TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1998/ 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Galioto Antonio) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Rizzo Adriana Controparte_1
Giovanna)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 3/06/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a corrispondere all' resistente le spese di lite che CP_1
liquida in euro 1.180,20 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per lege.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.03.2022 la parte ricorrente, Parte_1
erede del defunto . Premettendo: Persona_1
- che il padre, , era stato dipendente dal 01.01.2001 alla data del Persona_1
decesso 04/09/2014. della GESIP Palermo s.p.a., poi dichiarata fallita dal
Tribunale di Palermo con sentenza n. 127/2015, che il padre dall'01/09/2012 era stato posto in C.I.G.S. in deroga a zero ore.
-di aver inoltrato, nella qualità di erede, domanda di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' in data il 22 marzo 2021. chiedendo il pagamento CP_2
di €10.230,43. a titolo di TFR, come ammesso allo stato passivo del fallimento,
poi divenuto esecutivo,
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto all'intervento CP_2
del Fondo di Garanzia e, conseguentemente, sentirlo condannare al pagamento di quanto richiesto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto,
eccependo decadenza dall'azione giudiziaria e contestando la fondatezza del ricorso di cui, pertanto, chiedeva il rigetto. L'Istituto deduceva in particolare che la domanda di intervento del Fondo di Garanzia era stata presentata già in data
04/07/2019 e il ricorso giudiziario il 07/03/2022, superando il termine di un anno e trecento giorni previsto per legge a pena di decadenza.
Precisava che la prima domanda conteneva dati errati e mancava di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro documentazione, mentre la seconda domanda non includeva i documenti richiesti come il Modello SR75, il Modello 30 per ogni erede. Eccepiva inoltre l'estinzione del diritto per prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di cessazione del servizio del Sig. (04/09/2014). Sosteneva infine che non sono stati Persona_1
provati i requisiti di legge per l'intervento del Fondo di Garanzia.
La causa, istruita documentalmente e con l'audizione ex art. 421 cpc del funzionario veniva rinviata all'udienza cartolare del 3.06.2025 sostituita CP_2
con note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e trattenuta in deliberazione.
Va preliminarmente esaminata, in quanto assorbente, l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente convenuto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
L'eccezione appare fondata.
Invero, alla luce della documentazione versata in atti (cfr ricevuta domanda
4.07.2019 produzione emerge che al momento del deposito del ricorso CP_2
(2.03.2022) era già spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R.
30 aprile 1970, n. 639. La predetta circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese, all'udienza del 23 gennaio 2024, dal dott. Tes_1 Per_2
n.q. di funzionario dell'UO vigilanza documentale, il quale ha precisato
[...]
che la ricorrente “già in data 4.07.2019 ha presentato domanda identica di
accesso al fondo di garanzia per il TFR del defunto alle dipendenze Persona_1
di Gesip. La successiva domanda presentata dalla stessa in data 22.03.2021, per
il medesimo rapporto di lavoro ed avente il medesimo oggetto, è da ritenersi un
duplicato della precedente motivo per il quale ai fini del calcolo della decadenza
deve tenersi in considerazione la prima domanda amministrativa. … Il numero
di protocollo che nella copia che esibisco è per comodità aggiunto nella prima
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagina a penna lo si evince dalla seconda pagina della domanda che è
visualizzabile dalla ricorrente negli allegati del fascicolo della domando
telematica. Evidenzio, altresì, a conferma che si tratta del normale modo di
procedere, che anche la ricevuta della domanda presenta dalla ricorrente nel
2021 e prodotta dallo stesso ricorrente non contiene nel primo foglio il n. di
protocollo. Credo che in prima battuta venga generata una ricevuta senza
protocollo che viene assegnato successivamente. Attraverso il codice fiscale del
de cuius posso comunque ottenere l'elenco delle domande presentate e mi
dichiaro disponibile a farlo pervenire all'avv. Rizzo e a produrlo per il suo
tramite. …”. Alla luce dell'istruttoria svolta, meramente labiali sono dunque risultate le contestazioni mosse dalla ricorrente circa la ricevuta di invio telematico e protocollazione della domanda presentata in data
Ciò posto, si osserva in diritto che com'è noto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n. 438/92 di conversione del DL
n. 384/92), la decadenza triennale (comma 2) è prevista solo per i trattamenti pensionistici e il termine annuale (comma 3) per le prestazioni temporanee.
Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di un anno dalle date sopra indicate.
Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sent. del 03
novembre 2017, n. 26163) ribadendo che “ Le Sezioni Unite di questa Corte, con la
sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione
prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate
dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo
rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47,
comma 3. il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989
del 1988, art. 24, richiamato del D.P.R. n. 639 del 1970, nel comma 3, sicché alle
prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì che il dies a quo del termine decadenziale debba individuarsi dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, “computati a decorrere dalla
data di presentazione della richiesta di prestazione” (Cass. 1207/2003); ciò in
quanto (cfr. Cass. civ. sez. L, sentenza n. 7527 del 29/03/2010; Cass. civ. sez. L,
sentenza n. 17562 del 23/08/2011; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del
29/05/2009; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 6018 del 21-03-2005; Cass. civ. sez. L,
sentenza n. 13276 del 06-06-2007; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 25670 del
7/12/2007; Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza del 24-11-2016, n. 24100; Cass. civ. Sez.
lavoro, sentenza del 24-03-2017, n. 7681) “in tema di decadenza dall'azione
giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R.
n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del
convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato
due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della
decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine
stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella
"scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del
termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della
richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88
del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando
rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo
spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine
decadenziale (di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi
quale norma di chiusura volta ad evitare un'incontrollabile dilatabilità del
termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione
anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in
ritardo rispetto al termine previsto.
Le ragioni della scelta interpretativa più sopra operata risiedono, dunque, a parere della Corte di legittimità, nella stessa ratio del sistema e, in particolare, nella finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale.
Alla base di tale istituto vi è la fissazione da parte del legislatore di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale resta precluso l'esercizio del diritto;
con la conseguenza che la decadenza può essere evitata solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto;
nella fattispecie poteva essere impedita solo con la proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, la finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale, è quella di tutelare l'interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese pubbliche gravanti sui bilanci dello Stato, come ribadito dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 19/03/2014, n. 6331; Cass. civ. sez. U,
sentenza n. 12718 del 29/05/2009; Cass. civ. 27 marzo 1996 n. 2743; Cass. 1
dicembre 1998 n. 12141; Cass. Sez. Un. 4 luglio 1989 n. 3197) che ha precisato che la decadenza sostanziale in materia previdenziale «è di ordine pubblico in quanto
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e
certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci
pubblici ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità,
per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne
l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto».
In tal senso, l'aver disposto la decorrenza del termine ex art. 47 cit. dalla
“scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo”
indica con certezza che, nell'irrilevanza della sorte del procedimento medesimo,
alla sua scadenza (300 gg.), comunque, comincia a decorrere il termine per azionare il diritto in sede giudiziaria tanto che, anche in ipotesi di ricorso amministrativo tardivo, non è consentito lo spostamento in avanti del suddetto termine. Infatti, dalla lettura della normativa – all'interno della quale il disposto del cit. D.L. n. 103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del
1970, art. 47 come norma d'interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del
1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
– ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente CP_2
ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
– se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, il CP_2
termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
– in ogni caso, sia in presenza dell'atto reiettivo dell' sia in caso di “silenzio”, CP_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento, a nulla rilevando né l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa né la decisione del ricorso tardivamente proposto né la decisione tardiva sul ricorso amministrativo.
In concreto, dunque, nella fattispecie in esame, il termine complessivo di decadenza decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa è
pari al massimo ad un anno più 300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri CP_1
90 quale termine entro il quale il Comitato deve decidere il ricorso stesso).
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, il ricorrente, ha presentato la domanda amministrativa il 4.07.2019 e, pertanto, al momento del deposito del ricorso (in data 07/03/2022), il termine decadenziale era già abbondantemente spirato.
Oltretutto, com'è ben noto, all'istituto della decadenza è inapplicabile la disciplina dell'interruzione e della sospensione. Deve ritenersi dunque irrilevante e,
comunque tardiva, la successiva domanda depositata dalla ricorrente in data 22
marzo 2021 dalla parte ricorrente.
La norma di riferimento è rinvenibile nel combinato disposto di cui agli artt. 2964
c.c. («Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.
Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.») e 2966 c.c. ( «La decadenza non è impedita se non dal
compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti
disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del
diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto
soggetto a decadenza»).Pertanto, alla decadenza non sono applicabili le norme del codice in tema di sospensione e d'interruzione stante la diversità di ratio tra prescrizione e decadenza, poiché il presupposto della decadenza (a differenza della prescrizione) non risiede nell'inerzia del titolare, ma nel mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito e, quindi, il suo fondamento risiede nell'oggettiva esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Invero, ai sensi dell'art. 2968 c.c. «le parti non possono modificare la disciplina
legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se
questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti»:
soltanto ponendo in essere l'atto, il soggetto interessato impedisce l'effetto estintivo che si produrrebbe maturando il termine decadenziale.
L'art. 2964 c.c. fa tuttavia salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui sia la legge medesima a disporre diversamente ma, stante l'esplicita disposizione normativa, le norme in forza delle quali viene disposta la sospensione della decadenza non sono suscettibili d'interpretazione analogica. Assorbita ogni altra questione, il ricorso pertanto deve ritenersi inammissibile e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'11/07/2025.
LL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1998/ 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Galioto Antonio) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. Rizzo Adriana Controparte_1
Giovanna)
resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 3/06/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a corrispondere all' resistente le spese di lite che CP_1
liquida in euro 1.180,20 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per lege.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.03.2022 la parte ricorrente, Parte_1
erede del defunto . Premettendo: Persona_1
- che il padre, , era stato dipendente dal 01.01.2001 alla data del Persona_1
decesso 04/09/2014. della GESIP Palermo s.p.a., poi dichiarata fallita dal
Tribunale di Palermo con sentenza n. 127/2015, che il padre dall'01/09/2012 era stato posto in C.I.G.S. in deroga a zero ore.
-di aver inoltrato, nella qualità di erede, domanda di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' in data il 22 marzo 2021. chiedendo il pagamento CP_2
di €10.230,43. a titolo di TFR, come ammesso allo stato passivo del fallimento,
poi divenuto esecutivo,
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto all'intervento CP_2
del Fondo di Garanzia e, conseguentemente, sentirlo condannare al pagamento di quanto richiesto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto,
eccependo decadenza dall'azione giudiziaria e contestando la fondatezza del ricorso di cui, pertanto, chiedeva il rigetto. L'Istituto deduceva in particolare che la domanda di intervento del Fondo di Garanzia era stata presentata già in data
04/07/2019 e il ricorso giudiziario il 07/03/2022, superando il termine di un anno e trecento giorni previsto per legge a pena di decadenza.
Precisava che la prima domanda conteneva dati errati e mancava di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro documentazione, mentre la seconda domanda non includeva i documenti richiesti come il Modello SR75, il Modello 30 per ogni erede. Eccepiva inoltre l'estinzione del diritto per prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di cessazione del servizio del Sig. (04/09/2014). Sosteneva infine che non sono stati Persona_1
provati i requisiti di legge per l'intervento del Fondo di Garanzia.
La causa, istruita documentalmente e con l'audizione ex art. 421 cpc del funzionario veniva rinviata all'udienza cartolare del 3.06.2025 sostituita CP_2
con note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e trattenuta in deliberazione.
Va preliminarmente esaminata, in quanto assorbente, l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente convenuto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
L'eccezione appare fondata.
Invero, alla luce della documentazione versata in atti (cfr ricevuta domanda
4.07.2019 produzione emerge che al momento del deposito del ricorso CP_2
(2.03.2022) era già spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R.
30 aprile 1970, n. 639. La predetta circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese, all'udienza del 23 gennaio 2024, dal dott. Tes_1 Per_2
n.q. di funzionario dell'UO vigilanza documentale, il quale ha precisato
[...]
che la ricorrente “già in data 4.07.2019 ha presentato domanda identica di
accesso al fondo di garanzia per il TFR del defunto alle dipendenze Persona_1
di Gesip. La successiva domanda presentata dalla stessa in data 22.03.2021, per
il medesimo rapporto di lavoro ed avente il medesimo oggetto, è da ritenersi un
duplicato della precedente motivo per il quale ai fini del calcolo della decadenza
deve tenersi in considerazione la prima domanda amministrativa. … Il numero
di protocollo che nella copia che esibisco è per comodità aggiunto nella prima
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagina a penna lo si evince dalla seconda pagina della domanda che è
visualizzabile dalla ricorrente negli allegati del fascicolo della domando
telematica. Evidenzio, altresì, a conferma che si tratta del normale modo di
procedere, che anche la ricevuta della domanda presenta dalla ricorrente nel
2021 e prodotta dallo stesso ricorrente non contiene nel primo foglio il n. di
protocollo. Credo che in prima battuta venga generata una ricevuta senza
protocollo che viene assegnato successivamente. Attraverso il codice fiscale del
de cuius posso comunque ottenere l'elenco delle domande presentate e mi
dichiaro disponibile a farlo pervenire all'avv. Rizzo e a produrlo per il suo
tramite. …”. Alla luce dell'istruttoria svolta, meramente labiali sono dunque risultate le contestazioni mosse dalla ricorrente circa la ricevuta di invio telematico e protocollazione della domanda presentata in data
Ciò posto, si osserva in diritto che com'è noto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30
aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n. 438/92 di conversione del DL
n. 384/92), la decadenza triennale (comma 2) è prevista solo per i trattamenti pensionistici e il termine annuale (comma 3) per le prestazioni temporanee.
Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza,
entro il termine di un anno dalle date sopra indicate.
Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sent. del 03
novembre 2017, n. 26163) ribadendo che “ Le Sezioni Unite di questa Corte, con la
sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione
prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate
dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo
rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47,
comma 3. il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989
del 1988, art. 24, richiamato del D.P.R. n. 639 del 1970, nel comma 3, sicché alle
prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì che il dies a quo del termine decadenziale debba individuarsi dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, “computati a decorrere dalla
data di presentazione della richiesta di prestazione” (Cass. 1207/2003); ciò in
quanto (cfr. Cass. civ. sez. L, sentenza n. 7527 del 29/03/2010; Cass. civ. sez. L,
sentenza n. 17562 del 23/08/2011; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del
29/05/2009; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 6018 del 21-03-2005; Cass. civ. sez. L,
sentenza n. 13276 del 06-06-2007; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 25670 del
7/12/2007; Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza del 24-11-2016, n. 24100; Cass. civ. Sez.
lavoro, sentenza del 24-03-2017, n. 7681) “in tema di decadenza dall'azione
giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R.
n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del
convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato
due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della
decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine
stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella
"scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del
termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della
richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88
del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando
rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo
spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine
decadenziale (di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi
quale norma di chiusura volta ad evitare un'incontrollabile dilatabilità del
termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione
anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in
ritardo rispetto al termine previsto.
Le ragioni della scelta interpretativa più sopra operata risiedono, dunque, a parere della Corte di legittimità, nella stessa ratio del sistema e, in particolare, nella finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale.
Alla base di tale istituto vi è la fissazione da parte del legislatore di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale resta precluso l'esercizio del diritto;
con la conseguenza che la decadenza può essere evitata solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto;
nella fattispecie poteva essere impedita solo con la proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, la finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale, è quella di tutelare l'interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese pubbliche gravanti sui bilanci dello Stato, come ribadito dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 19/03/2014, n. 6331; Cass. civ. sez. U,
sentenza n. 12718 del 29/05/2009; Cass. civ. 27 marzo 1996 n. 2743; Cass. 1
dicembre 1998 n. 12141; Cass. Sez. Un. 4 luglio 1989 n. 3197) che ha precisato che la decadenza sostanziale in materia previdenziale «è di ordine pubblico in quanto
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e
certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci
pubblici ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità,
per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne
l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto».
In tal senso, l'aver disposto la decorrenza del termine ex art. 47 cit. dalla
“scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo”
indica con certezza che, nell'irrilevanza della sorte del procedimento medesimo,
alla sua scadenza (300 gg.), comunque, comincia a decorrere il termine per azionare il diritto in sede giudiziaria tanto che, anche in ipotesi di ricorso amministrativo tardivo, non è consentito lo spostamento in avanti del suddetto termine. Infatti, dalla lettura della normativa – all'interno della quale il disposto del cit. D.L. n. 103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del
1970, art. 47 come norma d'interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del
1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
– ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente CP_2
ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
– se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, il CP_2
termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
– in ogni caso, sia in presenza dell'atto reiettivo dell' sia in caso di “silenzio”, CP_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento, a nulla rilevando né l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa né la decisione del ricorso tardivamente proposto né la decisione tardiva sul ricorso amministrativo.
In concreto, dunque, nella fattispecie in esame, il termine complessivo di decadenza decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa è
pari al massimo ad un anno più 300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri CP_1
90 quale termine entro il quale il Comitato deve decidere il ricorso stesso).
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, il ricorrente, ha presentato la domanda amministrativa il 4.07.2019 e, pertanto, al momento del deposito del ricorso (in data 07/03/2022), il termine decadenziale era già abbondantemente spirato.
Oltretutto, com'è ben noto, all'istituto della decadenza è inapplicabile la disciplina dell'interruzione e della sospensione. Deve ritenersi dunque irrilevante e,
comunque tardiva, la successiva domanda depositata dalla ricorrente in data 22
marzo 2021 dalla parte ricorrente.
La norma di riferimento è rinvenibile nel combinato disposto di cui agli artt. 2964
c.c. («Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.
Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.») e 2966 c.c. ( «La decadenza non è impedita se non dal
compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti
disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del
diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto
soggetto a decadenza»).Pertanto, alla decadenza non sono applicabili le norme del codice in tema di sospensione e d'interruzione stante la diversità di ratio tra prescrizione e decadenza, poiché il presupposto della decadenza (a differenza della prescrizione) non risiede nell'inerzia del titolare, ma nel mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito e, quindi, il suo fondamento risiede nell'oggettiva esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Invero, ai sensi dell'art. 2968 c.c. «le parti non possono modificare la disciplina
legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se
questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti»:
soltanto ponendo in essere l'atto, il soggetto interessato impedisce l'effetto estintivo che si produrrebbe maturando il termine decadenziale.
L'art. 2964 c.c. fa tuttavia salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui sia la legge medesima a disporre diversamente ma, stante l'esplicita disposizione normativa, le norme in forza delle quali viene disposta la sospensione della decadenza non sono suscettibili d'interpretazione analogica. Assorbita ogni altra questione, il ricorso pertanto deve ritenersi inammissibile e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'11/07/2025.
LL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro