”.
In seguito, nel contratto Rep. n. 105/1999 del 2.11.1999 (All. n. 6 della documentazione di parte LL), denominato “contratto integrativo per
l'affidamento delle attività propedeutiche ai fini degli accertamenti e
liquidazione ICI, ICIAP e R.S.U.” ed avente appunto ad oggetto un'integrazione delle attività già contrattualizzate (v. art. 2), veniva previsto,
quale corrispettivo da riconoscere in favore dell'appaltatrice (art. 3), un ulteriore aggio del 7,78% oltre I.V.A., aggiunto a quello previsto dal contratto principale, pari quindi “…al 25%, oltre IVA, sulle entrate accertate, escluse
le sanzioni”.
Risulta quindi del tutto pacifico che, secondo l'iniziale previsione del bando di gara, come anche riportata nei contratti stipulati tra le parti, il corrispettivo spettante alla SE.FI.L.N. S.C. per l'attività appaltatale avrebbe dovuto essere calcolato in percentuale sulle maggiori entrate fiscali, rapportate all'anno 1996, derivanti quindi dall'attività di censimento delle superfici e delle unità immobiliari alla stessa rimessa;
nessun compenso sarebbe stato 15
quindi logicamente ricevuto dalla predetta, ove dalla sua attività non fosse derivato alcun incremento delle entrate dell'Ente.
E' ben precisare, come correttamente rilevato dall'appellata in comparsa di costituzione, che la ditta SEL.FI.L.N. S.C. non era stata incaricata né delle notifiche, né della riscossione delle imposte, sicché il netto ricavo conseguito dal non costituiva elemento di valutazione per la Pt_1
determinazione del corrispettivo dovuto alla stessa.
Stante tuttavia l'insorgenza di un contenzioso tra le parti riguardante il pagamento dei corrispettivi, le stesse stipulavano l'accordo transattivo n. 8
del 29.5.2003 (All. n. 9 della documentazione di parte LL) nel quale veniva innanzitutto dato atto che l'appaltatrice aveva “espletato ed ultimato
gli anzidetti servizi nel rispetto dei patti contrattuali ed in conformità del
materiale e delle direttive ricevute dal Comune”, essendo state tuttavia riscontrate “diverse discordanze fra gli accertamenti effettuati dalla ditta è la
realtà fattuale….. da imputarsi esclusivamente alla vetustà delle banche dati
fornite da terzi (Catasto, C.N.C., ecc.) al e da questi alla TT. Pt_1
Stanti quindi le incomprensioni sorte tra le parti quanto al pagamento dell'aggio del 25% convenuto, da calcolarsi sull'accertato, ed avendo quindi le stesse deciso, al fine di prevenire l'insorgenza di un eventuale contenzioso,
era stato raggiunto il predetto accordo che, secondo quanto all'epoca precisato, “consente al di risparmiare la notevole differenza esistente Pt_1
fra “accertato” è “dovuto” per gli anni di imposta 1993 – 1998, nonché di
procedere alla tempestiva emissione degli avvisi di liquidazione e di
accertamento dell'ICI per gli anni d'imposta 1999 – 2000, mentre consente
alla TT di recuperare le somme ad essa dovute”. 16
In tale sede veniva quindi dichiarato che “La nuova amministrazione
comunale ritiene necessario prevenire ogni controversia e, pertanto,
procedere alla definizione in contraddittorio degli accertamenti 1993 - 1998
sulla base delle nuove più aggiornate banche dati medio tempore acquisite e
dei documenti prodotti dai contribuenti, purché la TT si renda disponibile
a rivedere criteri di determinazione dell'aggio, da calcolarsi non più
sull'accertato, bensì sul dovuto, al fine di ancorare le somme a pagarsi ad un
parametro più che certo”.
