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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1536/2021
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1536/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA FIORANDOLA 10 52100 AREZZO presso il difensore avv. ROSSI FRANCESCA
APPELLANTE contro
(C.F. ), quale erede pro quota di Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLI Persona_1 C.F._3
ANNA, elettivamente domiciliato in C/O INDIRIZZO TELEMATICO PEC
RIMINI presso il difensore avv. Email_1
BELLI ANNA
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché pagina 1 di 13
C.F. ), in proprio- Contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), quale erede pro quota di (C.F. Controparte_2 Persona_1
) - Contumace. C.F._3
APPELLATI
AD OGGETTO: TRANSAZIONE – MANDATO - PAGAMENTO SOMME IN
GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 05.11.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: <<Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Giudice e/o Collegio designando in parziale riforma della sentenza n. 384/2021 del 14.04.2021 a emessa dal Tribunale di Rimini Giudice dr.ssa Maria Carla Corvetta nella parte in cui disciplinava le spese di lite e, nello specifico, disponeva la compensazione integrale delle stesse, Voglia accogliere la presente impugnazione e per l'effetto riformare parzialmente la suindicata sentenza n. 384/2021 emessa in data 14 aprile 2021 e pubblicata il 15.04.2021 dal Tribunale di Rimini, non notificata fra le parti, perché ingiusta illegittima ed emessa in violazione di disposti di legge di cui all'art. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui, disciplina e sentenzia una compensazione delle spese di lite, non sussistendone ragione e motivazione alcuna e non sussistendo i presupposti e le specifiche e tassative condizioni previste e disciplinate dagli art. 91 e 92 c.p.c., presupposti indifferibili per poter disporre e procedere ad una compensazione integrale delle spese processuali e per l'effetto annullarla e riformarla sul punto con ogni consequenziale provvedimento e con condanna della parte attrice, alle spese del doppio grado di giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze e onorari, rimborso forfettario e CAP come per legge, delle quali si chiede la distrazione a favore della scrivente procuratrice a norma dell'art. 93 c.p.c. e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge di entrambi i gradi di giudizio. Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti e non ammessi. Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna Voglia concedere alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.>>.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE : Controparte_1
Conclude come in comparsa di risposta del 18.09.2024. [e pertanto] ………facendo proprie e riproponendo tutte le eccezioni, deduzioni, domande e conclusioni anche istruttorie svolte in atti dalla Sig.ra che si intendono qui riportate e trascritte. Persona_1 pagina 2 di 13 Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore del Sig. rassegna le seguenti Controparte_1 CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza disattesa: In via preliminare: dichiarare la procedibilità delle domande giudiziali originariamente proposte dalla Sig.ra
eventualmente previa disposizione di una nuova mediazione demandata;
Persona_1 dare atto, con ogni conseguente effetto, che la Sig.ra ha negato il proprio Parte_1 consenso all'avvio della procedura di mediazione delegata disposta dall'Ill.mo Tribunale con ordinanza del 12.06.2019; dichiarare la tardività e la conseguente inammissibilità della memoria ex art.183, 6° comma, n.2, c.p.c. depositata dalla convenuta . Parte_1
Nel merito: 1) condannare la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Parte_1 Controparte_1 quale erede della Sig.ra nella misura della quota ereditaria di 2/3 dell'importo Persona_1 di:
€.27.407,14 per gli oneri, imposte e spese (nulla escluso od eccettuato) sostenute dalla Sig.ra a fronte della disposizione testamentaria del fu e delle Persona_1 Persona_2 obbligazioni assunte con la scrittura transattiva del 17.01.2015 ovvero della diversa maggiore
o minore somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali dal 08.02.2017 sino alla data della domanda giudiziale ed oltre interessi ai sensi dell'art.1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
€.116.931,70 quale quota parte dei canoni di locazione percepiti dalla Sig.ra Parte_1
(tenuta anche al rendimento del conto) ed invece di titolarità della Sig.ra
[...] Per_1 usufruttuaria dell'immobile sito nel residence Du Parc Saint Roman indicato in atti,
[...] ovvero della diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali dal 28.03.2017 sino alla data della domanda giudiziale ed oltre interessi ai sensi dell'art.1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
rigettare l'appello principale avversario, siccome infondato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge. In via istruttoria, fermo che controparte non ha minimamente contestato i fatti dedotti dalla Sig.ra che per l'effetto devono ritenersi pacifici, così come già statuito anche Persona_1 dall'Ill.mo Tribunale con l'ordinanza del 13.02.2020, si reitera se di necessità la richiesta di ammissione di prova per interrogatorio formale della Sig.ra e per testi sulle Parte_1 seguenti circostanze già capitolate nella memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c.:
[OMISSIS].>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 29.07.2021, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era
[...]
erroneamente motivata, affidandosi a un solo motivo di appello.
pagina 3 di 13 1.1 Si costituiva l'appellata chiedendo a vario titolo il rigetto del Persona_1
gravame. In particolare proponeva appello incidentale sviluppato con sette motivi con i quali insisteva per la completa modifica della decisione di prime cure con l'accoglimento delle domande ed eccezioni sulla procedibilità e nel merito, svolte in primo grado.
1.1.1 Non si costituiva invece al quale del resto Controparte_1
l'appello principale era stato notificato all'evidente scopo di denuntiatio litis, mancando ogni domanda che lo riguardasse.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppure seriamente sollecitata, interrotta per la morte di e debitamente riassunta nei confronti degli Persona_1
eredi e dei quali soltanto il primo si costituiva CP_1 Controparte_2
per proseguire il processo nella esclusiva qualità di erede, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni e con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato e va, dunque, respinto, ed è infondato anche quello incidentale.
Va premesso che con sentenza n. 3384/2021 del 14.04.2021, pubblicata il
15/04/2021, non notificata, il Tribunale di Rimini, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di odierna parte appellata, compensando per l'intero le spese. Persona_1
3. La sentenza va confermata per le ragioni che si andranno ad illustrare.
3.1 Va premesso che in primo grado con atto di citazione Persona_1
assumendo di aver anticipato alcune spese relative alla successione testamentaria olografa del marito vicenda definitasi con gli altri figli eredi, Persona_2
con la scrittura privata di CP_1 Controparte_3
transazione 17.01.2025, relativa appunto ai diritti ereditari, conveniva in giudizio i soli e per vedersi riconosciuta la somma di €. 27.407,14 CP_1 Parte_1
ciascuno per le spese anticipate in relazione alla successione, ciò in linea con quanto pagina 4 di 13 previsto dalla scrittura transattiva. Conveniva altresì la sola per il Parte_1
pagamento della quota parte (50%) dei canoni di locazione, vantati quale usufruttuaria, insieme al defunto marito, relativi all'unità immobiliare sita nel Resident du Parc Saint
Roman, di cui la convenuta era nuda proprietaria ed alla quale era stato delegato l'incasso ed il trattenimento dei canoni solo fino all'importo di 300.000 franchi francesi, con conseguente rimessione agli usufruttari di quelli eccedenti tale importo, giusta scrittura privata del 03.04.1996; conseguentemente le era dovuta quale quotista del 50% dell'usufrutto la complessiva somma di €. 116.931,70.
Si costituiva la sola per resistere alla domanda e per Parte_1
sollevare alcune eccezioni preliminari.
Il Tribunale adito, dichiarata la contumacia di concessi i Controparte_1
termini per il deposito di memorie ex art 183/6 co. cpc ed all'esito del loro deposito, ordinava procedersi a mediazione delegata ex art. 5, 2^ co., D. Lgs 20/2010, effettivamente introdotta dalle parti senza alcun esito, e su eccezione d'improcedibilità, sollevata alla prima udienza immediatamente successiva del 14.01.2020 dalla difesa di ritenuto che l'attrice al primo incontro si era fatta sostituire Parte_1
dall'avv. Rosa Riccardo, giusta delega per la rappresentanza sostanziale autenticata nella firma dal professionista e non da pubblico ufficiale, dichiarava l'improcedibilità della domanda e compensava per intero le spese.
4. L'appellante principale affida le proprie censure ad un solo motivo, che afferma la violazione di legge degli artt. 91 e 92 cpc, contestando alla decisione la sussistenza dei presupposti normativi e giurisprudenziali, per addivenire alla statuita compensazione integrale delle spese di lite.
L'appellante incidentale a sua volta censura integralmente la sentenza e con i primi quattro motivi denuncia l'errata affermazione d'improcedibilità della domanda, proposta in allora dalla madre e con i restanti tre, oggetto di una ideale Persona_1
fase rescissoria, afferma il proprio diritto di credito come già azionato in prime cure e non affrontato nel merito dal Tribunale.
pagina 5 di 13 La Corte ritiene logicamente e giuridicamente pregiudiziale affrontare l'appello incidentale, il cui fondamento può escludere quello del principale.
4.1 Con i primi quattro motivi si ritiene che la statuizione d'improcedibilità della domanda sia:
<< a) viziata da un'erronea ricostruzione del fatto processuale, visto che i. il procedimento di mediazione si era già correttamente svolto ante causam come sopra evidenziato (pag.10);
ii. l'Avv. Riccardo Rosa ha partecipato al procedimento di mediazione unicamente quale procuratore ad negotia della Sig.ra e NON quale suo Persona_1
procuratore alla lite, incarico invece affidato e rivestito in detta sede dall'Avv.
Massimo Battazza;
b) compromessa da un'inesatta interpretazione delle disposizioni legislative in materia di procura, che nel caso di specie (in ragione dell'oggetto della domanda relativa a diritti di credito) NON richiedevano l'impiego di forme solenni (atto pubblico o scrittura privata autenticata) per il conferimento al rappresentante (id est all'Avv.
Rosa) del potere di partecipare alla mediazione e, eventualmente, di concludere
l'accordo amichevole;
c) carente di ogni accertamento in ordine all'incidenza dell'ipotetica anomalia procedurale sull'esito della mediazione;
d) ignara del potere/dovere del Giudice di disporre la rinnovazione della mediazione nell'ipotesi in cui essa, pur promossa ed esperita, si sia svolta con modalità ritenute inadeguate;
[ omissis ] di chiedere che la Corte di Appello di Bologna, una volta acclarato il perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta dall'attrice ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento conciliativo qualora necessario, decida nel merito accogliendo tale domanda. >>.
L'appellante incidentale lamenta in buona sostanza che la procura speciale rilasciata all'avv. Riccardo Rosa sia valida e corretta, non necessitando alcuna forma pagina 6 di 13 diversa dalla scrittura privata semplice e, quindi, anche laddove autenticata da un avvocato e non da un notaio o da altro pubblico ufficiale, integrerebbe comunque una procura sostanziale valida ed efficace, risultando al più come inutiliter apposta l'autentica. Conseguentemente la condizione di procedibilità si era chiaramente avverata secondo il noto principio utile per inutile non vitiatur.
L'appellata principale a sua volta contrappone la ineccepibilità della decisione del Tribunale, il quale si era conformato al dictum della Suprema Corte, peraltro ampiamente richiamato nella sentenza gravata, espresso con la sentenza n. 8473/19.
4.2 La censura è infondata
Il Tribunale di Rimini, dopo aver puntualizzato di voler aderire all'insegnamento impartito dalla sentenza n. 8473/2019, resa il 27.03.2019 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, ha affermato che la parte può comparire al procedimento di mediazione anche a mezzo di un rappresentante volontario, che può legittimamente individuare anche nel proprio difensore, a condizione che, in quest'ultimo caso, l'incarico sia conferito mediante il rilascio di una procura avente come specifico oggetto la partecipazione alla procedura conciliativa e contempli il potere di disporre dei diritti sostanziali in discussione.
Tale principio di diritto è stato evocato per sostenere che, nella specie, Persona_1
era certamente autorizzata ad avvalersi dell'Avv. Riccardo Rosa per partecipare all'incontro innanzi al mediatore in propria vece, ma avrebbe errato nelle modalità di conferimento della procura, perché non sarebbe stata sufficiente, a questo fine, il rilascio di una procura scritta firmata dalla parte con sottoscrizione autenticata dal difensore all'uopo investito del compito di rappresentarla in mediazione, necessitando un'autentica notarile o da altro pubblico ufficiale, perché un avvocato non aveva il potere di autentica. Ciò sull'assunto che la procura sostanziale a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte non integra un atto processuale tale da rientrare nello spettro applicativo di cui all'art. 83 c.p.c. e, quindi, si nega all'avvocato il potere di autenticare la firma vergata sulla suddetta.
pagina 7 di 13 A tale principio il Collegio ritiene di dover aderire, posto anche che non si rinvengono pronunce di legittimità di segno contrario. La Suprema Corte ha infatti, sostenuto che <<……….. sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.>> (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019 pag. 10-11).
La Suprema Corte fa condivisibilmente leva sulla tassatività degli atti in calce ai quali sussiste il potere di autentica del difensore, come disposto dall'art. 83 cpc.
In tal senso può farsi riferimento anche alla decisione della successiva Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 14676 del 31/05/2025 [Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
MILANO, 28/10/2021], intervenuta per altri fini1, nella quale sono evidenti il richiamo della pronuncia appena vista e la circostanza che nella specie la rappresentanza sostanziale era stata conferita pur sempre con procura notarile. Conforme ad un siffatto orientamento può registrarsi anche un considerevole indirizzo giurisprudenziale di merito, espresso da Tribunale sez. III - Torino, 12/08/2019, n. 3922; Tribunale sez. II - 1 <Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso.>> (massima ufficiale) pagina 8 di 13 Avellino, 04/07/2019, n. 1318; Tribunale sez. VIII - Torino, 12/04/2019, n. 1662;
Tribunale Salerno sez. I, 15/01/2020; Tribunale sez. IX - Napoli, 18/05/2020, n. 3514;
Tribunale sez. IV - Napoli, 06/10/2023, n. 9048. Questi orientamenti evidenziano come nelle materie o nelle ipotesi indicate dall'art. 5 del d.ls. n. 28 del 2010 e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Consegue in adesione ai principi di legittimità e comunque di merito, appena evidenziati, che la sentenza di prime cure non possa che essere confermata, attesa l'esattezza del principio di diritto applicato, con conseguente conferma della statuizione di improcedibilità della domanda.
