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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 745/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BILOTTA PAOLA elettivamente domiciliato in CORSO DEL POPOLO N. 101 05100
TERNI presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RT C.F._2
VERGARI AGNESE elettivamente domiciliato in VIA III SETTEMBRE (C/O AVV.
SBARDELLA) SPOLETO presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
3.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva, nei confronti di RT
comproprietaria con lei al 50% di immobile sito in Terni Piazza della Parte_1 Pace n. 15, di disporre lo scioglimento della comunione e la condanna della convenuta alla restituzione del 50% dei frutti da lei percetti a titolo di canone di locazione.
si costituiva opponendosi alla divisione, essenzialmente per ragioni di Parte_1
ordine economico, cioè per il rischio di deprezzamento del bene, già di per sé di valore commerciale piuttosto esiguo;
inoltre dava atto che l'immobile le era stato trasferito dal compagno nel 2017, ma che in seguito la volontà dello stesso sarebbe ER
stata quello di intestare la proprietà dell'intero immobile alla figlia della coppia mediante una donazione, cosa che la madre della ragazza aveva Testimone_1
contestato; che la vendita in sede divisionale non tutelerebbe gli interessi della ragazza,
invalida al 75% e percettrice per intero dei canoni di locazione, di cui la non Pt_1
aveva mai disposto.
Nell'ambito di tale giudizio il Tribunale, rilevando d'ufficio la questione della possibile nullità del contratto di compravendita intervenuto tra la ed il ex art. 1, Pt_1 Per_1
comma 20 L.560/1993, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di ER, dal quale nel 1997 gli allora coniugi ER Testimone_1
avevano acquistato la proprietà dell'immobile.
Il primo, costituitosi, ha chiesto che, accertata la validità del contratto di trasferimento di proprietà, del 22 dicembre 2017, intervenuto tra e , ER Parte_1
fosse pronunciata la sua estromissione dal giudizio.
L'Ente ha rilevato di non rivestire la qualità di condividente nel procedimento e che non opera il diritto di prelazione in caso di vendita di quota indivisa, oltretutto nel caso di specie il trasferimento risultava avvenuto in virtù di un contratto di mantenimento ed assistenza, caratterizzato dall'intuitus personae e dall'infungibilità delle prestazioni in corrispettivo, il che escludeva l'applicabilità della prelazione. Ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
pag. 2/8 Nominato il ctu per le operazioni di stima, il tecnico si avvedeva che a causa di un errore materiale in sede di rogito l'immobile oggetto della divisione non era quello identificato a catasto con il sub. 10 della particella 302, ma il sub. 11, formalmente rimasto in proprietà di ER, che manifestava la sua disponibilità alla rettifica dell'atto di cessione.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, con sentenza parziale definitiva n.
813/2022 il Tribunale di Terni ha estromesso dal giudizio sia che ER
ER accertando come il bene immobile sito in Terni Piazza della Pace 15, censito al
NCEU Terni foglio 124 part. 302 sub. 11 appartenga ad per la quota RT
di ½ di piena proprietà e a per la quota di ½ di piena proprietà, Parte_1
condannando la seconda alla rifusione in favore della prima della somma di euro
4.800,00, pari alla metà dei canoni di locazione maturati da novembre 2018 a ottobre
2022, oltre interessi.
Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 ha proposto appello avverso Parte_1
la citata sentenza sulla base di due motivi.
Con il primo si contesta che il giudice abbia fondato la propria decisione sulla base di una mera disponibilità alla rettifica dell'atto di cessione da parte di ER, che in ogni caso non riguarda il secondo atto con cui ha trasferito la sua quota a ER
, atto che i soggetti interessati hanno espressamente dichiarato di non Parte_1
voler rettificare;
da ciò discenderebbe la nullità degli atti di vendita.
Con il secondo si lamenta l'erronea condanna della convenuta alla rifusione del 50% dei canoni di locazione, da un lato perché dette somme non erano mai state incamerate dalla ma cedute dal alla figlia (convivente con la madre Pt_1 Per_1 CP_2 CP_1
che di tale circostanza non poteva non essere a conoscenza), dall'altro perché la
[...]
nullità dell'atto di acquisto comporta che del bene immobile la non è mai Pt_1
divenuta proprietaria.
pag. 3/8 L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dato atto che l'atto di acquisto non è nullo, tanto è vero che con scrittura autenticata del 21.11.2022 redatta dal
Per_ Notaio si è proceduto alla rettifica del primo atto di compravendita e che immotivatamente la OR si è opposta alla rettifica del successivo;
sul Pt_1
secondo motivo di gravame ha osservato che sono ininfluenti le argomentazioni in merito alla mancata ratifica del contratto di locazione e che correttamente il primo giudice ha motivato la condanna a rifondere il 50% dei canoni di locazione in quanto qualificati come frutti civili ex art. 820 c.c.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, benché nelle proprie conclusioni parte appellante chieda la riforma della sentenza soltanto per quanto riguarda la condanna al pagamento della somma di euro
4.800 oltre interessi, vanno svolte alcune considerazioni anche in merito al primo motivo di appello, che attiene alla contestazione del capo che ha accertato la titolarità
del bene per la quota di ½ di piena proprietà in capo alla che a sua volta Pt_1
costituisce il presupposto per disporre la condanna alla restituzione del 50% dei frutti civili asseritamente percepiti per intero dalla comproprietaria.
Considerato che nessuna delle parti condividenti aveva formulato una domanda di accertamento della proprietà del bene oggetto di comunione – questione che, in effetti,
non era in contestazione – si deve ritenere che la pronuncia parziale avesse essenzialmente lo scopo di estromettere dal giudizio ER e , evocati ER
in giudizio ex art. 107 c.p.c., escludendo da un lato la nullità dell'atto di trasferimento per violazione dell'art. 1 comma 20 della legge 560/93, dall'altro che l'errata identificazione catastale del bene, in particolare l'errore nell'indicazione del subalterno,
costituisse ostacolo alla divisione, inficiando la validità dei titoli di provenienza.
pag. 4/8 Condivisibilmente il giudice di prime cure ha valutato che in sede di cessione dell'alloggio di edilizia economica e popolare è stato compiuto un errore materiale nell'indicazione degli estremi catastali, che non involge una quaestio voluntatis: le parti intendevano acquistare proprio l'immobile di cui si discute, nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trovava, ma lo hanno erroneamente identificato con il subalterno
10 anziché con il numero 11.
A poco rileva che al momento della pronuncia della sentenza la rettifica non fosse ancora intervenuta, dovendosi soltanto escludere, in quel momento, che ricorresse un'ipotesi di nullità non sanabile, che avrebbe impedito di procedere alla divisione.
Come si accennava, dagli atti risulta che detto errore materiale è stato emendato in data successiva alla pronuncia della sentenza, limitatamente al titolo di provenienza ovvero il contratto del 30.4.1997 con cui ER cedeva a (all'epoca coniugato ER
in regime di comunione legale dei beni con la nuda proprietà RT
dell'edificio in questione (cfr. doc. 3 appellata).
Erra l'appellante nel ritenere che l'indisponibilità delle parti a rettificare l'atto di cessione del 22.12.2017 - con il quale il signor ha trasferito alla compagna la Per_1
quota di proprietà di un mezzo, convenendo che, in luogo del corrispettivo, la OR
si obbligasse a prestargli, vita natural durante, cura ed assistenza morale e Pt_1
materiale , con presenza quotidiana anche in caso di malattia o non autosufficienza –
sia elemento ostativo alla divisione. Per entrambi gli atti di vendita, infatti, si è
perpetuato l'errore materiale nella menzione del subalterno, ma il trasferimento è
validamente eseguito perché era ben chiaro tra i contraenti quale fosse l'oggetto della vendita. Non si pone neppure un problema di mancata conformità, poiché il bene compravenduto è catastale conforme rispetto al numero di subalterno corretto, cioè l'11.
, con spese pag. 5/8 Si tratta di un errore emendabile, anche in vista della corretta trascrizione nei registri immobiliari, ex art. 59 bis della legge notarile, che consente al notaio, in caso di errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione dell'atto (ipotesi perfettamente sovrapponibile alla fattispecie) di rettificare l'atto. Si tratta di una rettifica unilaterale, che non richiede la presenza necessaria delle parti dell'atto da correggere, le quali infatti non devono compiere alcuna dichiarazione negoziale, né disporre dei relativi diritti;
si tratta di una mera dichiarazione di scienza e non di volontà, né è
richiesta la coincidenza tra notaio che rogò l'atto e notaio che opera la rettifica. Nel caso concreto, dunque, ben potrebbe provvedervi il notaio delegato alla vendita, prima di procedere alle relative operazioni, curando sia la rettifica che la successiva trascrizione.
Fondato è invece il secondo motivo di appello. Fermo il principio per cui la locazione stipulata da uno solo dei comproprietari è valida e che l'altro può ratificare il contratto,
la richiesta di corresponsione del 50% dei canoni da parte della OR CP_1
costituisce implicita ratifica del contratto, cosicché non colgono nel segno le argomentazioni dell'appellante sul punto.
Senonché, il giudice di prime cure ha trascurato di considerare la valenza della dichiarazione manoscritta di (doc. 3 appellante), non contestata ex Testimone_2
adverso, secondo cui i canoni sono stati interamente percepiti, fin da quando il bene è
stato locato e dunque anche prima dell'acquisto da parte di dalla figlia di Parte_1
e (cfr. doc. 9 appellata). Oltretutto, la stessa ER RT
, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dava atto di aver RT
appreso dell'esistenza del rapporto di locazione nell'ambito del procedimento di separazione coniugale, pendente dinanzi al Tribunale di Terni Rgac 2452/2018, perchè
vi aveva depositato dichiarazione dei redditi (anno 2017, prodotta ER
anche in questa sede come doc. 9 nella quale si rinveniva l'annotazione del CP_1
pag. 6/8 canone di locazione ed i dati relativi alla registrazione del contratto come risalente al
18.12.2014 al numero 5327 serie 3T della Agenzia delle Entrate di Terni.
Risulta quindi documentato che il contratto di locazione preesisteva alla cessione della quota alla OR che già in precedenza, era il solo a Pt_1 ER
disporne e che ne aveva in effetti disposto, destinando le somme alla figlia CP_2
Quest'ultima, nella dichiarazione manoscritta il cui contenuto non è stato, come si osservava, specificamente contestato da , precisa che la somma di RT
euro 200,00 le è stata versata dal padre “sino alla data della presente” (21 giugno 2019).
dichiara dunque che la somma le è stata sempre corrisposta dal padre, Testimone_2
non da pur a seguito dell'avvenuta cessione di quota. Parte_1
Manca quindi la prova che, formalizzata la cessione, sia stata ad incassare Parte_1
l'intero canone di locazione, subentrando nel relativo contratto nei rapporti con il conduttore. Viene dunque a cadere il presupposto per cui l'odierna appellante debba essere tenuta a restituire somme indebitamente percepite per intero, senza versare la quota di spettanza della CP_1
Né si può sostenere che l'odierna appellante abbia “disposto” delle somme consentendo la destinazione del denaro a senza consultarsi con la comproprietaria;
Testimone_2
semmai, ella ha tollerato che ne disponesse, come in passato, ER
confidando nel fatto che la madre di e con lei convivente, fosse al CP_1 CP_2
corrente di tale destinazione e vi avesse aderito. Del resto, una volta appreso dell'esistenza del contratto di locazione (momento che la stessa colloca ad CP_1
ottobre 2018), la comproprietaria avrebbe potuto esigere direttamente dal conduttore,
nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 11135 del 04/07/2012). La circostanza che non l'abbia fatto pag. 7/8 conferma, indirettamente, che (quanto meno a decorrere da tale momento) vi è stata adesione da parte sua alla destinazione delle somme in favore della figlia CP_2
Tenuto conto della reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata revoca la condanna di al pagamento della somma di euro 4.800,00 in favore di Parte_1
; RT
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 08/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 745/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BILOTTA PAOLA elettivamente domiciliato in CORSO DEL POPOLO N. 101 05100
TERNI presso lo studio del difensore appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RT C.F._2
VERGARI AGNESE elettivamente domiciliato in VIA III SETTEMBRE (C/O AVV.