La TT nel contempo si dichiarava “disponibile sia a procedere alla
definizione in contraddittorio degli accertamenti pregressi (1993 - 1998),
come meglio sarà precisato nell'articolo 2 del presente atto, sia rinegoziare il
parametro di determinazione dell'aggio, come meglio precisato nell'articolo
3 del presente atto”
Pertanto, all'articolo 2 dell'accordo veniva previsto quanto segue:
“2.1 - Il e la TT si obbligano a definire, in contraddittorio Pt_1
sulla base delle nuove e più aggiornate banche dati medio tempore acquisite
e dei documenti prodotti dai contribuenti, la liquidazione e l'accertamento ICI
per gli anni di imposta dal 1993 al 1998 incluso.
2.2 - A tal fine, in conformità di quanto già pattuito nel verbale di
accordo richiamato nelle premesse, le parti convengono espressamente le
seguenti modalità operative:
A) formano oggetto della definizione in contraddittorio la liquidazione
e l'accertamento ICI per gli anni di imposta 1993 – 1998, che allo stato non
risultano definiti;
B) si intende per contraddittorio la definizione delle somme dovute dai 17
contribuenti per la liquidazione e l'accertamento I.C.I. 1993 – 1998 con la
contestuale presenza di un rappresentante del e di un rappresentante Pt_1
della TT, all'uopo designati e/o delegati;
C) La definizione in contraddittorio verrà effettuata secondo
calendario predefinito concordemente fra i responsabili dei servizi finanziari
del ed il titolare della TT”. Pt_1
Quanto al corrispettivo, all'articolo 3, l'accordo prevedeva specificamente le seguenti nuove modalità, rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali:
“3.1 - La ditta, da parte sua, si impegna ad esigere l'aggio del 25%
convenuto non più sulle somme accertate, bensì ed esclusivamente su quelle
risultanti dovute, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti nei relativi
anni di imposta, come risultanti alla fine dei lavori di cui al precedente
articolo 2, ivi comprese le somme eventualmente non recuperabili per il
Comune.
3.2 - Il da parte sua, Si obbliga a corrispondere alla ditta Pt_1
importi così come risultanti dovuti, con cadenza trimestrale, entro e non oltre
la seconda decade del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo la
quantificazione delle somme dovute, con eccezione delle sole sanzioni”.
In buona sostanza, essendo sorte discrepanze tra quanto accertato e quanto risultato dovuto - a causa delle criticità legate alla vetustà delle banche dati fornite da terzi - la TT accettava la corresponsione del compenso - nella maggior misura del 25%, calcolato tuttavia sulla base di tale ultimo importo,
caratterizzato da maggiore certezza, e non su quanto accertato.
Orbene, va innanzitutto osservato che, come pure parte appellata 18
sottolinea, l'accordo in questione - come si evince da una sua complessiva lettura - pur prevedendo un aumento dell'aggio per la società appaltatrice,
stabiliva per lo stesso una base di calcolo di calcolo diversa;
ciò in base all'evidenza riscontrata che “l'accertato” - costituente il precedente ed originario parametro di calcolo - non sempre corrispondeva all'effettivo
“dovuto”, e ciò a causa delle circostanze, soprattutto legate all'inaffidabilità
delle banche dati consegnate, richiamate infatti nell'intesa.
Da ciò si desume innanzitutto che rimaneva del tutto al di fuori degli accordi l'aspetto della concreta riscossione, non facente parte dell'appalto, e,
soprattutto, che tale intesa, pur elevando la percentuale dell'aggio, modificava favorevolmente per il il criterio di calcolo, passando dall'ipotetico Pt_1
“accertato”, al reale “dovuto”; del tutto errata è quindi l'affermazione di parte
LL, secondo la quale le entrate accertate corrispondevano a quanto effettivamente incassato dall'Ente (v. pag. 3 dell'atto di appello), essendo invece rimasto tale aspetto sempre al di fuori degli accordi in esame.
Ciò posto, appare innanzitutto evidente che tali previsioni contrattuali rendevano certamente non prevedibile ab origine la spesa da affrontare da parte del per il servizio reso dall'appaltatrice, essendo Parte_1
questa dipendente - in misura percentuale - dai valori delle imposte accertate.
Correttamente quindi il primo giudice, come pure la parte appellata, ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civile, Ordinanza n.
