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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 543 del ruolo generale del contenzioso ordinario dell'anno 2025 e vertente tra:
C.F. ), rapp.ta, difesa e dom.ta da/presso Parte_1 C.F._1 avv. CLAUDIA MAGNALARDI BAFFETTI in virtù di delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rapp.ta, difesa e dom.ta Controparte_1 C.F._2 da/presso avv. EZIO GABRIELLI, giusta procura in atti;
e ni confronti di
(CF PI Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati FLORO P.IVA_2
FLORI, SUSANNA MAZZAFERRI e SILVANA MARIOTTI giusta procura generale alle liti a rogito notaio dottor di Fiumicino, Rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, Persona_1 elettivamente domiciliato, con i predetti procuratori, presso la propria avvocatura distrettuale, via S. Martino n. 23, ANCONA;
RESISTENTI
OGGETTO DELLA CAUSA: ripartizione quota pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite;
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/03/2025, le parti e Parte_1 CP_1
hanno aderito alla proposta conciliativa del G.I. – nulla osservando il procuratore
[...]
pagina 1 di 5 dell' e rimettendosi al Giudice -, insistendo, conseguentemente, per l'accoglimento delle CP_3 seguenti condizioni, con rinuncia ad ogni appendice conclusiva:
“la pensione di reversibilità allo stato spettante al coniuge superstite di Persona_2 deceduto in data 02/09/2024, sia ripartita, con decorrenza dall'1/10/2024, ne in favore della signora e nella misura del restante 50% in favore di Parte_1
; Controparte_1 con compensazione delle spese”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 473-bis e ss. c.p.c. e 9, comma 2, l. n. 898/1970,
[...] ha chiesto all'intestato Tribunale di determinare le quote di ripartizione della Parte_1 pensione di reversibilità spettanti alla ricorrente e, quindi, a , Controparte_1 quali, rispettivamente, ex moglie e moglie superstite del de cuius Persona_2
(deceduto in data 02/09/2024), con contestuale richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili a' sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto, a supporto delle sue richieste:
- che aveva convissuto, more uxorio, con , dall'aprile 1978 al 3 agosto Persona_2
1986;
- che aveva, quindi, contratto matrimonio con il predetto in data 3 agosto 1986;
- che, per incompatibilità caratteriali, i coniugi si erano consensualmente separati con ricorso omologato da Questo Tribunale in data 9 maggio 2000;
- che, quindi, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Ancona aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 1401/2007, resa in data 04/10/2007;
- che, con la predetta pronuncia, il Giudice del divorzio aveva previsto, in favore dell'odierna ricorrente e a carico di , un assegno divorzile Persona_2 dell'importo di € 1.010,00 mensili, ad oggi ammontante, per effetto di rivalutazione, ad € 1.319,06;
- che, già all'epoca del divorzio, il beneficiava di trattamento pensionistico per Per_2
l'attività di lavoro dipendente svolto in qualità di funzionario di banca, trattamento erogato dall' CP_3
- che aveva contratto matrimonio con in Persona_2 Controparte_1 data 12/09/2009;
- che, per contro, essa ricorrente non era passata a nuove nozze.
Alla stregua di quanto sopra, ha domandato che le venisse riconosciuta la quota della pensione di reversibilità di nella misura dell'80%, e, in via di urgenza, Persona_2 ha chiesto, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., che le venisse riconosciuta detta quota almeno nella misura del 50%.
Ha giustificato la superiore richiesta di provvedimenti indifferibili con l'impossibilità di reperire un'occupazione, anche in ragione della sua età (76 anni), per cui l'assegno divorzile costituiva per lei l'unica fonte di sostentamento, tanto da non aver potuto, da ultimo, far pagina 2 di 5 fronte al pagamento del canone di locazione e delle spese di condominio per cui aveva ricevuto la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.
2. Reputato che le dedotte ragioni di urgenza non integrassero i presupposti per l'emissione di provvedimenti indifferibili, è stata fissata l'udienza del 26/03/2025 per la comparizione delle parti.
3. Si è costituito in giudizio l' invocando, tra le altre cose, il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva e, quindi, l'estraneità dell'Ente al presente giudizio che, per contro, attiene “ex lege, alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi del pensionato”, di guisa che la sua presenza in giudizio era limitata a rendere efficace nei suoi confronti gli effetti della sentenza pronunciata a definizione del procedimento.
4. Si è costituita, altresì, , contestando le pretese avversarie in Controparte_1 quanto infondate, in fatto e in diritto.
Ha addotto, in particolare, che mentre il matrimonio tra la ricorrente e il si era Per_2 protratto per 13 anni, cui veniva illegittimamente aggiunto un periodo di pregressa convivenza assolutamente indimostrato, il suo matrimonio si era protratto per 15 anni, cui dovevano aggiungersi 9 anni di convivenza che la resistente avrebbe documentato in atti.
Di qui, la richiesta del riparto in esame, con riferimento al parametro della durata del matrimonio (e della convivenza), con il riconoscimento in suo favore della quota del 66% e in favore della ricorrente del 34%.
Ha, poi, aggiunto, come dati rilevanti ai fini del riparto, di aver assistito il marito fino al decesso, per cui non aveva potuto coltivare una propria indipendenza economica, di avere una bassa scolarizzazione che le aveva consentito, in passato, di svolgere solo lavori occasionali nel settore delle pulizie, e di non avere in Italia una rete familiare cui chiedere supporto (a differenza della ricorrente).
5. Le produzioni documentali in atti comprovano gli estremi di riferimento del trattamento pensionistico percepito dal de cuius e, quindi, l'ammontare della pensione di reversibilità da ripartire.
6. Alla luce di tutti gli elementi innanzi illustrati, si proponeva alle parti un riparto paritario della pensione di reversibilità; le stesse accettavano la proposta.
Le condizioni su cui le parti si sono accordate appaiono meritevoli di accoglimento. Come noto, il coniuge superstite e quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità nel caso di concorso fra ex-coniuge divorziato (non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile) e coniuge superstite, l'art. 9, 3° comma, l. n. 898/1970, prevede che debba tenersi conto della durata dei rispettivi matrimoni. Interpretando il citato art. 9, la giurisprudenza (cfr. Cass., Ss.Uu, 20/6/1997- 12/1/1998 n. 159) ha affermato che, ancorché il criterio di determinazione della quota di trattamento pensionistico sia riferito dalla norma alla sola durata legale dei rapporti matrimoniali lo stesso debba essere contemperato, mediante l'accertamento di ulteriori elementi di fatto, da individuare, nell'ambito dell'art. 5 l.
pagina 3 di 5 n. 898/1970, in relazione alla particolarità del caso concreto, da utilizzarsi alla stregua di correttivi del risultato conseguente all'applicazione del mero criterio temporale, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, e al secondo coniuge non venisse garantito il tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita (cfr. Corte Cost., n. 419/99; Cass., nn. 2471/2003, 10638/2997, 10575/2008 e 16093/2012). Tali elementi correttivi sono stati individuati dalla giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento alla durata della eventuale convivenza more uxorio che abbia preceduto il matrimonio, all'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge e alle condizioni economico patrimoniali dei soggetti coinvolti nella vicenda, senza che, peraltro, tali elementi debbano tutti necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2471; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15164; Cass. 30 marzo 2004, n. 6272; Cass. 16 dicembre 2004, n. 23379; Cass. 7 marzo 2006, n. 4867 e n. 4868).
Ebbene, nella fattispecie qui considerata per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti sono coerenti sia con tali parametri sia con le condizioni personali ed economico patrimoniali delle parti.
In particolare, va evidenziato che il matrimonio dell'ex coniuge con Persona_2
è durato dalla data di celebrazione (1986) alla data della sentenza di scioglimento del matrimonio (2007), pari a 21 anni, cui dovrebbero aggiungersi i (quasi) 8 anni di convivenza pre-matrimoniale; quello tra il coniuge superstite e il de cuis è durato dalla data di celebrazione del matrimonio (2009) alla morte del (avvenuta nel 2024), pari a 15 anni, Per_2 cui, anche in questo caso, andrebbero ad aggiungersi i 9 anni di convivenza.
Inoltre, l'ex coniuge era titolare di un assegno divorzile pari, previa rivalutazione, a € 1.319,06. La stessa, quindi, a seguito della morte dell'ex ha perso un'importante forma di sostentamento;
non coglie nel segno la contestazione della coniuge superstite secondo cui la rivalutazione non era stata richiesta prima di questo momento dalla ricorrente, stante l'operatività ex lege dell'istituto.
