Versione
22 marzo 1913
22 marzo 1913
>
Versione
25 marzo 2012
25 marzo 2012
>
Versione
29 agosto 2017
29 agosto 2017
Art. 82. (( 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni, per svolgere la propria attivita' e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
2. Ciascun associato puo' utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26 ))
2. Ciascun associato puo' utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26 ))
Commentari • 14
- 1. quando notai e professionisti paganoBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 27 luglio 2026 · 8.06242
[…] Le associazioni notarili costituite ai sensi dell'articolo 82 della legge n. 89/1913 (legge notarile) hanno, di regola, una rilevanza meramente interna relativa alla ripartizione degli onorari, senza alcuna ingerenza sull'esercizio della funzione pubblica e sulla riferibilità degli atti. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/11/2023, n. 32248Provvedimento: […] sull'art. 82 legge n. 89/1913 che statuiva che la responsabilità nei confronti dei terzi non poteva fare capo in alcun modo allo Studio Notarile in quanto non configurabile quale autonomo centro di interessi; […] E', inoltre, da escludere l'asserita violazione di cui all'art. 82 della legge n. 89 del 1913, essendo la decisione della Corte territoriale (fondata, come si è detto, sulla riferibilità dei rapporti di lavoro ad entrambi i Notai) conforme ai precedenti di legittimità richiamati (Cass. n. 1997/1997 e n. 10354/1997) 8 secondo cui l'associazione di studi notarili, […]Leggi di più...
- rapporti giuridici con i clienti ed i terzi·
- configurabilità·
- fattispecie·
- autonomo centro di imputazione giuridica·
- natura giuridica·
- titolarità in capo ai notai associati·
- sussistenza·
- associazione di studi notarili·
- esclusione·
- notariato·
- professionisti