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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/09/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n.3496/24 R.G. posta in deliberazione all'udienza camerale dell'9.9.2024 e promossa dai coniugi nato a [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1 Sant'Agata Bolognese (BO), via A. De Gasperi n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Ghezzi,
e
nata a [...] il [...] C.F.: e residente a Controparte_1 C.F._2 Sant'Agata Bolognese (BO), via A. De Gasperi n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Arbosti, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 12.03.2024; sentiti all'udienza camerale del 9/9/24 i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a ST (BS) il 02.05.2015 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST al n. 3, Serie A, P II, e dalla loro unione sono nati i figli il 29.11.2016 e il 02.04.2023. Per_1 Per_2 valutata la rispondenza delle condizioni alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M. visto che fra le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di separazione consensuale tra i coniugi, confermate all'udienza camerale del giorno 9.9.2024, è previsto l'obbligo di trasferire da parte della signora al corrispettivo di euro 45.000,00 Controparte_1
(quarantacinquemila/00) in favore di della quota del 50% di piena proprietà delle Parte_1 unità immobiliari urbane site in Comune di Parma, loc. Vigatto, poste nel fabbricato ad uso residenziale per studenti, denominato “Le Residenze del Campus”, corpo elevato di cinque piani fuori terra oltre il piano interrato destinato a parcheggi e servizi comuni, con annesso in lato est un fabbricato staccato ad un solo piano di forma cilindrica destinato a servizio di guardiania e controllo distinto con il mappale 463, nonché area in parte adibita a posti auto e relativi spazi di manovra ed in parte a cortile, avente accesso da via Schreiber (già Viale delle Scienze), e precisamente un piccolo appartamento di civile abitazione posto al secondo piano, formato da ingresso-soggiorno, disimpegno, un bagno, una camera ed un balcone, avente per confini: a nord vano condominiale, a est ragioni di terzi, a sud via Schreiber, a ovest ragioni di terzi, ed un posto auto scoperto al piano terreno, avente per confini: a nord enti comuni, a est ragioni di terzi, a sud enti comuni, a ovest ragioni di terzi;
Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Parma:
- Sezione 6 Foglio 4 M.N. 461, sub 54 in Viale delle Scienze – Piano 2 cat. A/3 cl. 3 vani 2,5 R.C. euro 219,49 (appartamento)
- sezione 6, Foglio 4 M.N. 461, sub. 206 in Viale delle Scienze – Piano T cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. euro 32,90 (posto auto).
Tutti i suddetti diritti verranno trasferiti compresi di tutti i connessi diritti, gli accessori, e le pertinenze, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni del fabbricato, nel quale sono poste le unità immobiliari in oggetto, e verranno trasferite con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui si verranno a trovare al momento della stipulazione notarile, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere,
e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con l'atto di provenienza.
La parte promittente la cessione ha garantito la proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni in oggetto nonché la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti. Visto che i coniugi, nel ricorso hanno concordato e confermato nel verbale di udienza del giorno 9/9/2024 le condizioni alle quali devono avvenire i trasferimenti immobiliari e hanno reso le prescritte seguenti dichiarazioni:
- la proprietà dei beni in oggetto è pervenuta alla Parte promittente la cessione per acquisto con atto del notaio Dott. in data 12/6/2019 con studio in Parma, in oro Parmigianino, Persona_3 numero 4, Rep.123359 raccolta 43234, trascritto presso la conservatoria di Parma in data 13/6/2019 registro generale 12486 e particolare 8838.
- la Parte promittente la cessione, ha dichiarato di impegnarsi a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche e quelle relative alla corresponsione di denaro necessarie per il trasferimento definitivo, in tale sede.
- la parte promittente la cessione ha dichiarato di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento definitivo dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
- la Parte promittente la cessione si è già obbligata a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo.
- Le Parti hanno pattuito che il rogito notarile per i trasferimenti definitivi, avverrà con il corrispettivo di € 45.000,00 (quarantacinquesima) somma corrisposta da a alla Parte_1 Controparte_1 data del rogito notarile, che verrà effettuato entro il 25 agosto 2025 – e che le spese notarili ed ogni ulteriore spesa ed onere conseguenti al trasferimento di proprietà saranno a carico di Pt_1
il quale avrà facoltà di scegliere il notaio rogante-
[...]
- i signori a hanno dichiarato che il pattuito impegno alla cessione Parte_1 Controparte_1
è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che si è reso imprescindibile per addivenire all'accordo sulle condizioni della separazione consensuale congiunta tra i coniugi e pertanto hanno dato atto che intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo, in un procedimento di separazione così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012. - Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. verificato che le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi sono conformi alla legge;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione consensuale tra:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) Controparte_1 con matrimonio concordatario contratto a ST (BS) il 02.05.2015 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST al n. 3, Serie A, P II,
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della
Sentenza; prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione consensuale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1 contestualmente al Comune di ST (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che i figli minori avranno la propria residenza abituale presso la madre (attualmente in Sant'Agata Bolognese (BO), Via De Gasperi n. 40). La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, all'orientamento religioso, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) saranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i minori.
3) Quanto al tempo di permanenza dei figli presso il padre, in considerazione dell'età dei figli, i coniugi concordano di regolamentare la frequentazione secondo il seguente prospetto di massima:
- alternativamente un fine settimana dal sabato dalle ore 12,00 sino al lunedì alle ore 07,00, (avendo cura il padre di ritirarli e riaccompagnarli presso l'abitazione materna).
- I figli trascorreranno con il padre (durante il fine settimana di spettanza paterna): dalle ore 17,30 della domenica sino alle ore 7,00 del lunedì, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna.
Durante il periodo di frequentazione genitori – figli ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali dei minori. Ciascun genitore trascorrerà inoltre con i figli:
- due settimane durante le ferie estive, anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 30 marzo di ogni anno);
- una settimana durante il periodo natalizio;
i figli minori ad anni alterni trascorreranno con l'uno e l'altro genitore dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con l'accordo che i giorni di Natale e S. FA saranno trascorsi dai figli secondo il criterio dell'alternanza con mamma e papà (il periodo da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore potrà essere concordato direttamente tra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso di almeno 30 giorni);
- tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta).
Le principali festività dell'anno saranno trascorse dai figli minori singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i genitori. I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali reciproci spostamenti quando avranno con sé i minori in località diverse da quelle abituali (a titolo esemplificativo, non sono tali le abitazioni dei nonni o gli spostamenti con rientro in giornata). Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione. 4) La casa familiare sita a Sant'Agata Bolognese (BO), viene assegnata nell'interesse dalla prole a
(con tutti i mobili lasciatile in uso) sino alla messa in vendita a terzi di cui al punto Controparte_1
11;
5) si è già trasferito presso altra abitazione. Parte_1
6) Dispone che verserà a a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 dei figli la somma di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuno di essi), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2025).
terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Bologna e quindi: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a)spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b)campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c)spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d)abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e)spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f)visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
7) Dispone che a titolo di contributo al mantenimento di verserà Parte_1 Controparte_1 alla stessa la somma di € 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorre dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima valutazione maggio 2025); detto contributo al mantenimento del coniuge sarà corrisposto sino a quando non avrà reperito un'occupazione lavorativa. Controparte_1
8) L'assegno Unico Universale sarà percepito per intero da . Controparte_1
I coniugi concordano che il canone di affitto dell'immobile sito in Parma – Viale delle Scienze n. 9
(dal deposito della sentenza fino alla vendita della quota del predetto immobile) verrà incassato da
, il quale provvederà a corrispondere a mezzo bonifico bancario il 50% del percepito Parte_1
a Si evidenzia che l'accredito in conto corrente, che viene disposto dallo studio che Controparte_1 amministra l'immobile, è già al netto di eventuali rate spese condominiali e/o altri oneri/spese. 9) I coniugi concordano che le attuali detrazioni fiscali presenti nella dichiarazione dei redditi di afferenti le spese agevolabili (interventi di ristrutturazione edilizia-manutenzione Parte_1 straordinaria) inerenti l'immobile di Sant'Agata Bolognese (BO) e di AT (BS) vengano riconosciute al 50 % a a far data dalla presentazione della prossima dichiarazione Controparte_1 dei redditi di e via via per tutte le successive dichiarazioni fino ad esaurimento delle Parte_1 stesse.
