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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13795/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice relatore dott.ssa Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13795/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Bologna, Vicolo del Bosco n. 8, rappresentato e difeso dall'Avvocato MITTIGA MARIADOMENICA ESMERALDA del Foro di Bologna e
(c.f. ), nata ad [...]-Rebrikovo (Russia) il Controparte_1 C.F._2
06.04.1966, residente a [...], Rossa Guido n. 5/1, rappresentata e difesa dall'Avvocato ROLLI DAVIDE del Foro di Bologna
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 07.11.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
vista la documentazione reddituale allegata;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli e con sentenza del Tribunale di Bologna pubblicata il 20.02.2019 il signor ha adottato , nato il Parte_1 Persona_1 11.05.1989, figlio della sig.ra ; CP_1 rilevato che, come si desume in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dalla comparizione nel giudizio di separazione giudiziale (23.02.2021) concluso con sentenza del Tribunale di Bologna pubblicata il 25.09.2023;
pagina 1 di 2
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 15.01.2025; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
17.06.1965 e , nata a [...]) il 06.04.1966, Controparte_1 celebrato a Bologna il 29.08.2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 382 parte 1 anno 2014; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: a) le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
b) i coniugi dichiarano di avere regolato ogni e qualsiasi aspetto anche dal punto di vista economico e di non avere più a pretendere nulla l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo, in particolare il Sig. rinuncia espressamente sin da ora a richiedere il Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in suo favore con sentenza n.1842/2023, resa nel giudizio R.G. 8946/2020 Tribunale di Bologna, in € 98 per spese, € 7.400 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori come per legge;
c) le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
3. Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.04.2025
IL PRESIDENTE Dott. Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Roberta Cinosuro
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice relatore dott.ssa Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13795/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. , nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Bologna, Vicolo del Bosco n. 8, rappresentato e difeso dall'Avvocato MITTIGA MARIADOMENICA ESMERALDA del Foro di Bologna e
(c.f. ), nata ad [...]-Rebrikovo (Russia) il Controparte_1 C.F._2
06.04.1966, residente a [...], Rossa Guido n. 5/1, rappresentata e difesa dall'Avvocato ROLLI DAVIDE del Foro di Bologna
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 07.11.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
vista la documentazione reddituale allegata;
rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli e con sentenza del Tribunale di Bologna pubblicata il 20.02.2019 il signor ha adottato , nato il Parte_1 Persona_1 11.05.1989, figlio della sig.ra ; CP_1 rilevato che, come si desume in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dalla comparizione nel giudizio di separazione giudiziale (23.02.2021) concluso con sentenza del Tribunale di Bologna pubblicata il 25.09.2023;
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ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 15.01.2025; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1
17.06.1965 e , nata a [...]) il 06.04.1966, Controparte_1 celebrato a Bologna il 29.08.2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA al n. 382 parte 1 anno 2014; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni: a) le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
b) i coniugi dichiarano di avere regolato ogni e qualsiasi aspetto anche dal punto di vista economico e di non avere più a pretendere nulla l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo, in particolare il Sig. rinuncia espressamente sin da ora a richiedere il Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in suo favore con sentenza n.1842/2023, resa nel giudizio R.G. 8946/2020 Tribunale di Bologna, in € 98 per spese, € 7.400 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori come per legge;
c) le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
3. Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.04.2025
IL PRESIDENTE Dott. Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Roberta Cinosuro
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