Art. 7.
Al personale assunto ai sensi del precedente articolo 5 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32 , e alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077 .
Al personale assunto ai sensi del precedente articolo 5 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32 , e alla legge 6 dicembre 1966, n. 1077 .