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, una differente disponibilità di cassa delle due donne:
- al 31/12/2024, il conto corrente della ricorrente presenta un saldo passivo di - € 326,58;
- alla stesa data, il conto corrente della resistente , reca un saldo attivo di + CP_1
18.105,40.
In difetto di ulteriori elementi correttivi da considerare, la previsione di una ripartizione quale richiesta dagli stessi soggetti interessati appare equa.
Il Collegio può, dunque, dare atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni sopra riportate.
7. Il diritto al trattamento decorrere, per entrambe le beneficiarie, dal primo mese successivo al decesso dell'originario titolare del trattamento previdenziale (cfr. Cass., n. 2092/2007). Come chiarito dalla Suprema Corte, la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha carattere pagina 4 di 5 costitutivo necessario e attribuisce ad entrambi un diritto iure proprio sulla pensione di reversibilità. Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero, l'art. 9 della l. n. 898/1970 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza, non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane, pertanto, quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Ancora, avuto riguardo alla posizione assunta dall' si rammenta che la Suprema CP_3
Corte ha precisato che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l' tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, Controparte_4 non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta, e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa (cfr. Cass., n. 2092/2007 cit. e, più di recente, Id., n. 22259/2013).
Pertanto, sarà l'ente previdenziale a dover versare gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c. (cfr., oltre alle sentenze da ultimo citate, anche Cass., n. 25220/2009).
8. La natura costitutiva della presente sentenza e, quindi, la necessità di adire l'autorità giudiziaria, l'accordo conseguito dagli aventi diritto alla quota della pensione di reversibilità, la necessaria presenza in giudizio dell ai fini dell'opponibilità della decisione CP_3 configurano quelle grave ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite (come del resto concordato).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide: visto l'art. 9, co. 3, l. n. 898/70, recependo l'accordo delle parti alle condizioni sopra riportate:
DISPONE che la pensione di reversibilità relativa al defunto venga Persona_2 attribuita per il 50% al coniuge superstite, , e per il restante Controparte_1
50% all'ex coniuge, con decorrenza dal primo giorno del mese Parte_1 successivo a quello della morte del;
Per_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese legali.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 543 del ruolo generale del contenzioso ordinario dell'anno 2025 e vertente tra:
C.F. ), rapp.ta, difesa e dom.ta da/presso Parte_1 C.F._1 avv. CLAUDIA MAGNALARDI BAFFETTI in virtù di delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rapp.ta, difesa e dom.ta Controparte_1 C.F._2 da/presso avv. EZIO GABRIELLI, giusta procura in atti;
e ni confronti di
(CF PI Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati FLORO P.IVA_2
FLORI, SUSANNA MAZZAFERRI e SILVANA MARIOTTI giusta procura generale alle liti a rogito notaio dottor di Fiumicino, Rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, Persona_1 elettivamente domiciliato, con i predetti procuratori, presso la propria avvocatura distrettuale, via S. Martino n. 23, ANCONA;
RESISTENTI
OGGETTO DELLA CAUSA: ripartizione quota pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite;
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/03/2025, le parti e Parte_1 CP_1
hanno aderito alla proposta conciliativa del G.I. – nulla osservando il procuratore
[...]
pagina 1 di 5 dell' e rimettendosi al Giudice -, insistendo, conseguentemente, per l'accoglimento delle CP_3 seguenti condizioni, con rinuncia ad ogni appendice conclusiva:
“la pensione di reversibilità allo stato spettante al coniuge superstite di Persona_2 deceduto in data 02/09/2024, sia ripartita, con decorrenza dall'1/10/2024, ne in favore della signora e nella misura del restante 50% in favore di Parte_1
; Controparte_1 con compensazione delle spese”;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 473-bis e ss. c.p.c. e 9, comma 2, l. n. 898/1970,
[...] ha chiesto all'intestato Tribunale di determinare le quote di ripartizione della Parte_1 pensione di reversibilità spettanti alla ricorrente e, quindi, a , Controparte_1 quali, rispettivamente, ex moglie e moglie superstite del de cuius Persona_2
(deceduto in data 02/09/2024), con contestuale richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili a' sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto, a supporto delle sue richieste:
- che aveva convissuto, more uxorio, con , dall'aprile 1978 al 3 agosto Persona_2
1986;
- che aveva, quindi, contratto matrimonio con il predetto in data 3 agosto 1986;
- che, per incompatibilità caratteriali, i coniugi si erano consensualmente separati con ricorso omologato da Questo Tribunale in data 9 maggio 2000;
- che, quindi, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Ancona aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 1401/2007, resa in data 04/10/2007;
- che, con la predetta pronuncia, il Giudice del divorzio aveva previsto, in favore dell'odierna ricorrente e a carico di , un assegno divorzile Persona_2 dell'importo di € 1.010,00 mensili, ad oggi ammontante, per effetto di rivalutazione, ad € 1.319,06;
- che, già all'epoca del divorzio, il beneficiava di trattamento pensionistico per Per_2
l'attività di lavoro dipendente svolto in qualità di funzionario di banca, trattamento erogato dall' CP_3
- che aveva contratto matrimonio con in Persona_2 Controparte_1 data 12/09/2009;
- che, per contro, essa ricorrente non era passata a nuove nozze.