SBARDELLA) SPOLETO presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
3.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva, nei confronti di RT
comproprietaria con lei al 50% di immobile sito in Terni Piazza della Parte_1 Pace n. 15, di disporre lo scioglimento della comunione e la condanna della convenuta alla restituzione del 50% dei frutti da lei percetti a titolo di canone di locazione.
si costituiva opponendosi alla divisione, essenzialmente per ragioni di Parte_1
ordine economico, cioè per il rischio di deprezzamento del bene, già di per sé di valore commerciale piuttosto esiguo;
inoltre dava atto che l'immobile le era stato trasferito dal compagno nel 2017, ma che in seguito la volontà dello stesso sarebbe ER
stata quello di intestare la proprietà dell'intero immobile alla figlia della coppia mediante una donazione, cosa che la madre della ragazza aveva Testimone_1
contestato; che la vendita in sede divisionale non tutelerebbe gli interessi della ragazza,
invalida al 75% e percettrice per intero dei canoni di locazione, di cui la non Pt_1
aveva mai disposto.
Nell'ambito di tale giudizio il Tribunale, rilevando d'ufficio la questione della possibile nullità del contratto di compravendita intervenuto tra la ed il ex art. 1, Pt_1 Per_1
comma 20 L.560/1993, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di ER, dal quale nel 1997 gli allora coniugi ER Testimone_1
avevano acquistato la proprietà dell'immobile.
Il primo, costituitosi, ha chiesto che, accertata la validità del contratto di trasferimento di proprietà, del 22 dicembre 2017, intervenuto tra e , ER Parte_1
fosse pronunciata la sua estromissione dal giudizio.
L'Ente ha rilevato di non rivestire la qualità di condividente nel procedimento e che non opera il diritto di prelazione in caso di vendita di quota indivisa, oltretutto nel caso di specie il trasferimento risultava avvenuto in virtù di un contratto di mantenimento ed assistenza, caratterizzato dall'intuitus personae e dall'infungibilità delle prestazioni in corrispettivo, il che escludeva l'applicabilità della prelazione. Ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
pag. 2/8 Nominato il ctu per le operazioni di stima, il tecnico si avvedeva che a causa di un errore materiale in sede di rogito l'immobile oggetto della divisione non era quello identificato a catasto con il sub. 10 della particella 302, ma il sub. 11, formalmente rimasto in proprietà di ER, che manifestava la sua disponibilità alla rettifica dell'atto di cessione.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, con sentenza parziale definitiva n.
813/2022 il Tribunale di Terni ha estromesso dal giudizio sia che ER
ER accertando come il bene immobile sito in Terni Piazza della Pace 15, censito al
NCEU Terni foglio 124 part. 302 sub. 11 appartenga ad per la quota RT
di ½ di piena proprietà e a per la quota di ½ di piena proprietà, Parte_1
condannando la seconda alla rifusione in favore della prima della somma di euro
4.800,00, pari alla metà dei canoni di locazione maturati da novembre 2018 a ottobre
2022, oltre interessi.
Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 ha proposto appello avverso Parte_1
la citata sentenza sulla base di due motivi.
Con il primo si contesta che il giudice abbia fondato la propria decisione sulla base di una mera disponibilità alla rettifica dell'atto di cessione da parte di ER, che in ogni caso non riguarda il secondo atto con cui ha trasferito la sua quota a ER
, atto che i soggetti interessati hanno espressamente dichiarato di non Parte_1
voler rettificare;
da ciò discenderebbe la nullità degli atti di vendita.
Con il secondo si lamenta l'erronea condanna della convenuta alla rifusione del 50% dei canoni di locazione, da un lato perché dette somme non erano mai state incamerate dalla ma cedute dal alla figlia (convivente con la madre Pt_1 Per_1 CP_2 CP_1
che di tale circostanza non poteva non essere a conoscenza), dall'altro perché la
[...]
nullità dell'atto di acquisto comporta che del bene immobile la non è mai Pt_1
divenuta proprietaria.
pag. 3/8 L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Ha dato atto che l'atto di acquisto non è nullo, tanto è vero che con scrittura autenticata del 21.11.2022 redatta dal
Per_ Notaio si è proceduto alla rettifica del primo atto di compravendita e che immotivatamente la OR si è opposta alla rettifica del successivo;
sul Pt_1
secondo motivo di gravame ha osservato che sono ininfluenti le argomentazioni in merito alla mancata ratifica del contratto di locazione e che correttamente il primo giudice ha motivato la condanna a rifondere il 50% dei canoni di locazione in quanto qualificati come frutti civili ex art. 820 c.c.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, benché nelle proprie conclusioni parte appellante chieda la riforma della sentenza soltanto per quanto riguarda la condanna al pagamento della somma di euro
4.800 oltre interessi, vanno svolte alcune considerazioni anche in merito al primo motivo di appello, che attiene alla contestazione del capo che ha accertato la titolarità
del bene per la quota di ½ di piena proprietà in capo alla che a sua volta Pt_1
costituisce il presupposto per disporre la condanna alla restituzione del 50% dei frutti civili asseritamente percepiti per intero dalla comproprietaria.
Considerato che nessuna delle parti condividenti aveva formulato una domanda di accertamento della proprietà del bene oggetto di comunione – questione che, in effetti,
non era in contestazione – si deve ritenere che la pronuncia parziale avesse essenzialmente lo scopo di estromettere dal giudizio ER e , evocati ER
in giudizio ex art. 107 c.p.c., escludendo da un lato la nullità dell'atto di trasferimento per violazione dell'art. 1 comma 20 della legge 560/93, dall'altro che l'errata identificazione catastale del bene, in particolare l'errore nell'indicazione del subalterno,
costituisse ostacolo alla divisione, inficiando la validità dei titoli di provenienza.
pag. 4/8 Condivisibilmente il giudice di prime cure ha valutato che in sede di cessione dell'alloggio di edilizia economica e popolare è stato compiuto un errore materiale nell'indicazione degli estremi catastali, che non involge una quaestio voluntatis: le parti intendevano acquistare proprio l'immobile di cui si discute, nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trovava, ma lo hanno erroneamente identificato con il subalterno
10 anziché con il numero 11.
A poco rileva che al momento della pronuncia della sentenza la rettifica non fosse ancora intervenuta, dovendosi soltanto escludere, in quel momento, che ricorresse un'ipotesi di nullità non sanabile, che avrebbe impedito di procedere alla divisione.
Come si accennava, dagli atti risulta che detto errore materiale è stato emendato in data successiva alla pronuncia della sentenza, limitatamente al titolo di provenienza ovvero il contratto del 30.4.1997 con cui ER cedeva a (all'epoca coniugato ER
in regime di comunione legale dei beni con la nuda proprietà RT
dell'edificio in questione (cfr. doc. 3 appellata).
Erra l'appellante nel ritenere che l'indisponibilità delle parti a rettificare l'atto di cessione del 22.12.2017 - con il quale il signor ha trasferito alla compagna la Per_1
quota di proprietà di un mezzo, convenendo che, in luogo del corrispettivo, la OR
si obbligasse a prestargli, vita natural durante, cura ed assistenza morale e Pt_1
materiale , con presenza quotidiana anche in caso di malattia o non autosufficienza –
sia elemento ostativo alla divisione. Per entrambi gli atti di vendita, infatti, si è
perpetuato l'errore materiale nella menzione del subalterno, ma il trasferimento è
validamente eseguito perché era ben chiaro tra i contraenti quale fosse l'oggetto della vendita. Non si pone neppure un problema di mancata conformità, poiché il bene compravenduto è catastale conforme rispetto al numero di subalterno corretto, cioè l'11.
, con spese pag. 5/8 Si tratta di un errore emendabile, anche in vista della corretta trascrizione nei registri immobiliari, ex art. 59 bis della legge notarile, che consente al notaio, in caso di errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione dell'atto (ipotesi perfettamente sovrapponibile alla fattispecie) di rettificare l'atto. Si tratta di una rettifica unilaterale, che non richiede la presenza necessaria delle parti dell'atto da correggere, le quali infatti non devono compiere alcuna dichiarazione negoziale, né disporre dei relativi diritti;
si tratta di una mera dichiarazione di scienza e non di volontà, né è
richiesta la coincidenza tra notaio che rogò l'atto e notaio che opera la rettifica. Nel caso concreto, dunque, ben potrebbe provvedervi il notaio delegato alla vendita, prima di procedere alle relative operazioni, curando sia la rettifica che la successiva trascrizione.
Fondato è invece il secondo motivo di appello. Fermo il principio per cui la locazione stipulata da uno solo dei comproprietari è valida e che l'altro può ratificare il contratto,
la richiesta di corresponsione del 50% dei canoni da parte della OR CP_1
costituisce implicita ratifica del contratto, cosicché non colgono nel segno le argomentazioni dell'appellante sul punto.
Senonché, il giudice di prime cure ha trascurato di considerare la valenza della dichiarazione manoscritta di (doc. 3 appellante), non contestata ex Testimone_2
adverso, secondo cui i canoni sono stati interamente percepiti, fin da quando il bene è
stato locato e dunque anche prima dell'acquisto da parte di dalla figlia di Parte_1
e (cfr. doc. 9 appellata). Oltretutto, la stessa ER RT
, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dava atto di aver RT
appreso dell'esistenza del rapporto di locazione nell'ambito del procedimento di separazione coniugale, pendente dinanzi al Tribunale di Terni Rgac 2452/2018, perchè
vi aveva depositato dichiarazione dei redditi (anno 2017, prodotta ER
anche in questa sede come doc. 9 nella quale si rinveniva l'annotazione del CP_1
pag. 6/8 canone di locazione ed i dati relativi alla registrazione del contratto come risalente al
18.12.2014 al numero 5327 serie 3T della Agenzia delle Entrate di Terni.
Risulta quindi documentato che il contratto di locazione preesisteva alla cessione della quota alla OR che già in precedenza, era il solo a Pt_1 ER
disporne e che ne aveva in effetti disposto, destinando le somme alla figlia CP_2
Quest'ultima, nella dichiarazione manoscritta il cui contenuto non è stato, come si osservava, specificamente contestato da , precisa che la somma di RT
euro 200,00 le è stata versata dal padre “sino alla data della presente” (21 giugno 2019).
dichiara dunque che la somma le è stata sempre corrisposta dal padre, Testimone_2
non da pur a seguito dell'avvenuta cessione di quota. Parte_1
Manca quindi la prova che, formalizzata la cessione, sia stata ad incassare Parte_1
l'intero canone di locazione, subentrando nel relativo contratto nei rapporti con il conduttore. Viene dunque a cadere il presupposto per cui l'odierna appellante debba essere tenuta a restituire somme indebitamente percepite per intero, senza versare la quota di spettanza della CP_1
Né si può sostenere che l'odierna appellante abbia “disposto” delle somme consentendo la destinazione del denaro a senza consultarsi con la comproprietaria;
Testimone_2
semmai, ella ha tollerato che ne disponesse, come in passato, ER
confidando nel fatto che la madre di e con lei convivente, fosse al CP_1 CP_2
corrente di tale destinazione e vi avesse aderito. Del resto, una volta appreso dell'esistenza del contratto di locazione (momento che la stessa colloca ad CP_1
ottobre 2018), la comproprietaria avrebbe potuto esigere direttamente dal conduttore,
nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 11135 del 04/07/2012). La circostanza che non l'abbia fatto pag. 7/8 conferma, indirettamente, che (quanto meno a decorrere da tale momento) vi è stata adesione da parte sua alla destinazione delle somme in favore della figlia CP_2
Tenuto conto della reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata revoca la condanna di al pagamento della somma di euro 4.800,00 in favore di Parte_1
; RT
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 08/01/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 8/8