17056 del 11/07/2017) secondo il quale “La nullità, sancita dalla legge, per
le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della
spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere
implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso 19
di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione. (Fattispecie
in tema di delibera comunale di approvazione della stipula di contratto di
locazione di terreno privato da adibire a discarica provvisoria di rifiuti solidi
urbani, non contenente l'indicazione dell'impegno di spesa riguardante
l'obbligo di liberare l'area dai rifiuti al termine del rapporto locatizio); cfr.,
anche Cass. Civile, Ordinanza n. 13913 del 22/05/2019, per la quale “Non è
affetta da nullità la delibera dell'ente locale che affidi l'incarico di difendere
in giudizio l'ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione della spesa
e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in
materia riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e
definite, e non sono applicabili nel caso di spesa non determinabile al
momento della relativa assunzione.
Si tratta infatti perfettamente applicabile al caso di specie, che rende quindi, come appunto indicato nella gravata decisione, non rilevante ai fini della nullità dell'accordo in questione la mancanza della delibera contenente l'impegno di spesa, certamente - come già chiarito - non determinabile ex ante.
Né può ritenersi che detta nullità derivi, come sembra ritenere parte
LL, da una presunta alterazione degli equilibri finanziari originariamente previsti nel bando di gara e nei successivi contratti stipulati tra le parti nell'anno 1999; il fatto che le parti abbiano liberamente convenuto,
nell'ambito di una complessiva risistemazione degli interessi sottesi all'originario rapporto di appalto ed al fine di evitare il sorgere di un contenzioso, diversi criteri di calcolo dei compensi dovuto alla SE.FI.L.N.
S.C., anche peraltro con riferimento all'attività già in passato espletata, non comporta alcuna illegittimità o nullità dell'accordo transattivo, come 20
sostenuto dal . Parte_1
In conclusione, quindi, il primo motivo di gravame dell'LL
principale deve ritenersi senz'altro infondato, e va disatteso.
Con la seconda censura, il lamenta l'assoluta Parte_1
perplessità ed insufficienza della motivazione posta alla base della sentenza appellata, con particolare riguardo alla idoneità della documentazione di parte attrice a fondare l'accoglimento della domanda.
Secondo il infatti, la SE.FI.L.N. S.C. non avrebbe fornito Pt_1
prova della corretta e indiscussa esecuzione delle prestazioni alle quali, con gli accordi stipulati con l'Ente nel 1999, si era impegnata.
In particolare, la documentazione depositata dalla predetta nel corso del giudizio di primo grado, come in tale sede evidenziato, non proveniva da fonti ufficiali, risultando invece di provenienza meramente unilaterale e, come tale, non controllabile e/o verificabile (si trattava di meri elaborati dei server facenti capo alla stessa società o, comunque, ad un server privato), per cui ne era stata disconosciuta espressamente l'autenticità.
Infatti, la documentazione prodotta da controparte recava impressa la data del 30.09.2017, non potendo avere valore in quanto predisposta solo ex
post rispetto alle ipotetiche prestazioni svolte ed evidentemente ad uso e consumo dell'appaltatrice; erroneamente quindi il Tribunale avrebbe affermato che “…il CTU ha operato su documentazione ampiamente di
provenienza pubblica…”.
In realtà, l'LL si limita a contestare la semplice data di stampa apposta sulla documentazione depositata nel giudizio di primo grado,
risultando la censura del tutto inconferente, non dando alcuna dimostrazione 21
di un artificioso confezionamento della documentazione prodotta ed esaminata dal c.t.u.; il primo giudice, peraltro, ha affermato che quest'ultima era “ampiamente” e non totalmente di provenienza pubblica.
Non può peraltro non richiamarsi, ai fini della dimostrazione dell'attività effettivamente svolta dall'appellata, quanto del tutto correttamente affermato dal giudice di primo grado, e risultante dalla semplice lettura dell'atto transattivo;
ed invero, osservava il Tribunale che : “-appaiono
poi del tutto tardive le contestazioni del convenuto sulla esecuzione, anzi sulla
corretta esecuzione delle attività previste da parte della parte attrice (e quindi
la consegna della documentazione prevista); del resto lo stesso accordo
transattivo più volte richiamato espressamente dà atto dell'adempimento di
quanto previsto da parte dell'odierno attore, “nel rispetto dei patti
contrattuali e delle direttive ricevute dal (la riserva Pt_1
successivamente formulata, circa talune discordanze dei dati, osserva
correttamente parte attrice, è espressamente riferita in via esclusiva alla
vetustà delle banche dati, e quindi non all'attore); vanno poi qui richiamate,
e si intendono trascritte, anche circa il quantum debeatur, le ordinanze del PI
ex art. 186 ter sopra richiamate, specie quanto al c.d. documento proveniente
dal funzionario del Comune AP (e del tutto irritualmente
“disconosciuto”).
Il terzo motivo di gravame riguarda invece il mancato recepimento da parte del Tribunale delle osservazioni formulate all'espletata c.t.u. e la conseguente mancata riconvocazione del tecnico nominato al fine di rendere i necessari chiarimenti.
Orbene, il giudice di primo grado, nella gravata decisione, osservava 22
sul punto quanto segue:
“-circa il quantum debeatur, occorre fare riferimento alla ampia Ctu,
che ha quantificato l'importo spettante alla società attrice alla stregua degli
art. 3 e 4 dell'accordo rep. 8\03 di cui si è detto;
va qui ricordato che era
previsto (anni 93-98) l'aggio del 25% sulle somme risultanti dovute
(previsione, questa, particolarmente favorevole al Comune), per il biennio 99-
2000 l'aggio era del 20% sul dovuto, oltre un rimborso spese forfettario una
tantum di euro 5,00 per contribuente Ici;
si noti (tenuto conto delle doglianze
del convenuto) che il Ctu ha operato su documentazione ampiamente di
provenienza pubblica: l'agenzia delle entrate ma anche lo stesso Parte_1
; fermo che deve ritenersi qui trascritte la relazione nella parte
[...]
relativa al computo delle spettanze in oggetto, il Ctu ha quantificato l'importo
dovuto alla attrice in euro 2.020.085 (rimborso spese forfettario: euro
123.545; aggio: euro 1.477.785; interessi : euro 704.969; acconto già
ricevuto: euro 286.215); parte attrice (solo in conclusionale, ma alla stregua
dei dati risultanti dagli atti di causa) infine quantifica in euro 1.455.238,00
l'importo dovuto (tenuto conto di quanto già riconosciuto in forza
dell'ordinanza cit.), e tale importo appare correttamente determinato, sicché
al pagamento dello stesso va condannato il convenuto, oltre interessi Pt_1
commerciali ex d.lgs 231\2002 dalla domanda (non sussistendo elementi
univoci per riconoscere la diversa decorrenza richiesta);
- merita segnalare che (al di là della tardività della proposizione) le
doglianze di parte convenuta sulla quantificazione non hanno pregio,
risolvendosi in apodittiche affermazioni (oltretutto in contrasto con quanto
documentalmente accertato) circa la documentazione su cui il Ctu avrebbe 23
fondato il suo operato (come detto, in realtà, il Ctu ha fatto riferimento a
documentazione ampiamente di provenienza comunale); e ovviamente i
“benefici” per il nella vicenda per cui è causa (determinazione dei Pt_1
corrispettivi contrattualmente spettanti all'attore) non hanno alcuna
rilevanza; né poi si riscontra (il si è ben guardata dall'esibirla) Pt_1
documentazione “favorevole” alla posizione del medesimo; Pt_1
Ciò posto, lamenta innanzitutto il che il c.t.u. Parte_1
avrebbe svolto la sua perizia tenendo presente il solo accordo rep. n. 8/2003,
così come indicato dal Tribunale;
ciò aveva inciso in maniera rilevantissima sul quantum accertato in perizia, alterando completamente le somme di cui, in partenza e in base a tutti gli atti di gara, il si sarebbe dovuto fare Pt_1
carico per l'esecuzione del servizio.
Il CTU aveva infatti tenuto conto non della percentuale di aggio da calcolarsi sulle maggiori entrate effettivamente accertate (come indicavano ineludibilmente, a dire dell'LL, il bando di gara, la Delibera di affidamento del servizio alla ed i contratti sottoscritti dalla Parte_2
stessa) ma sul dato ipotetico del dovuto, alla stregua di quanto precisato nell'atto transattivo.
Orbene, osserva la Corte che, una volta chiarito, come sopra indicato,
che i rapporti tra le parti erano stati legittimamente disciplinati dal menzionato accordo n. 8/2003, del tutto correttamente il c.t.u. ha tenuto conto dello stesso,
e delle specifiche pattuizioni ivi contenute, al fine di ricostruire l'importo dovuto alla ditta appaltatrice;
peraltro, si è già in precedenza chiarito che ogni questione relativa all'effettivo incasso delle somme dovute, rimaneva del tutto estranea ai rapporti tra le parti. 24
Sotto altro profilo, l'LL lamenta che la perizia depositata sarebbe inesatta anche sotto numerosi e ulteriori aspetti, appositamente sottolineati dal Consulente Tecnico di Parte Dr. a suo dire, Persona_1
il tecnico dell'Ente aveva infatti enumerato tutta una serie di gravi e rilevanti mancanze che avevano connotato l'elaborato peritale, ma, in ordine a detti precisi e circostanziati rilievi, i riscontri forniti dal c.t.u. erano stati sommari,
insufficienti e inappaganti (v. pag.18 - 22 dell'atto di appello).
Orbene, va innanzitutto precisato, in proposito, che con la sentenza in esame è stata rigettata la domanda riconvenzionale originariamente proposta dal , volta ad ottenere il risarcimento dei danni dalla Parte_1
avendo il Tribunale ritenuto la stessa “palesemente Parte_2
infondata, e anzi meramente emulativa, in quanto non solo non vi è prova del
dedotto inadempimento ma anzi, di contro, vi è la prova del corretto
adempimento da parte dell'attore”; tale parte della pronuncia di primo grado non è stata oggetto di impugnazione (tra l'altro, nell'accordo n. 8/2003, si dava espressamente atto del regolare adempimento delle prestazioni da parte dell'appaltatrice), essendosi formato il giudicato sul punto.
Ciò posto, appaiono del tutto inammissibili, o comunque irrilevanti,
tutte le contestazioni atte a porre in discussione l'effettiva consistenza dell'attività svolta dalla e, comunque, la qualità della stessa. Parte_2
Per il resto, le osservazioni del c.t.p., pedissequamente reiterate in sede di impugnazione, appaiono totalmente generiche, come già osservato dal
Tribunale, non offrendo all'esame di questo giudicante una concreta diversa ricostruzione contabile tale da consentire alla Corte di porre realmente in discussione le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u., peraltro attraverso un 25
percorso del tutto logico e coerente, ampiamente sviluppato nella propria relazione.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha concluso che le doglianze di parte convenuta sulla quantificazione operata si risolvono “in apodittiche
affermazioni (oltretutto in contrasto con quanto documentalmente accertato)
circa la documentazione su cui il Ctu avrebbe fondato il suo operato”.
Ritiene in conclusione la Corte che anche il terzo motivo di gravame risulti del tutto infondato, dovendosi in conclusione rigettare l'appello principale, essendo stati disattesi tutti i motivi di censura sollevati dal
[...]
. Parte_1
Venendo quindi all'esame dell'impugnazione incidentale, deduce la che la somma oggetto di condanna in proprio favore del Parte_2
- pari ad € 1.455.238,00, oltre interessi ex d.lgs 231\02 Parte_1
dalla domanda - non sarebbe da ritenere corretta, avendo essa stessa indotto in errore il giudicante, calcolando nella comparsa conclusionale relativa al giudizio di primo grado in maniera inesatta le somme ad essa dovute.