Alla stregua di quanto sopra, ha domandato che le venisse riconosciuta la quota della pensione di reversibilità di nella misura dell'80%, e, in via di urgenza, Persona_2 ha chiesto, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., che le venisse riconosciuta detta quota almeno nella misura del 50%.
Ha giustificato la superiore richiesta di provvedimenti indifferibili con l'impossibilità di reperire un'occupazione, anche in ragione della sua età (76 anni), per cui l'assegno divorzile costituiva per lei l'unica fonte di sostentamento, tanto da non aver potuto, da ultimo, far pagina 2 di 5 fronte al pagamento del canone di locazione e delle spese di condominio per cui aveva ricevuto la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.
2. Reputato che le dedotte ragioni di urgenza non integrassero i presupposti per l'emissione di provvedimenti indifferibili, è stata fissata l'udienza del 26/03/2025 per la comparizione delle parti.
3. Si è costituito in giudizio l' invocando, tra le altre cose, il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva e, quindi, l'estraneità dell'Ente al presente giudizio che, per contro, attiene “ex lege, alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi del pensionato”, di guisa che la sua presenza in giudizio era limitata a rendere efficace nei suoi confronti gli effetti della sentenza pronunciata a definizione del procedimento.
4. Si è costituita, altresì, , contestando le pretese avversarie in Controparte_1 quanto infondate, in fatto e in diritto.
Ha addotto, in particolare, che mentre il matrimonio tra la ricorrente e il si era Per_2 protratto per 13 anni, cui veniva illegittimamente aggiunto un periodo di pregressa convivenza assolutamente indimostrato, il suo matrimonio si era protratto per 15 anni, cui dovevano aggiungersi 9 anni di convivenza che la resistente avrebbe documentato in atti.
Di qui, la richiesta del riparto in esame, con riferimento al parametro della durata del matrimonio (e della convivenza), con il riconoscimento in suo favore della quota del 66% e in favore della ricorrente del 34%.
Ha, poi, aggiunto, come dati rilevanti ai fini del riparto, di aver assistito il marito fino al decesso, per cui non aveva potuto coltivare una propria indipendenza economica, di avere una bassa scolarizzazione che le aveva consentito, in passato, di svolgere solo lavori occasionali nel settore delle pulizie, e di non avere in Italia una rete familiare cui chiedere supporto (a differenza della ricorrente).
5. Le produzioni documentali in atti comprovano gli estremi di riferimento del trattamento pensionistico percepito dal de cuius e, quindi, l'ammontare della pensione di reversibilità da ripartire.
6. Alla luce di tutti gli elementi innanzi illustrati, si proponeva alle parti un riparto paritario della pensione di reversibilità; le stesse accettavano la proposta.
Le condizioni su cui le parti si sono accordate appaiono meritevoli di accoglimento. Come noto, il coniuge superstite e quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità nel caso di concorso fra ex-coniuge divorziato (non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile) e coniuge superstite, l'art. 9, 3° comma, l. n. 898/1970, prevede che debba tenersi conto della durata dei rispettivi matrimoni. Interpretando il citato art. 9, la giurisprudenza (cfr. Cass., Ss.Uu, 20/6/1997- 12/1/1998 n. 159) ha affermato che, ancorché il criterio di determinazione della quota di trattamento pensionistico sia riferito dalla norma alla sola durata legale dei rapporti matrimoniali lo stesso debba essere contemperato, mediante l'accertamento di ulteriori elementi di fatto, da individuare, nell'ambito dell'art. 5 l.
