Legge 13 dicembre 2024, n. 203

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  • 1Collegato lavoro: prime considerazioni
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 9 aprile 2025

  • 2guida per il datore di lavoro
    Antonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 2 maggio 2025

  • 3Studio Riitano
    https://consulentidellavoro-piga-riitano.it/blog/

    La quattordicesima pensionati è una mensilità aggiuntiva che viene erogata ogni anno ai pensionati con redditi medio-bassi. Si tratta di una misura introdotta per aiutare chi ha una pensione contenuta ad affrontare le spese estive, fornendo un sostegno economico importante in un'unica soluzione. Non tutti i pensionati ne hanno diritto: l'accesso alla prestazione dipende dall'età, dal reddito individuale e dagli anni di contributi maturati. L'obiettivo è tutelare il potere d'acquisto dei soggetti economicamente più fragili. Quattordicesima quando arriva nel 2025 Uno dei quesiti più ricorrenti è: quattordicesima quando arriva? La risposta per il 2025 è chiara: l'importo verrà accreditato a …

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  • 4Collegato lavoro, prime indicazioni operative del MinisteroAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 14 aprile 2025

  • 5In merito all'attività prestata in Cig prevale l'indirizzo della CassazioneAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 22 gennaio 2025
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Giurisprudenza136

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2025, n. 22802
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 22802 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 07/08/2025 fissata con riguardo al momento in cui il lavoratore aveva avuto notizia di tale impossibilità. Conseguentemente, non avendo l'INPS addotto e provato nulla al riguardo, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendola infondata. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS affidato ad un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. GI RE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, basato su quattro motivi, anch'esso illustrato con memoria. L'INPS ha resistito al ricorso incidentale con …
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    • prescrizione contributi previdenziali·
    • diritto potestativo·
    • art. 13 legge n. 1338/1962·
    • risarcimento danni·
    • imprescrittibilità azione·
    • azione surrogatoria·
    • prescrizione diritto costituzione rendita vitalizia·
    • decorrenza prescrizione·
    • art. 2116 cod. civ.·
    • responsabilità datore di lavoro

  • 2Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2154
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 13.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10659/2024 R.G. PROMOSSO DA , nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Magro; Ricorrente CONTRO [...] Controparte_1 , c.f. , rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario [...] P.IVA_1 delegato dott. Resistente CP_2 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE …
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    • Direttiva 1999/70/CE·
    • graduatorie lavoratori forestali·
    • principio di non discriminazione·
    • prescrizione quinquennale·
    • lavoratori a tempo determinato·
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    • art. 11 CIRL 2001·
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    • art. 45-ter L.R. 16/1996·
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  • 3Trib. Palmi, sentenza 06/02/2025, n. 133
    Provvedimento: R. G. N. 1158 /2024 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti, ad eccezione dell' , hanno depositato, entro il Pt_1 termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta; esaminati gli atti e documenti di causa; ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio; pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate. SENTENZA …
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    • prescrizione contributi previdenziali·
    • decadenza opposizione·
    • opposizione ex art. 24 D.L.gs n. 46/1999·
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    • art. 39 D.L.gs n. 112/1999·
    • opposizione ex art. 615 c.p.c.·
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    • art. 30 D.L. n. 78/2010·
    • litisconsorzio necessario

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 22104
    Provvedimento: Sentenza n. 22104/2025 Depositata il 16/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 15432/2025 depositato il 09/09/2025 proposto da RI MA - [...] Difeso da IA TE CNTBG160P26F839J ed elettivamente domiciliato presso biagio.conte@pec.conteconsulting.it contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it …
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    • avviso di liquidazione·
    • sanzioni tributarie·
    • fatturazione elettronica·
    • annullamento avviso di liquidazione·
    • art. 22 Legge 203/2024·
    • compensazione spese·
    • Corte di Giustizia Tributaria·
    • art. 35 comma 22 D.L. 223/2006·
    • ricorso tributario·
    • spese di mediazione

  • 5Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 4056
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4701/2025 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi PROMOSSA DA , COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti BALSAMO PALMA , elettivamente domiciliato come in atti; RICORRENTE CONTRO , Controparte_1 COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to AVVOCATURA DELLO P.IVA_1 STATO CATANIA, elettivamente domiciliato come in atti; RESISTENTE/I …
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    • interpretazione autentica·
    • graduatorie lavoratori·
    • forma scritta contratti·
    • direttiva comunitaria·
    • danno comunitario·
    • risarcimento danni·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • contratti a termine·
    • stagionalità del lavoro·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;
    b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonche' sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti»;
    c) all'articolo 38, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;
    d) all'articolo 41:
    1) al comma 2:
    1.1) alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;
    1.2) la lettera e-bis) e' abrogata;
    1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente e' tenuto a esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica»;
    2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
    «2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalita' della visita preventiva»;
    3) al comma 4-bis, la parola: «2009» e' sostituita dalla seguente: «2024»;
    4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c) e d) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
    5) al comma 9, le parole: «all'organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»;
    e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    «2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e' consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
    3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali e' consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo»;
    f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».
    2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
    NOTE
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo degli articoli 12 , 38 , 41 , 65 e 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, S.O., n. 108 come modificato dalla presente legge:
    «Art. 12 (Interpello). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
    2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
    3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.».
    «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente).
    - 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
    a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
    b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
    c) autorizzazione di cui all' articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ;
    d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
    d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
    2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.
    3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
    4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
    4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4.».
    «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
    a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
    b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
    2. La sorveglianza sanitaria comprende:
    a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
    Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
    L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
    c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
    d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
    e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
    e-bis) (abrogata)
    e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di verificare l'idoneita' alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente e' tenuto a esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica.
    2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalita' della visita preventiva.
    3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
    a) - Soppressa;
    b) per accertare stati di gravidanza;
    c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
    4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
    4-bis. Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
    5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
    6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
    a) idoneita';
    b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
    c) inidoneita' temporanea;
    d) inidoneita' permanente.
    6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
    7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
    8.
    9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all' azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.».
    «Art. 65 (Locali sotterranei o semisotterranei). - 1.
    E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
    2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e' consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
    3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circo-lare dell'INL, che dimostri il rispetto dei re-quisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali e' consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.».
    «Art. 304 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
    a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , fatta eccezione per l' articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 ;
    b) l' articolo 36-bis,commi 1 , 2 , 3 , 4 e 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
    c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ;
    d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
    d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628 ;
    d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 ;
    d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 .
    1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell' articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
    2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega prevista dall' articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
    3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.».
  • Art. 2. Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 , e' sostituito dal seguente:
    «Art. 1 (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi). - 1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , riguardanti:
    a) la classificazione delle lavorazioni;
    b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
    c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
    d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall' articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
    2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
    2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 , e' sostituito dal seguente:
    «Art. 2 (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico). - 1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .
    2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
    3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 , e' sostituito dal seguente:
    «Art. 4 (Modalita' di presentazione dei ricorsi). - 1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalita' telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti».
    4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , e' sostituito dal seguente:
    «3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del testo unico».
    5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3 , del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante: «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell' articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000, come modificato dalla presente legge:
    «Art. 2 (Classificazione dei datori di lavoro). - 1.
    I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell' articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni e integrazioni.
    2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell' articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e' disposta dall'INAIL.
    3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del testo unico.
    4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.».
  • Art. 3. Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto 1. All' articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;
    c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;
    d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».
    Note all'art. 3:
    - Si riporta comma 304, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99, come modificato dalla presente legge:
    «304. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS o all'INAIL qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente.
    L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS e dell'INAIL L'istituto bancario o la societa' Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilita' sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS o all'INAIL le generalita' del destinatario o del disponente l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.