Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1997, n. 376
Articolo 2
- Legge 9 ottobre 1997, n. 376
Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1997, n. 376
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5 novembre 1997
5 novembre 1997