pagina 3 di 5 n. 898/1970, in relazione alla particolarità del caso concreto, da utilizzarsi alla stregua di correttivi del risultato conseguente all'applicazione del mero criterio temporale, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, e al secondo coniuge non venisse garantito il tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita (cfr. Corte Cost., n. 419/99; Cass., nn. 2471/2003, 10638/2997, 10575/2008 e 16093/2012). Tali elementi correttivi sono stati individuati dalla giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento alla durata della eventuale convivenza more uxorio che abbia preceduto il matrimonio, all'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex coniuge e alle condizioni economico patrimoniali dei soggetti coinvolti nella vicenda, senza che, peraltro, tali elementi debbano tutti necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2471; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15164; Cass. 30 marzo 2004, n. 6272; Cass. 16 dicembre 2004, n. 23379; Cass. 7 marzo 2006, n. 4867 e n. 4868).
Ebbene, nella fattispecie qui considerata per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti sono coerenti sia con tali parametri sia con le condizioni personali ed economico patrimoniali delle parti.
In particolare, va evidenziato che il matrimonio dell'ex coniuge con Persona_2
è durato dalla data di celebrazione (1986) alla data della sentenza di scioglimento del matrimonio (2007), pari a 21 anni, cui dovrebbero aggiungersi i (quasi) 8 anni di convivenza pre-matrimoniale; quello tra il coniuge superstite e il de cuis è durato dalla data di celebrazione del matrimonio (2009) alla morte del (avvenuta nel 2024), pari a 15 anni, Per_2 cui, anche in questo caso, andrebbero ad aggiungersi i 9 anni di convivenza.
Inoltre, l'ex coniuge era titolare di un assegno divorzile pari, previa rivalutazione, a € 1.319,06. La stessa, quindi, a seguito della morte dell'ex ha perso un'importante forma di sostentamento;
non coglie nel segno la contestazione della coniuge superstite secondo cui la rivalutazione non era stata richiesta prima di questo momento dalla ricorrente, stante l'operatività ex lege dell'istituto.
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, una differente disponibilità di cassa delle due donne:
- al 31/12/2024, il conto corrente della ricorrente presenta un saldo passivo di - € 326,58;
- alla stesa data, il conto corrente della resistente , reca un saldo attivo di + CP_1
18.105,40.
In difetto di ulteriori elementi correttivi da considerare, la previsione di una ripartizione quale richiesta dagli stessi soggetti interessati appare equa.
Il Collegio può, dunque, dare atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni sopra riportate.
7. Il diritto al trattamento decorrere, per entrambe le beneficiarie, dal primo mese successivo al decesso dell'originario titolare del trattamento previdenziale (cfr. Cass., n. 2092/2007). Come chiarito dalla Suprema Corte, la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha carattere pagina 4 di 5 costitutivo necessario e attribuisce ad entrambi un diritto iure proprio sulla pensione di reversibilità. Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero, l'art. 9 della l. n. 898/1970 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza, non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane, pertanto, quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Ancora, avuto riguardo alla posizione assunta dall' si rammenta che la Suprema CP_3
Corte ha precisato che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l' tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, Controparte_4 non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta, e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa (cfr. Cass., n. 2092/2007 cit. e, più di recente, Id., n. 22259/2013).
Pertanto, sarà l'ente previdenziale a dover versare gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c. (cfr., oltre alle sentenze da ultimo citate, anche Cass., n. 25220/2009).
8. La natura costitutiva della presente sentenza e, quindi, la necessità di adire l'autorità giudiziaria, l'accordo conseguito dagli aventi diritto alla quota della pensione di reversibilità, la necessaria presenza in giudizio dell ai fini dell'opponibilità della decisione CP_3 configurano quelle grave ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite (come del resto concordato).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide: visto l'art. 9, co. 3, l. n. 898/70, recependo l'accordo delle parti alle condizioni sopra riportate:
DISPONE che la pensione di reversibilità relativa al defunto venga Persona_2 attribuita per il 50% al coniuge superstite, , e per il restante Controparte_1
50% all'ex coniuge, con decorrenza dal primo giorno del mese Parte_1 successivo a quello della morte del;
Per_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese legali.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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