Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3263/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Il giudice, preso atto delle note scritte depositate, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 352, u.c., e 281
sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Andrea Francesco Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 352, u.c., e 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3263 R.G. dell'anno 2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del Giudice di pace/solo danni a cose”, vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Domenico Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pomigliano D'Arco (NA), al V.le Giovanni
Falcone n. 52, giusto mandato a margine dell'atto di citazione;
-appellante-
E
(P.I. e/o C.F.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Trieste, Via Macchiavelli n.4, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro Imprese di Trieste, in P.IVA_2
persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Paola Traversari
e Mario Tedesco, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, al Centro Direzionale Isola A/7, giusta procura in atti;
-appellata-
NONCHÉ
(C.F.: ) residente CP_2 C.F._2
al Corso Ponticelli n. 26/G in Napoli – 80126;
-appellato contumace-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1351/2021, con la quale il Giudice di Pace di RI ha respinto la sua domanda di risarcimento danni proposta contro la e Controparte_1 CP_2
a seguito dell'incidente stradale avvenuto in Napoli, alla Via
[...]
Masoni, il giorno 03/02/2014 alle ore 18.30 circa: in particolare, secondo la prospettazione attorea, l'autoveicolo di sua proprietà,
Fiat DA tg ER508SF, sarebbe stata tamponato dall'autoveicolo
Ford Fiesta tg. CY670BN, di proprietà di ed CP_2
assicurato con la convenuta società Controparte_3 riportando, per l'effetto, danni alla parte posteriore ed anteriore, quantificabili in € 6.201,22.
Nello specifico, parte appellante, fondando il gravame su un unico articolato motivo riconducibile sostanzialmente all'erroneo esame delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, ha richiesto, in quest'ordine: in via pregiudiziale, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
nel merito, in
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accoglimento del proposto appello, la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accertamento della esclusiva responsabilità della conducente dell'auto Ford Fiesta di proprietà di e la CP_2
conseguente condanna degli appellati, con rapporto solidale, al risarcimento dei danni subiti;
il tutto, con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Integratosi regolarmente il contradditorio, si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha resistito al gravame, Controparte_1
chiedendo il rigetto integrale del gravame proposto da Parte_1
in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in
[...]
fatto ed in diritto, con la conferma in toto della sentenza di primo grado e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente.
seppur regolarmente evocato, è rimasto, così come CP_2
già avvenuto davanti al giudice di pace, contumace nel presente grado di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente per tabulas, è stata rinviata per la decisione a seguito di discussione orale all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il gravame è infondato.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di CP_2
regolarmente citato e non costituito.
Invero, il giudice di prime cure ha ritenuto inverosimile la deposizione testimoniale resa sulla scorta del rilievo, oggettivo e pertanto prevalente, del mancato riscontro tra i fatti come narrati da teste e dedotti in citazione ed i danni riscontrabili sui veicoli coinvolti nel sinistro.
Va premesso che alcuna incidenza può assumere il rilievo per cui l'accertamento tecnico si è svolto sui rilievi fotografici e non direttamente sui veicoli coinvolti, vuoi perché l'accertamento ha sortito
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in ogni caso gli effetti sperati vuoi ancora perché, a tutto voler concedere, ricadeva indubbiamente su parte attrice in primo grado, odierna appellante, l'onere di fornire gli elementi probatori volti a dimostrare la fondatezza delle proprie asserzioni e, quindi, di mettere a disposizione quantomeno il veicolo (Fiat DA) che era in sua piena disponibilità.
Venendo al merito della vertenza, il gravame si sostanzia nella proposizione di rilievi critici alla CTU espletata in primo grado.
Tali rilievi, tuttavia, non risultano idonei a scalfire le conclusioni dell'elaborato.
Il CTU, infatti, ha accertato che i danni alla parte posteriore del veicolo sono di entità talmente lieve da non giustificare quanto dedotto in citazione in relazione allo scarrocciamento della Fiat DA, della susseguente collisione contro il muro di contenimento che delimitava la carreggiata e dello scoppio degli airbag.
È questo il punto focale dell'elaborato tecnico, che non viene in alcun modo smentito dai rilievi mossi nell'atto di gravame, attinenti ad una diversa misurazione dell'altezza del marciapiedi (5 cm piuttosto che
13): la distanza tra la Fiat DA ed il muro, l'inidoneità della forza di impatto a sospingere il veicolo e a far scoppiare gli airbag, il tempo psicotecnico di reazione che avrebbe concesso in ogni caso l'arresto del veicolo prima dell'impatto contro il muro, sono tutti elementi che giustificano in misura più che soddisfacente il giudizio di inverosimiglianza del fatto storico, di cui giustamente il giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova.
Per tali motivi l'appello va rigettato, parte appellante condannata alle spese in favore di parte appellata ed al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art art 13 co I quater DPR 115/2002).
PQM
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il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così definitivamente provvede:
• Dichiara la contumacia di CP_2
• Rigetta il gravame;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_3
3397,00 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR 115/2002.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 1/4/2025
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Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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