Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2024, proposto da LL NF, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del rigetto del permesso di costruire in sanatoria prot.n°325 del 03.01.2024, notificato in data 10.01.2024; b) dell'ordinanza n°12 del 01/02/2024 per la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata alla ricorrente in data 07.02.2024, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente, premesso di essere comproprietaria di un immobile sito nel comune di Capaccio Paestum, in località Ponte Barizzo, catastalmente identificato al foglio 3, particella 535, ha allegato e dedotto che: tra il 1996 ed il 1997, il sig. NF ON, di poi deceduto, ha provveduto a realizzare un manufatto ad uso palestra; in data 04.12.2018, prot.n°44853, ha depositato accertamento di conformità, ex art. 36 DPR 380/01, relativamente a tale manufatto; a seguito di comunicazione di motivi ostativi del 28.11.2023, prot. n°48582, l’amministrazione comunale ha notificato l’impugnato diniego del 10.01.2024 prot. n°325, calibrato sulla scorta di un’asserita non conformità dell’opera in esame rispetto alla zona omogenea del vigente PRG, ovvero zona G3 – Spazi attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, la quale si attua mediante la formazione di un piano particolareggiato; successivamente, in data 07.02.2024, la P.A. intimata ha provveduto ad effettuare la notifica dell’ordinanza di demolizione n°12.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità ed erroneità dei gravati provvedimenti, sulla base delle seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione art. 31 T.U. Edilizia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Con il motivo di ricorso in esame, la ricorrente ha, innanzitutto, contestato l’ordinanza di demolizione gravata, che fa espresso riferimento anche alla tettoia ivi descritta al punto 2), la quale, tuttavia, sarebbe stata ritualmente assentita dalla P.A. resistente, con autorizzazione edilizia n. 98 del 1995.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del DPR 380/01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 delle NTA del vigente PRG. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Con riferimento all’immobile sub 1) dell’ordinanza di demolizione, oggetto di accertamento di conformità, la parte ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione avrebbe dovuto condurre un’adeguata istruttoria al fine di valutare lo stato di urbanizzazione già presente nella zona ed evidenziare le eventuali ed ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune intimato per resistere al ricorso.
5. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. Quanto al primo motivo di ricorso, va detto che lo stesso si rivela privo di pregio.
Invero, contrariamente a quanto lamentato, è risultato documentalmente provato che l’autorizzazione edilizia n. 98 del 19.04.1995, in realtà, è stata rilasciata per una nuova ubicazione e risistemazione della vasca esistente contenente il serbatoio del gasolio, mentre l’ordinanza impugnata riguarda una struttura in ferro (tettoia) in aderenza al lato ovest del capannone.
Ne deriva che irrilevante si palesa il richiamo alla predetta autorizzazione al fine di fondare l’eccepita illegittimità della gravata ordinanza in parte qua.
8. Neanche le contestazioni avanzate con il secondo motivo di ricorso si rivelano meritevoli di condivisone, avendo l’espletata istruttoria palesato la sussistenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza del permesso di costruire in sanatoria.
Invero, l’art. 31 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., prescrive che, nelle zone Z.t.o. “G3–Spazi attrezzati a parco e per il gioco e lo sport", il PRG si attua mediante piano urbanistico preventivo nella forma di piano particolareggiato e non come intervento diretto.
A quanto precede aggiungasi che l’istanza si è rivelata essere altresì in contrasto con gli artt. 167 e 181 del Dlgs 42/2004 e ss.mm. ii, non essendo stato acquisito l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, come si evince dal provvedimento di archiviazione del Responsabile delle Autorizzazioni Paesaggistiche, in data 26.09.2023, prot. n. 39325 (richiamato dal provvedimento impugnato).
9. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente NF LL al pagamento delle spese di lite, a favore del Comune di Capaccio Paestum, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO