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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 191/2023 promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Andrea Pettini Avv. Pietro Rizzo contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Paolo Vellutini Avv. Nicola Ghezzi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 63/2023 del Tribunale di Lucca Sezione Lavoro, pubblicata il 23.02.2023.
All'udienza del 12.09.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo dispositivo, la seguente
SENTENZA
dipendente del e del inquadrata nella Parte_1 CP_1 CP_1
3° Area Professionale e 4° livello, ha allegato di avere svolto l'incarico di responsabile facente funzioni in prova della filiale di Viareggio con autonomia di concessione del credito e di erogazione delle relative somme nell'ambito dei limiti stabiliti dalla dal 19/03/2018 confermata sino al 7/01/2020, data dalla quale ha assunto CP_2
l'incarico di vice responsabile della filiale di Viareggio. Ha dedotto di avere coordinato gli altri addetti della filiale (due inquadrati nella 3° Area Professionale e un quadro direttivo) e le mansioni svolte (non contestate). Ha chiesto, accertato l'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, l'inquadramento superiore di quadro direttivo 1° livello ai sensi dell'art. 82 CCNL, a far data da agosto 2018 (ossia a partire dai 5 mesi previsti dall'art. 83 comma 2 del CCNL a decorrere dal 19.03.2018) o da altra data e la condanna del al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive maturate.
pagina 1 di 8 Pacifica l'attribuzione di incarico di responsabile di filiale, il e del CP_1
, premesso che le mansioni dedotte come svolte erano ricomprese nel livello CP_1 di inquadramento riconosciuto e nell'incarico di responsabile di filiale, ha contrastato la domanda evidenziando che l'art. 82 CCNL, relativo ai quadri, prevede che il 1° livello retributivo spetti ai preposti a succursali da 5 a 6 addetti compreso il preposto, mentre la filiale di Viareggio è composta da 4 addetti, compresa la ricorrente. Ha poi evidenziato che, per contrattazione collettiva, rientrino nel 4° livello retributivo della 3° Area Professionale coloro che sono posti a capo di succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, proprio come nel caso della Ha Pt_1 chiesto il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Lucca ha rigettato la domanda di senza ammettere le Parte_1 prove richieste. Il giudice di primo grado, premesse le regole di giudizio che presiedono all'accertamento di diritti attinenti allo svolgimento di mansioni superiori e che l'art. 82 CCNL prevede l'inquadramento di Quadro 1 ° livello per i preposti a succursale con 5 addetti, compreso il preposto (nel caso in esame è pacifico che gli addetti siano 4, compresa la responsabile di filiale) ovvero lo svolgimento delle specifiche mansioni indicate dell'art. cit., caratterizzate da alta specializzazione e autonomia, ha ritenuto l'infondatezza della pretese per difetto di allegazione e prova degli elementi posti a sostegno della domanda. Secondo il primo giudice la ricorrente si era limitata ad elencare le attività svolte, senza alcun confronto tra le mansioni svolte di fatto e le previsioni contrattuali previste per il superiore inquadramento richiesto e quelle del proprio livello. Era ritenuta insufficiente l'assegnazione dell'incarico di responsabile ff della filiale, considerato che il CCNL, art. 93, prevede che con l'inquadramento riconosciuto la possibilità di essere responsabili di filiali con operatività ridotta o con organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti;
previsione che rendeva ancora più stringente la necessità di specificare in cosa sia consistito quel quid pluris che avrebbe legittimato il riconoscimento del richiesto inquadramento superiore, ai sensi dell'art. 93 CCNL.
Con l'unico motivo di appello sono censurati:
- la parte della motivazione relativa al difetto di allegazione e comparazione, in particolare l'allegazione delle mansioni da ritenersi superiori rispetto a quelle di inquadramento ed il loro confronto con quelle di inquadramento;
- l'errore del Tribunale nella lettura degli artt. 82 e 93 CCNL, in quanto, non ricorrevano entrambe le due condizioni previste congiuntamente per la adibizione a preposto di filiale del dipendente inquadrato nella Area 3° (operatività ridotta e numero degli addetti), evidenziato che alla filiale era addetto anche un quadro, circostanza che escludeva il requisito del numero di addetti;
- ha lamentato il mancato svolgimento dell'attività istruttoria, che avrebbe provato l'ampia autonomia nell'esercizio delle mansioni. Ha insistito nelle istanze istruttorie formulate, che avrebbero chiarito se vi fossero o meno i presupposti per l'applicazione dell'art. 93 CCNL.
E' utile richiamare le declaratorie contrattuali di cui si discute. pagina 2 di 8 Con riferimento al livello di inquadramento riconosciuto, 3° Area Professionale e 4° livello l'art. 93 CCNL 2015 (declaratoria trasfusa nell'art. 97 CCNL 2019) prevede:
1. Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
3. Nell'ambito della predetta declaratoria generale:
– nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente pre definiti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici;
– nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi:
[..] 5. Fermo quanto previsto al comma 4, 3° alinea dell'art. 82, per quanto riguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica – fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari – quanto segue: succursali con 3-4 addetti inquadramento del preposto 3° Area 4° livello;
succursali con operatività ridotta con 3-4 addetti inquadramento del preposto 3° Area 3° livello. Con riferimento al livello di inquadramento preteso (quadro di 1° livello) l'art. 82 del CCNL 2015 (declaratoria trasfusa nell'art. 87 CCNL 2019), prevede:
1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
2. Declaratoria – Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
pagina 3 di 8
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
– gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
– i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
– i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi.
[…]
Deve premettersi che correttamente il Tribunale ha richiamato le regole di giudizio che presiedono al riconoscimento di diritti derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle riconosciute e alla distribuzione dell'onere probatorio. Non può che condividersi il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l'attribuzione dell'inquadramento superiore nel lavoro subordinato avviene entro un procedimento cd. trifasico, vincolante il ragionamento decisorio: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.” (cfr. da ultimo Cass. Sez. L. ord. n. 30580/2019; in precedenza Cass. Sez. L. sent. n. 18943/2016; Cass. Sez. L. sent. n. 8589/2015). In base al fondamentale principio dell'onere probatorio, spetta al lavoratore dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto preteso, sicché in tema di qualifica superiore “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore
pagina 4 di 8 qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 1012/2003). Vi è un onere di allegazione dei profili caratterizzanti la qualifica superiore e di comparazione espressa tra i profili della mansione superiore e le mansioni svolte di fatto, poiché il lavoratore “è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L. sent. n. 8025/2003).
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato a ritenere il difetto di allegazione delle mansioni da ritenersi superiori a quelle di formale inquadramento e che sarebbe stato omesso il loro confronto con la declaratoria del livello rivendicato. In particolare nell'appello si afferma che il ricorso conteneva l'analitica descrizione delle mansioni svolte (pp. 6-9), la trascrizione delle declaratorie dell'inquadramento posseduto e di quello rivendicato, l'indicazione dei motivi per i quali le mansioni svolte dovevano ritenersi proprie del livello rivendicato e superiori rispetto a quelle dell'inquadramento posseduto (pp. 13-14). Inoltre secondo l'appellante non sarebbe corretta la lettura del Tribunale delle previsioni contrattuali collettive (art. 82 e 93 CCNL) da leggersi in combinato disposto, dalle quali si desumerebbe che di norma il responsabile di filiale è un quadro direttivo e, solo in casi residuali, è un dipendente della Area 3°: a) quando si tratti di succursali ad operatività ridotta, tale non era la filiale di Viareggio che con 1.200 clienti doveva considerarsi importante per la b) in aggiunta, quando abbia anche un numero di addetti non superiore a 4 CP_2 compreso il preposto, previsione non applicabile, in quanto alla filiale di Viareggio era addetta una lavoratrice in quadrata come Quadro direttivo, che non poteva essere diretta da un soggetto con inquadramento inferiore, il quale poteva coordinare e controllare solo personale della propria area.
La Corte ritiene l'appello infondato, con conseguente conferma della sentenza appellata. Il Collegio osserva, concordando sul punto con la motivazione del giudice di primo grado, che le deduzioni del ricorso introduttivo fossero sommarie e inidonee a supportare la domanda. In ricorso è presenta una elencazione dei compiti svolti, nei seguenti termini, nei limiti delle autonomie concesse: gestione di gruppi di clientela privati ed aziende (per complessivi 1200 clienti); stipula di mutui, contratti di mutuo, finanziamento, prestito ed operatività connessa;
predisposizioni delle pratiche di revisione affidamenti in essere: raccolta documentazione, predisposizione pratica, analisi e valutazione posizione ed eventuale delibera secondo le autonomie concesse;
delibera dei crediti, nella erogazione, nella revisione, nel controllo e monitoraggio degli stessi;
monitoraggio del rischio di credito, attività svolta alla preservazione della qualità dell'attivo; gestione dell' antiriciclaggio nella filiale ai sensi dell'art. 3, D.L. 143/1991 quale “responsabile della dipendenza” con l'obbligo di effettuare segnalazioni delle operazioni sospette;
gestione e responsabilità circa gli adempimenti antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 231/07 e successivi con l'obbligo di vigilanza, controllo e di effettuare segnalazioni delle operazioni sospette;
coordinamento e controllo degli altri lavoratori della filiale compresa la dott.ssa pagina 5 di 8 inquadrata Quadro di 2a; ricezione della comunicazioni della banca Parte_2 indirizzata ai responsabili di filiali;
cura della crescita professionale dei collaboratori, verifica dei risultati e la relativa valutazione delle prestazioni da redigere a carico dei direttori di filiale con cadenza annuale;
responsabile del raggiungimento degli obiettivi commerciali prefissati ed alla stessa assegnati annualmente dalla banca;
gestione e cura di tutte le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro;
gestione emergenza incendio ed evacuazione, gestione emergenza sanitaria e primo soccorso, secondo le procedure/istruzioni di sicurezza ed emergenza previste dal modello organizzativo predisposto dalla banca;
controllo dei locali, delle procedure, dei mezzi, dei lavoratori quale responsabilità dei compiti connessi alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro. Detta allegazione non assolve all'onere probatorio di introdurre tutti gli elementi qualificanti del ruolo rivendicato, rispetto a quello già attribuito, al fine di dimostrare la prevalenza qualitativa e quantitativa dei primi rispetto ai secondi. Secondo le declaratorie collettive, aspetto qualificante del ruolo del quadro, avrebbe dovuto essere, per il preposto a succursale, il significativo grado di autonomia e di responsabilità funzionale (per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, il coordinamento della risorse umane e tecniche), mentre non è stato specificato, come, in dichiarata presenza di limiti alle autonomie concesse, l'attività svolta esorbitasse dal minor grado di autonomia del livello di inquadramento, cui l'art. 93 comma 5 del CCNL consente di affidare la funzione di preposto a succursale con organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti (come quella in esame). Non risulta poi alcuna allegazione inerente ad aspetti qualificanti il ruolo di quadro relativamente ai restanti ambiti, diversi dal preposto a succursale, con riguardo ad attività specialistiche di settore (legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria) ovvero alla responsabilità di linee di prodotto, di attività di promozione e di consulenza finanziaria. Risulta poi irrilevante, oltre che sommaria, la allegazione circa la gestione di significativi segmenti di clientela (privati o aziende nella misura complessiva di 1200 clienti), considerato che la allegazione attiene piuttosto alla dimensione della attività della filiale, mentre il ruolo di quadro attiene invece alla funzione del responsabile dei lavoratori addetti stabilmente ed esclusivamente alla gestione di gruppi di clientela. Non appare poi convincente l'assunto dell'appellante di avere indicato nel ricorso i motivi per i quali le mansioni dovevano ritenersi quelle del livello rivendicato e superiori a quelle proprie dell'inquadramento posseduto, come specificato, che non farebbe alcun riferimento a concessione ed erogazione del credito, coordinamento, controllo e supervisione, indicate essere le attività proprie del responsabile di filiale. Si tratta della mera riproposizione della declaratoria, senza alcun riferimento al grado di autonomia e responsabilità nelle attività svolte di fatto, considerato che la declaratoria di appartenenza, al contrario, prevede compiti di coordinamento e controllo, senza escludere compiti anche nella erogazione del credito, sempre che siano svolti entro il più limitato ambito di autonomia che lo contraddistingue. La Corte non condivide la critica dell'appellante, secondo il quale il Tribunale avrebbe errato nella lettura degli artt. 82 e 93 CCNL, in quanto, secondo l'appellante, non ricorrerebbero i presupposti contrattualmente previsti per pagina 6 di 8 l'adibizione del dipendente della 3° Area a preposto di succursale, in particolare, congiuntamente l'operatività ridotta e il numero degli addetti. Diversamente dall'assunto dell'appellante, l'art. 93 comma 5 CCNL, che consente al lavoratore inquadrato nella Area 3° e livello 4°, come la odierna appellante, di essere preposto ad una succursale, i presupposti della operatività ridotta e quello del numero di addetti complessivo pari o inferiore a 4, sono alternativi e non concorrenti. L'espressione “e comunque” è chiara nell'indicare che, in ogni caso, a prescindere dalla operatività ridotta, il numero complessivo di addetti è autonomo presupposto per l'adibizione. Le parti sociali hanno cioè ritenuto che una operatività bancaria ridotta (sia essa qualitativa, es. numero limitato di servizi bancari offerti oppure quantitativa, es. giorni di apertura) o la contenuta dimensione di addetti, dia luogo, al pari, ad una attività bancaria di ridotta complessità, che non richieda la presenza di una figura ad alto contenuto di professionalità come quella del quadro, con una valutazione che non è sindacabile da parte del giudice. E' poi coerente con questa previsione il fatto che il primo livello retributivo del quadro, ai sensi dell'art. 82 comma 4 CCNL, spetti al preposto a succursale con 5 o 6 addetti compreso il preposto, requisito dimensionale pacificamente assente nella fattispecie. Nel caso in esame è pacifico tra le parti che il numero di addetti alla succursale fosse 4, compreso il preposto. Secondo l'appellante, non sussisterebbe il requisito in discussione per la presenza, pacifica, presso la succursale di un dipendente inquadrato come quadro, poiché l'art. 93 comma 3 CCNL prevede che l'appartenente alla 3° Area possa coordinare solo personale della medesima area ed il quadro non potrebbe essere coordinato e diretto da dipendente con inquadramento inferiore. Premesso che per la prima volta in appello è stata dedotta una attività di direzione da parte della preposta nei confronti della collega inquadrata come quadro, risultando dedotta Parte_2 solo una attività di coordinamento e controllo degli altri lavoratori della filiale, la Corte ritiene l'argomento non convincente. La dedotta attività di coordinamento e controllo del quadro, da sola, non pare qualitativamente determinante, considerato che non ha carattere di prevalenza sulle altre mansioni dedotte. Ma ancora prima, non è stato dedotto o chiesto di provare che il coordinamento e controllo riguardasse attività di quadro effettivamente svolte presso la medesima filiale. Quanto infine all'ultima censura che attiene alla mancata ammissione delle istanze istruttoria, la Corte ritiene corretta la decisione del Tribunale stante le lacune della allegazioni, come fino ad ora esposte, riflesse nei capitoli di prova, dai quali non si evincono gli elementi costitutivi dell'inquadramento superiore. L'appello viene pertanto respinto, con conferma della sentenza appellata. SPESE. Le spese di lite del secondo grado sono poste a carico dell'appellante, liquidate come da dispositivo, considerato il valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi, tre fasi. Sussistono i requisiti per il raddoppio del CU a carico dell'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 3.473,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.09.2024
La Consigliera estensore Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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