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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 73/2025
Oggi 20 maggio 2025, davanti al giudice Arianna Toppan, sono comparsi:
Per l'Avv. CONDELLO DOMENICA Parte_1
Per l'Avv. Filippo Freyrie in sostituzione dell'Avv. BIANUCCI Controparte_1
MARCO come da delega che esibisce
L'Avv. Condello richiama quanto all'applicabilità alla controversia della sospensione feriale dei termini Cass. n. 30427/2022 secondo cui le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento per violazione del CdS sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
Osserva inoltre che l'atto introduttivo è stato notificato e contestualmente depositato il
10.01.2025.
Insiste nell'accoglimento delle conclusioni precisate nel ricorso.
L'Avv. Freyrie insiste nell'inammissibilità dell'appello richiamando la giurisprudenza citata in comparsa e osserva che dal documento n. 4 prodotto il deposito risulta eseguito il
13.01.2025.
L'Avv. Condello esibisce la stampa tratta da dal quale risulta che il deposito è Pt_2
stato eseguito il 10.01.2025 alle ore 13.23.
L'Avv. Freyrie si riporta alle conclusioni della comparsa di cui chiede l'accoglimento
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 437, c. 1, c.p.c., dando lettura contestuale del dispositivo e della motivazione.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 73/2025 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'Avv. Domenica Parte_1 P.IVA_1
Condello e dall'Avv. Matteo Accardi, elettivamente domiciliata presso la sede in Pt_1
Via Borgovico, 148
- parte appellante -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_2
Bianucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Alberto da
Giussano, 26
- parte appellata -
Conclusioni dell'appellante
In via cautelare: sospendere la sentenza impugnata Nel merito: per i motivi di cui in narrativa, annullare la sentenza impugnata anche in punto spese e per l'effetto confermare i verbali impugnati. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
• RIGETTARE l'appello della iscritto a ruolo in data 13.01.2025 e Parte_1 dichiararlo INAMMISSIBILE in quanto tardivo poiché depositato oltre il termine di cui agli artt. 434 e 327 c.p.c.;
• RIGETTARE l'istanza di sospensiva promossa in via cautelare dalla;
Parte_1
➢ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
• RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza n. 179/2024 (n. cronol. 3090/2024) emessa dal Giudice di
Pace di Sez. I Civile, in persona del Giudice dott.ssa Bianchi del 07.06.2024, Pt_1
pagina 2 di 8 pubblicata in data 10.06.2024, nell'ambito del procedimento instaurato dalla società ex art. 204-bis C.d.s. nei confronti della , avente Controparte_1 Parte_1
R.G. 4309/2023.
➢ IN OGNI CASO:
• CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI.
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 10.01.2025 la ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 179/2024 con la quale il Giudice di Pace di in accoglimento del ricorso Pt_1
proposto da ha annullato i verbali di contestazione n. 662/23/STR, Controparte_1
663/23/STR, 664/23/STR, 665/23/STR, 666/23/STR, 667/23/STR del 07.11.2023, elevati dalla Polizia Locale della Provincia di nei confronti dell'odierna appellata per Pt_1 violazione dell'art. 23, commi 4 e 6, C.d.S., in relazione alla collocazione, sulla strada SP24 di Villa Guardia (CO), di cartellonistica reclamizzante l'attività della società appellata, senza l'autorizzazione del proprietario della strada e senza l'osservanza delle disposizioni regolamentari che stabiliscono le modalità di ubicazione dei mezzi pubblicitari, condannando la al pagamento delle spese processuali. Parte_1
A fondamento dell'appello, la ha dedotto che: Parte_1
- le violazioni contestate avevano ad oggetto la collocazione su strada provinciale di cartelli, con la dicitura: "Bowling Games Drinks Party Playup " e dotati di targhetta identificativa con riportato: “Proprietà cartello P.Iva Parte_3
Rozzano (Mi) Via Azalee 5 ", senza l'autorizzazione P.IVA_3 P.IVA_4 prescritta dall'art. 23, c. 4, C.d.S. e in violazione delle disposizioni regolamentari richiamate dall'art. 23, c. 6, C.d.S.;
- le contestazioni erano state mosse, oltre che al proprietario dei cartelli, anche all'appellata, quale committente e beneficiaria del messaggio pubblicizzato, a norma dell'art. 196, c. 2 e 3, C.d.S., per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità;
- la sentenza impugnata, pertanto, sarebbe errata nella parte in cui ha escluso la responsabilità solidale dell'appellata in quanto, secondo la giurisprudenza,
l'obbligato in solido sarebbe individuabile non solo nella persona giuridica o nell'ente il cui rappresentante o dipendente avesse commesso la violazione, ma anche nel committente o nell'autore del messaggio pubblicitario, laddove l'attività pubblicitaria fosse riconducibile all'iniziativa di quest'ultimo e fosse documentato il pagina 3 di 8 rapporto tra di esso e l'autore della trasgressione, come nel caso di specie in cui il rapporto tra il proprietario dei cartelli e l'appellata è comprovato dal contratto di locazione pubblicitaria stipulato tra le parti;
- la sentenza impugnata, inoltre, sarebbe errata laddove ha affermato che la Parte_1 avrebbe inconferentemente richiamato l'art. 23, c. 13bis, Codice della Strada, che si riferirebbe ad altra fattispecie, in quanto l'appellante aveva richiamato il comma 11 della norma, per affermare che nella quantificazione della sanzione era stato applicato il minimo edittale.
Ha quindi chiesto, nel merito, di “annullare” la sentenza impugnata e di confermare i verbali impugnati.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, in Controparte_1
quanto iscritto a ruolo il ricorso in data 13.01.2025 e, quindi, oltre il termine lungo per l'impugnazione della sentenza non notificata, scadente il 10.12.2024, risultando inapplicabile la sospensione feriale stante il disposto dell'art. 3 L. 742/1962, essendo la controversia regolata dal rito del lavoro e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione dell'appellata di tardività e, quindi, di inammissibilità dell'impugnazione.
Dal fascicolo telematico d'ufficio risulta infatti che il ricorso in appello è stato depositato in data 10.01.2025 e, quindi, il giorno della scadenza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., decorrente dal giorno della pubblicazione della sentenza impugnata (10.06.2024) e tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Difatti, non trova applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 3 L. 742/1969 che esclude l'applicabilità della sospensione feriale non già a tutte le controversie regolate dal rito del lavoro, bensì (per quanto rileva) solo: “alle controversie previste dagli articoli 429 [ora
409 e 442] del codice di procedura civile” e, quindi, alle controversie in materia di lavoro.
Costituisce difatti principio giurisprudenziale consolidato quello per cui: “l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali …. non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito
pagina 4 di 8 dall'art. 409 per effetto dell'art. l della legge 11 agosto 1973, n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito del lavoro, facendo tale norma richiamo alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (cfr., Cass. n. 22389/2015; Cass. n. 11470/2017 proprio in tema di opposizione a sanzioni derivanti da violazione del Codice della Strada: “Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l.
n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata”).
L'appello, seppur tempestivo, è tuttavia infondato nel merito.
Risulta dai verbali di accertamento impugnati in primo grado (cfr., docc. nn.
1-6 fascicolo primo grado appellata) che, in diverse località del Comune di Villa Guardia, vennero installati cartelloni, di proprietà di , reclamizzanti il marchio Parte_3
“PLAY UP BOWLING GAMES DRINK PARTY”, senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada e in contrasto con il regolamento del Codice della Strada in ragione della loro collocazione (non parallela al senso di marcia e a meno di 3 metri dal limite della carreggiata/di 250 metri da una intersezione).
Pertanto, era stato contestato, sia alla proprietaria dei cartelli di Parte_3 Parte_3 sia all'odierna appellata, quale obbligata in solido in qualità di titolare del marchio pubblicizzato, la violazione degli art. 23, c. 4, 6 e 11, del Codice della Strada.
L'art. 23 del Codice della Strada stabilisce, al comma 4, che: “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale” e, al comma 6, che: “il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale”. Al comma 11 è quindi pagina 5 di 8 stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni del medesimo articolo e del regolamento.
L'art. 196 del Codice della Strada disciplina in principio di solidarietà in relazione agli illeciti amministrativi stabiliti dal codice, prevedendo, al comma 3, che: “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o
l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta”.
La lettura delle disposizioni da ultimo citate consente di comprendere come l'art. 196
C.d.S. si riferisca alla responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa gravante sulla persona fisica, autore materiale dell'illecito, e la persona giuridica a cui la prima sia collegata dai rapporti descritti (anche) dal comma 3 della norma.
A tal proposito, va osservato che, con pronuncia n. 4725/2004, la Suprema Corte ha apparentemente ampliato i margini della solidarietà in materia di sanzioni amministrative concernenti l'effettuazione della pubblicità, ritenendo che l'ampia formula della norma interpretata (art. 6 L. 689/1981, i cui commi 2 e 3 che corrispondo ai commi 2 e 3 dell'art. 196 C.d.S.) consentirebbe di includere nella relativa previsione non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente che ne è privo da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, bensì, anche tutti i rapporti con l'autore della violazione caratterizzati: “in termini sia di affidamento (inteso come materiale consegna allo stesso del materiale pubblicitario) che di avvalimento (inteso come attività di cui il committente si giova ai sensi dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12)". Tuttavia, è stato successivamente precisato che condizione per l'affermazione della responsabilità solidale con l'autore della violazione è che: “.. l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento” e, quindi, è necessario che sia certo che l'autore materiale della violazione sia legato da un qualche rapporto al soggetto sanzionato (cfr., Cass. n. 13770/2009).
pagina 6 di 8 E' stato, inoltre, affermato che la lettera degli artt. 196, c. 3 C.d.S. e 6, c. 3, L. 689/1981 rende palese che nell'ambito applicativo delle norme vanno ricondotti i casi in cui l'autore materiale è legato alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato e anche tutti i casi nei quali i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento ed avvalimento, “sempre che l'attività sia sostanzialmente riconducibile al beneficiario e possa ritenersi svolta sotto il controllo e su indicazioni e direttive del beneficiario dell'attività, e cioè sotto la sua direzione. La lettera della norma, alla luce dei principi generali sopra richiamati, rende chiaro che per
l'affermazione della responsabilità a titolo di solidarietà non è sufficiente l'accertamento che un soggetto, il quale non sia stato l'autore materiale della violazione, abbia tratto beneficio dalla stessa, occorrendo invece l'accertamento dell'esistenza di una delle situazioni sopra identificate” (cfr., Cass. n. 19787/2006)
Nel caso in esame, seppur risulta documentalmente che la società appellata avesse stipulato con un contratto di noleggio dei tre cartelli pubblicitari Parte_3 Parte_3
oggetto di causa (cfr., doc. n. 7 fascicolo primo grado appellata) non risulta in alcun modo provato il rapporto tra l'autore materiale della violazione, da individuarsi, evidentemente, in un dipendente o in un incaricato di cui si è avvalsa l'impresa locatrice proprietaria del cartello, e che si era limitata a noleggiare i cartelli. In particolare, non Controparte_1
è provato che la persona fisica, autore materiale della violazione, la abbia commessa sotto indicazione e direttiva di e in virtù di un rapporto diretto (sia esso Controparte_1 organico, di lavoro subordinato, di avvalimento o affidamento) con quest'ultima, risultando esclusivamente documentato il rapporto tra l'appellata e il diverso soggetto di Parte_3
parimenti ritenuto responsabile solidale della violazione in quanto Parte_3
proprietario dei cartelli.
Alla luce di quanto sopra, la contestazione delle violazioni amministrative, operata dall'amministrazione a con i verbali impugnati in primo grado, era Controparte_1
illegittima e, quindi, la sentenza impugnata va confermata, con rigetto del ricorso in appello proposto dalla . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto la deve essere Parte_1
condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e pagina 7 di 8 dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 1.702,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Sussistono inoltre i presupposti di cui dall'art. 13, comma 1quater, D.p.r. 115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 179/2024 Parte_1
del Giudice di Pace di e, per l'effetto, la conferma;
Pt_1
2) condanna la a rifondere a le spese sostenute Parte_1 Controparte_1
per il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.702,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui dall'art. 13, comma 1quater, D.p.r.
115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante . Parte_1
Como, 20 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 73/2025
Oggi 20 maggio 2025, davanti al giudice Arianna Toppan, sono comparsi:
Per l'Avv. CONDELLO DOMENICA Parte_1
Per l'Avv. Filippo Freyrie in sostituzione dell'Avv. BIANUCCI Controparte_1
MARCO come da delega che esibisce
L'Avv. Condello richiama quanto all'applicabilità alla controversia della sospensione feriale dei termini Cass. n. 30427/2022 secondo cui le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento per violazione del CdS sono soggette alla sospensione feriale dei termini.
Osserva inoltre che l'atto introduttivo è stato notificato e contestualmente depositato il
10.01.2025.
Insiste nell'accoglimento delle conclusioni precisate nel ricorso.
L'Avv. Freyrie insiste nell'inammissibilità dell'appello richiamando la giurisprudenza citata in comparsa e osserva che dal documento n. 4 prodotto il deposito risulta eseguito il
13.01.2025.
L'Avv. Condello esibisce la stampa tratta da dal quale risulta che il deposito è Pt_2
stato eseguito il 10.01.2025 alle ore 13.23.
L'Avv. Freyrie si riporta alle conclusioni della comparsa di cui chiede l'accoglimento
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 437, c. 1, c.p.c., dando lettura contestuale del dispositivo e della motivazione.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 73/2025 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'Avv. Domenica Parte_1 P.IVA_1
Condello e dall'Avv. Matteo Accardi, elettivamente domiciliata presso la sede in Pt_1
Via Borgovico, 148
- parte appellante -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_2
Bianucci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Alberto da
Giussano, 26
- parte appellata -
Conclusioni dell'appellante
In via cautelare: sospendere la sentenza impugnata Nel merito: per i motivi di cui in narrativa, annullare la sentenza impugnata anche in punto spese e per l'effetto confermare i verbali impugnati. Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
• RIGETTARE l'appello della iscritto a ruolo in data 13.01.2025 e Parte_1 dichiararlo INAMMISSIBILE in quanto tardivo poiché depositato oltre il termine di cui agli artt. 434 e 327 c.p.c.;
• RIGETTARE l'istanza di sospensiva promossa in via cautelare dalla;
Parte_1
➢ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
• RIGETTARE l'impugnazione proposta da parte appellante e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza n. 179/2024 (n. cronol. 3090/2024) emessa dal Giudice di
Pace di Sez. I Civile, in persona del Giudice dott.ssa Bianchi del 07.06.2024, Pt_1
pagina 2 di 8 pubblicata in data 10.06.2024, nell'ambito del procedimento instaurato dalla società ex art. 204-bis C.d.s. nei confronti della , avente Controparte_1 Parte_1
R.G. 4309/2023.
➢ IN OGNI CASO:
• CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI.
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 10.01.2025 la ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 179/2024 con la quale il Giudice di Pace di in accoglimento del ricorso Pt_1
proposto da ha annullato i verbali di contestazione n. 662/23/STR, Controparte_1
663/23/STR, 664/23/STR, 665/23/STR, 666/23/STR, 667/23/STR del 07.11.2023, elevati dalla Polizia Locale della Provincia di nei confronti dell'odierna appellata per Pt_1 violazione dell'art. 23, commi 4 e 6, C.d.S., in relazione alla collocazione, sulla strada SP24 di Villa Guardia (CO), di cartellonistica reclamizzante l'attività della società appellata, senza l'autorizzazione del proprietario della strada e senza l'osservanza delle disposizioni regolamentari che stabiliscono le modalità di ubicazione dei mezzi pubblicitari, condannando la al pagamento delle spese processuali. Parte_1
A fondamento dell'appello, la ha dedotto che: Parte_1
- le violazioni contestate avevano ad oggetto la collocazione su strada provinciale di cartelli, con la dicitura: "Bowling Games Drinks Party Playup " e dotati di targhetta identificativa con riportato: “Proprietà cartello P.Iva Parte_3
Rozzano (Mi) Via Azalee 5 ", senza l'autorizzazione P.IVA_3 P.IVA_4 prescritta dall'art. 23, c. 4, C.d.S. e in violazione delle disposizioni regolamentari richiamate dall'art. 23, c. 6, C.d.S.;
- le contestazioni erano state mosse, oltre che al proprietario dei cartelli, anche all'appellata, quale committente e beneficiaria del messaggio pubblicizzato, a norma dell'art. 196, c. 2 e 3, C.d.S., per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità;
- la sentenza impugnata, pertanto, sarebbe errata nella parte in cui ha escluso la responsabilità solidale dell'appellata in quanto, secondo la giurisprudenza,
l'obbligato in solido sarebbe individuabile non solo nella persona giuridica o nell'ente il cui rappresentante o dipendente avesse commesso la violazione, ma anche nel committente o nell'autore del messaggio pubblicitario, laddove l'attività pubblicitaria fosse riconducibile all'iniziativa di quest'ultimo e fosse documentato il pagina 3 di 8 rapporto tra di esso e l'autore della trasgressione, come nel caso di specie in cui il rapporto tra il proprietario dei cartelli e l'appellata è comprovato dal contratto di locazione pubblicitaria stipulato tra le parti;
- la sentenza impugnata, inoltre, sarebbe errata laddove ha affermato che la Parte_1 avrebbe inconferentemente richiamato l'art. 23, c. 13bis, Codice della Strada, che si riferirebbe ad altra fattispecie, in quanto l'appellante aveva richiamato il comma 11 della norma, per affermare che nella quantificazione della sanzione era stato applicato il minimo edittale.
Ha quindi chiesto, nel merito, di “annullare” la sentenza impugnata e di confermare i verbali impugnati.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, in Controparte_1
quanto iscritto a ruolo il ricorso in data 13.01.2025 e, quindi, oltre il termine lungo per l'impugnazione della sentenza non notificata, scadente il 10.12.2024, risultando inapplicabile la sospensione feriale stante il disposto dell'art. 3 L. 742/1962, essendo la controversia regolata dal rito del lavoro e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione dell'appellata di tardività e, quindi, di inammissibilità dell'impugnazione.
Dal fascicolo telematico d'ufficio risulta infatti che il ricorso in appello è stato depositato in data 10.01.2025 e, quindi, il giorno della scadenza del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., decorrente dal giorno della pubblicazione della sentenza impugnata (10.06.2024) e tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Difatti, non trova applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 3 L. 742/1969 che esclude l'applicabilità della sospensione feriale non già a tutte le controversie regolate dal rito del lavoro, bensì (per quanto rileva) solo: “alle controversie previste dagli articoli 429 [ora
409 e 442] del codice di procedura civile” e, quindi, alle controversie in materia di lavoro.
Costituisce difatti principio giurisprudenziale consolidato quello per cui: “l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali …. non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito
pagina 4 di 8 dall'art. 409 per effetto dell'art. l della legge 11 agosto 1973, n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito del lavoro, facendo tale norma richiamo alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (cfr., Cass. n. 22389/2015; Cass. n. 11470/2017 proprio in tema di opposizione a sanzioni derivanti da violazione del Codice della Strada: “Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l.
n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata”).
L'appello, seppur tempestivo, è tuttavia infondato nel merito.
Risulta dai verbali di accertamento impugnati in primo grado (cfr., docc. nn.
1-6 fascicolo primo grado appellata) che, in diverse località del Comune di Villa Guardia, vennero installati cartelloni, di proprietà di , reclamizzanti il marchio Parte_3
“PLAY UP BOWLING GAMES DRINK PARTY”, senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada e in contrasto con il regolamento del Codice della Strada in ragione della loro collocazione (non parallela al senso di marcia e a meno di 3 metri dal limite della carreggiata/di 250 metri da una intersezione).
Pertanto, era stato contestato, sia alla proprietaria dei cartelli di Parte_3 Parte_3 sia all'odierna appellata, quale obbligata in solido in qualità di titolare del marchio pubblicizzato, la violazione degli art. 23, c. 4, 6 e 11, del Codice della Strada.
L'art. 23 del Codice della Strada stabilisce, al comma 4, che: “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale” e, al comma 6, che: “il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale”. Al comma 11 è quindi pagina 5 di 8 stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni del medesimo articolo e del regolamento.
L'art. 196 del Codice della Strada disciplina in principio di solidarietà in relazione agli illeciti amministrativi stabiliti dal codice, prevedendo, al comma 3, che: “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o
l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta”.
La lettura delle disposizioni da ultimo citate consente di comprendere come l'art. 196
C.d.S. si riferisca alla responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa gravante sulla persona fisica, autore materiale dell'illecito, e la persona giuridica a cui la prima sia collegata dai rapporti descritti (anche) dal comma 3 della norma.
A tal proposito, va osservato che, con pronuncia n. 4725/2004, la Suprema Corte ha apparentemente ampliato i margini della solidarietà in materia di sanzioni amministrative concernenti l'effettuazione della pubblicità, ritenendo che l'ampia formula della norma interpretata (art. 6 L. 689/1981, i cui commi 2 e 3 che corrispondo ai commi 2 e 3 dell'art. 196 C.d.S.) consentirebbe di includere nella relativa previsione non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente che ne è privo da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, bensì, anche tutti i rapporti con l'autore della violazione caratterizzati: “in termini sia di affidamento (inteso come materiale consegna allo stesso del materiale pubblicitario) che di avvalimento (inteso come attività di cui il committente si giova ai sensi dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12)". Tuttavia, è stato successivamente precisato che condizione per l'affermazione della responsabilità solidale con l'autore della violazione è che: “.. l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento” e, quindi, è necessario che sia certo che l'autore materiale della violazione sia legato da un qualche rapporto al soggetto sanzionato (cfr., Cass. n. 13770/2009).
pagina 6 di 8 E' stato, inoltre, affermato che la lettera degli artt. 196, c. 3 C.d.S. e 6, c. 3, L. 689/1981 rende palese che nell'ambito applicativo delle norme vanno ricondotti i casi in cui l'autore materiale è legato alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato e anche tutti i casi nei quali i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento ed avvalimento, “sempre che l'attività sia sostanzialmente riconducibile al beneficiario e possa ritenersi svolta sotto il controllo e su indicazioni e direttive del beneficiario dell'attività, e cioè sotto la sua direzione. La lettera della norma, alla luce dei principi generali sopra richiamati, rende chiaro che per
l'affermazione della responsabilità a titolo di solidarietà non è sufficiente l'accertamento che un soggetto, il quale non sia stato l'autore materiale della violazione, abbia tratto beneficio dalla stessa, occorrendo invece l'accertamento dell'esistenza di una delle situazioni sopra identificate” (cfr., Cass. n. 19787/2006)
Nel caso in esame, seppur risulta documentalmente che la società appellata avesse stipulato con un contratto di noleggio dei tre cartelli pubblicitari Parte_3 Parte_3
oggetto di causa (cfr., doc. n. 7 fascicolo primo grado appellata) non risulta in alcun modo provato il rapporto tra l'autore materiale della violazione, da individuarsi, evidentemente, in un dipendente o in un incaricato di cui si è avvalsa l'impresa locatrice proprietaria del cartello, e che si era limitata a noleggiare i cartelli. In particolare, non Controparte_1
è provato che la persona fisica, autore materiale della violazione, la abbia commessa sotto indicazione e direttiva di e in virtù di un rapporto diretto (sia esso Controparte_1 organico, di lavoro subordinato, di avvalimento o affidamento) con quest'ultima, risultando esclusivamente documentato il rapporto tra l'appellata e il diverso soggetto di Parte_3
parimenti ritenuto responsabile solidale della violazione in quanto Parte_3
proprietario dei cartelli.
Alla luce di quanto sopra, la contestazione delle violazioni amministrative, operata dall'amministrazione a con i verbali impugnati in primo grado, era Controparte_1
illegittima e, quindi, la sentenza impugnata va confermata, con rigetto del ricorso in appello proposto dalla . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto la deve essere Parte_1
condannata a rifondere a le spese sostenute per il presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e pagina 7 di 8 dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 1.702,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Sussistono inoltre i presupposti di cui dall'art. 13, comma 1quater, D.p.r. 115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 179/2024 Parte_1
del Giudice di Pace di e, per l'effetto, la conferma;
Pt_1
2) condanna la a rifondere a le spese sostenute Parte_1 Controparte_1
per il presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.702,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui dall'art. 13, comma 1quater, D.p.r.
115/02 per l'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1bis, D.p.r. 115/02 da parte dell'appellante . Parte_1
Como, 20 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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