Infatti, tenuto conto del dettato normativo valevole ratione temporis, l'art. 5 prevede che chiunque intenda far valere in giudizio un'azione relativa all'elenco ivi indicato «è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione». All'art. 8 è affermato che «al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato». Questi principi valgono anche per l'ipotesi di mediazione delegata dal
Giudice.
La già evidenziata Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8473/2019 – richiamata da entrambe le parti – ha affrontato l'odierno problema, sintetizzabile col principio di diritto in essa enunciato: «nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore
pagina 9 di 13 che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale».
Ciò che afferma la Suprema Corte è dunque che, laddove la parte non intenda comparire al procedimento di mediazione, la semplice procura ad litem conferita non è sufficiente a rappresentarla, trattandosi di un atto a finalità meramente processuali. È, quindi, necessario che la parte conferisca al suo difensore, ovvero ad un terzo, tale potere
«mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione
e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto
(ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della
Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale» (Cass. cit.).
Pertanto, la parte, che non intenda partecipare personalmente al procedimento di mediazione, potrà farsi rappresentare, «ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista» (Cass. cit.).
Ne consegue che la pronuncia di prime cure, che ha affermato l'improcedibilità delle domande svolte dalla e proseguite in questo giudizio d'appello Persona_1
anche dal suo successore mortis causa va confermata con conseguente Controparte_1
assorbimento, come del resto già avvenuto in prime cure, dei restanti motivi di appello incidentale sul merito delle proprie domande.
pagina 10 di 13 5. Occorre a questo punto passare all'esame dell'appello principale, che censura la dichiarazione di compensazione delle spese in ragione della posizione della giurisprudenza in merito.
L'appello è infondato.
Va, infatti, ad ogni modo registrato l'esistenza anche di pronunce di merito che affermano un principio contrario a quello sostenuto dal Tribunale gravato, giungendo anche a ritenere non necessaria alcuna autenticazione in ragione della natura e della materia oggetto di contesa (che nel caso di specie riguarda una transazione su obbligazioni pecuniarie per rimborso spese e mandato all'incasso di canoni di locazione) come del resto l'appellante incidentale non ha lesinato d'indicare ( T. Milano
11.06.2019 n. 5605; T Perugia, sez. II 25.03.2021 e T. Salerno 14.05.2020; T. Torino
14.01.2021 n. 120) ed al quale si può rimandare. A questo orientamento si accompagnano anche orientamento dottrinali e ciò perché – in assenza di una disciplina ad hoc – la forma della «procura speciale sostanziale» a mediare si determinerebbe secondo i principi generali sulla forma degli atti, per relationem: poiché, al più, la mediazione si concluderà con un verbale contenente l'accordo, ovvero una scrittura privata non autenticata (il mediatore certifica infatti le sottoscrizioni dei presenti secondo il modello della c.d. autentica minore e detto verbale di mediazione non è direttamente trascrivibile).
Ne consegue che appare conforme al dettato degli artt. 91 e 92 cpc la pronuncia di compensare le spese, potendosi agevolmente rinvenire quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che ne consentono la compensazione e che è stato il frutto della pronuncia additiva della Consulta (sentenza n. 77 del 19.04.2018), che il Tribunale gravato ha sinteticamente rinvenuto in un contrasto giurisprudenziale ed in una, obiettivamente relativa, novità dei principi enunciati dalla decisione della Suprema Corte.
A ciò si aggiunge, poi, l'argomentazione espressamente sollevata dalla parte appellata, che ha evidenziato come il Tribunale di prime cure ha respinto “………..tutte le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dalla convenuta in materia di presunta
pagina 11 di 13 inesistenza della notificazione della citazione, supposta incompetenza territoriale del
Tribunale di Rimini e pretesa carenza di giurisdizione del giudice italiano. Piace sottolineare come a tali statuizioni controparte, omettendo di impugnarle, abbia prestato acquiescenza e, dunque, costituiscano ormai un accertamento irretrattabile, siccome coperto dal giudicato. Atteso che la sentenza di primo grado ha delineato una situazione di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese processuali non era soltanto legittima, ma persino doverosa.” (Cfr. Comparsa di costituzione pag. 43).
Argomentazione indubbiamente corretta ed esatta.
Ne consegue che anche l'appello principale non merita accoglimento.
6. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale con la conferma della sentenza appellata nonché la integrale compensazione anche delle spese del presente grado per la reciprocità della soccombenza.
7. Ricorre per l'appellante principale e per quello incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. compensa le spese del presente grado;
pagina 12 di 13 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale e di quella incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato ciascuno.
