TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola Sezione Lavoro Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate da entrambe le parti, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 405/2024 R.g. Lavoro
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio ed elettivamente domiciliata C.F._1 come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Biagio CP_1
Cozzolino e Antonella Ferraro ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 19.01.2024, la parte ricorrente ha esposto di essere dipendente dell con mansioni di collaboratore professionale sanitario, Ctg. D6 CCNL CP_1
Sanità Pubblica, rientrante nel personale turnista;
di aver prestato dal 2018 al dicembre 2021 la propria attività in alcune giornate festive coincidenti con un giorno infrasettimanale per un monte ore pari a
150 cui va applicata la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30%; che le reiterate richieste di pagamento sono rimaste disattese.
Richiamato l'art. 9, comma 1, del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 a mente del quale «…l'attività prestata il giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
Pag. 1 di 4 compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo» e dedotta la cumulabilità di tale indennità con quella prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL, ha Con chiesto la condanna dell' convenuta al pagamento della somma di € 3.135,00 per il lavoro straordinario festivo per il periodo dal 2018 al 2021. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Costituendosi tardivamente in giudizio, l' ha esposto che alla parte ricorrente sono Controparte_2 state corrisposte le somme richieste per gli anni dal 2018 al 2021 con la busta paga di febbraio 2024, come da allegato cedolino, in quanto con la Determinazione Dirigenziale nr. 243 del 16.02.2024 è stato stanziato apposito fondo destinato al pagamento degli emolumenti per cui è causa. Tuttavia, ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della lavoratrice al pagamento della somma di €
318,38, avendo ricevuto la stessa il pagamento della maggiore somma di € 3.453,36 rispetto a quella di €
3.135,00 chiesta con il ricorso introduttivo.
Con le odierne note di trattazione scritta, la parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della somma di € 3.453,35, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere. Ha chiesto il rigetto Con della domanda riconvenzionale dell' in quanto la maggiore somma è stata erogata in virtù dei conteggi di cui alla Determina Dirigenziale nr. 243/2024, debitamente autorizzati dai Responsabili dei
Servizi/UU.OO. Ha insistito, inoltre, sulla condanna della resistente alla refusione delle spese di giudizio.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è stata decisa in data odierna all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Tanto premesso, in ragione del pagamento dell'importo complessivo di € 3.453,36 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per il periodo dal 2018 al 2021, e segnatamente € 1.023,16 in relazione a 52 ore lavorate nell'anno 2018, € 750,14 per 36,75 ore nell'anno
2019, € 1.137,94 per 55,75 ore nel 2020 ed € 542,14 per 26,56 ore del 2021 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure
Pag. 2 di 4 discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97,
n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pacifico pagamento per le annualità dal 2018 al 2021 intervenuto successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere per il venir meno, in parte qua, della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Attesa la tardività della costituzione dell'Asl resistente, la domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento della maggiore somma ricevuta deve essere dichiarata inammissibile.
La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non
Pag. 3 di 4 fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto pagamento delle somme relative al periodo dal 2018 al 2021 fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che la domanda avrebbe avuto accoglimento anche in sede giurisdizionale.
E, tuttavia, tenuto conto che il pagamento del credito rivendicato è pacificamente avvenuto prima della notifica del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi, in ragione della natura documentale e seriale della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dell;
CP_1
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa di due terzi le spese del giudizio e condanna l' al pagamento del CP_1 residuo che liquida in € 350,00 oltre ina e cpa se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI
Nola, 03.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 4 di 4