TAR
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00311 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00122/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 122 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore di Brescia pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Brescia in data 17.12.2019 e notificato al ricorrente in data 22.02.2021, con il quale la si è decretata la revoca della N. 00122/2021 REG.RIC.
carta di soggiorno del signor -OMISSIS- nonché il diniego al rilascio di un qualsiasi permesso di soggiorno fosse per lavoro, per attesa occupazione o per famiglia in favore del medesimo,
nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in apporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questire di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il pres. Angelo
Angelo AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Questore di Brescia con un primo decreto del 24 agosto 2015 revocò al cittadino pakistano -OMISSIS- la carta di soggiorno in suo possesso, negandogli altresì un permesso di soggiorno ordinario o ad altro titolo.
1.2. Lo straniero presentò allora il ricorso 2428/2015 innanzi a questo TAR, che lo accolse con la sentenza 7 ottobre 2019, n. -OMISSIS-, ordinando alla Questura di
Brescia il riesame della sua posizione.
1.3. Seguì il provvedimento emesso in data 17 dicembre 2019 e notificato il 22 febbraio 2021, che revocò nuovamente la carta di soggiorno a suo tempo rilasciata, escludendo ancora il rilascio di un qualsiasi diverso permesso di soggiorno in suo favore. N. 00122/2021 REG.RIC.
2.1. È stato proposto il ricorso in esame avverso tale ultimo provvedimento, rubricato nella violazione degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 286/98 e nell'eccesso di potere.
Secondo parte ricorrente il provvedimento è stato motivato dalla Questura di Brescia in ragione della presunta pericolosità sociale del ricorrente, desunta dai suoi precedenti penali, senza tuttavia tener conto delle valutazioni espresse dal Tribunale nella sentenza n. -OMISSIS-.
2.2. La Questura avrebbe omesso di considerare che la pericolosità sociale deve essere valutata nella sua attualità e non potrebbe essere automaticamente desunta da pregresse condanne penali, le quali non possono costituire, da sole, motivo ostativo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
2.3. L'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della natura e dell'effettività dei legami familiari del ricorrente in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e dell'eventuale esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine: obbligo che troverebbe fondamento non solo nell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, ma anche nella Direttiva 2008/115/CE e nell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla Corte Costituzionale (sent.
202/2013), le quali impongono un approccio caso per caso e riconducono la vita privata e la vita familiare alla medesima sfera di tutela, senza distinzioni gerarchiche.
2.4. Non si sarebbe proceduto nel caso a un appropriato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza, e il diritto alla vita privata e familiare dello straniero, il quale risiederebbe in Italia da molti anni, vivendo stabilmente con la moglie, i figli, la nuora e la nipote, e sviluppando radicati legami sociali e culturali; viceversa, egli non conserverebbe significativi legami affettivi, familiari o culturali con il Paese di origine.
2.5. In conclusione, il provvedimento impugnato risulta viziato per violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto adottato senza il necessario esame degli elementi N. 00122/2021 REG.RIC.
imposti dalla normativa interna, dal diritto dell'Unione e dalle Convenzioni internazionali.
3.1. Ebbene, la prima ordinanza cautelare 26 marzo 2021, n. -OMISSIS- (confermata in grado d'appello), sfavorevole all'interessato, ha rilevato che «dalla lettura della citata sentenza n. -OMISSIS- non pare emergere, quanto meno prima facie, un vincolo per l'Amministrazione procedente a rilasciare un permesso di soggiorno a favore del ricorrente, bensì esclusivamente un vincolo a provvedere», per poi aggiungere che, a un sommario esame, «il ricorso non sia pertanto assistito da una prognosi favorevole di fondatezza, atteso che il provvedimento impugnato risulta – in legittimo riferimento al momento in cui è stato emesso - adeguatamente motivato in punto di pericolosità sociale del ricorrente (in ragione dei precedenti penali per reati ostativi a suo carico e degli elementi di radicalizzazione emersi in carcere) e in punto di insussistente inserimento sociale e lavorativo dello straniero, non bilanciato dalla presenza della famiglia nel territorio nazionale».