Così deciso in Bologna il 09.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 13 di 13
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1536/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA FIORANDOLA 10 52100 AREZZO presso il difensore avv. ROSSI FRANCESCA
APPELLANTE contro
(C.F. ), quale erede pro quota di Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLI Persona_1 C.F._3
ANNA, elettivamente domiciliato in C/O INDIRIZZO TELEMATICO PEC
RIMINI presso il difensore avv. Email_1
BELLI ANNA
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché pagina 1 di 13
C.F. ), in proprio- Contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), quale erede pro quota di (C.F. Controparte_2 Persona_1
) - Contumace. C.F._3
APPELLATI
AD OGGETTO: TRANSAZIONE – MANDATO - PAGAMENTO SOMME IN
GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 05.11.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: <<Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Giudice e/o Collegio designando in parziale riforma della sentenza n. 384/2021 del 14.04.2021 a emessa dal Tribunale di Rimini Giudice dr.ssa Maria Carla Corvetta nella parte in cui disciplinava le spese di lite e, nello specifico, disponeva la compensazione integrale delle stesse, Voglia accogliere la presente impugnazione e per l'effetto riformare parzialmente la suindicata sentenza n. 384/2021 emessa in data 14 aprile 2021 e pubblicata il 15.04.2021 dal Tribunale di Rimini, non notificata fra le parti, perché ingiusta illegittima ed emessa in violazione di disposti di legge di cui all'art. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui, disciplina e sentenzia una compensazione delle spese di lite, non sussistendone ragione e motivazione alcuna e non sussistendo i presupposti e le specifiche e tassative condizioni previste e disciplinate dagli art. 91 e 92 c.p.c., presupposti indifferibili per poter disporre e procedere ad una compensazione integrale delle spese processuali e per l'effetto annullarla e riformarla sul punto con ogni consequenziale provvedimento e con condanna della parte attrice, alle spese del doppio grado di giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze e onorari, rimborso forfettario e CAP come per legge, delle quali si chiede la distrazione a favore della scrivente procuratrice a norma dell'art. 93 c.p.c. e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge di entrambi i gradi di giudizio. Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti e non ammessi. Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna Voglia concedere alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.>>.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE : Controparte_1
Conclude come in comparsa di risposta del 18.09.2024. [e pertanto] ………facendo proprie e riproponendo tutte le eccezioni, deduzioni, domande e conclusioni anche istruttorie svolte in atti dalla Sig.ra che si intendono qui riportate e trascritte. Persona_1 pagina 2 di 13 Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore del Sig. rassegna le seguenti Controparte_1 CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza disattesa: In via preliminare: dichiarare la procedibilità delle domande giudiziali originariamente proposte dalla Sig.ra
eventualmente previa disposizione di una nuova mediazione demandata;
Persona_1 dare atto, con ogni conseguente effetto, che la Sig.ra ha negato il proprio Parte_1 consenso all'avvio della procedura di mediazione delegata disposta dall'Ill.mo Tribunale con ordinanza del 12.06.2019; dichiarare la tardività e la conseguente inammissibilità della memoria ex art.183, 6° comma, n.2, c.p.c. depositata dalla convenuta . Parte_1
Nel merito: 1) condannare la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. Parte_1 Controparte_1 quale erede della Sig.ra nella misura della quota ereditaria di 2/3 dell'importo Persona_1 di:
€.27.407,14 per gli oneri, imposte e spese (nulla escluso od eccettuato) sostenute dalla Sig.ra a fronte della disposizione testamentaria del fu e delle Persona_1 Persona_2 obbligazioni assunte con la scrittura transattiva del 17.01.2015 ovvero della diversa maggiore
o minore somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali dal 08.02.2017 sino alla data della domanda giudiziale ed oltre interessi ai sensi dell'art.1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
€.116.931,70 quale quota parte dei canoni di locazione percepiti dalla Sig.ra Parte_1
(tenuta anche al rendimento del conto) ed invece di titolarità della Sig.ra
[...] Per_1 usufruttuaria dell'immobile sito nel residence Du Parc Saint Roman indicato in atti,
[...] ovvero della diversa maggiore o minore somma risultante in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali dal 28.03.2017 sino alla data della domanda giudiziale ed oltre interessi ai sensi dell'art.1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
rigettare l'appello principale avversario, siccome infondato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge. In via istruttoria, fermo che controparte non ha minimamente contestato i fatti dedotti dalla Sig.ra che per l'effetto devono ritenersi pacifici, così come già statuito anche Persona_1 dall'Ill.mo Tribunale con l'ordinanza del 13.02.2020, si reitera se di necessità la richiesta di ammissione di prova per interrogatorio formale della Sig.ra e per testi sulle Parte_1 seguenti circostanze già capitolate nella memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c.:
[OMISSIS].>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 29.07.2021, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era
[...]
erroneamente motivata, affidandosi a un solo motivo di appello.
pagina 3 di 13 1.1 Si costituiva l'appellata chiedendo a vario titolo il rigetto del Persona_1
gravame. In particolare proponeva appello incidentale sviluppato con sette motivi con i quali insisteva per la completa modifica della decisione di prime cure con l'accoglimento delle domande ed eccezioni sulla procedibilità e nel merito, svolte in primo grado.
1.1.1 Non si costituiva invece al quale del resto Controparte_1
l'appello principale era stato notificato all'evidente scopo di denuntiatio litis, mancando ogni domanda che lo riguardasse.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppure seriamente sollecitata, interrotta per la morte di e debitamente riassunta nei confronti degli Persona_1
eredi e dei quali soltanto il primo si costituiva CP_1 Controparte_2
per proseguire il processo nella esclusiva qualità di erede, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni e con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato e va, dunque, respinto, ed è infondato anche quello incidentale.
Va premesso che con sentenza n. 3384/2021 del 14.04.2021, pubblicata il
15/04/2021, non notificata, il Tribunale di Rimini, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di odierna parte appellata, compensando per l'intero le spese. Persona_1
3. La sentenza va confermata per le ragioni che si andranno ad illustrare.
3.1 Va premesso che in primo grado con atto di citazione Persona_1
assumendo di aver anticipato alcune spese relative alla successione testamentaria olografa del marito vicenda definitasi con gli altri figli eredi, Persona_2
con la scrittura privata di CP_1 Controparte_3
transazione 17.01.2025, relativa appunto ai diritti ereditari, conveniva in giudizio i soli e per vedersi riconosciuta la somma di €. 27.407,14 CP_1 Parte_1
ciascuno per le spese anticipate in relazione alla successione, ciò in linea con quanto pagina 4 di 13 previsto dalla scrittura transattiva. Conveniva altresì la sola per il Parte_1
pagamento della quota parte (50%) dei canoni di locazione, vantati quale usufruttuaria, insieme al defunto marito, relativi all'unità immobiliare sita nel Resident du Parc Saint
Roman, di cui la convenuta era nuda proprietaria ed alla quale era stato delegato l'incasso ed il trattenimento dei canoni solo fino all'importo di 300.000 franchi francesi, con conseguente rimessione agli usufruttari di quelli eccedenti tale importo, giusta scrittura privata del 03.04.1996; conseguentemente le era dovuta quale quotista del 50% dell'usufrutto la complessiva somma di €. 116.931,70.
Si costituiva la sola per resistere alla domanda e per Parte_1
sollevare alcune eccezioni preliminari.
Il Tribunale adito, dichiarata la contumacia di concessi i Controparte_1
termini per il deposito di memorie ex art 183/6 co. cpc ed all'esito del loro deposito, ordinava procedersi a mediazione delegata ex art. 5, 2^ co., D. Lgs 20/2010, effettivamente introdotta dalle parti senza alcun esito, e su eccezione d'improcedibilità, sollevata alla prima udienza immediatamente successiva del 14.01.2020 dalla difesa di ritenuto che l'attrice al primo incontro si era fatta sostituire Parte_1
dall'avv. Rosa Riccardo, giusta delega per la rappresentanza sostanziale autenticata nella firma dal professionista e non da pubblico ufficiale, dichiarava l'improcedibilità della domanda e compensava per intero le spese.
4. L'appellante principale affida le proprie censure ad un solo motivo, che afferma la violazione di legge degli artt. 91 e 92 cpc, contestando alla decisione la sussistenza dei presupposti normativi e giurisprudenziali, per addivenire alla statuita compensazione integrale delle spese di lite.
L'appellante incidentale a sua volta censura integralmente la sentenza e con i primi quattro motivi denuncia l'errata affermazione d'improcedibilità della domanda, proposta in allora dalla madre e con i restanti tre, oggetto di una ideale Persona_1
fase rescissoria, afferma il proprio diritto di credito come già azionato in prime cure e non affrontato nel merito dal Tribunale.
pagina 5 di 13 La Corte ritiene logicamente e giuridicamente pregiudiziale affrontare l'appello incidentale, il cui fondamento può escludere quello del principale.
4.1 Con i primi quattro motivi si ritiene che la statuizione d'improcedibilità della domanda sia:
<< a) viziata da un'erronea ricostruzione del fatto processuale, visto che i. il procedimento di mediazione si era già correttamente svolto ante causam come sopra evidenziato (pag.10);
ii. l'Avv. Riccardo Rosa ha partecipato al procedimento di mediazione unicamente quale procuratore ad negotia della Sig.ra e NON quale suo Persona_1
procuratore alla lite, incarico invece affidato e rivestito in detta sede dall'Avv.
Massimo Battazza;
b) compromessa da un'inesatta interpretazione delle disposizioni legislative in materia di procura, che nel caso di specie (in ragione dell'oggetto della domanda relativa a diritti di credito) NON richiedevano l'impiego di forme solenni (atto pubblico o scrittura privata autenticata) per il conferimento al rappresentante (id est all'Avv.
Rosa) del potere di partecipare alla mediazione e, eventualmente, di concludere
l'accordo amichevole;
c) carente di ogni accertamento in ordine all'incidenza dell'ipotetica anomalia procedurale sull'esito della mediazione;
d) ignara del potere/dovere del Giudice di disporre la rinnovazione della mediazione nell'ipotesi in cui essa, pur promossa ed esperita, si sia svolta con modalità ritenute inadeguate;
[ omissis ] di chiedere che la Corte di Appello di Bologna, una volta acclarato il perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta dall'attrice ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento conciliativo qualora necessario, decida nel merito accogliendo tale domanda. >>.
L'appellante incidentale lamenta in buona sostanza che la procura speciale rilasciata all'avv. Riccardo Rosa sia valida e corretta, non necessitando alcuna forma pagina 6 di 13 diversa dalla scrittura privata semplice e, quindi, anche laddove autenticata da un avvocato e non da un notaio o da altro pubblico ufficiale, integrerebbe comunque una procura sostanziale valida ed efficace, risultando al più come inutiliter apposta l'autentica. Conseguentemente la condizione di procedibilità si era chiaramente avverata secondo il noto principio utile per inutile non vitiatur.
L'appellata principale a sua volta contrappone la ineccepibilità della decisione del Tribunale, il quale si era conformato al dictum della Suprema Corte, peraltro ampiamente richiamato nella sentenza gravata, espresso con la sentenza n. 8473/19.
4.2 La censura è infondata
Il Tribunale di Rimini, dopo aver puntualizzato di voler aderire all'insegnamento impartito dalla sentenza n. 8473/2019, resa il 27.03.2019 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, ha affermato che la parte può comparire al procedimento di mediazione anche a mezzo di un rappresentante volontario, che può legittimamente individuare anche nel proprio difensore, a condizione che, in quest'ultimo caso, l'incarico sia conferito mediante il rilascio di una procura avente come specifico oggetto la partecipazione alla procedura conciliativa e contempli il potere di disporre dei diritti sostanziali in discussione.
Tale principio di diritto è stato evocato per sostenere che, nella specie, Persona_1
era certamente autorizzata ad avvalersi dell'Avv. Riccardo Rosa per partecipare all'incontro innanzi al mediatore in propria vece, ma avrebbe errato nelle modalità di conferimento della procura, perché non sarebbe stata sufficiente, a questo fine, il rilascio di una procura scritta firmata dalla parte con sottoscrizione autenticata dal difensore all'uopo investito del compito di rappresentarla in mediazione, necessitando un'autentica notarile o da altro pubblico ufficiale, perché un avvocato non aveva il potere di autentica. Ciò sull'assunto che la procura sostanziale a partecipare alla mediazione in sostituzione della parte non integra un atto processuale tale da rientrare nello spettro applicativo di cui all'art. 83 c.p.c. e, quindi, si nega all'avvocato il potere di autenticare la firma vergata sulla suddetta.
pagina 7 di 13 A tale principio il Collegio ritiene di dover aderire, posto anche che non si rinvengono pronunce di legittimità di segno contrario. La Suprema Corte ha infatti, sostenuto che <<……….. sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.
Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.>> (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019 pag. 10-11).
La Suprema Corte fa condivisibilmente leva sulla tassatività degli atti in calce ai quali sussiste il potere di autentica del difensore, come disposto dall'art. 83 cpc.
In tal senso può farsi riferimento anche alla decisione della successiva Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 14676 del 31/05/2025 [Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
MILANO, 28/10/2021], intervenuta per altri fini1, nella quale sono evidenti il richiamo della pronuncia appena vista e la circostanza che nella specie la rappresentanza sostanziale era stata conferita pur sempre con procura notarile. Conforme ad un siffatto orientamento può registrarsi anche un considerevole indirizzo giurisprudenziale di merito, espresso da Tribunale sez. III - Torino, 12/08/2019, n. 3922; Tribunale sez. II - 1 <Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso.>> (massima ufficiale) pagina 8 di 13 Avellino, 04/07/2019, n. 1318; Tribunale sez. VIII - Torino, 12/04/2019, n. 1662;
Tribunale Salerno sez. I, 15/01/2020; Tribunale sez. IX - Napoli, 18/05/2020, n. 3514;
Tribunale sez. IV - Napoli, 06/10/2023, n. 9048. Questi orientamenti evidenziano come nelle materie o nelle ipotesi indicate dall'art. 5 del d.ls. n. 28 del 2010 e disciplinato, in particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
Consegue in adesione ai principi di legittimità e comunque di merito, appena evidenziati, che la sentenza di prime cure non possa che essere confermata, attesa l'esattezza del principio di diritto applicato, con conseguente conferma della statuizione di improcedibilità della domanda.
Infatti, tenuto conto del dettato normativo valevole ratione temporis, l'art. 5 prevede che chiunque intenda far valere in giudizio un'azione relativa all'elenco ivi indicato «è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione». All'art. 8 è affermato che «al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato». Questi principi valgono anche per l'ipotesi di mediazione delegata dal
Giudice.
La già evidenziata Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8473/2019 – richiamata da entrambe le parti – ha affrontato l'odierno problema, sintetizzabile col principio di diritto in essa enunciato: «nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore
pagina 9 di 13 che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale».
Ciò che afferma la Suprema Corte è dunque che, laddove la parte non intenda comparire al procedimento di mediazione, la semplice procura ad litem conferita non è sufficiente a rappresentarla, trattandosi di un atto a finalità meramente processuali. È, quindi, necessario che la parte conferisca al suo difensore, ovvero ad un terzo, tale potere
«mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione
e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto
(ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della
Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale» (Cass. cit.).
Pertanto, la parte, che non intenda partecipare personalmente al procedimento di mediazione, potrà farsi rappresentare, «ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista» (Cass. cit.).
Ne consegue che la pronuncia di prime cure, che ha affermato l'improcedibilità delle domande svolte dalla e proseguite in questo giudizio d'appello Persona_1
anche dal suo successore mortis causa va confermata con conseguente Controparte_1
assorbimento, come del resto già avvenuto in prime cure, dei restanti motivi di appello incidentale sul merito delle proprie domande.
pagina 10 di 13 5. Occorre a questo punto passare all'esame dell'appello principale, che censura la dichiarazione di compensazione delle spese in ragione della posizione della giurisprudenza in merito.
L'appello è infondato.
Va, infatti, ad ogni modo registrato l'esistenza anche di pronunce di merito che affermano un principio contrario a quello sostenuto dal Tribunale gravato, giungendo anche a ritenere non necessaria alcuna autenticazione in ragione della natura e della materia oggetto di contesa (che nel caso di specie riguarda una transazione su obbligazioni pecuniarie per rimborso spese e mandato all'incasso di canoni di locazione) come del resto l'appellante incidentale non ha lesinato d'indicare ( T. Milano
11.06.2019 n. 5605; T Perugia, sez. II 25.03.2021 e T. Salerno 14.05.2020; T. Torino
14.01.2021 n. 120) ed al quale si può rimandare. A questo orientamento si accompagnano anche orientamento dottrinali e ciò perché – in assenza di una disciplina ad hoc – la forma della «procura speciale sostanziale» a mediare si determinerebbe secondo i principi generali sulla forma degli atti, per relationem: poiché, al più, la mediazione si concluderà con un verbale contenente l'accordo, ovvero una scrittura privata non autenticata (il mediatore certifica infatti le sottoscrizioni dei presenti secondo il modello della c.d. autentica minore e detto verbale di mediazione non è direttamente trascrivibile).
Ne consegue che appare conforme al dettato degli artt. 91 e 92 cpc la pronuncia di compensare le spese, potendosi agevolmente rinvenire quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che ne consentono la compensazione e che è stato il frutto della pronuncia additiva della Consulta (sentenza n. 77 del 19.04.2018), che il Tribunale gravato ha sinteticamente rinvenuto in un contrasto giurisprudenziale ed in una, obiettivamente relativa, novità dei principi enunciati dalla decisione della Suprema Corte.
A ciò si aggiunge, poi, l'argomentazione espressamente sollevata dalla parte appellata, che ha evidenziato come il Tribunale di prime cure ha respinto “………..tutte le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dalla convenuta in materia di presunta
pagina 11 di 13 inesistenza della notificazione della citazione, supposta incompetenza territoriale del
Tribunale di Rimini e pretesa carenza di giurisdizione del giudice italiano. Piace sottolineare come a tali statuizioni controparte, omettendo di impugnarle, abbia prestato acquiescenza e, dunque, costituiscano ormai un accertamento irretrattabile, siccome coperto dal giudicato. Atteso che la sentenza di primo grado ha delineato una situazione di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese processuali non era soltanto legittima, ma persino doverosa.” (Cfr. Comparsa di costituzione pag. 43).
Argomentazione indubbiamente corretta ed esatta.
Ne consegue che anche l'appello principale non merita accoglimento.
6. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale con la conferma della sentenza appellata nonché la integrale compensazione anche delle spese del presente grado per la reciprocità della soccombenza.
7. Ricorre per l'appellante principale e per quello incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. compensa le spese del presente grado;
pagina 12 di 13 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale e di quella incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato ciascuno.
Così deciso in Bologna il 09.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 13 di 13