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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 889 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CHINDEMI FILIPPO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
14/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 18/06/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 237, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, il 10/10/2009, il figlio;
Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di risiedere dove riterranno opportuno. 2) Il figlio minore rimarrà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con domiciliazione privilegiata presso il padre che continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Messina, Via Petrolo, n. 10, Zafferia, ed avrà il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che si obbligano a prestargli cura, educazione e istruzione, e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun coniuge. La SI.ra si obbligherà a trasferire la propria residenza altrove Pt_2
entro e non oltre novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, dandone comunicazione tempestiva al SI. . 3) La IG.ra è impiegata presso il Comune di Pt_1 Parte_2
Milano alle dipendenze del con contratto a tempo indeterminato con la Controparte_1
qualifica di funzionario giuridico pedagogico, e quindi eserciterà il diritto di vedere il figlio e tenerlo con sé per tutti i periodi in cui si troverà presso la città natale di Messina, sempre nel rispetto degli impegni dei ricorrenti e delle attività del minore e salvo diverso accordo tra le parti. Nel periodo estivo (ovvero dal 30 maggio al 30 settembre) il figlio permarrà con la SI.ra per 45 giorni anche non consecutivi, nei periodi coincidenti con i permessi e le Pt_2
ferie assegnatele, che dovranno essere comunicati al coniuge entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Per ciò che attiene i periodi di festività, salvo diversi accordi tra i coniugi, considerata l'attività lavorativa della IG.ra , il figlio permarrà con la madre tre giorni Pt_2
consecutivi per le festività di Natale o tre giorni consecutivi per le festività di Capodanno, un anno in essi compreso il giorno di Natale e l'altro il giorno di Capodanno, ad anni alterni. Per le festività pasquali, il figlio permarrà con la madre la domenica di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni. Durante i compleanni, gli onomastici, la laurea o altro evento particolare del figlio, entrambi i genitori hanno diritto a partecipare agli eventi ed a stare con lo stesso;
nel caso di festeggiamenti, salvo diversi accordi tra le parti, questi avverranno a pranzo con il padre e a cena con la madre e viceversa ad anni alterni. I coniugi potranno effettuare anche dei viaggi con il figlio, tenuto conto delle eSIenze scolastiche dello stesso ed in deroga al diritto di visita sopra stabilito, purché siano sempre concordati tra i genitori;
in ogni caso il genitore affidatario avrà l'obbligo di comunicare all'altro la destinazione ed i recapiti telefonici ove poter contattare il figlio. I coniugi rilasciano reciproco ed espresso consenso affinchè ciascuno di essi possa avanzare richiesta di passaporto per qualsiasi destinazione, per uso turistico, e, comunque, possa ottenere documenti ed atti in genere il cui rilascio è condizionato al consenso dell'altro coniuge. Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti. 4) Per quanto riguarda l'attività lavorativa svolta dalle parti, si ribadisce che la SI.ra La
IG.ra è impiegata presso il Comune di Milano alle dipendenze del Parte_2
con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di funzionario Controparte_1
giuridico pedagogico e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.650,00, mentre il SI.
lavora alle dipendenze della ercependo un reddito mensile Parte_1 CP_2
di circa € 1.800,00. Rilevato che il minore è collocato presso il padre, la SI.ra si Pt_2
impegna a versare al IG. , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 quale Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio da rivalutarsi a partire dal secondo anno Per_1
annualmente in base all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie (libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici, sia presso strutture pubbliche che private, cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori); dette spese, previamente concordate con la madre e laddove anticipate dal padre, saranno rimborsate entro 30 giorni dall'esibizione dei relativi documenti.
5) L'assegno unico verrà percepito da entrambi i coniugi come previsto per legge. 6) In merito ai contratti di finanziamento stipulati dalle parti, restano a carico della SI.ra i seguenti Pt_2
finanziamenti: 1) Contratto prestito Compass che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 257,03 fino a Gennaio 2028; 2) Contratto prestito Compass che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 288,00 fino a Novembre 2029; 3) Contratto prestito NoiPA che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 271,86 fino a Luglio
2028; mentre resteranno a carico del SI. i seguenti finanziamenti: 1) Contratto prestito Pt_1
Findomestic che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 353,50 fino a gennaio
2029; 2) Contratto prestito Intesa che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di €
404,00 fino a ottobre 2030; 3) Polizza Unipol contratto a beneficio del figlio che Per_1
prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 84,00 fino a dicembre 2029. In caso di vendita della minicar il ricavato verrà ripartito al 50% tra le parti. Dal momento che il SI.
, a differenza della SI.ra , ha contratto nell'interesse della famiglia Pt_1 Pt_2
finanziamenti per una somma maggiore pari ad € 12.374,00, le parti stabiliscono che, a fronte di tale differenza, la SI.ra si obbliga a versare al coniuge la sua quota parte pari ad € Pt_2
6.187,00 (50% di € 12.374,00), in sessanta rate mensili dell'importo di € 103,00 cadauna a decorrere dal mese di settembre 2028, allorquando avrà estinto il finanziamento prestito
Compass di cui al punto 1) dalla stessa contratto. 7) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 337 sexies, comma secondo, c.c.). 8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 9) I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 18/06/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 237, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConSIlio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 889 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CHINDEMI FILIPPO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
14/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 18/06/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 237, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato, il 10/10/2009, il figlio;
Persona_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di risiedere dove riterranno opportuno. 2) Il figlio minore rimarrà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con domiciliazione privilegiata presso il padre che continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Messina, Via Petrolo, n. 10, Zafferia, ed avrà il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che si obbligano a prestargli cura, educazione e istruzione, e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun coniuge. La SI.ra si obbligherà a trasferire la propria residenza altrove Pt_2
entro e non oltre novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, dandone comunicazione tempestiva al SI. . 3) La IG.ra è impiegata presso il Comune di Pt_1 Parte_2
Milano alle dipendenze del con contratto a tempo indeterminato con la Controparte_1
qualifica di funzionario giuridico pedagogico, e quindi eserciterà il diritto di vedere il figlio e tenerlo con sé per tutti i periodi in cui si troverà presso la città natale di Messina, sempre nel rispetto degli impegni dei ricorrenti e delle attività del minore e salvo diverso accordo tra le parti. Nel periodo estivo (ovvero dal 30 maggio al 30 settembre) il figlio permarrà con la SI.ra per 45 giorni anche non consecutivi, nei periodi coincidenti con i permessi e le Pt_2
ferie assegnatele, che dovranno essere comunicati al coniuge entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Per ciò che attiene i periodi di festività, salvo diversi accordi tra i coniugi, considerata l'attività lavorativa della IG.ra , il figlio permarrà con la madre tre giorni Pt_2
consecutivi per le festività di Natale o tre giorni consecutivi per le festività di Capodanno, un anno in essi compreso il giorno di Natale e l'altro il giorno di Capodanno, ad anni alterni. Per le festività pasquali, il figlio permarrà con la madre la domenica di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni. Durante i compleanni, gli onomastici, la laurea o altro evento particolare del figlio, entrambi i genitori hanno diritto a partecipare agli eventi ed a stare con lo stesso;
nel caso di festeggiamenti, salvo diversi accordi tra le parti, questi avverranno a pranzo con il padre e a cena con la madre e viceversa ad anni alterni. I coniugi potranno effettuare anche dei viaggi con il figlio, tenuto conto delle eSIenze scolastiche dello stesso ed in deroga al diritto di visita sopra stabilito, purché siano sempre concordati tra i genitori;
in ogni caso il genitore affidatario avrà l'obbligo di comunicare all'altro la destinazione ed i recapiti telefonici ove poter contattare il figlio. I coniugi rilasciano reciproco ed espresso consenso affinchè ciascuno di essi possa avanzare richiesta di passaporto per qualsiasi destinazione, per uso turistico, e, comunque, possa ottenere documenti ed atti in genere il cui rilascio è condizionato al consenso dell'altro coniuge. Il tutto, salvo diverso accordo tra le parti. 4) Per quanto riguarda l'attività lavorativa svolta dalle parti, si ribadisce che la SI.ra La
IG.ra è impiegata presso il Comune di Milano alle dipendenze del Parte_2
con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di funzionario Controparte_1
giuridico pedagogico e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.650,00, mentre il SI.
lavora alle dipendenze della ercependo un reddito mensile Parte_1 CP_2
di circa € 1.800,00. Rilevato che il minore è collocato presso il padre, la SI.ra si Pt_2
impegna a versare al IG. , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 quale Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio da rivalutarsi a partire dal secondo anno Per_1
annualmente in base all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie (libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici, sia presso strutture pubbliche che private, cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori); dette spese, previamente concordate con la madre e laddove anticipate dal padre, saranno rimborsate entro 30 giorni dall'esibizione dei relativi documenti.
5) L'assegno unico verrà percepito da entrambi i coniugi come previsto per legge. 6) In merito ai contratti di finanziamento stipulati dalle parti, restano a carico della SI.ra i seguenti Pt_2
finanziamenti: 1) Contratto prestito Compass che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 257,03 fino a Gennaio 2028; 2) Contratto prestito Compass che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 288,00 fino a Novembre 2029; 3) Contratto prestito NoiPA che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 271,86 fino a Luglio
2028; mentre resteranno a carico del SI. i seguenti finanziamenti: 1) Contratto prestito Pt_1
Findomestic che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 353,50 fino a gennaio
2029; 2) Contratto prestito Intesa che prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di €
404,00 fino a ottobre 2030; 3) Polizza Unipol contratto a beneficio del figlio che Per_1
prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 84,00 fino a dicembre 2029. In caso di vendita della minicar il ricavato verrà ripartito al 50% tra le parti. Dal momento che il SI.
, a differenza della SI.ra , ha contratto nell'interesse della famiglia Pt_1 Pt_2
finanziamenti per una somma maggiore pari ad € 12.374,00, le parti stabiliscono che, a fronte di tale differenza, la SI.ra si obbliga a versare al coniuge la sua quota parte pari ad € Pt_2
6.187,00 (50% di € 12.374,00), in sessanta rate mensili dell'importo di € 103,00 cadauna a decorrere dal mese di settembre 2028, allorquando avrà estinto il finanziamento prestito
Compass di cui al punto 1) dalla stessa contratto. 7) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 337 sexies, comma secondo, c.c.). 8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 9) I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 18/06/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 237, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConSIlio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.