Infatti, a pagina 9 di tale atto, era stato specificato che il compenso dovuto - come peraltro indicato dal c.t.u. nella parte conclusiva della propria relazione - era pari ad € 2.020.085,00, al netto, tuttavia, degli acconti intervenuti nel corso del rapporto, per un totale dunque di € 1.455.238,00,
somma questa effettivamente riconosciuta dal primo giudice.
Secondo l'LL incidentale, l'importo effettivamente dovuto avrebbe dovuto essere aumentato dell'importo di € 286.215,00, essendo stato lo stesso “considerato erroneamente sia nel calcolo complessivo determinato
dal ctu sia nella richiesta di ingiunzione richiedendo l'importo minore rispetto 26
alle somme certe oggetto della richiesta avendo correttamente considerato
l'acconto già versato”.
Orbene, osserva questo giudicante che la sentenza impugnata dà atto che l'attrice, oggi appellata ed LL incidentale, aveva provveduto a quantificare la propria domanda solo in comparsa conclusionale, appunto nella misura indicata dal c.t.u. poi riconosciuta in sentenza.
Ciò posto, non solo non sarebbe ammissibile una diversa quantificazione effettuata in questa sede, che andrebbe ad incidere anche sulle conclusioni cui è giunto il c.t.u., non contestate dalla SE.FI.L.N. S.C., ma non sussiste neanche una prova effettiva che detto importo sia stato - anche dal c.t.u. - erroneamente quantificato;
l'appello incidentale sul punto va quindi senz'altro disatteso.
Il secondo motivo di appello incidentale riguarda invece la decorrenza degli interessi, avendo il Tribunale, nella sentenza in esame, riconosciuto la spettanza degli interessi commerciali ex D.lgs 231/2002, determinandone la decorrenza, in modo generico, dalla domanda.
In realtà, trattandosi di interessi “commerciali”, ai sensi dell'art. 4 del
D.lgs 231/2002, comma 1, l'LL chiedeva che gli stessi fossero riconosciuti a partire dalla scadenza dei trenta giorni dalla data della domanda di pagamento, intervenuta con la citata messa in mora del 15/12/2005 e,
quindi, a decorrere dal 13/01/2006 sui suddetti € 1.741.453,00 e anche sull'importo dell'ordinanza € 278.631,77 sino al 01/09/2019, data dell'istanza.
Orbene, il primo giudice ha chiaramente specificato che gli interessi commerciali ex D.lgs 231\2002 andavano riconosciuti dalla domanda -
chiaramente giudiziale - non sussistendo elementi univoci per riconoscere la 27
diversa decorrenza richiesta.
In realtà, già all'atto della proposizione dell'originaria domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Nola, con citazione del 4.4.2017, la
SE.FI.L.N. S.C. si è limitata a chiedere la corresponsione degli interessi commerciali di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla “maturazione”; solo con la comparsa conclusionale la stessa ha formulato diverse possibili ipotesi in ordine alla effettiva decorrenza ipotizzabile.
In realtà, tuttavia, nel formulare l'appello incidentale, la stessa non ha adeguatamente censurato la sentenza gravata, nella parte in cui fa riferimento alla domanda - da intendersi quale quella introduttiva del giudizio svoltosi in primo grado innanzi al Tribunale di Nola - posto che, peraltro, solo per effetto dello stesso sono state accertate le somme effettivamente dovute in favore della SE.FI.L.N. S.C.; anche in questo caso, pertanto, l'appello incidentale deve ritenersi infondato.
In conclusione, stante l'infondatezza tanto dell'appello principale che di quello incidentale, dette impugnazioni vanno rigettate, con conseguente conferma della gravata decisione.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'LL principale , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro – tempore, nonché dell'LL incidentale Controparte_4
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] 28
quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal , in persona del legale rapp.te pro - Parte_1
tempore, con citazione del 15.7.2022, nei confronti di , quale CP_1
titolare della ditta SEL.FI.L.N. S.C., nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto con la comparsa di costituzione del 22.11.2022,
entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1038/2022 del
12.5.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'LL principale , in persona del legale Parte_1
rapp.te pro – tempore, nonché dell'LL incidentale
[...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_4
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.4.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo