Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI-Sezione Specializzata Agraria-riunito in camera di consiglio nelle seguenti persone:
1) dott. Marcello Sinisi Presidente
2) dott.ssa Renata Palmieri Giudice relatore
3) dott. Felice Angelo Pizzi Giudice
4) dott Bruno Striano Esperto
5) dott. Ciro Borriello Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa agraria iscritta al n. 17970/2022 del Ruolo Generale avente per oggetto: azione di rilascio del fondo per altri motivi (codice SICID 320002)
TRA
(codice fiscale ) QUALE PROCURATORE Parte_1 C.F._1
GENERALE DI (c.f. ) nonchè (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. dal quale C.F._3 Parte_1
sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
RICORRENTI
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._4
degli Avv.ti Annapaola Alfano e Francesco D'Amora che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
- RESISTENTE ATTORE IN RICONVENZIONALE-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.07.2022, quale procuratore generale di e Parte_1 Persona_1
premesso di essere comproprietari del terreno sito in Pozzuoli (Na), censito in Catasto al Parte_2
foglio 15, p.lla 21, di metri quadrati 15740 di frutteto misto a vigneto, con sottostanti coltivazioni di ortaggi, esponevano:
che detto terreno era detenuto da , in virtù di contratto di affitto agrario in Controparte_1
deroga, ex art. 45 legge 203/1982, sottoscritto il 18.12.1996 tra , genitrice dante causa Parte_3
dei germani e;
Pt_1 Controparte_1
pagina 1 di 14
Pa (genitrice dello stesso) che in sede di verbale innanzi all' di LI (in sede di Persona_2
tentativo di conciliazione ex art 46 l 20/1982) aveva transatto ogni reciproca pretesa pregressa;
che il suddetto contratto, della durata di quattro anni, prevedeva la decorrenza dall'11/11/1997 e la scadenza del rapporto agrario al 10.11.2001; che, l'art. 4 del contratto prevedeva il rinnovo automatico del rapporto, per un ulteriore anno, qualora non fosse intervenuta disdetta nei sei mesi antecedenti la scadenza;
che, non essendo intervenuta formale disdetta, il contratto si era tacitamente rinnovato di anno in anno, con scadenza prevista per il 10.11.2022; che nel corso del rapporto d'affitto si era reso colpevole di diversi Controparte_1
inadempimenti; che, in particolare, nel febbraio del 1997, la locatrice si avvedeva della realizzazione, Parte_3
sul suddetto terreno, di opere mai autorizzate e con comunicazione prot. 14/ del 25.02.1997, ricevuta il
7/3/1997 diffidava il conduttore alla rimozione di quanto abusivamente realizzato, con CP_1
invito al ripristino dello stato dei luoghi;
che, a seguito di un ulteriore sopralluogo, veniva rilevata la presenza sul terreno di costruzioni adibite al ricovero degli attrezzi, realizzate in assenza dei prescritti provvedimenti autorizzativi, nonché di materiali edilizi abbandonati;
che e erano subentrati nel contratto di affitto il 25/5/2001 avendo ricevuto in Per_1 Parte_2
donazione il predetto terreno da;
Parte_3
che con comunicazione prot. n. 1238 del 25.11.2021 e successiva diffida del 14.12.2021, i ricorrenti e formulavano disdetta e contestavano gli inadempimenti (art. 5, comma 3, L. cit.), Per_1 Parte_2 chiedendo il rilascio del fondo, ma l'intimato non provvedeva a rilasciare l'immobile, né a sanare i contestati inadempimenti nel termine legale di tre mesi dalla notificazione della cennata intimazione;
che, i ricorrenti, con atto del 15.04.2022, avevano convenuto, , innanzi alla Giunta Controparte_1
Regionale della CP_2 Controparte_3
di LI, per il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto Controparte_4 dall'art. 11, comma 4, D. Lgs. 150/2011;
che il tentativo di conciliazione aveva esito negativo per impossibilità di addivenire ad un accordo.
Tanto esposto i ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: “(…) 1) Dichiarare risolto, per grave inadempimento, così come previsto dall'art. 5, L. 203/82, il contratto intercorrente tra i sigg. Per_1
e ed il sig. avente ad oggetto la porzione di terreno in Pozzuoli,
[...] Parte_2 Controparte_1
distinto in catasto con partita 5247, fl. 15, p.lla 21, di 15.740; 2) Per l'effetto, ordinare allo stesso sig.
pagina 2 di 14 il rilascio del terreno nei modi di legge, libero da persone cose e materia allo Controparte_1 scadere dell'annata agraria in corso;
3) Condannare il sig. al ripristino dello stato dei CP_1
luoghi, previa rimozione delle opere abusivamente realizzate ovvero al pagamento dell'indennizzo risarcitorio necessario per la detta demolizione;
4) in via subordinata, dichiarare comunque risolto alla prossima scadenza del 10.11.2022, ovvero, ove non si dovesse ritenere sussistente il danno grave da abusi edilizi, né perfezionato l'accordo pur stipulato innanzi all'Ispettorato Provinciale di LI, dichiarare comunque la risoluzione del contratto alla successiva scadenza del 10.11.2026; 5)
Condannare il sig. al pagamento dei compensi professionali per il presente Controparte_1
giudizio, da attribuire direttamente ai sottoscritti difensori anticipatari”.
Fissata udienza di discussione per il 3/11/2022 e notificato a cura di parte ricorrente il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione della udienza di discussione , in data 28.10.2022, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio il sig. CP_1
, il quale formulava le seguenti conclusioni : “(…)1) accertare e dichiarare il grave
[...]
inadempimento contrattuale consumato dai ricorrenti per il divieto al resistente di manutentare, come da contratto di affitto del fondo rustico de quo stipulato il 18.12.1996, -all.
4- gli “accessori” -all.1b- come esistenti visibili, mal ridotti, a conoscenza dell'avv. –vds. lett. A sub c- come Parte_1 delocalizzati dal primo affittuario, con denunzia in data 26.02.1997 del resistente inviata all'Ufficio
Abusivismo Comune di Pozzuoli ed alla Stazione dei C.C. di Monteruscello-Pozzuoli “minacciando grave inadempimento contrattuale con risoluzione dello stesso contratto di affitto” e “immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi" -all.10- ; 2) Dichiarare la totale inammissibilità delle domanda formulata dai ricorrenti, in seguito alla notoria sottoscrizione del contratto di affitto del fondo rustico con il resistente del 18.12.1996 con decorrenza dal 11.11.1997, ed alla notoria esistenza degli “accessori” -all.1b- nello stato di fatto e di diritto in cui trovavasi nel e/o il fondo in ordine ed in relazione alla costruzione (delocalizzazione) degli “accessori” -all.1b- a sud del fondo rustico;
3)
Rigettare la richiesta della risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico del 18.12.1996 con decorrenza dal 11.11.1997 tra le parti in causa, per il (presunto) grave inadempimento del resistente in quanto (strumentalizzato) inesistente : a) per i manufatti, rectius gli “accessori” -all.1b-, delocalizzati dal primo affittuario (senior) in occasione del colera a LI Persona_3 dell'Agosto 1973 per i motivi specificati;
b) per le rilevanti quantità di materiali derivanti da demolizioni di opere edili nelle aree del fabbricato rurale, tanto da vietarne l'accesso -vds. foto da 15
a 28 all.9b-, traslate magicamente nelle aree del fondo rustico, con presenza solo da residui di coltivazioni agricole –vds. foto da 3 a 8 all.9a-; c) per il rifiutato pagamento dell'annata agraria Con 2020/2021 offerta da , unitamente alla moglie ed al figlio Controparte_1 Controparte_5
pagina 3 di 14 , in LI alla via Toledo n.323, dall'avv. nella qualità; 4) Rigettare Persona_3 Parte_1
integralmente la domanda formulata dai ricorrenti in quanto infondata in fatto ed in diritto in quanto inesistente l'inadempimento contrattuale formulato dai ricorrenti in relazione alle sopracitate lett. a-b-
c-; 5) rigettare la richiesta della risoluzione contrattuale, infondata in fatto ed in diritto, del contratto di affitto del fondo rustico del 18.12.1996 con decorrenza dal 11.11.1997, per l'inesistenza del grave inadempimento, come innanzi specificato, oltretutto contratto sottoscritto, in assenza delle organizzazioni professionali agricole, che proroga per legge la durata rinnovata quindicennale del precitato contratto al 10.11.2027; 5) Nel merito, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva di : a) per la costruzione (delocalizzazione) a Controparte_6 sud del fondo rustico degli “accessori -all.1b- del fondo rustico ad opera di Persona_3
(senior) primo affittuario in occasione del colera a LI nel 1973 nonché b) per le aree del fondo rustico con la presenza solo di residui della produzione agricola insignificanti e non di materiali edili invece “rilevanti” solo nelle aree del fabbricato rurale (cortile) condotto da 6) Controparte_7
dichiarare inammissibili tutte le istanze a qualsiasi titolo o ragione giuridica formulate dai ricorrenti nei confronti del resistente in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto nonché prive di alcun riscontro probatorio;
7) In via riconvenzionale, condannare i ricorrenti al pagamento di tutti i danni patrimoniali ed all'immagine patiti e patendi dal resistente;
nello specifico i danni patrimoniali patiti consistono per l'attuale affittuario – resistente a) di non aver potuto usufruire di Controparte_1
mq. 821 e per mancato rimborso di parte del canone e per mancato e ridotto utilizzo del terreno, per la costruzione del fabbricato rurale nel 1968 regolarmente incluso nell'estensione del fondo rustico di mq. 16.480 nell'affitto dell'annata agraria di euro 1.100,00 (millecento/00) decorrente dal 11 novembre 1997 alla data odierna, di cui mq.740 per la costruzione del fabbricato rurale nonché
81mq., [dalla fine del 1973 alla data odierna in seguito alla delocalizzazione, dal fabbricato rurale, per causa di forza maggiore (colera a LI nel 1973), degli “accessori” ed in particolare della stalla per bovini e due ricoveri per suini ed “altro” come precitati al confine sud del fondo rustico - all.1b-, dal primo affittuario (senior), per motivi di salute del nucleo familiare Persona_3
del primo affittuario per distanziarli, in conseguenza di norme inderogabili igienico-sanitarie dal fabbricato rurale e per migliorare ed arricchire il fondo rustico, con terreno lapilloso e sprovvisto di acqua per l'irrigazione; b) di non aver potuto usufruire, come esistenti, visibili, nello stato di fatto e di diritto in cui trovavasi, parti integranti del fondo rustico e del contratto di affitto agrario dal resistente sottoscritto il 18.12.1996, nemmeno degli “accessori” delocalizzati, per il colera di LI ad Agosto
1973, dal fabbricato rurale dal primo affittuario, a sue spese, con indifferenza della proprietà, al confine sud del fondo rustico -all.1b-, in quanto sia pure in condizioni precarie per mancata
pagina 4 di 14 manutenzione della proprietà ai sensi dell'art.1617 c.c., addirittura, la manutenzione dei sopracitati
“accessori” -vds. all.1b- veniva vietata all'attuale affittuario, ab initio della decorrenza della locazione del fondo rustico de qua il 26.02.1997, dall'avv. per la proprietà, con denunzia Parte_1
Prot. 14/lo del 25.02.1997, al resistente ed all'Ufficio Abusivismo del Comune di Pozzuoli ed alla
Stazione dei C.C. di Monteruscello-Pozzuoli, “avendo constatato (dall'avv. per la Parte_1
proprietà), che sono abusivamente in corso sul suindicato fondo, concesso in affitto agrari con contratto stipulato il 18.12.1976 rectius 1996, lavori non autorizzati né dalla proprietà né dalla autorità comunale” -vds. all.10-, determinando danni notevoli per un sorprendente imprevisto grave
“inadempimento contrattuale” consumato dalla proprietà e risoluzione dello stesso, contro l'attuale affittuario del fondo rustico, depauperando in tal modo notevolmente l'attività agricola, privandola degli “accessori” di cui all.1b, con danni patrimoniali e non per il mancato utilizzo e relativa produzione degli “accessori” precitati nonché per il loro mancato utilizzo in relazione alla potenzialità produttiva del fondo rustico, da quantificare con C.T.U. dalla decorrenza del contratto del fondo rustico in data 11.11.1997 alla data odierna e/o alla fine della durata legale del precitato contratto al 10.11.2027, con detrazione dall'importo eventualmente riconosciuto al resistente della somma di cui alla successiva lett. c) della presente pagina;
c) di aver dovuto, in seguito all'inadempimento grave contrattuale per il divieto e la denunzia -all.10- al resistente di manutentare i precitati “accessori” come delocalizzati -all.1b-, parte integrante del fondo rustico nello stato di fatto
e di diritto in cui trovavasi mal ridotti, sobbarcarsi ad ulteriore contratto di locazione del fabbricato rurale per poter usufruire della “pertinenza necessaria” al fondo rustico, con costi notevoli e di cui chiede la restituzione ed il rimborso dell'importo complessivo di euro 31.000,00 (trentunomila/00) per
i canoni corrisposti dall'attuale affittuario del fondo rustico -resistente-, relativi al fabbricato rurale, dal 2005 al 2015 per euro 3.100,00 annui, allo scopo di “confortevolmente eseguire le operazioni colturali relative al contiguo terreno dallo stesso gestito” -vds. all.4b pag.2 dal rigo 8 al rigo 9-.
“Pertinenza necessaria” del fondo rustico, anche perché gli “accessori” -all.1b- esistenti alla sottoscrizione del contratto agrario dal 18.12.1996 fra le parti, diventano, con “sorpresa” del resistente per “l'inadempimento contrattuale dei ricorrenti”, “indisponibili”, per divieto, minaccia di risoluzione contrattuale della proprietà, con denuncia del resistente, in data 26.02.1997, per la tentata manutenzione degli “accessori” -all.1b- come delocalizzati all'Ufficio Abusivismo del Comune di
Pozzuoli e Stazione C.C. di Monteruscello-Pozzuoli -all.10-, prima dell'inizio della decorrenza del
11.11.1997 del contratto di affitto del fondo rustico, non considerando i ricorrenti che gli “accessori”
-all.1b- precitati erano esistenti, visibili, parte integrante del fondo, “come” delocalizzati a sud del fondo rustico dal primo affittuario, in seguito al colera a LI ad Agosto 1973, utilizzati quale
pagina 5 di 14 affittuario del fondo rustico dal 1974 da , fino alla data di sottoscrizione con il Persona_2
resistente del contratto di affitto rustico del 18.12.1996 con decorrenza al 11.11.1997, in condizioni precarie per mancanza e violazione di manutenzione della proprietà ai sensi dell'art.1617 c.c., dal
1974 al 1996 nonché per mancanza di manutenzione addirittura vietata al - Controparte_1
resistente- nel febbraio 1997 come innanzi precisato;
8) In via riconvenzionale, richiamando quanto in via principale dedotto accertati tutti i danni patrimoniali e non, patiti e patendi, da CP_1
-C.F. iure proprio, in conseguenza della vicenda in atti, di cui alle
[...] CodiceFiscale_4
precitate lett. a-b-c, condannare i ricorrenti al pagamento in favore del resistente, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, patiti e patendi, della somma di euro 80.000,00
(ottantamila/00) o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa od a mezzo di consulenza tecnica di Ufficio per la valutazione dell'ulteriore danno emergente e lucro cessante 1) di non aver potuto usufruire di mq.821 (mq.740 fabbricato rurale
e mq.81 “accessori” -all.1b- a sud del fondo rustico di cui alle lett. a e b riportate a pag.13 della presente); 2) per il mancato utilizzo degli “accessori come delocalizzati” -all.1b- di cui alla precitata lett. b nonché 3) di essere stato costretto, in seguito al grave inadempimento contrattuale consumato dalla proprietà con denunzia del resistente ed all'Ufficio dell'Abusivismo del Comune di Pozzuoli ed alla Stazione dei C.C. di Monteruscello-Pozzuoli -all.10- nel 2005 a prendere in locazione come
“pertinenza necessaria” il fabbricato rurale con un canone annuo da euro 3.100,00 (tremilacento/00) oltre il canone del fondo rustico per euro 1.100,00 (millecento/00) annui;
9) I danni arrecati possono essere quantificati in euro 80.000,00 (ottantami-la/00) eccezione fatta, per i danni emergenti e lucro cessante per il mancato utilizzo, vietato, degli “accessori” -all.1b- delocalizzati dal primo affittuario a sud del fondo rustico, o nella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa;
10) Con vittoria di spese e competenze ed onorari di giudizio oltre al rimborso forfettario per spese generali al
15% oltre C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Cantelli antistatario (…)”.
Il resistente , in particolare, dopo aver ricostruito le vicende precedenti alla locazione di cui è causa eccepiva la mancata sottoscrizione del contratto da parte delle organizzazioni professionali agricole, con conseguente, automatica applicabilità delle norme della legge 203/1982 e la erroneità della data di scadenza del contratto indicata in ricorso che andava correttamente individuata nel 10/11/2027 .
Eccepiva, inoltre l'infondatezza della richiesta di risoluzione per inadempimento e della correlata domanda di condanna al ripristino dei luoghi, facendo presente che gli accessori del fabbricato rurale in questione (manufatti) ovvero stalla per bovini e ricovero per animali erano stati delocalizzati a sud del fondo nella posizione attuale nel 1973 dal conduttore dell'epoca Persona_4
padre di e pertanto prima dell' inizio del contratto di locazione per cui è causa, stipulato il CP_1
pagina 6 di 14 18.12.1996. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dei ricorrenti al rimborso di somme per mancato utilizzo del terreno occupato dal manufatto rurale nonché il pagamento di alcune somme specificate in memoria non avendo, i ricorrenti manutenuto gli accessori, né direttamente, né consentendolo al resistente.
All'udienza del 3.11.2022, parte attrice eccepiva la tardiva costituzione del convenuto e la conseguente l'inammissibilità delle domande riconvenzionali articolate e delle prove articolate. In quella sede le parti chiedevano rinvio per una conciliazione giudiziale in merito al rilascio del fondo e la causa era rinviata all'udienza del 02.02.23.
All'udienza del 2.02.2023 i ricorrenti autorizzato dal Collegio invertivano l'ordine delle domande chiedendo, in via principale, di accertare la risoluzione del contratto per finita affittanza al 10.11.2022
o alla diversa data ritenuta in giustizia rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento, ferme restando le ulteriori domande proposte .
Acquisita la documentazione prodotta, il Collegio , alla successiva udienza del 5.10.2023, ammetteva l'interrogatorio formale deferito dai ricorrenti al resistente e nominava CTU l'Ing. , Persona_5 per l'accertamento dell'eventuale presenza, sul fondo, di opere edili prive di autorizzazione urbanistica e antisismica, per l'accertamento dell'epoca di realizzazione delle stesse e per l'individuazione delle opere necessarie a rimuovere eventuali abusi.
Il CTU ing. prestava il giuramento di rito il 7/3/2024 e depositava il suo elaborato il Persona_5
15/7/2024.
All'udienza del 3.10.2024, in sede di interrogatorio formale, veniva ascoltato il sig. CP_1
, il quale dichiarava sul capo 1) della pagina 8 del ricorso introduttivo (““vero è che”: 1) nei
[...] primi mesi del 1997, quando l'avv. contestò la realizzazione dei manufatti abusivi il conduttore Pt_1
garantì che li avrebbe rimossi senza difficoltà, tenuto conto del fatto che contestualmente alla conduzione del terreno lo stesso svolgeva anche attività di manovale/impresa edile) rispondeva : “Non
è vero. Nel 1997 non ero io il conduttore, né ho interloquito con l'Avv. in merito alla Parte_1
rimozione di manufatti abusivi o alla precedente costruzione degli stessi”.
Il Collegio, ritenuta la causa di natura meramente documentale, rinviava all'udienza di discussione del
5.06.2025 per la lettura del dispositivo, ex art. 429 cpc ed in tale sede la causa viene decisa .
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In via preliminare, le domande attoree sono proponibili essendo stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi alla Controparte_3
(cfr. verbale in atti del 15.06.2022). Controparte_8
pagina 7 di 14 Ed invero, come è noto, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 150/2011, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio (oggi ). Il capo dell'ispettorato, Parte_5
entro venti giorni da tale comunicazione, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati, per esperire il tentativo di conciliazione.
Sempre in via preliminare, le domande riconvenzionali sono inammissibili perché tardive in quanto la prima udienza di discussione è stata fissata per 3.11.2022 ed il convenuto si è costituito in giudizio solo in data 28.10.2022.
I ricorrenti, alla prima udienza (3.11.2022), hanno, preliminarmente, eccepito la tardività della costituzione del resistente, non accettando, quindi, il contraddittorio nel merito delle pretese avanzate con la domanda riconvenzionale.
Venendo alla domanda attorea principale, all'udienza del 2/02/2023 la parte ricorrente ha anteposto la domanda di risoluzione per scadenza contrattuale rispetto a quella di risoluzione per gravi inadempimenti.
Non v'è dubbio che le parti possano spiegare gradatamente (od anche alternativamente, il che qui non rileva) diverse domande, ponendo in posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda propria o della controparte: ordine gradato da cui il giudice non può in tal caso prescindere.
Sicché, ad esempio, l'esame della domanda, che la parte abbia proposto in via espressamente subordinata al rigetto di altra domanda, avanzata in via principale, trova ostacolo nell'accoglimento di quest'ultima, e ciò indipendentemente da ogni indagine sull'effettiva ricorrenza di detta relazione di subordinazione (cfr. Cass. 28 luglio 1984, n. 4498).
Ed invero, in linea generale, la giustificazione del potere di condizionamento delle domande giudiziali
è tratta dal principio dispositivo, che così come vale a riservare all'attore la scelta sul se proporre una domanda in giudizio, del pari riserva alla sua volontà la possibilità di stabilire un ordine vincolante per il giudice nella decisione di una pluralità di domande e ciò anche nel caso in cui il principio di economia processuale suggerisca un percorso diverso . Ne discende che le volte in cui la parte attrice abbia proposto in simultaneus processus più domande ponendo fra di esse appositi nessi di subordinazione, volti a dettare l'ordine e le condizioni, alla stregua delle quali tali domande vanno
(gradatamente) esaminate e decise dal giudice nell'ordine preferenziale di decisione indicato dalla parte
, si rinviene un vincolo dal quale il giudice non può prescindere senza incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e quindi del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
L'ordine decisorio di plurime domande cumulate è quindi ritenuto tendenzialmente sottratto ad una pagina 8 di 14 scelta del giudice e soggetto, in forza del principio dispositivo, alla volontà delle parti(cfr Cass
n. 5402 del 25/02/2019 “Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, anziché interpretare la domanda alla luce del contenuto oggettivo della stessa, si era basata su un passaggio argomentativo della memoria di replica)”.
Nel rito del lavoro, inoltre, la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate è consentita, ex art. 420 comma 1 cpc, esclusivamente, nell'udienza di discussione, previa autorizzazione del Giudice. Giova premettere, al riguardo, che il Supremo Collegio ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., puo' riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum"e "causa petendi"), sempre che la domanda cosi' modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio' solo, si determini la compromissione delle potenzialita' difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (SU n. 12310 del 15/06/2015). Orbene, tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere rapportato alla specificita' del diritto del lavoro laddove l'unica modifica della domanda consentita e' quella che integra una "emendatio libelli": non v'e' dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex articolo 420 c.p.c., domande, eccezioni e conclusioni gia' formulate, ma deve escludersi che possano, altresi', proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 6728 del 08/03/2019).
Calando detti principi nella fattispecie concreta va dichiarata ammissibile l'inversione dell'ordine delle domande operata il 2/2/2023 su autorizzazione del Collegio, trattandosi di prosieguo di prima udienza in quanto la precedente udienza del 3/11/2022 è stata una udienza di mero rinvio per consentire il libero interrogatorio e la conciliazione giudiziale .
pagina 9 di 14 Va per contro dichiarata inammissibile perchè tardiva l'ulteriore modifica dell'ordine delle domande, effettuata dai ricorrenti nelle note difensive depositate in data 22.05.2025 . Invero, non può assumere rilievo un'eventuale modifica delle conclusioni, effettuata in sede di note di discussione, attesa la limitata funzione di quest'ultime, volte alla sola illustrazione delle conclusioni già formulate.
Il secondo comma dell'articolo 429 cpc costituisce un temperamento al regime dell'immediata lettura del dispositivo attribuendo al giudice il potere di fissare una nuova udienza per il deposito di note difensive su istanza anche di una sola parte e la concessione di tale termine di tale termine è facoltà discrezionale del giudice insindacabile in sede di legittimità .
Le note difensive di cui al secondo comma corrispondono funzionalmente alle comparse conclusionali del rito ordinario e come tali non possono alterare le conclusioni in precedenza rassegnate ( cfr Cass
11547/2019 secondo cui “L'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria”).
Tanto esposto ritiene questo tribunale che debba essere esaminata la domanda principale di finita affittanza come indicata nel verbale del 2/2/2023 .
Venendo al merito, i fatti costitutivi della domanda di finita affittanza sono documentalmente provati.
E, invero, è in atti (cfr. produzione di parte ricorrente) il contratto di affittanza agraria, stipulato in data
18.12.1996, tra la sig.ra , madre dei ricorrenti ed il resistente, che prevede una durata Parte_3
dall' 11.11.1997 al 10.11.2001. Trattasi, dunque, di un contratto in deroga, ex art. 45 Legge 203/1982, per il quale era prevista una durata sino al 10.11.2001, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, salvo disdetta da inoltrarsi sei mesi prima della scadenza. Orbene, in base a Cass. n. 27440 del
13/12/2005 “Nel sistema delineato dalla legge n. 203 del 1982, in virtù del secondo comma dell'art. 45 della stessa, le parti - ove assistite regolarmente dalle rispettive organizzazioni di categoria - possono stipulare validamente accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, anche con riguardo all'elemento temporale del rapporto, con la conseguenza che l'art. 2 della medesima legge n.
203 del 1982, relativo alla previsione della durata minima per i contratti in corso e per quelli in regime di proroga, non trova applicazione nei confronti dei rapporti per i quali il diritto alla proroga
o alla durata minima legale sia stato dall'affittuario rinunciato mediante accordi così validamente stipulati”.
La necessità che le associazioni di categoria di ciascuna parte siano effettivamente presenti in sede di trattativa, nasce dall'esigenza che le parti contrattuali siano ben informate circa il significato delle pagina 10 di 14 clausole che intendono derogare. La conseguenza a cui va incontro a un accordo in deroga viziato perché stipulato senza la prescritta assistenza delle organizzazioni professionali agricole e per l'espressa previsione contenuta nell'articolo 58 -che fa salvo il disposto dell'articolo 45- la nullità delle parti dell'accordo che derogano alla norme della legge 203 con relativa sostituzione delle disposizioni violate alle clausole convenzionali nulle , ai sensi del combinato disposto degli articoli 1339 e 1419 comma 2 c.c. alla cui operatività non si rende di ostacolo il fatto che il legislatore non abbia espressamente previsto la sostituzione delle clausole pattuizioni in contrasto con le disposizioni della legge 203/1982 ( cfr Cass n. 7822 del 21/08/1997 “Per il disposto dell'art. 58 della legge n. 203 del
1982 sull'affitto di fondi rustici, le norme della legge in questione si configurano come imperative, e perciò inderogabili, tutte le volte in cui le parti contraenti non siano, ai sensi dell'art. 45, assistite dalle organizzazioni professionali;
assistenza che si risolve in un onere specifico, assolto il quale , quelle norme medesime si degradano a meramente dispositive. Ne consegue che, nell'eventualità in cui si configuri, invece, la inderogabilità delle norme in questione, le singole pattuizioni nulle per contrasto con quelle medesime norme, conoscono la loro sostituzione con le disposizioni legali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., alla cui operatività non si rende di ostacolo il fatto che il legislatore non abbia altresì espressamente previsto la sostituzione delle clausole e pattuizioni in contrasto con le disposizioni della legge n. 203 cit., qualora manchi
l'assistenza delle associazioni di categoria, il contratto si intende comunque valido ed efficace, ma le clausole derogate sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle disposizioni dettate in materia di contatti agrari, ai sensi dell'art. 1339 cc” conforme Cassazione n. 13359/1999 secondo cui ” Qualora un contratto di affitto agrario sia stipulato senza l'obbligatorio intervento delle organizzazioni professionali, ai sensi dell'art. 45 della legge 203/1982, la nullità che ne deriva non travolge l'intero negozio, ma soltanto le clausole in contrasto con i precetti della legge 203/1982 citata, dei quali le clausole nulle vengono sostituite, ex art. 1419 comma secondo cc” conforme Cass. n. 6956/2001 )
Proprio per questo motivo, i contratti stipulati senza la dovuta assistenza delle associazioni di categoria, che prevedono una durata inferiore ai quindici anni, non potranno considerarsi cessati alla data stabilita tra le parti, ma dovrà essere applicata la durata minima legale che l'art. 1 della legge 203/1982 fissa in quindici anni.
Nel caso di specie, il contratto di affittanza agraria è stato stipulato senza l'assistenza dei sindacati di categoria. Ciò si evince dal verbale di conciliazione allegato al contratto, laddove, a pag. 2, le parti, espressamente dichiarano “di rinunciare a farsi assistere dalle organizzazioni sindacali di categoria”.
E vero che tale contratto risulta sottoscritto a seguito di accordo transattivo innanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di LI, transazione intervenuta tra la precedente affittuaria Per_2
pagina 11 di 14 e ma nel medesimo verbale è indicato che lo per tale contratto si Per_2 Parte_3 Pt_6
riportava all'articolo 45 della legge 203 /82 invitandosi le parti ad attenersi a tale norma.
Della dichiarata la nullità parziale del contratto va accertato che l'affittanza agraria in esame ha avuto la sua prima scadenza il 10/11/2012 e successivo rinnovo tacito al 10.11.2027 va pronunciata condanna del resistente al rilascio, in favore dei ricorrenti, per tale data della porzione di fondo sito in
Pozzuoli (Na), in località Giglio di Viticella, in Catasto al foglio 15, p.lla 21, meglio indicata in ricorso e nella Ctu resa nel presente giudizio .
Venendo a valutare le ulteriori domande articolate al punto 3 delle conclusioni del ricorso di condanna del resistente al ripristino dello stato dei luoghi previa rimozione di opere abusivamente realizzate ovvero al pagamento di indennizzo risarcitorio necessario per detta demolizione, dette domande vanno rigettate per difetto di prova.
Va accolta l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dal resistente, in relazione all'edificazione sul terreno de quo di opere abusive.
Va rimarcato che è subentrato nel rapporto agrario soltanto in data 18 dicembre Controparte_1
1996 per ammissione della stessa parte ricorrente in quanto in precedenza il contratto di affitto era intestato a Persona_2
Ciò emerge dal medesimo verbale del 18 dicembre 1996 innanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di LI laddove transattivamente veniva risolto il precedente contratto intestato a defensa e stipulato un nuovo contratto con una nuova durata con il figlio della Persona_2
precedente affittuaria ovvero . Controparte_1
Si legge nel contratto sottoscritto anche da che le parti transattivamente ritenevano Persona_2
definita ogni reciproca pretesa pregressa.
ha negato di aver realizzato opere abusive ed ha dichiarato che il fondo si trova Controparte_1
nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto all'atto della stipula del nuovo contratto di locazione del 18 dicembre 1996.
I ricorrenti non hanno comprovato adeguatamente come era loro onere ex articolo 2697 cc quali fossero le condizioni del fondo rustico all'atto dell'inizio del rapporto di affitto agrario con il CP_9
[...]
, nel corso del giudizio, è stato acclarato, a mezzo CTU (cfr. pag. 6 della perizia) che le opere
[...]
abusive presenti sul terreno di proprietà dei ricorrenti, sono state edificate tra il 1956 ed il 1974.
Tuttavia, non vi è prova che abbia coltivato il fondo nell'intervallo temporale Controparte_1
compreso tra il 1956 ed il 1974 e, pertanto, non vi è prova che sia stato lui ad edificare le opere abusive, della cui rimozione non potrà, pertanto, essere chiamato a rispondere.
pagina 12 di 14 Il CTU ing , all'esito dei necessari accessi sui luoghi interessati e sulla base delle indagini Per_5 eseguite, nella sua relazione, ha stabilito infatti che” da indagine catastale effettuata non risulta alcuna mappa e/o documento che segnali la presenza dei manufatti motivo di causa. Inoltre, nel corso del secondo sopralluogo entrambe le parti dichiarano di non aver presentato alcuna istanza di condono, né di avere notizie di pratiche di condono relative agli immobili oggetto di causa. Pertanto, sulla base dei dati attualmente a disposizione, non risulta la legittimità dal punto di vista urbanistico. I manufatti in questione, meglio descritti nella planimetria e foto allegate (ALL.1), sono attualmente fatiscenti e inutilizzati, esclusa la presenza di alcuni utensili, pedane in legno, contenitori di liquidi e materiali vari. Al fine di poter accertare l'epoca di realizzazione dei manufatti oggetto di causa sono state acquisite due foto aeree dell'IGM - Istituto Geografico Militare- (ALL. 2); la prima datata 1956 e la seconda con data 1974. Non sono disponibili foto relative agli anni intermedi al fine di poter restringere l'intervallo. Si nota chiaramente che i due manufatti in questione, cerchiati in verde, appaiono soltanto nella foto del 1974, pertanto, basandoci su queste prove si può asserire che l'epoca di costruzione è compresa tra il 1956 e il 1974 (…)”.
Per tali motivi le domande di cui al punto 3) delle conclusioni vanno rigettate.
Le spese di lite vengono compensate in considerazione della soccombenza reciproca.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto, vengono definitivamente poste al 50 % tra le parti in lite.
P.Q.M.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di LI, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara cessata l'affittanza agraria in esame al 10.11.2027;
B) Condanna, per l'effetto, al rilascio per tale data in favore dei Controparte_1
ricorrenti e del fondo sito in Pozzuoli (Na), in Catasto al foglio 15, Persona_1 Parte_2
p.lla 21, di metri quadrati 15740 di frutteto misto a vigneto, con sottostanti coltivazioni di ortaggi meglio identificato nel contratto in atti, nel ricorso e nella CTU espletata nel presente giudizio;
C) Rigetta le domande attoree di condanna di parte resistente al ripristino dello stato dei luoghi previa rimozione delle opere abusivamente realizzate , ovvero al pagamento dell'indennizzo risarcitorio necessario per la detta demolizione;
D) Dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali;
E) Compensa le spese;
F) Pone le spese della CTU definitivamente al 50 % tra le parti in lite .
LI, 5/06/2025
pagina 13 di 14 Il Giudice relatore. Il Presidente dott.ssa Renata Palmieri dott. Marcello Sinisi
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