Articolo 82 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 95Articolo 93 bis
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22 marzo 1913
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25 marzo 2012
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29 agosto 2017
Art. 82. (( 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni, per svolgere la propria attivita' e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato puo' utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26 ))
Entrata in vigore il 29 agosto 2017
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