3.2. È poi intervenuta la seconda ordinanza cautelare 26 novembre 2022, n. -
OMISSIS-, parimenti reiettiva, la quale ha rappresentato come, «con atto depositato in data 28 ottobre 2022 il ricorrente ha reiterato la domanda cautelare, documentando che il Tribunale di Sorveglianza aveva decretato la cessazione della pericolosità sociale e revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata emessa nei suoi confronti; ritenuto:- che – come già rilevato da questo Tribunale in sede monocratica
– la sopravvenienza sopra descritta non pare ascrivibile alle ipotesi contemplate dall'articolo 58 Cod. proc. amm.; - che in ogni caso questo Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato in relazione ai motivi dedotti dal ricorrente e allo stato il Collegio continua a ritenere insussistente il requisito del fumus boni iuris necessario per poter accordare la tutela interinale».
4.1. Il ricorso è infondato. N. 00122/2021 REG.RIC.
4.2. In disparte che il citato art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998 regola la materia dell'espulsione, e non quella della revoca del permesso di soggiorno, ritiene il
Collegio che il provvedimento emesso, diversamente da quanto affermato in ricorso, rechi una giustificazione sufficiente, sia riferita ai precedenti penali dello straniero sia alla sua condotta in generale, che ne confermano la pericolosità sociale e comunque la natura di minaccia per l'ordine pubblico.
4.3.1. Si consideri infatti che, come si legge nel provvedimento impugnato, con sentenza della Corte d'assise d'appello di Brescia, definitiva in data 14 settembre
2018, lo -OMISSIS- è stato definitivamente condannato a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni, di reclusione e alla multa di € 180.000.00 curo per atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri in concorso ex artt. 12 comma 1 d.lgs.
286/1998, 110 c.p., associazione per delinquere ex art. 416 commi 1, 2 e 6 c.p., favoreggiamento dell'ingresso di clandestini o irregolari nel territorio dello Stato in concorso ex artt. 12 commi 3 e 3-ter D.L.vo 286/1998, 110 c.p..
4.3.2. Il provvedimento prende atto dell'esistenza del coniuge e di un figlio, e se pure non v'è un significativo specifico approfondimento in riferimento ai rapporti con coloro, vi si rappresenta tuttavia che lo straniero “non è integrato in seno alla società di Lumezzane o nelle attività organizzate dalle associazioni assistenziali del Comune”, non svolge attività lavorativa dipendente e presenta altresì “elementi di estremismo religioso, emersi in particolare nel periodo di carcerazione”.
4.3.3. Il provvedimento fornisce insomma un'adeguata giustificazione circa la pericolosità sociale dello straniero, il quale non mostra affatto elementi d'integrazione con il territorio in cui risiede, mentre si deve presumere che abbia conservato forti legami con i luoghi d'origine, evidentemente necessari per poter favorire l'ingresso di stranieri clandestini.
5.1. Non si possono dunque che confermare nella fase di merito le motivazioni già esposte nella fase cautelare, per cui il ricorso va respinto. N. 00122/2021 REG.RIC.
5.2. Comunque, per completezza si rappresenta che lo straniero non è mai stato espulso dall'Italia.
La Questura gli ha poi rilasciato un permesso di soggiorno per assistenza minori con validità sino al 15 marzo 2026, dopo che il Tribunale per i minorenni di Brescia, con decreto emesso il 15 marzo 2024, n. 1317/2022 R.G.C.C., lo ha autorizzato a permanere in Italia per due anni – presumibilmente rinnovabili - per assistere le nipoti minorenni (2019 e 2022) -OMISSIS- e -OMISSIS-, in quanto, come tra l'altro si legge nel provvedimento, “contribuisce in modo concreto nella gestione quotidiana delle minori, in ausilio alla coppia genitoriale, rappresentando importante figura di riferimento per le minori”.
6. Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di -OMISSIS- e -OMISSIS-
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario N. 00122/2021 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00311 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00122/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 122 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore, il Questore di Brescia pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Brescia in data 17.12.2019 e notificato al ricorrente in data 22.02.2021, con il quale la si è decretata la revoca della N. 00122/2021 REG.RIC.
carta di soggiorno del signor -OMISSIS- nonché il diniego al rilascio di un qualsiasi permesso di soggiorno fosse per lavoro, per attesa occupazione o per famiglia in favore del medesimo,
nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in apporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questire di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il pres. Angelo
Angelo AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Questore di Brescia con un primo decreto del 24 agosto 2015 revocò al cittadino pakistano -OMISSIS- la carta di soggiorno in suo possesso, negandogli altresì un permesso di soggiorno ordinario o ad altro titolo.
1.2. Lo straniero presentò allora il ricorso 2428/2015 innanzi a questo TAR, che lo accolse con la sentenza 7 ottobre 2019, n. -OMISSIS-, ordinando alla Questura di
Brescia il riesame della sua posizione.
1.3. Seguì il provvedimento emesso in data 17 dicembre 2019 e notificato il 22 febbraio 2021, che revocò nuovamente la carta di soggiorno a suo tempo rilasciata, escludendo ancora il rilascio di un qualsiasi diverso permesso di soggiorno in suo favore. N. 00122/2021 REG.RIC.
2.1. È stato proposto il ricorso in esame avverso tale ultimo provvedimento, rubricato nella violazione degli artt. 4 e 5 del d. lgs. 286/98 e nell'eccesso di potere.
Secondo parte ricorrente il provvedimento è stato motivato dalla Questura di Brescia in ragione della presunta pericolosità sociale del ricorrente, desunta dai suoi precedenti penali, senza tuttavia tener conto delle valutazioni espresse dal Tribunale nella sentenza n. -OMISSIS-.
2.2. La Questura avrebbe omesso di considerare che la pericolosità sociale deve essere valutata nella sua attualità e non potrebbe essere automaticamente desunta da pregresse condanne penali, le quali non possono costituire, da sole, motivo ostativo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
2.3. L'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della natura e dell'effettività dei legami familiari del ricorrente in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e dell'eventuale esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine: obbligo che troverebbe fondamento non solo nell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, ma anche nella Direttiva 2008/115/CE e nell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla Corte Costituzionale (sent.
202/2013), le quali impongono un approccio caso per caso e riconducono la vita privata e la vita familiare alla medesima sfera di tutela, senza distinzioni gerarchiche.
2.4. Non si sarebbe proceduto nel caso a un appropriato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza, e il diritto alla vita privata e familiare dello straniero, il quale risiederebbe in Italia da molti anni, vivendo stabilmente con la moglie, i figli, la nuora e la nipote, e sviluppando radicati legami sociali e culturali; viceversa, egli non conserverebbe significativi legami affettivi, familiari o culturali con il Paese di origine.
2.5. In conclusione, il provvedimento impugnato risulta viziato per violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto adottato senza il necessario esame degli elementi N. 00122/2021 REG.RIC.
imposti dalla normativa interna, dal diritto dell'Unione e dalle Convenzioni internazionali.
3.1. Ebbene, la prima ordinanza cautelare 26 marzo 2021, n. -OMISSIS- (confermata in grado d'appello), sfavorevole all'interessato, ha rilevato che «dalla lettura della citata sentenza n. -OMISSIS- non pare emergere, quanto meno prima facie, un vincolo per l'Amministrazione procedente a rilasciare un permesso di soggiorno a favore del ricorrente, bensì esclusivamente un vincolo a provvedere», per poi aggiungere che, a un sommario esame, «il ricorso non sia pertanto assistito da una prognosi favorevole di fondatezza, atteso che il provvedimento impugnato risulta – in legittimo riferimento al momento in cui è stato emesso - adeguatamente motivato in punto di pericolosità sociale del ricorrente (in ragione dei precedenti penali per reati ostativi a suo carico e degli elementi di radicalizzazione emersi in carcere) e in punto di insussistente inserimento sociale e lavorativo dello straniero, non bilanciato dalla presenza della famiglia nel territorio nazionale».
3.2. È poi intervenuta la seconda ordinanza cautelare 26 novembre 2022, n. -
OMISSIS-, parimenti reiettiva, la quale ha rappresentato come, «con atto depositato in data 28 ottobre 2022 il ricorrente ha reiterato la domanda cautelare, documentando che il Tribunale di Sorveglianza aveva decretato la cessazione della pericolosità sociale e revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata emessa nei suoi confronti; ritenuto:- che – come già rilevato da questo Tribunale in sede monocratica
– la sopravvenienza sopra descritta non pare ascrivibile alle ipotesi contemplate dall'articolo 58 Cod. proc. amm.; - che in ogni caso questo Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento impugnato in relazione ai motivi dedotti dal ricorrente e allo stato il Collegio continua a ritenere insussistente il requisito del fumus boni iuris necessario per poter accordare la tutela interinale».
4.1. Il ricorso è infondato. N. 00122/2021 REG.RIC.
4.2. In disparte che il citato art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998 regola la materia dell'espulsione, e non quella della revoca del permesso di soggiorno, ritiene il
Collegio che il provvedimento emesso, diversamente da quanto affermato in ricorso, rechi una giustificazione sufficiente, sia riferita ai precedenti penali dello straniero sia alla sua condotta in generale, che ne confermano la pericolosità sociale e comunque la natura di minaccia per l'ordine pubblico.
4.3.1. Si consideri infatti che, come si legge nel provvedimento impugnato, con sentenza della Corte d'assise d'appello di Brescia, definitiva in data 14 settembre
2018, lo -OMISSIS- è stato definitivamente condannato a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni, di reclusione e alla multa di € 180.000.00 curo per atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri in concorso ex artt. 12 comma 1 d.lgs.
286/1998, 110 c.p., associazione per delinquere ex art. 416 commi 1, 2 e 6 c.p., favoreggiamento dell'ingresso di clandestini o irregolari nel territorio dello Stato in concorso ex artt. 12 commi 3 e 3-ter D.L.vo 286/1998, 110 c.p..
4.3.2. Il provvedimento prende atto dell'esistenza del coniuge e di un figlio, e se pure non v'è un significativo specifico approfondimento in riferimento ai rapporti con coloro, vi si rappresenta tuttavia che lo straniero “non è integrato in seno alla società di Lumezzane o nelle attività organizzate dalle associazioni assistenziali del Comune”, non svolge attività lavorativa dipendente e presenta altresì “elementi di estremismo religioso, emersi in particolare nel periodo di carcerazione”.
4.3.3. Il provvedimento fornisce insomma un'adeguata giustificazione circa la pericolosità sociale dello straniero, il quale non mostra affatto elementi d'integrazione con il territorio in cui risiede, mentre si deve presumere che abbia conservato forti legami con i luoghi d'origine, evidentemente necessari per poter favorire l'ingresso di stranieri clandestini.
5.1. Non si possono dunque che confermare nella fase di merito le motivazioni già esposte nella fase cautelare, per cui il ricorso va respinto. N. 00122/2021 REG.RIC.
5.2. Comunque, per completezza si rappresenta che lo straniero non è mai stato espulso dall'Italia.
La Questura gli ha poi rilasciato un permesso di soggiorno per assistenza minori con validità sino al 15 marzo 2026, dopo che il Tribunale per i minorenni di Brescia, con decreto emesso il 15 marzo 2024, n. 1317/2022 R.G.C.C., lo ha autorizzato a permanere in Italia per due anni – presumibilmente rinnovabili - per assistere le nipoti minorenni (2019 e 2022) -OMISSIS- e -OMISSIS-, in quanto, come tra l'altro si legge nel provvedimento, “contribuisce in modo concreto nella gestione quotidiana delle minori, in ausilio alla coppia genitoriale, rappresentando importante figura di riferimento per le minori”.
6. Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di -OMISSIS- e -OMISSIS-
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario N. 00122/2021 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.