10) L'autovettura Ford Mondeo targata FV725JZ cointestata a e Parte_1 Controparte_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, senza spirito di liberalità, elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, viene assegnata in proprietà contestualmente a questo accordo a l'autovettura Volkswagen Polo targata Controparte_1
FF575ZF intestata a rimarrà assegnata in proprietà allo stesso. Parte_1
11) Prende atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i signori e Parte_1 hanno concordato la messa in vendita a terzi dell'immobile sito in Sant'Agata Controparte_1
Bolognese (BO) al corrispettivo di euro 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) e di suddividersi la ricavanda somma, al netto delle spese di gestione dell'immobile tassazione ed utenze maturate sino al trasferimento predetto, in ragione del 50% ciascuno;
e sino al Parte_1 Controparte_1 rogito di vendita dell'immobile sito in Sant'Agata Bolognese (BO), Via A. De Gasperi n. 40, continueranno a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sul predetto immobile in ragione del
50% ciascuno. I coniugi si danno atto che eventuali riduzioni del prezzo di vendita saranno concordate con entrambe. Attualmente non verrà dato incarico a nessuna agenzia. Nel caso di affidamento della vendita ad agenzia immobiliare la provvigione sarà pagata nella misura del 50% tra i coniugi. Il mobilio verrà suddiviso in autonomia tra i coniugi in base alle singole esigenze. Il mutuo verrà addebitato sul c/c di e mensilmente effettuerà bonifico della quota Parte_1 Controparte_1
50%. 12) Prende atto che alla vendita dell'immobile di cui al punto 11 e comunque in ogni caso entro il mese di settembre 2024, e i figli e si trasferiranno dalla Controparte_1 Per_1 Persona_4 residenza attuale, rientrando definitivamente nella provincia di Brescia in cui trasferiranno residenza e corso di studi dei bambini;
concorda espressamente e sin d'ora tale trasferimento, Parte_1 posto che permetterà ai bambini di godere maggiormente anche della presenza dei nonni dei coniugi, impegnandosi in ogni caso a mantenere costante e presente il supporto affettivo e genitoriale della prole;
13) Dichiara che la provvista esistente sui conti correnti cointestati ai coniugi pari ad euro 42.797,11 sarà suddivisa (entro la data del deposito del presente ricorso) tra i medesimi in ragione del 50% ciascuno contestualmente estinguendo il predetto c/c, ad eccezione dei seguenti importi che resteranno a i soldi ricevuti al battesimo dei bambini per euro 5.400,00 (soldi con i Controparte_1 quali provvederà ad aprire un c/c ad , le indennità di fine rapporto Controparte_1 Parte_2 Per_2 percepite da per euro 7.255,52. Controparte_1
14) e danno atto di aver ricevuto in prestito dai rispettivi genitori Parte_1 Controparte_1 la somma complessiva di euro 128.000,00 (centoventimila/00) e precisamente euro 50.000,00 ricevuti in prestito dai genitori di ed euro 78.000,00 ricevuti in prestito dai genitori di Parte_1
e, al riguardo, concordano di compensare i rispettivi crediti a mezzo versamento da Controparte_1 parte di in favore di della somma di euro 14.000,00 Parte_1 Controparte_1
(quattordicimila/00) successivamente al rogito notarile di cui al punto 11.
15) I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e per quello dei figli minori, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
16) Accerta e dichiara che la signora si è obbligata a trasferire, al corrispettivo di Controparte_1 euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) in favore di della quota del 50% di piena Parte_1 proprietà delle unità immobiliari urbane site in Comune di Parma, loc. Vigatto, poste nel fabbricato ad uso residenziale per studenti, denominato “Le Residenze del Campus”, corpo elevato di cinque piani fuori terra oltre il piano interrato destinato a parcheggi e servizi comuni, con annesso in lato est un fabbricato staccato ad un solo piano di forma cilindrica destinato a servizio di guardianìa e controllo distinto con il mappale 463, nonché area in parte adibita a posti auto e relativi spazi di manovra ed in parte a cortile, avente accesso da via Schreiber (già Viale delle Scienze), e precisamente un piccolo appartamento di civile abitazione posto al secondo piano, formato da ingresso-soggiorno, disimpegno, un bagno, una camera ed un balcone, avente per confini: a nord vano condominiale, a est ragioni di terzi, a sud via Schreiber, a ovest ragioni di terzi, ed un posto auto scoperto al piano terreno, avente per confini: a nord enti comuni, a est ragioni di terzi, a sud enti comuni, a ovest ragioni di terzi;
Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Parma:
- Sezione 6 Foglio 4 M.N. 461, sub 54 in Viale delle Scienze – Piano 2 cat. A/3 cl. 3 vani 2,5 R.C. euro 219,49 (appartamento)
- sezione 6, Foglio 4 M.N. 461, sub. 206 in Viale delle Scienze – Piano T cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. euro 32,90 (posto auto).
Tutti i suddetti diritti verranno trasferiti compresi di tutti i connessi diritti, gli accessori, e le pertinenze, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni del fabbricato, nel quale sono poste le unità immobiliari in oggetto, e verranno trasferite con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui si verranno a trovare al momento della stipulazione notarile, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere,
e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con l'atto di provenienza. Le Parti hanno pattuito che il rogito notarile per i trasferimenti definitivi, avverrà con il corrispettivo di € 45.000,00 (quarantacinquesima) somma che verrà corrisposta da a Parte_1 CP_1 alla data del rogito notarile, che verrà effettuato entro il 25 agosto 2025 – e che le spese notarili
[...] ed ogni ulteriore spesa ed onere conseguenti al trasferimento di proprietà saranno a carico di Pt_1
il quale avrà facoltà di scegliere il notaio rogante-
[...]
17) Le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Gli effetti obbligatori e gli altri effetti dei trasferimenti si producono con la presente sentenza di separazione.
Ordina al Signor Conservatore dei competenti registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità. Bologna,11/09/2024
Il presidente
Dott. Bruno Perla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n.3496/24 R.G. posta in deliberazione all'udienza camerale dell'9.9.2024 e promossa dai coniugi nato a [...] il [...], C.F.: , residente a Parte_1 C.F._1 Sant'Agata Bolognese (BO), via A. De Gasperi n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Ghezzi,
e
nata a [...] il [...] C.F.: e residente a Controparte_1 C.F._2 Sant'Agata Bolognese (BO), via A. De Gasperi n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Arbosti, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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Oggetto del processo: <>.
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 12.03.2024; sentiti all'udienza camerale del 9/9/24 i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a ST (BS) il 02.05.2015 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST al n. 3, Serie A, P II, e dalla loro unione sono nati i figli il 29.11.2016 e il 02.04.2023. Per_1 Per_2 valutata la rispondenza delle condizioni alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 visto il parere favorevole del P.M. visto che fra le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di separazione consensuale tra i coniugi, confermate all'udienza camerale del giorno 9.9.2024, è previsto l'obbligo di trasferire da parte della signora al corrispettivo di euro 45.000,00 Controparte_1
(quarantacinquemila/00) in favore di della quota del 50% di piena proprietà delle Parte_1 unità immobiliari urbane site in Comune di Parma, loc. Vigatto, poste nel fabbricato ad uso residenziale per studenti, denominato “Le Residenze del Campus”, corpo elevato di cinque piani fuori terra oltre il piano interrato destinato a parcheggi e servizi comuni, con annesso in lato est un fabbricato staccato ad un solo piano di forma cilindrica destinato a servizio di guardiania e controllo distinto con il mappale 463, nonché area in parte adibita a posti auto e relativi spazi di manovra ed in parte a cortile, avente accesso da via Schreiber (già Viale delle Scienze), e precisamente un piccolo appartamento di civile abitazione posto al secondo piano, formato da ingresso-soggiorno, disimpegno, un bagno, una camera ed un balcone, avente per confini: a nord vano condominiale, a est ragioni di terzi, a sud via Schreiber, a ovest ragioni di terzi, ed un posto auto scoperto al piano terreno, avente per confini: a nord enti comuni, a est ragioni di terzi, a sud enti comuni, a ovest ragioni di terzi;
Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Parma:
- Sezione 6 Foglio 4 M.N. 461, sub 54 in Viale delle Scienze – Piano 2 cat. A/3 cl. 3 vani 2,5 R.C. euro 219,49 (appartamento)
- sezione 6, Foglio 4 M.N. 461, sub. 206 in Viale delle Scienze – Piano T cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. euro 32,90 (posto auto).
Tutti i suddetti diritti verranno trasferiti compresi di tutti i connessi diritti, gli accessori, e le pertinenze, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni del fabbricato, nel quale sono poste le unità immobiliari in oggetto, e verranno trasferite con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui si verranno a trovare al momento della stipulazione notarile, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere,
e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con l'atto di provenienza.
La parte promittente la cessione ha garantito la proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni in oggetto nonché la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti. Visto che i coniugi, nel ricorso hanno concordato e confermato nel verbale di udienza del giorno 9/9/2024 le condizioni alle quali devono avvenire i trasferimenti immobiliari e hanno reso le prescritte seguenti dichiarazioni:
- la proprietà dei beni in oggetto è pervenuta alla Parte promittente la cessione per acquisto con atto del notaio Dott. in data 12/6/2019 con studio in Parma, in oro Parmigianino, Persona_3 numero 4, Rep.123359 raccolta 43234, trascritto presso la conservatoria di Parma in data 13/6/2019 registro generale 12486 e particolare 8838.
- la Parte promittente la cessione, ha dichiarato di impegnarsi a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche e quelle relative alla corresponsione di denaro necessarie per il trasferimento definitivo, in tale sede.
- la parte promittente la cessione ha dichiarato di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento definitivo dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
- la Parte promittente la cessione si è già obbligata a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo.
- Le Parti hanno pattuito che il rogito notarile per i trasferimenti definitivi, avverrà con il corrispettivo di € 45.000,00 (quarantacinquesima) somma corrisposta da a alla Parte_1 Controparte_1 data del rogito notarile, che verrà effettuato entro il 25 agosto 2025 – e che le spese notarili ed ogni ulteriore spesa ed onere conseguenti al trasferimento di proprietà saranno a carico di Pt_1
il quale avrà facoltà di scegliere il notaio rogante-
[...]
- i signori a hanno dichiarato che il pattuito impegno alla cessione Parte_1 Controparte_1
è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che si è reso imprescindibile per addivenire all'accordo sulle condizioni della separazione consensuale congiunta tra i coniugi e pertanto hanno dato atto che intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo, in un procedimento di separazione così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012. - Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. verificato che le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi sono conformi alla legge;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione consensuale tra:
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) Controparte_1 con matrimonio concordatario contratto a ST (BS) il 02.05.2015 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ST al n. 3, Serie A, P II,
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della
Sentenza; prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione consensuale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_1 Controparte_1 contestualmente al Comune di ST (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che i figli minori avranno la propria residenza abituale presso la madre (attualmente in Sant'Agata Bolognese (BO), Via De Gasperi n. 40). La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, all'orientamento religioso, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) saranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i minori.
3) Quanto al tempo di permanenza dei figli presso il padre, in considerazione dell'età dei figli, i coniugi concordano di regolamentare la frequentazione secondo il seguente prospetto di massima:
- alternativamente un fine settimana dal sabato dalle ore 12,00 sino al lunedì alle ore 07,00, (avendo cura il padre di ritirarli e riaccompagnarli presso l'abitazione materna).
- I figli trascorreranno con il padre (durante il fine settimana di spettanza paterna): dalle ore 17,30 della domenica sino alle ore 7,00 del lunedì, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna.
Durante il periodo di frequentazione genitori – figli ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali dei minori. Ciascun genitore trascorrerà inoltre con i figli:
- due settimane durante le ferie estive, anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 30 marzo di ogni anno);
- una settimana durante il periodo natalizio;
i figli minori ad anni alterni trascorreranno con l'uno e l'altro genitore dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con l'accordo che i giorni di Natale e S. FA saranno trascorsi dai figli secondo il criterio dell'alternanza con mamma e papà (il periodo da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore potrà essere concordato direttamente tra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso di almeno 30 giorni);
- tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta).
Le principali festività dell'anno saranno trascorse dai figli minori singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i genitori. I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali reciproci spostamenti quando avranno con sé i minori in località diverse da quelle abituali (a titolo esemplificativo, non sono tali le abitazioni dei nonni o gli spostamenti con rientro in giornata). Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione. 4) La casa familiare sita a Sant'Agata Bolognese (BO), viene assegnata nell'interesse dalla prole a
(con tutti i mobili lasciatile in uso) sino alla messa in vendita a terzi di cui al punto Controparte_1
11;
5) si è già trasferito presso altra abitazione. Parte_1
6) Dispone che verserà a a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 dei figli la somma di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuno di essi), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2025).
terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Bologna e quindi: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a)spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b)campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c)spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d)abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e)spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f)visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
7) Dispone che a titolo di contributo al mantenimento di verserà Parte_1 Controparte_1 alla stessa la somma di € 200,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorre dal mese di aprile 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima valutazione maggio 2025); detto contributo al mantenimento del coniuge sarà corrisposto sino a quando non avrà reperito un'occupazione lavorativa. Controparte_1
8) L'assegno Unico Universale sarà percepito per intero da . Controparte_1
I coniugi concordano che il canone di affitto dell'immobile sito in Parma – Viale delle Scienze n. 9
(dal deposito della sentenza fino alla vendita della quota del predetto immobile) verrà incassato da
, il quale provvederà a corrispondere a mezzo bonifico bancario il 50% del percepito Parte_1
a Si evidenzia che l'accredito in conto corrente, che viene disposto dallo studio che Controparte_1 amministra l'immobile, è già al netto di eventuali rate spese condominiali e/o altri oneri/spese. 9) I coniugi concordano che le attuali detrazioni fiscali presenti nella dichiarazione dei redditi di afferenti le spese agevolabili (interventi di ristrutturazione edilizia-manutenzione Parte_1 straordinaria) inerenti l'immobile di Sant'Agata Bolognese (BO) e di AT (BS) vengano riconosciute al 50 % a a far data dalla presentazione della prossima dichiarazione Controparte_1 dei redditi di e via via per tutte le successive dichiarazioni fino ad esaurimento delle Parte_1 stesse.
10) L'autovettura Ford Mondeo targata FV725JZ cointestata a e Parte_1 Controparte_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, senza spirito di liberalità, elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, viene assegnata in proprietà contestualmente a questo accordo a l'autovettura Volkswagen Polo targata Controparte_1
FF575ZF intestata a rimarrà assegnata in proprietà allo stesso. Parte_1
11) Prende atto che a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i signori e Parte_1 hanno concordato la messa in vendita a terzi dell'immobile sito in Sant'Agata Controparte_1
Bolognese (BO) al corrispettivo di euro 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) e di suddividersi la ricavanda somma, al netto delle spese di gestione dell'immobile tassazione ed utenze maturate sino al trasferimento predetto, in ragione del 50% ciascuno;
e sino al Parte_1 Controparte_1 rogito di vendita dell'immobile sito in Sant'Agata Bolognese (BO), Via A. De Gasperi n. 40, continueranno a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sul predetto immobile in ragione del
50% ciascuno. I coniugi si danno atto che eventuali riduzioni del prezzo di vendita saranno concordate con entrambe. Attualmente non verrà dato incarico a nessuna agenzia. Nel caso di affidamento della vendita ad agenzia immobiliare la provvigione sarà pagata nella misura del 50% tra i coniugi. Il mobilio verrà suddiviso in autonomia tra i coniugi in base alle singole esigenze. Il mutuo verrà addebitato sul c/c di e mensilmente effettuerà bonifico della quota Parte_1 Controparte_1
50%. 12) Prende atto che alla vendita dell'immobile di cui al punto 11 e comunque in ogni caso entro il mese di settembre 2024, e i figli e si trasferiranno dalla Controparte_1 Per_1 Persona_4 residenza attuale, rientrando definitivamente nella provincia di Brescia in cui trasferiranno residenza e corso di studi dei bambini;
concorda espressamente e sin d'ora tale trasferimento, Parte_1 posto che permetterà ai bambini di godere maggiormente anche della presenza dei nonni dei coniugi, impegnandosi in ogni caso a mantenere costante e presente il supporto affettivo e genitoriale della prole;
13) Dichiara che la provvista esistente sui conti correnti cointestati ai coniugi pari ad euro 42.797,11 sarà suddivisa (entro la data del deposito del presente ricorso) tra i medesimi in ragione del 50% ciascuno contestualmente estinguendo il predetto c/c, ad eccezione dei seguenti importi che resteranno a i soldi ricevuti al battesimo dei bambini per euro 5.400,00 (soldi con i Controparte_1 quali provvederà ad aprire un c/c ad , le indennità di fine rapporto Controparte_1 Parte_2 Per_2 percepite da per euro 7.255,52. Controparte_1
14) e danno atto di aver ricevuto in prestito dai rispettivi genitori Parte_1 Controparte_1 la somma complessiva di euro 128.000,00 (centoventimila/00) e precisamente euro 50.000,00 ricevuti in prestito dai genitori di ed euro 78.000,00 ricevuti in prestito dai genitori di Parte_1
e, al riguardo, concordano di compensare i rispettivi crediti a mezzo versamento da Controparte_1 parte di in favore di della somma di euro 14.000,00 Parte_1 Controparte_1
(quattordicimila/00) successivamente al rogito notarile di cui al punto 11.
15) I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e per quello dei figli minori, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
16) Accerta e dichiara che la signora si è obbligata a trasferire, al corrispettivo di Controparte_1 euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) in favore di della quota del 50% di piena Parte_1 proprietà delle unità immobiliari urbane site in Comune di Parma, loc. Vigatto, poste nel fabbricato ad uso residenziale per studenti, denominato “Le Residenze del Campus”, corpo elevato di cinque piani fuori terra oltre il piano interrato destinato a parcheggi e servizi comuni, con annesso in lato est un fabbricato staccato ad un solo piano di forma cilindrica destinato a servizio di guardianìa e controllo distinto con il mappale 463, nonché area in parte adibita a posti auto e relativi spazi di manovra ed in parte a cortile, avente accesso da via Schreiber (già Viale delle Scienze), e precisamente un piccolo appartamento di civile abitazione posto al secondo piano, formato da ingresso-soggiorno, disimpegno, un bagno, una camera ed un balcone, avente per confini: a nord vano condominiale, a est ragioni di terzi, a sud via Schreiber, a ovest ragioni di terzi, ed un posto auto scoperto al piano terreno, avente per confini: a nord enti comuni, a est ragioni di terzi, a sud enti comuni, a ovest ragioni di terzi;
Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Parma:
- Sezione 6 Foglio 4 M.N. 461, sub 54 in Viale delle Scienze – Piano 2 cat. A/3 cl. 3 vani 2,5 R.C. euro 219,49 (appartamento)
- sezione 6, Foglio 4 M.N. 461, sub. 206 in Viale delle Scienze – Piano T cat. C/6 cl. 1 mq. 13 R.C. euro 32,90 (posto auto).
Tutti i suddetti diritti verranno trasferiti compresi di tutti i connessi diritti, gli accessori, e le pertinenze, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni del fabbricato, nel quale sono poste le unità immobiliari in oggetto, e verranno trasferite con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui si verranno a trovare al momento della stipulazione notarile, con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere,
e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con l'atto di provenienza. Le Parti hanno pattuito che il rogito notarile per i trasferimenti definitivi, avverrà con il corrispettivo di € 45.000,00 (quarantacinquesima) somma che verrà corrisposta da a Parte_1 CP_1 alla data del rogito notarile, che verrà effettuato entro il 25 agosto 2025 – e che le spese notarili
[...] ed ogni ulteriore spesa ed onere conseguenti al trasferimento di proprietà saranno a carico di Pt_1
il quale avrà facoltà di scegliere il notaio rogante-
[...]
17) Le spese del giudizio sono integralmente compensate.
Gli effetti obbligatori e gli altri effetti dei trasferimenti si producono con la presente sentenza di separazione.
Ordina al Signor Conservatore dei competenti registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero da ogni responsabilità. Bologna,11/09/2024
Il presidente
Dott. Bruno Perla